Avv. Marina Lanfranconi

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I CONTRATTI FRA DESIGNER E IMPRESE Avv. Marina Lanfranconi Parma, 30 settembre 2013 Salone Proprietà Industriale Salone IP Parma 1

I contratti fra designer e imprese Introduzione: le diverse tipologie contrattuali e la prassi del settore Il contratto tt di commissione i d opera L accordo di cessione fra impresa e designer L accordo di licenza fra impresa e designer Linee Guida- Clausole Suggerite 2

I contratti fra designer e imprese Obiettivo: sfruttare il talento creativo a scopi commerciali ed economici Contratti Atipici che hanno assunto nel tempo notevole importanza, in passato verbali stipulati fra le parti nell esercizio della loro autonomia negoziale (art. 1322 cc) purchè volti a realizzare interessi meritevoli di tutela Volti a disciplinare l uso e/o la circolazione di diritti di proprietà intellettuale (no contratti dai quali può derivare inganno) 3

Introduzione: la protezione dei disegni e modelli Il perno è la tutela degli investimenti che creano forme apprezzate dal mercato equindi la tutelat dell aspetto esteriore di un prodotto che concilia esigenze funzionali con l aspetto estetico. La protezione è garantita ai design nuovi che hanno carattere individuale. La protezione ha una durata limitata nel tempo e poi i diritti cadono in pubblico dominio: 5 anni per il design registrato (rinnovabile per un massimo di 25 anni) 3 anni per il design non registrato 4

Le diverse tipologie contrattuali Se il designer è un dipendente dell azienda, la titolarità dei diritti è: 1. Del datore di lavoro per le creazione del dipendente nate nell esercizio delle sue mansioni di lavoro; 2. Del dipendente per le creazioni nate al di fuori delle sue specifiche mansioni; Per il Designer non dipendente dell azienda- la titolarità varia in base alla volontà delle parti: A. Commissione d opera B. Cessione C. Concessione - Licenza 5

A. Commissione d opera (1) Oggetto: contratto che disciplina l incarico da parte del committente al designer di realizzazione di un progetto e/o di una nuova forma di prodotto di design e ne regola i diritti di sfruttamento economico Nel contratto vengono regolati: la titolarità dei diritti e le modalità di esecuzione dell attività richiesta le modalità di pagamento del corrispettivo 6

A. Commissione d opera (2)- Compenso Compenso del Designer Forfait per l attività creativa svolta nel caso di opere che si esauriscono con il completamento del lavoro n (es. padiglione fieristico) Royalty proporzionale calcolata sui quantitativi di vendita dei prodotti realizzati per il committente e da questo venduti. Il designer CEDE al committente il diritto ad ottenere la registrazione come design, brevetto o marchio della sua opera dell ingegno 7

A. Commissione d opera (3) Criticità Non sempre quanto creato dal designer possiede i requisiti di tutela ai sensi del dir autore o come design con conseguente rischio di essere considerato nullo per carenza di oggetto Attenzione alla Distinzione fra: contratto di commissione di opera di design in cui è remuneratal attivitàcreativaedidiritticonseguenti si trasferiscono in capo al committente; e Contratto con ordine di fornitura di prodotti in cui il commissionario progetterà a sua cura e spese il prodotto senza cedere i diritti 8

B. Contratto di Cessione (1) Oggetto del contratto: trasferimento da parte del titolare del diritto (verificare la titolarità!) della proprietà del diritto a fronte del pagamento di un corrispettivo economico Qualora il design sia già stato realizzato e registrato dal designer: trasferimento delle privative registrate con trascrizione dei titoli in ciascun territorio (ai fini della opponibilità ai terzi) e collaborazione per l espletamento delle formalità; Qualora la privativa non sia stata oggetto di registrazione viene trasferito il diritto sottostante con la facoltà di registrare il disegno o modello. 9

B. Contratto di Cessione (2) Forma: scritta per i diritti d autore Compenso: prezzo corrisposto quale corrispettivo della cessione dei diritti con modalità di pagamento variabili (intero prezzo corrisposto alla stipula del contratto o pagamento differito) Criteri per il calcolo del corrispettivo: costi di ideazione e/o deposito o registrazione; esistenza di licenze sul diritto ceduto; durata diritti; verifica titolarità. Prassi: previsione i di royalties calcolata l sul fatturato t derivante dalla vendita dei prodotti = premio al successo commerciale 10

C. Licenza Titolare dei diritti: designer che mantiene la proprietà dei diritti. Oggetto del contratto: sfruttamento dei diritti verso il pagamento di un prezzo. Forma: libera, si richiede forma scritta ad probationem, ad eccezione del diritto d autore Compenso: royalty (varie modalità di calcolo) di prassi tra il 3% e il 7% del fatturato t relativo alla vendita del prodotto. 11

Licenza (2) Post-expiration royalty Il limite esterno temporale della licenza riguarda l eventualità che i canoni vengano corrisposti per un certo periodo di tempo successivo alla scadenza della protezione della tecnologia. [ ] Il venir meno del titolo dovrebbe privare la licenza della causa e, quindi, non consentire l ultrattività del contratto. [ ] Tuttavia, l autonomia privata è sovrana nel decidere le modalità di maturazione e corresponsione dei canoni 1 1 M. Granieri, G. Colangelo, F. De Michelis, Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia, Cacucci, 2009

Clausole essenziali Oggetto Garanzie Concessione dei diritti Territorio Esclusiva Corrispettivo 13

Clausole essenziali Collaborazione del designer Durata e risoluzione royalties Intrasferibilità intuitus personae Controllo Riservatezza Patto di non concorrenza Legge / Foro competente 14

Clausole essenziali Licenza, Cessione Sospensione o cessaz produzione Disciplina delle rimanenze hand over Esclusiva e sell off Royalties a forfait o variabili Cessione Trasferimento dll della titolarità i à( (anche di opere derivate) a fronte di un corrispettivo 15

Linee Guida (1) Definizioni: identificazione, con nome specifico, delle linee oggetto prodotti oggetto del contratto tt es. nome collezione Oggetto: Identificare in modo chiaro se il titolare del diritto itt (previa prova/verifica titolarità e validità diritto) intenda cedere o concedere Corrispettivo variabile: indicare se a titolo di royalties o corrispettivo dovuto per il successo commerciale e la collaborazione del designer 16

Linee Guida (2) Territorio: Verificare l esistenza e la validità dei diritti nei territori e le esclusive Nella licenza- se esclusiva e diritto itt di sell off Durata: clausole specifiche sulla durata del contratto in rapporto alla durata dei diritti e anche al pagamento del corrispettivo 17

Linee Guida (3) Diritti e Obblighi del designer: Originalità/carattere i tt individuale id e novità del design Esclusiva Garanzie sulle violazione ai diritti di terzi Completamento dell opera entro una certa data e/o numero minimo di progetti con scadenza e/o collaborazione e/o test funzionalità Diritto alla citazione del nome anche nella promozione del prodotto 18

Linee Guida (4) Diritti itti e Obblighi dell impresa: Verifica titolarità e validità diritti Diritti alla registrazione/trascrizione Retrocessione se cessazione da produzione Facoltà di sospendere e/o cessare la produzione e/o commercializzazione c a o e Diritti anche su opere derivate Responsabilità produzione 19

Grazie dell attenzione! 20