PRINCIPI CONTABILI. Disponibilità liquide



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OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall OIC in relazione alla riforma del diritto societario Disponibilità liquide 13 luglio 2005 (versione in sola lettura) Sostituisce il principio n. 14 del novembre 1994 Copyright OIC

PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile. L OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001. Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri standard setter europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L OIC svolge altresì un opera di assistenza al legislatore nazionale nell emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea. L OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio. Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali private e pubbliche interessate all informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali. Il governo dell OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti. I principi contabili dell OIC sono soggetti al parere della Banca d Italia, della CONSOB, dell ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo. I principi contabili nazionali sono pubblicati dall OIC nelle seguenti due serie:! la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d esercizio;! la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l uso da parte del lettore Copyright OIC I

INDICE SCOPO E CONTENUTO... 1 LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA... 2 LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE: DEFINIZIONE DELLE STESSE. ENUNCIANZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO... 3 A. CONTENUTO DEI CONTI... 3 B. RILEVAZIONE...4 C. RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI... 4 D. CLASSIFICAZIONE... 5 E. VALUTAZIONE... 5 F. RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO E INFORMAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA... 6 Copyright OIC II

SCOPO E CONTENUTO L OIC Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del principio contabile n 14, emanato nel mese di novembre 1994, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n 78/660 e n 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n 366. I Principi contabili direttamente interessati dalle modifiche legislative suddette sono stati aggiornati per riflettere tali cambiamenti specificamente esposti nel Principio contabile OIC 1 e nell Appendice di aggiornamento allo stesso. Il presente Principio riedito riporta, dunque, le modifiche resesi necessarie per coordinarne il testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell Appendice di aggiornamento all OIC 1. Dal Principio contabile n 14 del novembre 1994 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l OIC si fa parte attiva nell elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile. Il presente Principio ha lo scopo di definire i principi contabili, formulati nel contesto di un sistema contabile tradizionale a valori storici, relativi alla rilevazione, valutazione e rappresentazione nel bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi delle disponibilità liquide, rappresentate da depositi bancari e postali, da assegni e da denaro o valori esistenti nella casse aziendali. Il presente Principio sostituisce il documento n. 5 «Fondi liquidi e scoperti bancari»; gli scoperti bancari vengono trattati nella parte relativa ai debiti del Principio contabile 19, intitolato «I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti». Copyright OIC 1

LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA Il Codice civile prevede, all'art. 2424, che nell'attivo del bilancio siano espressamente indicate le consistenze delle disponibilità liquide rappresentate da: - depositi bancari e postali; - assegni; - denaro e valori in cassa. All'art. 2426 punto 8 lo stesso Codice civile stabilisce che i crediti, quindi anche quelli verso banche o amministrazione postale, «devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione». Per la corretta esposizione delle voci in questione valgono altresì i principi generali di prevalenza della sostanza sulla forma 1, chiarezza, verità e correttezza previsti dall'art. 2423- bis del Codice civile. 1 Così introdotta con il D. Lgs. 6/03. Copyright OIC 2

LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE: DEFINIZIONE DELLE STESSE. ENUNCIANZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO Dopo aver considerato la IV Direttiva CEE, la legislazione civilistica, l evoluzione della tecnica in materia di bilanci e tenuto conto dei Principi contabili 11 e 12 relativi, rispettivamente, al «Bilancio d'esercizio: finalità e postulati» e alla «Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi», si enunciano nei paragrafi successivi i correnti principi contabili atti ad identificare, valutare e rappresentare nel bilancio le disponibilità liquide. A. CONTENUTO DEI CONTI A.I. Disponibilità liquide I fondi liquidi sono tipicamente formati da: - depositi bancari e postali; - assegni; - denaro e valori in cassa. A.I.a) Depositi bancari e postali. Sono rappresentati da disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine. A.I.b) Assegni. Sono rappresentati da titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri. A.I.c) Denaro e valori in cassa. Sono rappresentati da moneta a corso legale nello Stato e valori bollati (in questi ultimi comprendendosi francobolli, marche da bollo, foglietti bollati, ecc.). In questa voce non sono da ricomprendere né le cambiali attive in portafoglio né i titoli di Stato a breve, i quali sono da iscrivere in altre voci. A.I.d) Disponibilità in valuta estera. Le disponibilità liquide possono altresì essere formate da moneta a corso legale in altri Stati ovvero da assegni o depositi bancari e postali espressi in moneta non di conto. A.I.e) Sospesi di cassa e casse funzionanti a fondo fisso. Può talvolta verificarsi l'esistenza dei cosiddetti «sospesi di cassa» cioè di uscite di numerario già avvenute ma non ancora registrate. I «sospesi di cassa» devono essere eliminati entro il più breve tempo possibile dal loro insorgere, effettuando le relative registrazioni contabili in contropartita agli appropriati conti patrimoniali o economici. La stessa regola vale per le casse funzionanti a fondo fisso, le quali, essendo dotate di fondi a giacenza prefissata, non presentano contabilmente variazioni nella dotazione iniziale, in quanto la contabilizzazione delle uscite intervenute è temporaneamente sospesa; i giustificativi di spesa vengono periodicamente trasmessi alla contabilità generale che registra, nei termini previsti dalle disposizioni di legge, le uscite e relative contropartite, nonché il contestuale reintegro della cassa stessa, a mezzo di giro fondi da altra cassa o banca. Alla data di bilancio può quindi verificarsi che contabilmente Copyright OIC 3

