LOTTO N. 2 NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE



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LOTTO N. 2 ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO e EVENTI COMPLEMENTARI Biblioteca Nazionale Rifugi, Fabbricato industriale e Torre di Padova - - Sede Centrale - All risks elettronica Kasko Automezzo NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE DEFINIZIONI Assicurazione: il contratto di assicurazione; Polizza: il documento che prova l assicurazione; Contraente: Il C.A.I. Sede Centrale Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall assicurazione; Società/Compagnia: l Impresa assicuratrice; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato; Franchigia: importo fisso frontale che rimane a carico dello Assicurato in caso di danno; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro. ART. 1 - VARIE La firma del presente capitolato impegna la Società aggiudicataria, mentre per il C.A.I. Centrale l'impegno è condizionato al conseguimento dell esecutività della delibera di presa d atto delle risultanze di gara. ART. 2 - VARIAZIONE PREMI La Compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata contrattuale, salvo che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal C.A.I. Centrale nel corso della durata del contratto. ART. 2 - FORO COMPETENTE Per qualunque controversia relativa ai contratti disciplinati dalla presente gara sarà competente in via esclusiva il Giudice del luogo ove ha sede legale il C.A.I. Centrale. ART. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax od ogni altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto delle comunicazioni.

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all' Assicurato/Contraente su quanto sancito dalle condizioni tutte di polizza. Per tutto quanto non regolato dalle condizioni di polizza valgono le norme di legge. ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). ART. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicandone a ciascuno gli estremi. ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO L' Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se il premio è stato pagato. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi saranno pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. ART. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto. ART. 10 - AGGRAVAMENTO DEI RISCHI Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazione di ogni constatato aggravamento dei rischi. Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia di Assicurazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. ART. 11 - DIMINUZIONE DEI RISCHI Nel caso di diminuzione dei rischi la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. ART. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO 2

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte. ART. 13 - DENUNCE SINISTRI In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo quando diversamente prescritto nelle definizioni integrative. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. L evento dannoso potrà essere comunicato a mezzo lettera, fax o email all Agenzia o alla sede della Compagnia aggiudicataria. L Agenzia o la sede della Compagnia, entro sette giorni dal ricevimento si impegna ad aprire la pratica ed a trasmetterla all Ufficio Liquidazione Danni. Contestualmente l Agenzia o la sede della Compagnia provvederà a comunicare via email al CAI il numero di repertorio assegnato alla pratica, onde facilitare le future comunicazioni. La gestione delle suddette pratiche, compresa la liquidazione delle stesse, sarà accentrata presso un unico Ufficio Liquidazione Danni (quello di.) e verranno trattate da un unico liquidatore che potrà essere contattato dal CAI direttamente o per il tramite dell Agenzia o della sede della Compagnia. Le visite medico legali necessarie all accertamento dell invalidità e le perizie sui beni verranno, viceversa, effettuate presso l Ufficio Liquidazione Danni o presso le strutture mediche convenzionate, più vicine alla residenza del danneggiato o dei beni da valutare. ART. 14 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 15 ARBITRATO Fermo quanto stabilito al precedente art. 3, le parti avranno la facoltà di deferire ad un Collegio arbitrale qualunque controversia relativa ai contratti disciplinati dalla presente gara. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati del luogo ove avrà sede l arbitrato. La sede dell arbitrato è quella della sede legale del CAI Centrale. Sarà pure compito degli arbitri determinare l attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni. ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E AL CONTENUTO DELLE SINGOLE COPERTURE Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. Quanto disciplinato dalle presenti Norme Comuni si applica ai singoli contratti, salvo il loro contenuto contrario. ART. 17 INFORMATIVA SUI SINISTRI La Società si impegna a fornire entro 15 giorni dalla richiesta del Contraente, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: numero ed estremi dei sinistri, stato di avanzamento dell iter liquidativo, importi liquidati o riservati. Tale informativa, dietro richiesta del Contraente, verrà esaminata congiuntamente presso la sede del CAI. ART. 18 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL ANDAMENTO DEL RISCHIO 3

Alla fine di ogni periodo assicurativo semestrale l Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l andamento del rischio: in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all esercizio in corso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d asta per l anno successivo, ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA Se l assicurazione è ripartita per quote tra più Società: 1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale 2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria. 3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. I premi di polizza saranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. ART. 20 DURATA POLIZZA Le polizze scadranno il 31.12.2011 con possibiltà di proroga per 1 (un) anno. 4

