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Speciale CONSICUR scadenze VALUTAZIONE DEI RISCHI MICROIMPRESE ed altre disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro obblighi e sanzioni Aggiornamento 01- dicembre 2012 In verde le modifiche rispetto al numero 00- novembre 2012 Un esempio su come va organizzata una valutazione del rischio in uno studio professionale pg. 4 VALUTAZIONE DEI RISCHI MICROIMPRESE fino a 10 lavoratori In base all art. 29 del D.Lgs. 81/2008 smi la possibilità di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi scade il 31/12/2012, pertanto, con decorrenza 1 gennaio 2013, anche le microimprese (aziende fino a 10 lavoratori) dovranno redigere il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE? ASSENZA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO (DVR) (Arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400) MANCATA CUSTODIA ED ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DVR PRESSO LA SEDE AZIENDALE (Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il datore di lavoro - dirigente) Resta inteso che la mancata valutazione del rischio potrà anche comportare a cascata la contestazione di tutti quegli obblighi connessi definiti dagli artt. 17, 18, 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 smi, ivi compresi l eventale mancata formazione, nomina del medico competente e visita medica (ove espressamente previsto), ecc. COSA PREVEDONO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE? In base all Art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 smi le MICROAZIENDE, che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che sono state approvate in data 25 ottobre 2012 dalla Conferenza Stato Regioni e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro il 07/12/2012), che entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini del decreto legge 12 maggio 2012, n. 55 (scadenza della valutazione in autocertificazione al 31-12-2012). PROCEDURE STANDARDIZZATE: ENTRATA IN VIGORE ED EVENTUALI PROROGHE? Il nuovo decreto di recepimento delle procedure standardizzate solleva alcune perplessità relative alla data di entrata in vigore. La seconda parte del comma 1 (il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57) non è molto chiara. A tal fine si riporta un estratto delle risposte fornite l 11 dicembre sulla rivista on line di sicurezza PuntoSicuro dal dott. Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del Lavoro, e le ipotesi di possibili future proroghe. Effettivamente leggendo l articolo sembrerebbe esserci una sorta di buco: non si potrebbero utilizzare le procedure standardizzate dal 31 dicembre 2012 al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ci ha fatto la stessa domanda anche Confindustria. Tuttavia la mia interpretazione del testo, che ho dato a Confindustria, è che dal 31 dicembre sia in vigore il decreto sulle procedure standardizzate. Procedure che da quella data si possono utilizzare. Con si possono, Lorenzo Fantini fa riferimento alla recente risposta della Commissione degli interpelli a un quesito della Confederazione Nazionale dell Artigianato (CNA) : il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori pur disponendo delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal 1

di Fanesi Luca Vincenzo Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni può sempre predisporre un DVR per mezzo di procedure non corrispondenti a quelle standardizzate. Dunque - continua la risposta di Lorenzo Fantini a PuntoSicuro - l interpretazione che stiamo dando è quella di poter utilizzare sin dal primo gennaio del 2013 le procedure standardizzate. E in ogni caso anche non utilizzando questa interpretazione, le aziende potranno fare il DVR liberamente senza seguire procedure standardizzate. Almeno secondo l interpretazione data dalla Commissione interpelli. Non solo in questo regime transitorio, ammesso che ci sia, ma in generale. Inoltre, conclude Fantini, potrebbe esserci una proroga, anche se bisogna vedere cosa succede se il governo cade. Nel merito della autocertificazione, la Commissione permanente sulla sicurezza sul lavoro, nell interpello n. 7/2012 con risposta del 15 novembre 2012 pubblicata il 22 novembre alla CNA che aveva chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l'articolo 28 del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, risponde indicando che la previsione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29. Inoltre il comma 2, lettera a) dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, inserito a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 