LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

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Federazione Impiegati Operai Metallurgici Via Messenape, 13/B 70123 Bari tel. 080 5621052-53-57 fax 080 5621049 e-mail: fiombari@katamail.com LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del 3 comma dell'art. 5 del presente Titolo, salve le deroghe e le eccezioni di legge. La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Fermi restando i limiti di cui sopra, e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 5 del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore. In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria. Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo. Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 9 del presente Titolo. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:

Per Lavoro non a Turni Per Lavoro a Turni a) lavoro straordinario prime due ore 25% 25% a) lavoro straordinario ore successive 30% 30% b) notturno fino alle ore 22 20% 15% b) notturno oltre le ore 22 30% 15% c) festivo 50% 50% d) festivo con riposo compensativo (*) 10% 10% e) straordinario festivo (oltre le 8 ore) 55% 55% f) straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (*) 35% 35% g) straordinario notturno (prime 2 ore) 50% 40% g) straordinario notturno (ore successive) 50% 45% h) notturno festivo 60% 55% i) notturno festivo con riposo compensativo (*) 35% 30% l) straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore) 75% 65% m) straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (*) 55% 50% (*) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge. A far data dal 1 maggio 2008 le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla retribuzione oraria come definita dal 2 comma dell'art. 3, Sezione quarta, Titolo IV. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo le percentuali in parola sono computate sulla retribuzione come sopra definita aumentata della percentuale minima contrattuale di cottimo; per i concottimisti la suddetta retribuzione è aumentata delle seguenti misure valide ai soli effetti del presente articolo:

Percentuali in vigore dal 1 gennaio 2008 1a 0,85% 0,93% 1,01% 2a 0,92% 1,01% 1,07% 3a 0,98% 1,06% 1,13% 4a 0,97% 1,12% 1,20% 5a 1,04% 1,12% 1,19% Percentuali in vigore dal 1 gennaio 2009 1a 0,83% 0,91% 0,99% 2a 0,89% 0,99% 1,05% 3a 0,96% 1,03% 1,11% 4a 0,95% 1,10% 1,17% 5a 1,01% 1,09% 1,16% Percentuali in vigore dal 1 settembre 2009 1a 0,82% 0,90% 0,98% 2a 0,88% 0,98% 1,03% 3a 0,94% 1,02% 1,09% 4a 0,93% 1,08% 1,15% 5a 0,99% 1,08% 1,14% Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo. Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della

misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione. Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la Rappresentanza sindacale unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore. Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di lavoro straordinario di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alla Rappresentanza sindacale unitaria di cui al precedente settimo comma, per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la Rappresentanza sindacale unitaria previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue: 40 ore per i lavoratori turnisti; 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti; 48 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti. Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla Rappresentanza sindacale unitaria le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario. Banca Ore Le parti convengono di istituire, a decorrere dal 1 gennaio 2000, la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate secondo la disciplina appresso definita. Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal Contratto nazionale nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria. I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già previste per il "Conto ore". Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale. Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Bancaore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del semestre successivo.

Alle R.S.U., saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate. I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità ed alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all'art. 5, del presente Titolo III. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto. Dichiarazioni Comuni Le parti si danno reciprocamente atto che: 1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l'accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese; 2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previste dal Contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento.