Studio ingegneria Mollo

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Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose ADR (DGSA Dangerous Goods Safety Advisor) Il trasporto di merci pericolose per strada è soggetto alle disposizioni contenute nell ADR, che, sulla base delle Direttive Europee e dei relativi decreti nazionali di recepimento, costituisce il riferimento obbligatorio anche per i trasporti nazionali. L Italia ha recepito l ADR all articolo 168 del Codice della Strada ed ha adeguato l intera normativa nazionale a quella comunitaria con il Decreto 16 gennaio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 78 del 3 aprile 2015) con il quale si recepisce la Direttiva 2014/103/UE, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose recepita al livello nazionale dal D.Lgs. n 35 del 27 gennaio 2010 (ex D.Lgs. n 40 del 4 febbraio 2000). Una merce pericolosa è tale quando in base alle proprie caratteristiche chimiche-fisiche presenta dei rischi per le persone, le cose e l ambiente. Ma, oltre alle merci pericolose che comunemente possiamo considerare tali in base alle loro caratteristiche intrinseche, l ADR classifica pericolose anche prodotti e materie che comunemente entrano nella nostra quotidianità o che non considereremo tali, primo tra tutti i rifiuti, le miscele ed i preparati dei quali non si conosce a priori la pericolosità. Sono esempi di tali merci pericolose i sottoprodotti della fabbricazione di metalli quali alluminio, ferro ed acciaio; i prodotti per verniciatura quali solventi, diluenti e pitture; nel settore sanitario: i rifiuti medicali ed ospedalieri (aventi rischio infettivo); nel settore alimentare: la caffeina e le bevande alcoliche con più del 24% di alcol in volume. La normativa ADR, al paragrafo 1.8.3.1 dell ADR prescrive che: Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l ambiente inerenti a tali attività. Tel.: 0815199153 Cell.: 3334269870 Fax: 08119722213 www.studioingegneriamollo.it PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 1/5

Tale prescrizione è ripresa dall articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 35/2010, in questi termini: Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza. Il legale rappresentante ha l obbligo di dare conferma comunicazione all Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile, competente per territorio, entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente. All art. 12 del D.Lgs. 35/2010 sono riportate le sanzioni nel caso di inottemperanza alla norma: Le sanzioni previste per il legale rappresentante dell impresa sono: - da 6.000 a 36.000 per omessa nomina del consulente; - da 2.000 a 12.000 per mancata comunicazione al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti della nomina del consulente. Le aziende coinvolte nell obbligo o nella necessità oggettiva di nominare il Consulente ADR abbracciano tutta la filiera del trasporto, nel dettaglio sono: lo speditore, il caricatore, l imballatore, il riempitore, il gestore di un contenitore-cisterna e/o di una cisterna mobile, il trasportatore, lo scaricatore ed il destinatario. La normativa ADR al cap. 1.4 esplicita per ogni soggetto sopra richiamato ruoli, compiti e responsabilità, mentre ai cap. 1.3 e 8.2 stabilisce i criteri e le modalità per la formazione e l aggiornamento periodico del personale operante presso i soggetti di cui sopra. Pur riconoscendo dei casi di non obbligatorietà nella nomina del Consulente ADR dovuta ad una vacatio normativa oppure alle eventuali esenzioni previste dalla norma, in molti casi risulta abbastanza evidente la necessità di nominare un consulente come nel caso dello speditore. Secondo quanto previsto al paragrafo 1.4.2.1.1 dell ADR lo speditore deve: - assicurarsi della corretta classificazione delle merci pericolose; - fornire al trasportatore le informazioni e i documenti richiesti; - utilizzare gli imballaggi e le cisterne appropriate; - osservare le disposizioni per l inoltro e le restrizioni alla spedizione; - assicurare che le cisterne e i veicoli vuoti, non ripuliti, siano marcati e placcati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e con garanzia di tenuta. Tel.: 0815199153 Cell.: 3334269870 Fax: 08119722213 www.studioingegneriamollo.it PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 2/5

Tali attività risulterebbero alquanto difficoltose per i non addetti ai lavori soprattutto se si considera che la spedizione della merce è il primo anello della catena di trasporto avendo un potenziale impatto anche sull operato degli altri operatori a valle. L esperienza ha dimostrato che esistono molte aziende che ricadono nella casistica sopra evidenziata a causa della forte interconnessione tra varie normative da ottemperare per la conduzione delle proprie attività connesse alla messa in strada delle materie in ingresso ed in uscita al ciclo produttivo. L esempio più eclatante è lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti/detenuti dall azienda. Ovviamente per poter smaltire tali rifiuti è necessario conferirli ad un trasportatore abilitato, di fatto, diventando speditori ai fini ADR qualora il rifiuto generato sia identificato come merce pericolosa ADR. Tale classificazione è sotto la responsabilità dell azienda produttrice/detentrice/speditrice del rifiuto, non del trasportatore, né tantomeno della discarica o dell eventuale laboratorio d analisi che ha effettuato la campionatura del rifiuto in oggetto per l assegnazione del codice CER ai sensi del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). L esistenza di figure giuridiche terze a cui lo speditore abbia affidato parte o tutti i servizi legati alle operazioni di spedizione di merci pericolose, pur comportando obblighi e responsabilità a carico degli assuntori di tali servizi, non può costituire una delega di responsabilità e, pertanto, non modifica sostanzialmente gli obblighi e le responsabilità insite nella figura dello speditore (inteso come intestatario del documento di trasporto), nella persona fisica del legale rappresentante. In base a quanto sopra citato i gestori delle strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione, di ricerca o comunque i soggetti che producono rifiuti speciali (a rischio infettivo secondo il D.P.R. 15 luglio 2003 n 254) come ambulatori, studi medici e dentistici, laboratori d analisi, ecc., devono verificare l eventuale obbligatorietà della nomina del Consulente ADR in quanto produttori di rifiuti pericolosi anche ai fini ADR. Inoltre, l esenzione della nomina del consulente non esula il legale rappresentante dal rispetto e dall applicazione della normativa ADR. Anzi per usufruire dell esenzione è necessario che il legale rappresentante comunichi annualmente all Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile quantità e tipologia di merce pericolosa trattata. Tel.: 0815199153 Cell.: 3334269870 Fax: 08119722213 www.studioingegneriamollo.it PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 3/5