106/2009, puntualizza che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. E va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di tutti i rischi sul lavoro di cui all'articolo 28, comma 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di modifiche del processo produttivo... e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni. E dunque ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità - appena rimarcata - della redazione del DVR è evidente come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. FORMAZIONE DEI LAVORATORI in base all accordo Stato Regioni del 21/12/2012 Gli obblighi già sanciti dal D.Lgs. 626/94 e poi dal D.Lgs. 81/2008 smi hanno trovato applicazione con contenuto nel dettaglio e ore minimali definite dal codice ATECO di attività delle aziende attraverso il citato ACCORDO Stato-Regioni. QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE? MANCATA FORMAZIONE (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro - dirigente). 2

Facciamo alcuni esempi: CASO 1: SOPRALLUOGO DEGLI ISPETTORI DELL ASL O DELLA DIREZIONALE TERRITORIALE DEL LAVORO, DOVE SI CONSTATI LA MANCATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LA FORMAZIONE. Ai sensi del D.Lgs 758/94 gli ispettori: - impartiranno apposita prescrizione invitando il datore di lavoro a regolarizzare la situazione entro un termine congruo. - invieranno notizia di reato alla Procura della Repubblica che iscriverà a registro indagati il contravventore. - eseguiranno sopralluogo di verifica alla scadenza del termine, accertando, a seconda della situazione: l avvenuta regolarizzazione: in tal caso il contravventore sarà invitato al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad ¼ del massimo dell ammenda, (es. 1600, 00 per la valutazione del rischio e 1300,00 per la formazione). La non regolarizzazione: in tal caso scatterà la procedura di infrazione penale con rinvio a giudizio ed iter processuale. La regolarizzazione od il pagamento in ritardo: in tal caso il contravventore sarà invitato a pagare la medesima sanzione, ma non in termini amministrativi, bensì di oblazione penale. Qualora si ravvisi l assenza del documento sul luogo di lavoro la norma prevede l illecito amministrativo, pertanto una sanzione pari 2200,00. Potranno procedere alla sospendere l attività imprenditoriale in quanto la mancata valutazione del rischio e formazione costituiscono grave violazione per l adozione del succitato provvedimento. CASO 2: ISPEZIONE DEGLI ISPETTORI DELL ASL A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO Oltre a procedere alla contestazione indicata al punto 1 è compito degli ispettori accertare se la mancata valutazione del rischio e/o formazione abbia in qualche modo influito sull evento lesivo dell infortunio. In caso positivo ciò costituisce nesso causale per il procedimento penale obbligatorio, con ipotesi di reato ai sensi degli art. 590 CP (lesioni personali colpose), ovvero 589 CP (omicidio colposo), di competenza della PROCURA DELLA REPUBBLICA e trattata in sede di GIUDIZIO PENALE. Si rammenta come il GIUDICE, oltre ad impartire la sanzione penale valuterà l eventuale responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. nel caso di lesioni personali colpose (art. 590 del c.p.) per tutte le tipologie di aziende è prevista una sanzione amministrativa massima di 64.500 euro con sanzione interdittiva nel caso di condanna, così come prevista dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi; nel caso di omicidio colposo (art. 589 del c.p.) per aziende a maggior rischio e per cantieri soprasoglia è prevista una sanzione pecuniaria pari a 1000 quote, ovvero da 258.000 a 1.549.000 euro con una sanzione interdittiva nel caso di condanna per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Per tutte le altre aziende, invece, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Le norme sulla responsabilità amministrativa si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche se prive di personalità giuridica. Viceversa non si applicano alle imprese individuali ancorché con dipendenti, alle aziende familiari, poiché è necessaria la dimensione collettiva dell ente, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale dove è in ballo la finanza pubblica e quindi il possibile riversamento degli effetti finanziari della responsabilità dell ente sulla collettività. Tutte le altre società o associazioni, anche se non dotate di personalità giuridica, sono soggette alla responsabilità amministrativa, quando si configurano le ipotesi previste dal dec. lgs. 231/2001. 3

