Azienda per i Servizi Sanitari n 2 Isontina DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. Servizio Amministrazione del Personale IL DIRETTORE GENERALE

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Pagina n.1 Azienda per i Servizi Sanitari n 2 Isontina N. 348 del 01/08/2014 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Servizio Amministrazione del Personale OGGETTO: Adozione del regolamento aziendale sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale non dirigente. IL DIRETTORE GENERALE VISTI: - l art. 1, commi 56 e ss., della L. 662/1996, e ss. mm. e ii., il quale prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; - gli artt. 23, 24 e 25 del CCNL 7.4.1999, come modificati dagli artt. 34 e 35 del CCNL integrativo 20.9.2001, e l art. 22 del CCNL 19.4.2004, che disciplinano l istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale; - il D.Lgs. 61/2000, e ss. mm. e ii., recante l attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'unice, dal CEEP e dalla CES; - il D.Lgs. 165/2001, e ss. mm. e ii., recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l art. 53 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; RICHIAMATI: - gli artt. 14 e 15 del citato CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999 del personale del comparto, in tema di tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche o portatori di handicap; - l art. 6 della L. 170/2010 in tema di flessibilità oraria per i familiari di primo grado di studenti del primo ciclo dell istruzione con disturbi specifici dell apprendimento impegnati nell assistenza alle attività scolastiche a casa; - la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9/2011 in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; PREMESSO che: - l art. 1, c. 58, della L. 662/1996 nel testo originale prevedeva che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avvenisse automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda dell interessato, o, eventualmente, che la stessa potesse essere differita dall Amministrazione con provvedimento motivato per un massimo di sei mesi, in caso di grave pregiudizio alla funzionalità dell Amministrazione stessa;; - l Azienda aveva regolamentato il rapporto di lavoro a tempo parziale con il CCIA dd. 12.1.2001, in linea con la normativa legislativa e contrattuale all epoca vigente;

ATTESO che: - l art. 73, c. 1, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, ha modificato l art. 1, c. 58 della L. 662/1996, introducendo, in luogo dell automatismo e della mera facoltà di differimento, la possibilità per l Amministrazione di non concedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel caso in cui la stessa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, un pregiudizio alle funzionalità dell Amministrazione stessa; - l art. 16 della L. 183/2010 ha previsto in via transitoria la facoltà per le Amministrazioni di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008, ossia prima del 25.6.2008; - in data 23.5.2011 la delegazione trattante dell Azienda ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali del personale non dirigente un intesa sui criteri generali per la gestione dell istituto del part-time alla luce delle disposizioni introdotte dall art. 73 del D.L. 112/2008 e dall art. 16 della L. 183/2010, convenendo, tra l altro, di adeguare il regolamento aziendale disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale alla vigente normativa in materia e ai criteri delineati nella medesima intesa, tra i quali figurano la temporaneità dei rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata massima triennale degli stessi, la gestione delle domande e dei rapporti di part-time sulla base di un apposito piano, redatto mediante mappatura dei posti dell assetto organizzativo aziendale idonei, per tipologia di attività e/o articolazione oraria, ad essere ricoperti da personale a tempo parziale, con determinata tipologia, percentuale e articolazione della prestazione lavorativa ridotta; - l Azienda, in esecuzione della citata intesa che prevedeva l applicazione del termine triennale anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale in essere al 23.5.2011 senza previsione di scadenza temporale, ha comunicato al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che lo stesso si intendeva confermato sino al giorno 22.05.2014, fatto salvo eventuale rinnovo; - nelle more dell adozione del nuovo regolamento aziendale e della redazione del piano di gestione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, con avviso in pubblicazione dal giorno 15.4.2014, l Azienda ha comunicato ai dipendenti interessati a mantenere il rapporto di lavoro a tempo parziale in scadenza o a trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la possibilità di presentare domanda entro il giorno 30.4.2014, mediante compilazione di un apposito modello; RILEVATO che: - ad oggi risultano circa 180 rapporti di lavoro a tempo parziale attivi in Azienda, di cui circa 160 concessi antecedentemente al 25.6.2008 ai sensi del sopra citato regolamento aziendale dd. 12.1.2001, con percentuali di tempo lavoro rispetto al tempo pieno estremamente disomogenee e non più funzionali ad una puntuale erogazione dei servizi; - le domande di rinnovo o di accesso al part-time pervenute in esito al predetto avviso pubblicato il 15.4.2014, devono essere gestite in base ai criteri e al piano aziendale, prevedendo percentuali/tipologie di prestazione lavorativa ridotta fra loro omogenee nonché funzionali ai servizi da erogare; RITENUTO, al riguardo, di dotarsi di un nuovo regolamento aziendale che uniformi i rapporti di lavoro a tempo parziale per il personale non dirigente e che concili le esigenze dei lavoratori con il dovere dell Azienda di mantenere l efficacia dell azione sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, garantendo la puntuale erogazione dei servizi; e quindi di adeguare i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in essere alla disciplina di cui al nuovo regolamento e al piano aziendale; PRECISATE le finalità di tale nuovo regolamento, il quale all art. 2, nel rispetto delle esigenze di servizio nonché delle caratteristiche organizzativo-gestionali delle singole strutture aziendali, e in applicazione dell Intesa dd. 23.5.2011 sull istituto del part-time sottoscritta con la RSU e le OO.SS. del personale del Comparto, testualmente si propone di: - garantire i diritti dei lavoratori e favorire la permanenza nell ambito lavorativo dei dipendenti con particolari

Pagina n.3 situazioni personali o familiari, con le quali gli stessi devono conciliare l attività lavorativa; - introdurre il principio di temporaneità dei rapporti di lavoro trasformati a tempo parziale, al fine di garantire la rotazione del personale nell accesso al part-time; - contemperare l interesse del dipendente al rapporto di lavoro a tempo parziale con il dovere dell Azienda di mantenere l efficacia dell azione sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa garantendo, nello stesso tempo, la puntuale erogazione dei servizi; - individuare, a tal fine, mediante mappatura, i posti dell assetto organizzativo che, per tipologia di attività e/o articolazione oraria, si prestano ad essere ricoperti da personale a tempo parziale, senza pregiudizio alla funzionalità dell organizzazione, al servizio e alla qualità delle prestazioni rese; - gestire e pianificare i rapporti di lavoro a tempo parziale in base ad apposito piano redatto in base al documento di mappatura dei posti a part-time di cui all alinea precedente; ESPLETATA la fase di informazione e di confronto con la RSU aziendale e con le Organizzazioni Sindacali, attraverso gli incontri avvenuti il 17.4.2014 e in data 14.5.2014 giorno nel corso del quale la nuova regolamentazione aziendale dell istituto - nel testo anticipato via e-mail in data 29.4.2014 - è stata illustrata alle rappresentanze sindacali e dei dipendenti; EVIDENZIATO, al riguardo, che sono state recepite alcune richieste di integrazioni, formulate dalle stesse durante gli incontri e successivamente con ulteriori comunicazioni; RITENUTO quindi di procedere all approvazione del nuovo regolamento sulla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale del personale non dirigente, allegato al presente atto, del quale forma parte integrante, che sostituisce integralmente la vigente disciplina aziendale del rapporto di lavoro a tempo parziale; PRECISATO che l Azienda provvederà ad adeguare i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere, riconducendoli alla disciplina del nuovo regolamento e al piano aziendale; SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; per i motivi indicati in premessa: delibera 1. di approvare il nuovo Regolamento sulla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale del personale non dirigente, allegato al presente atto, del quale forma parte integrante, che sostituisce integralmente la vigente disciplina aziendale del rapporto a tempo parziale; 2. di provvedere ad adeguare i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla disciplina del nuovo regolamento aziendale. Letto, approvato e sottoscritto IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Marco Bertoli Dott.ssa Ilaria Venturini IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gianni Cortiula

Si attesta la regolarità dell istruttoria nonché la compatibilità della pratica con la normativa vigente e con ogni disposizione riguardante la materia. Il Dirigente responsabile - Servizio Amministrazione del Personale - Dott. Antonio Zecchiero

Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: ILARIA VENTURINI CODICE FISCALE: VNTLRI65B48L483M DATA FIRMA: 01/08/2014 12:10:20 IMPRONTA: 037BC6358CCB2263043E2CD23CB5A5A012E2A3C46C174E1772032F98C691C6E0 12E2A3C46C174E1772032F98C691C6E059867D566C269FE2CE8038BE2D0149AD 59867D566C269FE2CE8038BE2D0149AD2B587EA36632F1F0CC41F13108040DA1 2B587EA36632F1F0CC41F13108040DA1ED53BF55D2153CF716988FDD85B89BEB NOME: MARCO BERTOLI CODICE FISCALE: BRTMRC61E03L483Q DATA FIRMA: 01/08/2014 12:27:49 IMPRONTA: 24129883A5CBEF67B39A9A8490D97C14C7B8A13011DA1705BF33C81BB6C5319F C7B8A13011DA1705BF33C81BB6C5319F3A8D964DD3B3F5BD3D1DDC872F74BD75 3A8D964DD3B3F5BD3D1DDC872F74BD75A6E1BADF5667A05E568A81308B792A07 A6E1BADF5667A05E568A81308B792A07321977866EB417454DBE86F5AF4B269E NOME: GIANNI CORTIULA CODICE FISCALE: CRTGNN63D26C817A DATA FIRMA: 01/08/2014 13:53:27 IMPRONTA: 1E2222A3EC887A97DD36DF10D7AD37D9D5EE6632D841AC0835B3F5D43C6636B3 D5EE6632D841AC0835B3F5D43C6636B3AA7AE7A6225CA51C256FBE01F24DE2E8 AA7AE7A6225CA51C256FBE01F24DE2E83D19B3CDB65E11ED0D03676FE8E1FDA7 3D19B3CDB65E11ED0D03676FE8E1FDA7CEDC7557D78727AFA992B4A242E324FD