NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE Considerata la moltitudine di norme e di disposizioni operative in materia previdenziale che hanno sostanzialmente modificato, nel corso del tempo, gli scenari per l accesso ai trattamenti previdenziali di quiescenza e previdenza, si è ritenuto utile fornire il seguente strumento informativo rappresentato dalla raccolta cronologica delle norme e circolari. Pur nella consapevolezza della continua evoluzione normativa degli argomenti si auspica di soddisfare le esigenze conoscitive per i dipendenti interessati. Dall 1.1.2012, in considerazione del processo di convergenza e armonizzazione del Sistema pensionistico attraverso l applicazione del Metodo Contributivo, nonché per migliorare l efficienza e l efficacia dell azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l INPDAP è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell Ente soppresso. Dall 1.1.2012 i requisiti da possedere per l accesso ai trattamenti di quiescenza e previdenza sono quelli sotto schematizzati:
Si tratta di una prestazione che è indipendente dall età del richiedente ed è concessa a chi ha un anzianità:
IL NUOVO SISTEMA DI CALCOLO Sistema contributivo Per i neoassunti dall 1.1.1996, privi di contributi riferiti al periodo precedente l 1.1.1996 il calcolo della pensione è con il sistema contributivo. Sistema misto Per quei lavoratori che al 31.12.1995 potevano far valere un anzianità contributiva inferiore a 18 anni si ha la liquidazione della quota di pensione: - Con il sistema retributivo per i contributi versati anteriormente al 31.12.1995; - Con il sistema contributivo per i contributi versati successivamente al 31.12.1995. Per i lavoratori con un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31.12.1995 la pensione sarà calcolata col sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.2011 e col sistema contributivo per le anzianità maturate dall 1.1.2012. PENALIZZAZIONI Con riferimento a coloro che accedono alla pensione anticipata ad un età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni Ad esempio (Inps, circ. n. 35/2012): un soggetto che accede al trattamento anticipato all età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero 1% + 1% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 62 anni). Un soggetto che accede al trattamento anticipato all età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1% + 1% + 2% + 2%). Nel caso in cui l età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un anzianità contributiva: - pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995. In deroga a quanto indicato in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, le penalizzazioni non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva prevista derivi esclusivamente da (art. 6, comma 2-quater, legge n. 14/2012 modificato dall art. 4-bis della legge n. 125/2013: 1. prestazione effettiva di lavoro; 2. periodi di assenza limitatamente ai soli periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, assenze per donazione sangue e per congedi parentali. Chi matura la pensione anticipata entro il 2018 con meno di 62 anni di età esclusivamente con la predetta contribuzione non sarà penalizzato né sull importo della pensione né sulla durata della prestazione lavorativa. Viceversa in presenza di altre assenze (permessi e congedi handicap, Cigs ecc.) o accederà alla pensione al raggiungimento del minimo contributivo con riduzione della quota retributiva, oppure, per non incorrere nella riduzione, dovrà lavorare per il periodo corrispondente all assenza non conteggiata. I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA La riforma stabilisce che il diritto alla pensione di vecchiaia si ottiene oltre che con il requisito dell età anagrafica in presenza di un anzianità contributiva minima pari a 20 anni. E tuttavia necessario aver maturato almeno 20 anni di contributi. I requisiti per lavoratori/lavoratrici pubblico impiego: anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 66 anni 66 anni e 3 mesi 66 anni e 3 mesi 66 anni e 3 mesi
TFS/TFR I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell amministrazione. Il trattamento di fine rapporto, invece, è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore, rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dall art. 2120 ed erogati in forma di capitale al momento della cessazione dal servizio. DESTINARI DEL TFS Conservano il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio a qualsiasi titolo da un Ente ad un altro purchè tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato. DESTINATARI DEL TFR Sono obbligatoriamente in regime di TFR: Tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30/5/2000 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20/12/1999) o stipulato successivamente; Tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 (cfr. D.P.C.M. 02/03/2001). Con l entrata in vigore dell art. 1, commi 22 e 23, del DL 138/2011, convertito in legge n.148/2011 si stabiliscono nuove scadenze di pagamento delle prestazioni di fine lavoro con modifica ai termini dell art. 3 del DL 79/97, convertito dalla legge n.140/1997. Questi i nuovi termini per cessazioni successive al 12 agosto 2011. TERMINI DI PAGAMENTO Termine breve: entro 105 giorni (15+90) Inabilità Decesso Termine di 6 mesi Raggiungimento limiti di età (ordinamentale) o servizio previsti da ordinamenti di appartenenza Collocamento a riposo d ufficio previsto da norme di legge o di regolamento applicabili nell ente di appartenenza (risoluzione unilaterale per raggiungimento dei limiti di servizio). L anzianità contributiva massima ai fini pensionistici quale causa di cessazione associata a questo termine solo se raggiunta entro il 31 dicembre 2011. Dopo questa data non esiste più l anzianità contributiva massima. Raggiungimento del termine finale del contratto a tempo determinato Termine di 24 mesi Tutti gli altri casi di cessazione e, quindi, per: Dimissioni volontarie Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall impiego etc
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL FONDO PERSEO La previdenza complementare, è stata introdotta nel sistema pensionistico italiano, con il Decreto Legislativo n. 124/1993 e rappresenta una possibilità, offerta a tutti i lavoratori, di integrare l indennità di pensione corrisposta dal sistema pensionistico obbligatorio. Il Fondo è operativo dal 15 settembre 2012. Per modalità di adesione e indicazioni operative si rimanda al sito www.fondo perseo.it NORMATIVA DI RIFERIMENTO: scaricabile dal sito dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII alla pagina Amministrazione Trasparente sezione Altri contenuti al seguente indirizzo: www.hpg23.it/component/trasparenza/69 Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma DINI Circolare INPDAP n. 57/1997 Circolare INPDAP n. 61/1997 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Riforma PRODI Circolare INPDAP n. 14/1998 Legge 23 agosto 2004, n. 243 - Riforma MARONI Nota INPDAP n. 1388/2004 Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Circolare INPDAP n. 7/2008 Legge 3 agosto 2009, n. 102 Tabella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Riforma BRUNETTA Circolare INPDAP n. 17/2010 Circolare INPDAP n. 18/2010 Circolare INPS n. 126/2010 Nota operativa INPDAP n. 6/2011 Legge 15 luglio 2011, n. 111 - Riforma TREMONTI Nota operativa INPDAP n. 27/2011 Legge 14 settembre 2011, n. 148 Circolare INPDAP n. 16/2011 Nota operativa INPDAP n. 41/2011 Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Riforma FORNERO
D.L. 216/2011 Circolare INPS n. 37/2012 Circolare Funzione Pubblica n. 2/2012 Messaggio INPS n. 8381/2012 Circolare INPS n. 119/2012 D.L. 31.8.2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2013 n. 125