COME VA FATTA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN UNO STUDIO PROFESSIONALE? Come su indicato, dal 1 gennaio 2013, salvo proroga dell ultima ora, tutte le aziende dovranno redigere apposito e analitico documento di valutazione del rischio. Il documento dovrà prendere in considerazioni tutti i rischi ed in particolari quelli previsti nelle parti speciali del D.Lgs. 81/2008 smi. Nel seguito si elencano le tipologie di rischio da analizzare, evidenziando in neretto quelli pertinenti uno studio professionale 1- Organizzazione del lavoro: - Compiti, funzioni e responsabilità; - Analisi pianificazione e controllo; - Informazione e controllo; - Partecipazione; - Norme e procedure di controllo; Pertinente analisi gestionali del compiti e funzioni: responsabile sicurezza, rappresentante dei lavoratori, medico competente (ove previsto), lavoratori incaricati delle emergenze (antincendio e primo soccorso). Formazione delle figure su indicate e dei lavoratori. Gestionale organizzazione sicurezza aziendale. Procedure di lavoro ed analisi dei rischi per mansione. 2- Sorveglianza sanitaria; Pertinente solo per il personale che utilizzi il videoterminale oltre alle 20 ore settimanali 3- Lavori in appalto/forniture. Pertinente per tutti gli appalti di opere, servizi o forniture, es. pulizie, assistenza computer e fotocopiatrici, controllo impianti elettrico e riscaldamento, ecc. E sufficiente una procedura di verifica dell idoneità tecnico professionale dell appaltatore ed un coordinamento dei rischi interferenti (molto semplice per uno studio). Va invece predisposto un documento specifico di gestione dei rischi interferenziali (DUVRI), per i lavori di durata superiore ai due giorni nel corso dell appalto (direi le sole pulizie). 4- Stress lavoro correlato; Obbligatoria, con procedura oggettiva e semplice riunione con i lavoratori nelle piccole realtà, opportuna la valutazione soggettiva con focus group e/o test di analisi nelle realtà superiori ad 8-10 lavoratori (tra l altro molto utile per monitorare il clima aziendale e non solo la salute dei lavoratori). 5- Rischio dipendenze-assunzione NON PERTINENTE alcool e sostanze psicotrope e stupefacenti; 6- Tutela lavoratrici in stato di gravidanza; Pertinente l informativa e l individuazione delle attività a rischio nel caso di presenza di personale femminile (possibile riduzione dell uso del PC oltre le 20 ore sett. e dell automobile, se il 7- Differenza di genere, di età, provenienza da altri paesi, tipologia contrattuale. personale esce). Pertinente, ma alquanto semplice e senza criticità per uno studio. 4 8- Lavoro notturno/lavoro isolato/aggressione Pertinente il rischio aggressione, con semplice adozione di procedura di comportamento. 9- Rischio incidente stradale Pertinente se si fa utilizzo di auto, con semplici regole di manutenzione e rispetto del codice della strada. 10- Gestione delle emergenze Pertinente, direi il rischio più rilevante per uno studio, in relazione all ubicazione degli uffici, la disponibilità di idonee vie di esodo, fruibili anche in assenza di energia elettrica, la presenza di estintori, luci di emergenza, ecc. Specifico piano e procedure in base a tutti i rischi prevedibili (incendio, terremoto, alluvione, ecc), ovviamente solo ove pertinenti. Predisposizione del registro dei controlli.

11- Ambiente di lavoro Pertinente analisi dell ambiente di lavoro in relazione alla conformità strutturale, impiantistica, controlli e verifiche, regolarità ambienti di lavori, es parapetti, vetri di sicurezza, stabilità mobilio, ecc. 12- Attrezzature di lavoro. Pertinente ma semplice e riferita alle attrezzature di ufficio (PC, STAMPANTI, ECC.) 13- Dispositivi di protezione Pertinente solo qualora l ufficio provveda alla pulizia con proprio individuale. 14- Rischio elettrico ed impiantistico (impianti ed apparecchiature elettriche e scariche atmosferiche, impianto termo idraulico e gas). personale (semplice dotazione di guanti) Pertinente nell analisi della certificazione, dei controlli e verifiche periodiche e nella gestione degli impianti (uso limitato di adattatori, ciabatte, ecc.) e verifica regolarità (caldaie, gas, ecc.) 15- Lavori in quota. NON PERTINENTE 16- Segnaletica. Pertinente la presenza della segnaletica delle vie di esodo, ubicazione estintori e cassetta primo soccorso, nonché planimetria degli elementi su indicati, del luogo sicuro esterno da raggiungere in caso di esodo, comprese le procedure di comportamento sia per i dipendenti, sia per la clientela) 17- Movimentazione manuale dei NON PERTINENTE carichi. 18- Sovraccarico biomeccanico arti NON PERTINENTE superiori. 19- Attrezzature munite di videoterminali. Pertinente la verifica di regolarità delle postazioni VDT (idoneità schermo, assenza riflessi, sfarfallamenti, ergonomia postazione in relazione all orientamento del PC, altezza e profondità del tavolo, possibilità di regolazione della sedia, ecc.) 20- Agenti fisici-rischio generale. Pertinente ed obbligatoria relazione tecnica a cura persona competente, inerente tutti i rischi fisici: - RADON, pertinente solo per locali al piano terra e mappati in zona a rischio (es. Chiusa di Pesio, Peveragno, ecc.) TUTTI i rischi FISICI a seguire, nel vs caso tutti a livello basso e pertanto con possibilità di giustificare l assenza di rischio (va analizzata l assenza di luci fastidiose o pericolose (es, lampade UV insetti, riscaldatori ad infrarossi, led con luce intensa gamma di frequenza luce blu) 21- Agenti fisici-rumore (infrasuoni, PERTINENTE, ma giustificabile: vedasi punto 20 agenti fisici ultrasuoni). 22- Agenti fisici-vibrazioni. NON PERTINENTE vedasi agenti fisici 23- Agenti fisici-campi elettromagnetici. PERTINENTE, ma giustificabile: vedasi punto 20 agenti fisici 24- Agenti fisici-radiazioni ottiche. PERTINENTE, ma giustificabile: vedasi punto 20 agenti fisici 25- Sostanze pericolose- agenti chimici. 26- Sostanze pericolose- agenti cancerogeni e mutageni Pertinente solo in caso di pulizia in proprio, con acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e specifica valutazione tecnica di analisi. Necessaria procedura di utilizzo e cambio TONER fotocopiatori NON PERTINENTE 5 27- Sostanze pericolose- amianto NON PERTINENTE, salvo verifica presenza di amianto nei locali (es, tubazioni eternit, lineolum con presenza di amianto nel foglio di incollaggio alla pavimentazione, ecc.) 28- Agenti biologici. Pertinente, ma con semplice procedura agenti biologici presenti nella normale interazione umana 29- Atmosfere esplosive. NON PERTINENTE, salvo presenza nell area privata di contatori e/o tubazioni flange del gas- Procedura semplice.

QUALI SONO GLI ALTRI OBBLIGHI QUALI INCARICHI (RSPP, RLS) E CORSI FORMATIVI? Nel contesto specifico di uno studio professionale sono obbligatori. La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP (obbligo già previsto nel D.Lgs. 626/94 e poi ripreso nel D.Lgs. 81/2008 smi) Si possono prospettare 4 casi: CASO A: il datore di lavoro dello studio ha usufruito della deroga ai sensi dell art. 95 D.Lgs. 626/94, assumendo direttamente la funzione e notificando apposita comunicazione all ASL_Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro ) ed alla DPL (Direzione provinciale del lavoro (oggi Direzione territoriale del lavoro) entro il 31/12/2006. In tal caso, se in possesso di idonea documentazione, il datore di lavoro RSPP dovrà frequentare corso obbligatorio entro il 11/01/2014 11/01/2014: TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA FORMAZIONE DEGLI RSPP esonerati ex. Art.95 del D.Lgs. 626/94 Si tratta dei datori di lavoro che hanno usufruito della prima deroga del D.Lgs. 626/94 acquisendo la qualifica di RSPP senza frequentare alcun corso, bensì sulla scorta di autocertificazione della competenza pregressa. Gli stessi devono, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell accordo (pubblicato l 11 gennaio 2012) frequentare apposita formazione che si intende assolta con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5 (ore del corso RSPPprevisto nell ACCORDO) 6 CASO B: il datore di lavoro è sprovvisto di qualifica e decide di assumere direttamente la funzione qualificandosi DATORE DI LAVORO RSPP Va acquisita qualifica di RSPP datore di lavoro rischio BASSO 16 ore, con obbligo di aggiornamento quinquennale (6 ore) IMMEDIATAMENTE VA REGOLARIZZATA LA FORMAZIONE dei lavoratori e datori di lavoro RSPP PER I QUALI NON SIA POSSIBILE DIMOSTRARE LA FORMAZIONE PREGRESSA O L ESONERO (per i soli datori di lavoro RSPP autonominatisi prima del 1997). Le linee guida chiariscono che non esiste un regime transitorio per i lavoratori che devono essere in regola da subito. Idem per i datori di lavoro RSPP. CASO C: incarico RSPP a personale dipendente E necessario un percorso di qualificazione complesso: prerequisito del diploma di scuola secondaria CORSO BASE mod. A: 28 ore (modulo con credito permanente) CORSO AVANZATO mod. B ATECO di appartenenza : da 12 a 24 ore in relazione alla classificazione (obbligo di aggiornamento quinquennale 40 ore) CORSO MOD C_ organizzazione, comunicazione, ecc. : 24ore (modulo con credito permanente) CASO D: incarico RSPP a professionista esterno con dimostrazione di idoneità e qualificazione (lo studio CONSICUR offre questo servizio).