Da quanto fin ora visto i compiti e le responsabilità del consulente per la sicurezza sul trasporto in alcuni casi si intrecciano ed integrano a quelli di altre figure professionali operanti in azienda quali il responsabile per la sicurezza sul lavoro, l R.S.P.P. richiamato dal D.Lgs. 81/08, il responsabile tecnico per la gestione rifiuti, richiamato dal D.Lgs. 152/06, l Esperto Qualificato per la radioprotezione del personale operante con radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs, 230/95 o il gestore per la sicurezza degli impianti con rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa SEVESO (D.Lgs. 334/99). Nel caso specifico della normativa ADR la funzione basilare del Consulente è di coadiuvare il capo dell impresa nell esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto il trasporto, e le prestazioni ad esso connesse quali l imballaggio, il riempimento, il carico o scarico di merci pericolose, nel rispetto della normativa applicabile ed allo scopo di prevenire i rischi per le persone, i beni o l ambiente, derivanti dallo svolgimento di tali attività. Compito primario del Consulente sarà quindi di verificare: le prassi, e cioè il modo di agire e di affrontare i problemi correnti relativi alle operazioni svolte dall impresa; le procedure, cioè i metodi adottati dall impresa per la gestione sistematica delle diverse problematiche (identificazione merci pericolose, verifica materiale utilizzato durante il trasporto o carico/scarico merci). Le prassi e procedure ADR, e molto altro non espressamente dettagliato, sono oggetto della relazione annuale, che insieme alla relazione d incidente costituisce uno dei principali obblighi del consulente. In particolare, ai sensi del D.Lgs. 35/2010, il Consulente, verificate le prassi e le procedure concernenti l attività dell impresa presso la quale opera, è tenuto a redigere una relazione entro 60 gg. dalla nomina, e successivamente con cadenza annuale, nella quale sono indicate le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. Il consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose è in possesso di un certificato di formazione professionale, rilasciato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ed ha una validità di 5 anni, rinnovabili previo superamento di una prova di controllo nel corso dell anno immediatamente precedente al termine di ciascun quinquennio. Tel.: 0815199153 Cell.: 3334269870 Fax: 08119722213 www.studioingegneriamollo.it PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 4/5

Alla luce di quanto esposto in questa breve disamina della normativa ADR, risulterebbe evidente la necessità di scegliere tra i vari consulenti in possesso dell idoneo certificato professionale un professionista abilitato in grado di supportare il titolare dell azienda anche nelle attività collaterali connesse alle merci pericolose. Oltre all esperienza decennale nel settore, all aggiornamento continuo sulle normative cogenti ed alla conoscenza specifica delle problematiche aziendali connesse alla gestione delle merci pericolose, lo scrivente: o effettua la classificazione dei rifiuti pericolosi ai fini ADR effettuando la transcodifica del codice CER in ONU partendo dalle analisi di laboratorio che hanno generato il codice CER; o fornisce le corrette indicazioni da riportare al punto 14 della SDS conformemente all Allegato II del Regolamento REACH classificando miscele e preparati pericolosi in ottemperanza alla normativa ADR/RID/ADN/IMDG/IATA, a partire dalla SDS stessa; o conduce audit aziendali in materia di sicurezza nel trasporto di merci pericolose verificando l eventuale obbligatorietà della nomina del Consulente ADR ai sensi del cap. 1.8.3 ADR; o eroga la formazione per il personale che opera con le merci pericolose ADR direttamente presso il cliente rilasciando i relativi attestati di frequenza validi per la formazione/aggiornamento obbligatoria ai sensi del cap. 1.3 ADR; o eroga corsi di formazione/aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 10 marzo 1998; o dispone di personale sanitario che eroga corsi di formazione/aggiornamento per addetti al pronto soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 15 luglio 2003, n 388; o supporta il datore di lavoro nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. attraverso anche analisi ambientali e rilievi sul campo; o è abilitato dal Ministero degli Interni come professionista antincendio con n NA18181I02742 per il rilascio delle pratiche di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011; o è iscritto all albo civile dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Nola con n 687. In ultima analisi lo scrivente è il docente incaricato dei corsi di formazione professionale per il rilascio del CFP-ADR, il patentino che abilita gli autisti al trasporto delle merci pericolose su strada presso l autoscuola Di Fiore in via Argine, 491 Napoli. Tale attività, per molte aziende operanti nel settore ADR, consente di gestire a 360 l attività aziendale connessa alla gestione delle merci pericolose. Tel.: 0815199153 Cell.: 3334269870 Fax: 08119722213 www.studioingegneriamollo.it PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 5/5