LA DIRETTIVA MACCHINE (DIR. 2006/42/CE RECEPITA CON D.LGS. 17/2010) E LE RESPONSABILITÀ DEL FABBRICANTE E DELL ACQUIRENTE (DATORE DI LAVORO) Dott. Ing. M. LACHELLO - Consulente Senior del Gruppo 2G Management Consulting - Esperto della direttiva prodotto relativa alla Direttiva Macchine - Esperto della Sicurezza delle Attrezzature di Lavoro ai sensi dell allegato V del D. Lgs. 81/08 - Consulente come RSPP esterno presso imprese di vari settori merceologici Dott. Ing. C. DI GENNARO - Consulente Senior del Gruppo 2G Management Consulting - Esperto della direttiva prodotto relativa alla Direttiva Macchine - Esperto della Sicurezza delle Attrezzature di Lavoro ai sensi dell allegato V del D. Lgs. 81/08 - Consulente come RSPP esterno presso imprese di vari settori merceologici INTRODUZIONE In base alla legislazione vigente (sia europea che nazionale) è possibile mettere in servizio solo i prodotti conformi ai requisiti essenziali di sicurezza citati dalle Regole Tecniche. La Regola Tecnica è una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza è OBBLIGATORIA per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso. Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 recepisce, per la parte che riguarda le macchine, la DIR. 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la DIR. 95/16/CE relativa agli ascensori. Il Decreto composto da 19 articoli e 11 allegati è finalizzato ad adeguare il quadro normativo vigente in materia di macchine alle disposizioni contenute nella citata direttiva, a sua volta diretta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela dalla salute che devono essere rispettato nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza. La DIR 2006/42/CE rispetto alla DIR 98/37/CE introduce una serie di novità che principalmente riguardano: La modifica alle procedure di valutazione della conformità della macchina (art. 12 DIR 2006/42/CE); L introduzione delle quasi macchine con relative procedure di valutazione della conformità (art. 13 DIR 2006/42/CE); Le modifiche ai contenuti tecnici delle istruzioni per l uso della macchina. Pag. 1 di 5
L art. della DIR. 2006/42/CE così definisce la macchina : Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato da un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un applicazione ben determinata. Al punto g) dell art. 2 sono definite le quasi macchine che risultano essere gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata. Le quasi macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi macchine o apparecchi per costituire una macchina. Le quasi macchine non devono essere marcate CE ma sono stabilite procedure di valutazione della loro conformità. MODALITÀ PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ La dichiarazione CE di conformità è l atto mediante il quale il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità dichiara che la macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la riguardano. dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentanti dalla macchina (dopo aver condotto l analisi dei rischi secondo l All. 1 della DIR 2006/42/CE); (eventuale) qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo laboratorio competente; qualora dichiarata la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, in proprio o da un organismo o laboratorio competente; da un esemplare del manuale di istruzioni per l uso della macchina. 2. Le disposizioni interne (Manuale del Controllo di Produzione di Fabbrica) che saranno applicate pe mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva, nel caso di fabbricazione in serie. La firma della Dichiarazione CE di conformità autorizza il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità ad apporre sulla macchina la marcatura CE. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi accertato e deve poter garantire che la documentazione definita in appresso è e resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo. La documentazione in oggetto comprende: 1. Il fascicolo tecnico della costruzione composto: da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando; dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari; dall elenco dei requisiti essenziali della DIR 2006/42/CE, delle norme tecniche e delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina; Pag. 2 di 5
I requisiti essenziali di sicurezza (RES) sono stati fissati a livello comunitario e riguardano principalmente gli aspetti di progettazione e fabbricazione della macchina. Essi svolgono la funzione di condizione indispensabile per l immissione sul mercato e la messa in servizio delle stesse macchine. Sono stati definiti essenziali poiché sono assolutamente inderogabili (art. 4 DIR 2006/42/CE) e sostituiscono integralmente le prescrizioni nazionali in materia (considerando n.14 e n.18 della DIR 2006/42/CE). Da quanto sinora illustrato la procedura di valutazione della conformità ai RES deve essere svolta dal fabbricante prima di immettere sul mercato o in servizio la macchina e ciò comporta una valutazione dei rischi in fase di progettazione della macchina stessa. Tale valutazione richiede una individuazione (nell ambito dei rischi previsti ed elencato nell all. 1 della DIR. 2006/42/CE) dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili alla macchina in esame. In questo contesto di requisiti essenziali di sicurezza e di procedure di valutazione delle conformità assumono una funzione di strumento di prova della conformità ai requisiti essenziali, le norme armonizzate a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine (considerando n. 18 della DIR. 2006/42) così come definite dall art. 2, co. 2, lett. l) della DIR. 2006/42/CE. non conformità ai RES previsti dal D.Lgs. 17/2010 di recepimento dalla DIR 2006/42/CE. Il mancato rispetto di questi RES, però, può essere definito come vizio palese o vizio occulto a seconda che lo stesso si sia manifestato in fase di utilizzo della macchina o di valutazione dei rischi della stessa, oppure a seguito di indagini ed analisi approfondite come nel caso di inchiesta per infortunio. Un rischio occulto non è più tale nel momento che il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza per iniziative informative del fabbricante e/o qualsiasi altro soggetto, per es. lo stesso organo di vigilanza. L organo di vigilanza può operare sia con azioni di tipo amministrativo che di tipo penale così come previsto dall art. 70 co. 4 