La designazione/lezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (obbligo già previsto nel D.Lgs. 626/94 e poi ripreso nel D.Lgs. 81/2008 smi) I lavoratori vanno formalmente inviatati a designare un loro rappresentante (l elezione è prevista nelle aziende oltre i 15 addetti, all interno delle RSU). CASO A: designano un loro rappresentante: il medesimo andrà adeguamento formato con corso RSL base di 32 ore e 4 ore di aggiornamento annuale (obbligatoriamente in orario di lavoro). CASO B: i lavoratori rinunciano alla designazione di un rappresentante: in tal caso c è l obbligo di aderire al RSLT (rappresentante territoriale di comparto), al momento non previsto per gli studi professionali, pertanto per il datore di lavoro è sufficiente dimostrare la formalizzazione documentale circa la scelta dei lavoratori Nomina degli addetti all emergenza(obbligo già previsto nel D.Lgs. 626/94 e poi ripreso nel D.Lgs. 81/2008 smi) 1 ADDETTO ALL EMERGENZA ED EVACUAZIONE INCENDI ( nelle piccole realtà può coincidere con il datore di lavoro) RISCHIO BASSO 4 ORE parte teorica e prova pratica di spegnimento incendio (solo sino a 5 lavoratori può anche essere il datore di lavoro-rspp, ma deve comunque seguire il corso) obbligo aggiornamento :non c è ancora il decreto che prevede tempi e metodi, ma sulla base di una direttiva del corpo centrale dei VVF si prevede per il rischio basso un aggiornamento di 2 ore (richiami e prova pratica), consigliato ogni 3 anni. 7 1 ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (nelle piccole realtà può coincidere con il datore di lavoro) RISCHIO CAT. B o C 12 ORE parte teorica e prova pratica BLS obbligo aggiornamento pratico 4 ore (richiami e prova pratica BLS ), ogni 3 anni. FORMAZIONE LAVORATORI Già richiamata dal DPR 547/55 e obbligatoria con il D.Lgs. 626/94, il D.Lgs. 81/2008 smi ne ha meglio definiti i contenuti, demandando ad un accordo Stato Regioni il dettaglio e le ore minimali. L accorso del 21 dicembre 2011, pubblicato l 11 gennaio 2012 prevede obbligo di formazione minima di ore per tutto il personale dipendente od equiparato. CASO A IMMEDIATAMENTE VA REGOLARIZZATA LA FORMAZIONE dei lavoratori (8 ore) PER I QUALI NON SIA POSSIBILE DIMOSTRARE LA FORMAZIONE PREGRESSA. Le linee guida DI LUGLIO 2012 SUGLI ACCORDI chiariscono che non esiste un regime transitorio per i lavoratori che devono essere in regola da subito. CASO B 60 giorni: PER ULTIMARE LA FORMAZIONE (8 ore) DEI NUOVI ASSUNTI O NUOVE NOMINE Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. In merito all'applicazione delle norme di sicurezza anche ai soci di uno studio professionale il parere di avvocati esperti del settore è che i soci di uno studio professionale siano equiparabili a lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma a) del D.Lgs. 81/2008 e pertanto vadano ricompresi nella valutazione del rischio.

PROPOSTA ASSISTENZE E CONSULENZA Lo STUDIO CONSICUR nasce nel 2011 come servizio di consulenza ed assistenza in materia di organizzazione e prevenzione, per garantire una corretta gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, su iniziativa del tecnico della prevenzione Luca Fanesi, ex ispettore ASL SPresal dal 1988 al 2010, con l'obiettivo primario di "guidare" la direzione aziendale alla predisposizione di un modello di valutazione semplice e chiaramente operativo, quale vero strumento di prevenzione e, nello stesso tempo, garantire il rispetto formale degli obblighi di legge. Offre un servizio completo di organizzazione del sistema di sicurezza aziendale: CHECK UP aziendali per conoscenza della situazione aziendale e preventivo ad hoc. VALUTAZIONE DEL RISCHIO aziendale GESTIONALE SICUREZZA AZIENDALE: - misure di prevenzione e protezione - scadenze ed aggiornamenti obbligatori - revisioni periodiche CORSI DI FORMAZIONE - datori di lavoro RSPP, dirigenti e preposti - lavoratori - addestramento e formazione specifica (es. lavori in quota, uso DPI 3 cat.) - primo soccorso ed antincendio Luca Vincenzo FANESI Dott. in Tecniche della Prevenzione Dott. in Scienze dell Amministrazione e dell Organizzazione Dott. in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione Master in management per le funzioni di coordinamento nell area della Prevenzione e dell Assistenza sanitaria Letizia MESSIDORO Ragioniere perito commerciale Tecnico di impresa edile Francesca PAKER Dott. in Tecniche della Prevenzione Contattaci per un preventivo o Check up aziendale. Tel. 0171 857371 Cell. 3488030000 info@studioconsicur.it oppure vieni a trovarci nella nuova sede in Cervasca (CN), via Valdarello 8: - Ufficio e Sala corsi. - Laboratorio esterno per esercitazioni antincendio, lavori in quota, ecc. 8 ASSISTENZA AZIENDALE: -invio periodico NEWSCONSICUR -assistenza per gestioni pratiche ed infortuni, sopralluoghi organi di vigilanza. -presa in carico scadenze documentali, aggiornamenti obbligatori formazione ed addestramento personale.

