Fiscal Flash La notizia in breve N. 35 17.02.2014 Tracciabilità per i canoni di locazione I chiarimenti della nota del dipartimento del Tesoro Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2014 Dopo più di un mese dall introduzione dell obbligo, il dipartimento del Tesoro interviene chiarendo la nuova disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione. Il principale aspetto oggetto di attenzione è il regime sanzionatorio: viene infatti chiarito che, affinché possano essere irrogate le sanzioni previste dalla disciplina antiriciclaggio, rileva esclusivamente l ormai famoso limite dei 1.000 euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio. Viene inoltre stabilito che la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, a forma libera, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione. Premessa Sono estremamente rilevanti i chiarimenti forniti con la nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014, del dipartimento del Tesoro. Viene infatti praticamente stravolta la disciplina introdotta dalla Legge di stabilità 2014 con riferimento all obbligo di pagamento dei canoni di locazione con strumenti tracciabili. Più precisamente: - viene chiarito che non possono ritenersi applicabili le sanzioni previste dalla disciplina sulla circolazione del contante nel caso in cui gli importi corrisposti non superino i 999,99 euro; 1
- viene introdotta la possibilità di tracciare il pagamento semplicemente mediante una prova documentale, a forma libera, purché chiara e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione. Nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014, dipartimento del Tesoro Sanzioni applicabili solo nel caso in cui venga superato il limite previsto per la disciplina in tema di circolazione del contante (999,99 euro) Ai fini della tracciabilità è sufficiente una prova documentale, a forma libera La disciplina introdotta dalla Legge di stabilità 2014 Prima di entrare nel merito delle novità, ricordiamo brevemente quanto era stato previsto con la Legge di stabilità 2014 in merito al pagamento dei canoni di locazione a uso abitativo. Con l intervento in oggetto è stato previsto che dal 1 gennaio 2014: i canoni di locazione devono essere corrisposti mediante strumenti di pagamento tracciabili (es. assegno, bonifico o carta di credito), indipendentemente dall importo degli stessi; la tracciabilità dei pagamenti risulta necessaria per l ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali; ai comuni sono assegnate funzioni di monitoraggio sui contratti di locazione abitativa in essere: a tal fine, questi ultimi, potranno altresì ricorrere al registro di anagrafe condominiale ove, come noto, sono annotati i dati relativi agli inquilini degli immobili. 2
Funzioni di monitoraggio in capo ai comuni, che potranno anche consultare i registri di anagrafe condominiale Contratti di locazione: novità Legge di stabilità 2014 Canoni di locazione di unità abitative da corrispondersi obbligatoriamente con strumenti di pagamento tracciabili Tracciabilità dei pagamenti necessaria per l ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali Con specifico riferimento al divieto di utilizzo di contanti (indipendentemente dal superamento della soglia di euro 999,99) lo stesso è stato previsto per tutti i contratti di locazione a uso abitativo, comprese le locazioni transitorie, quelle stipulate con studenti e quelle turistiche. La modifica introdotta dalla Legge di stabilità 2014 non riguarda invece i contratti di locazione a uso commerciale. Obbligo di pagamento con strumenti tracciabili Locazione ad uso abitativo -> SÌ Locazione ad uso commerciale -> NO L aspetto sanzionatorio In sede di prima interpretazione della norma, fu chiarito che le sanzioni applicabili nel caso in cui il canone di locazione a uso abitativo fosse stato corrisposto in contanti fossero quelle previste dalla normativa antiriciclaggio per il trasferimento di contanti ultra-soglia. In realtà la norma nulla prevedeva in merito, ma tale interpretazione fu condivisa a seguito del richiamo alla disciplina antiriciclaggio. 3
Pertanto, indipendentemente dall importo dei canoni stessi, si riteneva applicabile la sanzione prevista in materia antiriciclaggio, dall 1 al 40% dell importo del canone, sia in capo al locatore che al conduttore, con una soglia minima di 3.000 euro, così come previsto dall art. 58 del D.Lgs. 231/2007. Pagamento del canone effettuato in contanti Vecchia interpretazione: richiamo alla disciplina antiriciclaggio Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito. Con la nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014, il dipartimento del Tesoro ha tuttavia chiarito che, ai fini dell irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall art. 49 del citato decreto. Pertanto, affinché possano essere irrogate le sanzioni prima richiamate, rileva esclusivamente l ormai famoso limite dei 1.000 euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio. Pagamento del canone effettuato in contanti (dopo i chiarimenti del dip.tesoro) Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito. Solo se viene superato il limite dei 1.000 euro Attualmente, tuttavia, non è chiaro quali siano le sanzioni previste per il pagamento non tracciato dei canoni di locazione di importo compreso tra 0 e 999,99 euro. 4
La tracciabilità del pagamento La nota del dipartimento del Tesoro contiene un altra importante precisazione: la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti. In considerazione di quanto sopra, pertanto, si potrebbe tranquillamente ritenere assolto il nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione a uso abitativo con la consegna della ormai nota ricevuta di pagamento. Nuove disposizioni in tema di pagamento dei canoni di locazione abitativa Le precisazioni Gli obblighi si ritengono assolti con qualsiasi prova documentale, purché chiara ed idonea ad attestare il trasferimento delle somme (es. ricevuta di pagamento) Inoltre, sempre a seguito del chiarimento fornito, le attestazioni di pagamento sarebbero altresì sufficienti al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle detrazioni previste dal fisco. 5
Funzioni di monitoraggio in capo ai comuni Nessuna nuova previsione novità Legge di stabilità 2014 Obbligo di pagamento con strumenti tracciabili Tracciabilità dei pagamenti necessaria per l ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali Sufficiente la prova documentale del pagamento - Riproduzione riservata - 6