LOTTO 2A Biblioteca Nazionale ASSICURAZIONE INCENDIO E EVENTI COMPLEMENTARI DEFINIZIONI INTEGRATIVE ALLE NORME COMUNI Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Fabbricato: tutte le costruzioni comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, compresi fissi ed infissi ed impianti di qualsiasi genere. Contenuto: ogni altra cosa non prevista alla voce fabbricati sia di proprietà e/o in uso o in possesso a qualsiasi titolo del C.A.I. Centrale, dei suoi dipendenti e/o terzi, inerente necessaria o connessa all attività, compreso quanto possa trovarsi all aperto ed inclusi, sottotetto o anche nello spazio di pertinenza del Contraente; sono inoltre compresi calcolatori, elaboratori ed apparecchiature elettroniche. A maggior precisazione si dà atto che la maggior parte del contenuto consiste in un fondo librario, con periodici, manoscritti, cartografie stampe, disegni, fotografie e libri il cui valore per singolo oggetto non supera i 15.000 Euro. Esplodenti: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l' acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali; - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. Merci Speciali: - celluloide (grezza ed oggetti di); - espansite; - schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa; - materie plastiche espanse o alveolari; - imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. 5

Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno. Tetto: L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Solaio: È il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, esclusi pavimentazioni e soffittature. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE E DEGLI ENTI ASSICURATI L Assicurazione assicura beni mobili ed immobili, ubicati all interno del Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi, Salita al CAI Torino, 12 Monte dei Cappuccini - TORINO, in quanto: - di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi; - di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività. I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività dell'ente, comprese tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, e tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, nonché quelli destinati ad altri usi e non pertinenti all attività svolta. I fabbricati sono variamente elevati e costruiti prevalentemente in materiali incombustibili. Non è esclusa tuttavia la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'assicurato ritiene di adottare. PARTITE/SOMME ASSICURATE Part. 1 - Fabbricati ed impianti ad essi relativi comunque dislocati uro 200.000,00 Part. 2 - Contenuto uro 1.500.000,00 Part. 3 - Ricorso Terzi uro 500.000,00 Totale somme assicurate uro 2.200.000,00 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ART. 1 - RISCHI ASSICURATI Sono garantiti tutti i danni materiali diretti e conseguenti ai beni assicurati cagionati da: incendio scoppio esplosione fulmine caduta aerei e corpi volanti parificazione danni da incendio spese demolizione e sgombero spese rimozione e ricollocamento enti mobili oneri di ricostruzione a enti e/o autorità pubbliche indumenti, oggetti e valori del personale costi di collaudo rischio locativo ricorso terzi onda sonica fenomeno elettrico autocombustione implosione 6

danni conseguenziali fumo rovina ascensori e montacarichi eventi atmosferici grandine gelo acqua condotta spese per la ricerca e riparazione del guasto da acqua condotta (inclusi impianti automatici di estinzione) rigurgiti e/o traboccamenti fognature colaggio impianti automatici di estinzione acqua piovana bagnamento intasamento gronde e pluviali eventi socio - politici sovraccarico neve inondazioni - alluvioni - allagamenti merci in refrigerazione vetri e cristalli colpa grave o dolo dei dipendenti dell Assicurato colpa grave Assicurato / Contraente GARANZIE PRESTATE E OPERANTI Caduta di aerei e corpi volanti: aerei, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere. Parificazione danni da incendio: sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti dalla presente polizza. Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza. Si precisa inoltre che saranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile. La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza. Spese rimozione e ricollocamento enti mobili: la Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell arredamento, attrezzature, macchinario e merci assicurate, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di uro 155.000,00 per evento. Oneri di ricostruzione a enti e/ o autorità pubbliche: si dà atto che nella somma per la voce fabbricati sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. 7

Costi di collaudo: in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risarcisce le spese sostenute dall Assicurato per prove di idoneità, collaudo e controllo degli Enti assicurati, anche se tali Enti risultassero apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che non lo siano. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di uro 26.000,00. Estensione agli indumenti, oggetti e valori del personale: si conviene che nel Contenuto assicurato devono intendersi compresi anche indumenti, oggetti e valori del personale fino alla concorrenza di uro 517,00 per dipendente e di uro 26.000,00 per sinistro. Rischio locativo: nei casi di responsabilità dell Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati. Ricorso Terzi: La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell' ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell' acqua, dell' aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - i legali rappresentanti. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del C.C. Onda sonica: danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica. Fenomeno elettrico: danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio - politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. L'indennizzo a questo titolo sarà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo". Autocombustione: danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati. Implosione: danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna. 8

Danni conseguenziali: qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti. A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a: - fumi, gas, vapori; - mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione; - colaggio e fuoriuscita di liquidi; - gelo. Fumo, gas e vapore: danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di: - improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi - eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza. Rovina di ascensori e montacarichi: danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. Eventi atmosferici: danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d' aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). La Società non risponde: a) dei danni causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico; - gelo e sovraccarico da neve; - cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici; b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione; c) dei danni subiti da: - cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere mentre sono compresi i danni subiti dagli alberi d alto fusto; - gru; - enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione; - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre in cemento, amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine. Grandine: ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica. 9