LE SCADENZE DELLA FORMAZIONE (in base all ACCORDO Stato-Regioni del 21/12/2011) IMMEDIATAMENTE VA REGOLARIZZATA LA FORMAZIONE dei lavoratori e datori di lavoro RSPP PER I QUALI NON SIA POSSIBILE DIMOSTRARE LA FORMAZIONE PREGRESSA O L ESONERO (per i soli datori di lavoro RSPP autonominatisi prima del 1997). Le linee guida chiariscono che non esiste un regime transitorio per i lavoratori che devono essere in regola da subito. Idem per i datori di lavoro RSPP. 60 giorni: PER ULTIMARE LA FORMAZIONE (da 8 a 16 ore) DEI NUOVI ASSUNTI O NUOVE NOMINE Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. 90 giorni: DECORRONO DALL INIZIO DI NUOVE ATTIVITA per LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO-RSPP Il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. 11/07/2012: TERMINE PER LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO RSPP CHE USUFRUISCANO DEI CORSI GIA ATTIVATI AL 11/01/2012. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 dell ACCORDO i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti (CORSI 16 ore). 11/01/2013: TERMINE PER LA FORMAZIONE DI LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI CHE USUFRUISCANO DEI CORSI GIA ATTIVATI AL 11/01/2012. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione definiti dall ACCORDO, i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo (entro il 11/01/2013 - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo (11/01/2012), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. 11/01/2013: TERMINE PER L AGGIORNAMENTO (6 ore) DELLA FORMAZIONE ANTECEDENTE AI 5 ANNI. Ci si riferisce ovviamente alla formazione pregressa antecedente gli accordi del 11 gennaio 2012, che è riconosciuta purchè documentata e conforme all art. 37 D.Lgs. 9

81/2008 smi ed ai contratti collettivi di lavoro. 11/07/2013: TERMINE PER ULTIMARE LA FORMAZIONE dei dirigenti e preposti) SECONDO LO SCHEMA DELL ACCORDO In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. 11/07/2013: OBBLIGHI DELLA FORMAZIONE secondo l ACCORDO anche ai LAVORATORI STAGIONALI L ACCORDO non si applica ai LAVORATORI STAGIONALI, per cui l art. 3, comma 13 del D.Lgs. 81/2008 smi prevede emanazione di apposito decreto. In caso di mancata approvazione del provvedimento entro 18 mesi dalla pubblicazione dell ACCORDO ( 11 gennaio 2012), il medesimo sarà anche applicabile ai LAVORATORI STAGIONALI. 11/01/2017: TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELL AGGIORNAMENTO DEI DATORI DI LAVORO RSPP GIA QUALIFICATI L aggiornamento dei DATORI DI LAVORO RSPP ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo 11 gennaio 2012). E modulato in relazione al livello di rischio (BASSO 6 ore, MEDIO 10 ore, ALTO 14 ore). L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1997 ed agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94. 10 11/01/2014: TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA FORMAZIONE DEGLI RSPP esonerati ex. Art.95 del D.Lgs. 626/94 Si tratta dei datori di lavoro che hanno usufruito della prima deroga del D.Lgs. 626/94 acquisendo la qualifica di RSPP senza frequentare alcun corso, bensì sulla scorta di autocertificazione della competenza pregressa. Gli stessi devono, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell accordo (pubblicato l 11 gennaio 2012) frequentare apposita formazione che si intende assolta con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5 (ore del corso RSPP-previsto nell ACCORDO)