Invio modello 770 e scadenza 15 settembre 2016: effetti in materia di ravvedimento

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Ai gentili clienti Loro sedi Invio modello 770 e scadenza 15 settembre 2016: effetti in materia di ravvedimento Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che scade domani 15 settembre 2016 il termine ultimo per procedere alla trasmissione telematica dei modelli 770/2016 Semplificato e 770/2016 Ordinario. Si rammenta, al riguardo che il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2016 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle aziende e dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d imposta, considerando anche le proroghe che sono state concesse in relazione ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016. Con la proroga al 15.9.2016 si è, inoltre, voluto evitare sovrapposizioni con le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA, relativi al 2015, il cui termine è fissato al 30.9.2016. Per effetto della proroga al 15.9.2016, sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, relativi all invio telematico delle Certificazioni Uniche 2016 che non contengono dati da utilizzare per l elaborazione della dichiarazione precompilata. Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall esercizio abituale di arti o professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto. La proroga al 15.9.2016 del termine di presentazione dei modelli 770/2016 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell art. 13 del DLgs. 472/97, ad essa collegati. Premessa 1

Con un apposito DPCM, è stata disposta la proroga dal 22.8.2016 ( 1 ) al 15.9.2016 dei termini di presentazione dei: modelli 770/2016 Semplificato; modelli 770/2016 Ordinario. Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2016 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle aziende e dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d imposta, considerando anche le proroghe che sono state concesse in relazione ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016. Con la proroga al 15.9.2016 si è, inoltre, voluto evitare sovrapposizioni con le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA, relativi al 2015, il cui termine è fissato al 30.9.2016. Per effetto della proroga al 15.9.2016, sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, relativi: all invio telematico delle Certificazioni Uniche 2016 che non contengono dati da utilizzare per l elaborazione della dichiarazione precompilata; ai ravvedimenti operosi. Invio delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata L Agenzia delle Entrate ha concesso la possibilità di inviare entro il termine di presentazione del modello 770/2016 Semplificato, senza applicazione di sanzioni, le Certificazioni Uniche 2016, relative al 2015, che non contengono dati da utilizzare per l elaborazione della dichiarazione precompilata (C.M.. 8.4.2016 n. 12). 1 Si ricorda, infatti, che quest anno la scadenza di presentazione dei modelli 770 è stata automaticamente differita al 22 agosto, in quanto il termine ordinario del 31 luglio, cadendo di domenica, ha fatto si che si sarebbe potuto beneficiare: di un primo differimento a lunedì 1 agosto; di un secondo differimento al 20 agosto, poiché dal 1 agosto si applica la sospensione feriale; dell ulteriore differimento a lunedì 22 agosto, poiché il 20 agosto cade di sabato Il differimento al 22 agosto non è però stato ritenuto sufficiente dalle categorie professionali interessate, che hanno richiesto e ottenuto una ulteriore proroga. 2

Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti: i redditi di lavoro autonomo derivanti dall esercizio abituale di arti o professioni; le provvigioni; i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto. Pertanto, qualora non ancora effettuato, l invio telematico delle Certificazioni in esame può avvenire entro il termine prorogato del 15.9.2016. Effetti ai fini dei ravvedimenti operosi La proroga al 15.9.2016 del termine di presentazione dei modelli 770/2016 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell art. 13 del DLgs.472/97, ad essa collegati. Inoltre, sono applicabili anche le nuove disposizioni introdotte dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in base alle quali sono stati ampliati sia i termini che le modalità per il ravvedimento, con effetto anche per le violazioni commesse prima dell 1.1.2015 (entrata in vigore della L. 190/2014). In base alla nuova disciplina introdotta dalla suddetta L. 190/2014, per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni bonarie. In precedenza, invece, il ravvedimento era precluso qualora la violazione fosse già stata constatata oppure fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore, o i soggetti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza. TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO Ravvedimenti operosi relativi all infedele presentazione dei precedenti modelli 770 e alle ritenute TERMINI Per effetto della proroga, slitta al 15.9.2016 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: l infedele presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, relativi al 2014; l omessa effettuazione, nel 2015, delle ritenute; l omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015. 3

Inoltre, per effetto delle novità introdotte dalla citata L. 190/2014, entro il 15.9.2016 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse: nell anno 2014, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura pro tempore vigente; il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative; la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni (compresa la sanzione per l omessa effettuazione o l omesso versamento della ritenuta e la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti). Ravvedimento operoso dell omessa presentazione dei modelli 770/2016 Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 15.9.2016 per la presentazione dei modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso: nei successivi 90 giorni; con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo. L omessa presentazione dei modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario, entro la nuova scadenza del 15.9.2016, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 14.12.2016 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione). Al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere 4

corrisposte le previste sanzioni ridotte per la presentazione tardiva di ciascuna dichiarazione. Presentazione dopo 90 giorni Decorso il suddetto termine del 14.12.2016 per effettuare il ravvedimento operoso, potrebbe però essere opportuno trasmettere comunque i modelli 770/2016 omessi, in quanto, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l invio di quella relativa al periodo d imposta successivo e comunque prima dell inizio di attività di controllo, è possibile beneficiare: del generale dimezzamento delle sanzioni amministrative (art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015); della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione, se è stata superata la prevista soglia di 50.000,00 euro di ritenute non versate (artt. 5 co. 1-bis e 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, come modificati dal DLgs. 158/2015). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 5