Gelo: la garanzia si intende estesa ai danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o per le attività descritte in polizza. Acqua condotta - spese ricerca guasto: danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo". La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; Rigurgiti e/o traboccamenti di fognature: danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature, purché facenti parte dell'impianto di pertinenza del fabbricato stesso. Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti) : danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici,incluse relative alimentazioni. La Società non risponde: - dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti. La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo". Acqua piovana: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione: - i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; - i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana. Bagnamento: la Società si obbliga a garantire gli enti assicurati dei danni causati da bagnamento, salvo quanto espressamente e di seguito derogato: - i danni che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; - i danni causati da alluvioni, inondazioni o allagamenti; - i danni a cose poste all aperto e/o sotto tettoie; - i danni agli enti posti a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali; - i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati, o incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto; - i danni da umidità e stillicidio. La presente garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di uro 52.000, 00 per evento, e con l applicazione di una franchigia di uro 258,00. Intasamento gronde e pluviali: danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. 10

Eventi socio - politici: la Società risponde: 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente/o dell' Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. La Società non risponde dei danni: a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla copertura assicurativa prestata con la presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. Inondazioni, alluvioni, allagamenti: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell' inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati; c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all' aperto per natura e destinazione). Vetri e cristalli: la Società indennizza le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, collocate ed installate sia all interno che all esterno, contro i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto ed installazione, di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, compresi dipendenti o collaboratori della Contraente. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto. La garanzia si estende alle rotture provocate anche dallo scatenarsi di cicloni, uragani, trombe d aria e grandine, azione violenta del vento e nubifragi nonché caduta di alberi o rami. La garanzia si estende alle rotture verificatesi in occasione di manifestazioni popolari (dimostrazioni di folla, scioperi, sommosse, serrate e tumulti popolari), compreso terrorismo e sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi, ferma l esclusione prevista dall art. 1912 del C.C. dei danni determinati da insurrezione, nonché i danni verificatisi in occasione di furto e rapina e nel tentativo di compiere tali atti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell importo indicato nelle Condizioni Particolari Limiti di indennizzo. 11

L assicurazione non copre i danni: - avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, gelo, emanazioni di calore e radiazioni atomiche, a meno che l Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; - derivanti da crollo di fabbricato, di distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizio stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti sostegni o cornici, rimozioni delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; - determinanti od agevolati da dolo dell Assicurato. Colpa grave: la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali é prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell Assicurato e/o del Contraente. Colpa grave o dolo dei dipendenti dell Assicurato: la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali é prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave o dolo dei dipendenti dell Assicurato. CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI Cose assicurabili a condizioni speciali: si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni: A) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Schede, dischi, nastri e files per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici. Modelli, stampi, messe in carta, cartoni per telai, clichet, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo di uro 15.000,00 per oggetto, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico. B) Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo di uro 15.000,00 per singolo oggetto, senza far luogo all' applicazione del disposto di cui all'art.1907 del Codice Civile. In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro. In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro. C) Cose di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro. Onorari periti - ingegneri, architetti e consulenti: risarcimento all'assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo". Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a 12

Valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'assicurato sia tenuto a produrre. Enti non diversamente indicati (universalità): viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "ente assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto". Sostanze infiammabili e merci speciali: la Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'assicurato ritiene di adottare. Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'assicurazione di cui alle partite Fabbricati e Contenuto dovranno essere comunicati dall'assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate si intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso e/o perso possesso delle cose stesse, alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva e/o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva. L'assicurato si impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione all'assicurato stesso o è diventato di sua proprietà. Buona fede: L omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto dell Impresa, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l annualità in corso). Operazioni peritali: si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti/uffici, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti/uffici danneggiati. Rinuncia al diritto di surroga: la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché gli utenti, purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile nei confronti dei responsabili del sinistro salvo il caso di dolo. La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti di chiunque altro l Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo. Anticipo indennizzi: l Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000 uro. 13

L acconto non potrà superare 1.000.000,00 uro. L obbligazione dell Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. Indennizzo separato per ciascuna partita: si conviene che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto sul pagamento delle indennità, sarà applicato, dietro richiesta del C.A.I Centrale, a ciascuna partita di polizza, singolarmente considerata, come se, ai soli effetti delle succitate condizioni, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole, od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto, saranno considerati acconti, soggetti a conguaglio, su quanto sarà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per ogni sinistro. Prosieguo attività senza perizia: fermo quanto disposto riguardo alle disposizioni da adottare dall Assicurato nell eventualità di un sinistro e specialmente fermo l obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni. Pagamento di indennizzo prima della chiusura di istruttoria: il C.A.I. Centrale ha diritto ad ottenere il pagamento dell indennizzo, anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purchè si impegni a restituire l importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia. Attrezzature e merci presso terzi: le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'assicurato che di Terzi, in esposizione, deposito, lavorazione e/o riparazione. Macchinari in leasing: i macchinari in uso all'assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza: - dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore; - dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore. Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo. ART. 2 - RISCHI ESCLUSI Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l' Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo dell'assicurato o del Contraente; d) causati da eruzioni vulcaniche; 14

e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso terzi". ART. 3 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede. ART. 4 - VARIAZIONI DEL RISCHIO Modifiche e trasformazioni: nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio. Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti: l'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati. Diminuzione dei valori: anche a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'assicurato. ART. 5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. ART. 6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 15