Principio 14 - Disponibilità liquide appaiano dei fondi liquidi in realtà già utilizzati, e dovranno di conseguenza essere fatte le opportune rettifiche di bilancio. A.I.f) Fondi liquidi vincolati. I fondi liquidi vincolati sono rappresentati da quei fondi non disponibili per un certo tempo o utilizzabili solo per specifici scopi. Ne sono esempi i depositi bancari vincolati, i fondi tenuti a garanzia, i prestiti da utilizzare per scopi specifici. Assimilabili ai fondi liquidi vincolati sono quei fondi il cui libero uso è ristretto, in ragione di specifiche norme applicabili nella fattispecie. Ne possono essere esempi norme restrittive valutarie di specifici paesi, e simili. Si veda il successivo paragrafo D.III.. B. RILEVAZIONE B.I. Caratteristiche generali Le disponibilità liquide sono costituite da fondi realmente esistenti. Il sistema amministrativo-contabile dell'impresa deve avvalersi di un controllo interno affidabile tale da consentire la possibilità di verificare, mediante rilevazioni elementari o prospetti di riconciliazione, che i saldi siano reali e rispondenti a valori riscontrati. B.II. Sfasamenti temporali tra movimenti e rilevazione delle disponibilità liquide I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio. Non è corretto considerare come disponibilità liquide, con corrispondente riduzione dei crediti, le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, anche se il loro giorno di valuta è anteriore a tale data. Analogamente, non è corretto diminuire i fondi liquidi, con corrispondente riduzione dei debiti, per rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio. Le prassi anzidette non sono accettabili in quanto comportano la contabilizzazione di operazioni riferibili all'esercizio successivo. In conclusione, i saldi dei conti bancari devono tener conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e degli incassi effettuati dalle banche od altri istituzioni creditizie ed accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo. C. RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono elencati nel Principio contabile 11, costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e, pertanto, vanno tenuti presenti nella classificazione e valutazione delle disponibilità liquide. In particolare, si richiamano i principi di comprensibilità, d'imparzialità di prudenza, di continuità di applicazione dei principi contabili (ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione), di competenza, di significatività e rilevanza dei dati, di adeguata informativa nella nota integrativa, di verificabilità dell'informazione e di prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. Copyright OIC 4

Disponibilità liquide D. CLASSIFICAZIONE D.I. La classificazione dei valori delle disponibilità liquide deve rispondere all'esigenza di comprensibilità, che è uno dei postulati del bilancio in precedenza richiamati. Se necessario può essere effettuata una classificazione più dettagliata di quella prevista dall'art. 2424 Codice civile, normalmente nella nota integrativa. D.II. Nello stato patrimoniale i conti accesi alle disponibilità liquide si iscrivono, ai sensi dell'articolo 2424 Codice civile, alla classe IV dell'attivo circolante, elencandoli separatamente con le denominazioni: - depositi bancari e postali; - assegni; - denaro e valori in cassa. D.III. I fondi disponibili all'estero sono soggetti, oltre che alla normativa valutaria dei paesi delle imprese che li costituiscono, anche alla normativa valutaria dei paesi in cui tali fondi si trovano. I fondi esistenti all'estero che non possono essere rimpatriati a causa di restrizioni valutarie, ma che si prevede verranno utilizzati ai fini della gestione locale, vanno normalmente indicati in nota integrativa e, se di ammontare particolarmente rilevante, in apposita sottovoce dello stato patrimoniale. In caso di difficoltà di utilizzo e di rimpatrio di tali fondi, essi vanno valutati al presumibile valore di realizzo stimato alla fine dell'esercizio. D.IV. In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo dell impresa. Di conseguenza, eventuali disponibilità liquide vincolate, o non immediatamente utilizzabili o utilizzabili solo per specifici scopi, devono avere, se di ammontare rilevante, una evidenziazione separata nella nota integrativa. Inoltre, le disponibilità liquide vincolate sono classificate tra le immobilizzazione finanziarie o nell'attivo circolante a seconda della natura e durata del vincolo ed in base al criterio generale di classificazione delle voci di bilancio. Se la natura del vincolo è tale che il deposito non possa essere prelevato prima della scadenza e trattasi di un vincolo che alla data di chiusura d'esercizio supera il successivo esercizio, il deposito va esposto tra le immobilizzazioni finanziarie. Se invece la disponibilità liquida può essere negoziata o comunque utilizzata nonostante il vincolo, essa va esposta nell'attivo circolante. D.V. Non è accettabile effettuare in bilancio una compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca, in quanto tale prassi comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a tassi di solito non equivalente. E. VALUTAZIONE Le disponibilità liquide costituite da: - depositi bancari, depositi postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente coincide col valore nominale, mentre nelle rare situazioni di difficoltà di esigibilità, è esposto lo stimato valore netto di realizzo; - il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale; Copyright OIC 5

Principio 14 - Disponibilità liquide - le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell esercizio 2. F. RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO E INFORMAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA F.I. Le disponibilità liquide vanno esposte nello stato patrimoniale secondo la classificazione di cui al paragrafo D di questo Principio. F.II. Le principali informazioni da fornire nella nota integrativa sono le seguenti: a) natura dei fondi liquidi vincolati e durata del vincolo; b) conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause; c) l utilizzo di eventuali sistemi di cash pooling e, comunque, se rilevante,ogni tipo di rapporto ove sono coinvolte imprese controllate, collegate, controllanti e quelle sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, imprese che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento 3 ; d) ogni altra informazione la cui conoscenza sia necessaria per la corretta comprensione delle voci riguardanti le disponibilità liquide. 2 Si veda anche il Principio contabile 26 Operazioni e partite in moneta estera. 3 A questa informativa va aggiunta per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali - quella riferita alle parti correlate come definite ai sensi dell art. 2391-bis. Si ricorda che tale articolo prevede che: Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell operazione. I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L organo di controllo vigila sull osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all assemblea. Copyright OIC 6