del D.Lgs. 81/08 nei confronti del datore di lavoro utilizzatore e comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero quando si rileva la carenza nei confronti del costruttore e dei soggetti della catena di distribuzione. Le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 (disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) saranno espletate nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena di distribuzione, ai sensi dell art. 70, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 81/08, successivamente all accertamento da parte dell Autorità nazionale per la sorveglianza del mercato della effettiva non rispondenza ai RES della macchina segnalata. Le norme armonizzate assumono il valore di presunzione legale di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza se soddisfano i requisiti precisati all art. 7 co. 2 DIR. 2006/42/CE con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea. MACCHINE CON SITUAZIONI DI RISCHIO PER MANCATO RISPETTO DEI RES È compito degli organi di vigilanza, anche attraverso l applicazione dell art. 70 co. 4 del D.Lgs. 81/08, operare nel caso di macchine marcate CE ma per le quali si ipotizza la Pag. 3 di 5
Il Datore di Lavoro acquirente della macchina e quindi utilizzatore è tenuto a valutare i vizi palesi per non incorrere nella contestazione relativa alla messa a disposizione dei lavoratori di macchine non conformi alle specifiche disposizioni legislative e quindi in presenza di rischi. Il vizio occulto è riconducibile al fabbricante che ad esempio non ha provveduto a valutare tutti i RES. È chiaro che una volta individuato non è più tale; ne consegue che il Datore di Lavoro utilizzatore deve adeguare la macchina o adottare misure organizzative e/o procedurali ritenute idonee ad eliminare i rischi prima di metterla a disposizione dei lavoratori. Il mancato adeguamento configura per il Datore di Lavoro la violazione dell art. 70, co. 1 del D.Lgs. 81/08 trattandosi, a questo punto, di vizio palese. Nel caso in cui al termine dell accertamento tecnico risulti confermata la non conformità dell attrezzature ad uno o più RES, nei confronti del fabbricante si procederà con azioni sia di tipo amministrativo che penale. ISTRUZIONI PER L USO DELLA MACCHINA Il punto 1.7.4.2 dell all. I del D.Lgs. 17/2010 prevede che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l uso che forniscano almeno le informazioni previste nei punti stessi. delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte (art. 71 co. 3, del D.Lgs. 81/08). In questo contesto c è una responsabilità del Datore di Lavoro utilizzatore della macchina che deve garantire condizioni di sicurezza in fase di utilizzo. Quindi il fabbricante deve redigere le istruzioni per l uso della macchina nel rispetto dell all. I, co. 1.7.4.2. del D.Lgs. 17/2010, mentre il datore di lavoro acquirente deve utilizzare le istruzioni per l uso per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori a cui è destinata la macchina. ASSISTENZA CONSULENZIALE DEGLI INGEGNERI ESPERTI DEL GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING Il Gruppo 2G Management Consulting, con i suoi 32 consulenti sistemisti ed esperti, opera da 18 anni nell area della Direttiva Prodotti affiancando le aziende fabbricanti di attrezzature che ricadono nella Direttiva Macchine. L attività consulenziale è svolta da un team di Ingegneri esperti che opera in collaborazione con i tecnici del fabbricante per rendere efficace l intervento. Eventuali non conformità, connesse a carenze nei contenuti delle istruzioni sono riferite a quanto previsto nei punti relativi e comunque non sono da considerarsi come violazione dei RES da parte del fabbricante. È però importante che le istruzioni per l uso siano disponibili prima della messa in servizio della macchina e che siano fornite anche a quegli operatori che possono anche non dipendere dall utilizzatore finale (ad esempio le istruzioni per il montaggio di una gru su autocarro, le istruzioni per alcune manutenzioni riservate a tecnici con specifiche competenze individuate dal fabbricante, ecc.). Le istruzioni per l uso della macchina sono importanti per annullare il rischio di una non corretta messa in servizio, effettuata senza una preventiva valutazione dei rischi e senza adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all uso Pag. 4 di 5
Le fasi dell attività sono le seguenti: 1. VALUTAZIONE dell attrezzatura rispetto ai requisiti dell art. 2 della DIR. 2006/42/CE; 2. RICERCA delle norme armonizzate, delle norme tecniche nazionali ed internazionali applicabili alla macchina in esame, che danno presunzione di conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES); 3. ESECUZIONE dell ANALISI DEI RISCHI condotta in collaborazione con colui o coloro che progettano la macchina; 4. REDAZIONE del Manuale di ISTRUZIONI PER L USO della macchina con riferimento al contenuto minimo richiesto dalla Direttiva all all. I paragrafo 1.7.4.2; 5. VERIFICA dei documenti che dovranno costituire il FASCICOLO TECNICO; 6. Redazione della DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ che dovrà contenere anche il nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico (all. II, A2); 7. VERIFICA, nel caso di fabbricazione in serie, delle disposizioni interne che saranno applicate, per garantire la conformità delle macchine alle disposizioni della DIR. 2006/42/CE. Al termine dell attività sarà redatta una Relazione Tecnica per formalizzare il contributo consulenziale degli esperti del Gruppo 2G Management Consulting S.r.l. nelle singole fasi dell assistenza. La Relazione Tecnica conterrà tutte le indicazioni sia per il recepimento delle prescrizioni normative che per migliorare la gestione della produzione in serie (ove prevista). Obiettivo della Relazione Tecnica è quindi quello di assistere e aiutare il Fabbricante a sviluppare correttamente le attività relative alla Dichiarazione CE di Conformità attraverso la produzione di conoscenza come strumento necessario per l assolvimento alla prescrizioni della DIR. 2006/42/CE. Per avere maggiori informazioni sulle modalità di erogazione del SERVIZIO DI ASSISTENZA CONSULENZIALE PER LE MARCATURA CE DELLE MACCHINE potete contattare il ns. Ufficio Marketing che fisserà un appuntamento con uno dei nostri responsabili Ufficio Marketing: Sig.ra Cristina Gagliardo Tel 011/505062 Fax 011/504660 e-mail: gruppo2gmarketing@gruppo2g.com Pag. 5 di 5