Biblioteca Nazionale NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO RELATIVE ALLA COPERTURA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C. b) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C. Il Contraente o l'assicurato deve altresì: c) fare, nei trenta giorni successivi l accadimento, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società: d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro due mesi dalla data del sinistro. Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate. Esagerazione dolosa del danno: il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae e/o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. Procedura per la valutazione del danno: l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. 16

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Mandato dei Periti: i Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l' Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro"; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola " Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Operazioni peritali: si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno: premesso che la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I Fabbricati: Valore a nuovo - La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; II Attrezzatura, arredamento: Valore a nuovo Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, 17

sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Relativamente a fabbricati ed attrezzature, arredamento: 1) in caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente: a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente: - per "fabbricati": l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante; - per "attrezzatura e arredamento": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo". 2) Agli effetti dell art. 1907 C.c., il supplemento d'indennità per ogni partita viene riconosciuto in misura: a) totale, se la somma assicurata è superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo"; b) parziale se la somma assicurata è inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al Valore al momento del sinistro. c) nulla se la somma assicurata è eguale o inferiore al Valore al momento del sinistro ; 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Sarà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia. La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non siano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli Assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo"; 5) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, attrezzature e arredamento in stato di attività o di inattività temporanea; 6) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. Relativamente alle merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. 18

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "Assicurazione Parziale". Si precisa che, ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da: materiale farmaceutico e di medicazione, alimentari, altri materiali di consumo in genere vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro. Assicurazione parziale: se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima. Pagamento dell'indennizzo: verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto c) della clausola "Rischi esclusi". Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. Il C.A.I. Centrale ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia. Limite massimo dell'indennizzo: salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi: VETRI E CRISTALLI: uro 50,00 FENOMENO ELETTRICO: uro 100,00 EVENTI ATMOSFERICI: uro 500,00 GRANDINE, GELO : uro 500,00 FUMO: uro 500,00 EVENTI SOCIOPOLITICI: uro 1.500,00 ACQUA CONDOTTA, RIGURGITI e/o TRABOCCAMENTI DI FOGNATURA: uro 250,00 ACQUA PIOVANA: uro 250,00 BAGNAMENTO: uro 250,00 COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE; uro 500,00 19

INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI: uro 500,00 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI: uro 25.000,00 SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE: uro 250,00 LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO Limitatamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro, somma superiore ai seguenti importi: FENOMENO ELETTRICO: uro 5.000,00 RIMBORSO ONORARI PERITI, ARCHITETTI E CONSULENTI: uro 25.000,00 EVENTI ATMOSFERICI: 80% somme assicurate GRANDINE, GELO, INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI: uro 50.000,00 EVENTI SOCIO- POLITICI: 80% somme assicurate INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI: 50 % somme assicurate SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI E/O ROTTURA PER LE GARANZIE ACQUA CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE: uro 15.000,00 ATTREZZATURE E MERCI PRESSO TERZI: uro 75.000,00 RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE: uro 50.000,00 BAGNAMENTO: uro 50.000,00 VETRI E CRISTALLI: uro 5.000,00 ACQUA PIOVANA: uro 50.000,00 Biblioteca Nazionale ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PATRIMONIALI DA FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI DEFINIZIONI INTEGRATIVE ALLE NORME COMUNI Contenuto: ogni altra cosa non prevista alla voce fabbricati sia di proprietà e/o in uso o in possesso a qualsiasi titolo del C.A.I. Centrale, dei suoi dipendenti e/o terzi, inerente necessaria o connessa all attività, compreso quanto possa trovarsi all aperto ed inclusi, sottotetto o anche nello spazio di pertinenza del Contraente; sono inoltre compresi calcolatori, elaboratori ed apparecchiature elettroniche. A maggior precisazione si dà atto che la maggior parte del contenuto consiste in un fondo librario, con periodici, manoscritti, cartografie stampe, disegni, fotografie e libri il cui valore per singolo oggetto non supera i 15.000 Euro. Valori: denaro, libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'assicurato, che di terzi e del quale l'assicurato stesso ne sia o non responsabile. Dipendenti: le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni 20