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Roma 8 agosto 2013 Prot. UCR/ULG/UOF/001861 Agli Associati Direzione Generale Funzione Crediti Funzione Legale Funzione Compliance Funzione Organizzazione Loro Sedi Accordo per il Credito 2013 in favore delle PMI: ulteriori chiarimenti PREMESSA Si fa seguito alla lettera circolare del 3 luglio scorso (Prot. UCR/001567) con la quale sono stati diffusi i contenuti del nuovo accordo per il credito alle PMI (di seguito, Accordo ) sottoscritto il 1 luglio 2013 dall ABI e dalle altre Associazioni di rappresentanza delle imprese. L accordo propone misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI con le Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012, presentando alcuni elementi di miglioramento rispetto alla passata edizione ed identificando in modo più puntuale il profilo soggettivo delle imprese che possono richiedere l attivazione delle misure previste. Al riguardo, considerata comunque la non perfetta coincidenza tra gli strumenti previsti dall Accordo rispetto a quelli attivati con altre iniziative, è risultato necessario rivalutare alcune delle indicazioni fornite a suo tempo. sede: 00I86 Roma Piazza del Gesù, 49 tel. +39.06.6767I fax +39.06.6767457 abi@abi.it uffici: 20I23 Milano Via Olona, 2 tel. +39.02.72I0II fax +39.02.72I0I239 I000 Bruxelles Avenue Marnix, 30 tel. +32(0).2.401.6182 fax +32(0)2.401.6868

Specificando fin d ora che anche per il presente accordo l adesione è aperta a tutte le banche e agli intermediari finanziari vigilati iscritti nell elenco di cui all art. 106 TUB, si riportano, in relazione a quanto sopra, i seguenti chiarimenti suddivisi per sezioni. 1. IMPRESE AMMISSIBILI Al pari delle precedenti iniziative, l Accordo è rivolto alle piccole e medie imprese (di seguito, PMI), come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a qualsiasi settore. Per i limiti dimensionali di tali imprese, si fa riferimento all art. 2 D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico (cfr. lettera circolare ABI del 6 agosto 2009 - Prot. DG002836) e gli stessi devono intendersi riferiti alla singola impresa richiedente, ancorché appartenente ad un gruppo, la quale sia residente in Italia o che, ancorché estera, abbia in Italia la stabile organizzazione. Al riguardo, si ritiene coerente con i presupposti e le finalità dell accordo, in deroga alla normativa comunitaria di riferimento, verificare il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa sempre ed esclusivamente sul bilancio civilistico e non su quello consolidato 1. Si richiama l opportunità per la singola banca di rispettare rigidamente i criteri rivenienti dalla disciplina comunitaria laddove sia necessario, ai fini della realizzazione di una delle operazioni previste dall accordo, l utilizzo di strumenti finanziari e/o di garanzia pubblici riservati esclusivamente alle PMI, quale, ad esempio, la copertura del Fondo di Garanzia per le PMI. Ai sensi di quanto previsto dall art. 1 dell allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica. In tale ottica, possono essere considerati imprese, ai fini della applicazione delle misure in commento, i lavoratori autonomi, e le imprese familiari, nonché le associazioni e le fondazioni che esercitano un attività economica, quando l esercizio di tale attività sia solo accessoria a quella loro propria. Del pari, rientrano nell ambito di applicazione dell accordo anche le ditte individuali e i professionisti, a condizione tuttavia che il finanziamento per il quale si richiede l operazione di allungamento/sospensione sia stato erogato in funzione dell attività economica da questi svolta. 1 Con riguardo all applicazione dell accordo alle imprese appartenenti ad un gruppo si ritiene possibile considerare tra le PMI ammissibili anche la holding (in cui rientra la società immobiliare pura intesa nel senso di una società utilizzata come cassaforte di famiglia ), in presenza di tutte le altre condizioni richieste dall accordo. A tale conclusione si giunge considerando da un lato che né lo stesso accordo né la normativa di riferimento, contenuta nel DM 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico, distinguono tra società a monte e imprese detenute da una holding e, dall altro, che tra i contenuti tipici dell attività di quest ultima vi è anche quello di assumere finanziamenti a beneficio dell attività delle società operative. 2

Per accedere all iniziativa le PMI oltre a presentare l apposita domanda devono: al momento di presentazione della domanda, non avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis"); presentare una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica verificabile, ad esempio ed in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: i) riduzione del fatturato; ii) riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; iii) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; iv) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale; impegnarsi a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.). 2. OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI Ai sensi del paragrafo 2.2, punto A.1, sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento, per un periodo di 12 mesi, le quote capitale delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) 2. In linea con quanto specificato in relazione alle passate iniziative della specie, si fa riferimento alla forma giuridica del finanziamento, che deve inquadrarsi nel mutuo di cui all art. 1813 cod. civ. Pertanto, le operazioni di mutuo, ipotecari e non, di qualunque specie (ivi compresi, ad esempio, quelli agrari) rientrano tutti nell ambito applicativo dell accordo, purché non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine (e successivamente allungati in virtù di accordi contrattuali tra banca e impresa) e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento. Diversamente rispetto al passato e limitatamente al comparto del credito edilizio, ancorché non inquadrabili nella forma giuridica del mutuo, sono oggetto delle operazioni di cui paragrafo 2.2, punto A.1 dell Accordo, anche le aperture di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, a patto che la struttura finanziaria dell operazione preveda un piano di rientro all interno del quale siano di fatto identificabili quote capitale 2 L indicazione dei 12 mesi è da intendersi come limite massimo. È dunque possibile concordare un periodo inferiore ai predetti 12 mesi, in particolare quando ciò risponda ad una specifica esigenza della PMI. 3

e interessi delle rate tali da consentire la realizzazione di un operazione di sospensione analoga a quella prevista per i mutui. Nell ambito delle aperture di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, le banche aderenti possono considerare l opportunità di accettare domande di sospensione anche da parte di imprese appartenenti a settori diversi dal credito edilizio e a valere su strutture finanziarie differenti rispetto a quelle indicate nel paragrafo precedente. In particolare, per i finanziamenti della specie che non prevedono pagamenti periodici di rate composte da capitale e interessi ma si basano sulla messa a disposizione sul conto corrente garantito da ipoteca di uno specifico fido il cui importo si decurta a scadenze prestabilite, l operazione di cui al paragrafo 2.2, punto A.1 dell Accordo, può sostanziarsi in una sospensione per 12 mesi del piano di rientro del fido, con corrispondente traslazione delle scadenze previste e fermo restando il pagamento degli interessi secondo la periodicità prestabilita. In relazione alle finalità per le quali il contratto di mutuo è stato stipulato, in linea con le indicazioni fornite per le precedenti iniziative, si conferma che quando dagli atti risulti chiaramente che il mutuo non è stipulato nell esercizio dell attività d impresa e per la gestione aziendale della PMI, si è in presenza di fattispecie non comprese nell ambito applicativo del nuovo accordo. Quanto alla durata del mutuo, è principio indiscusso nella legislazione e nella prassi bancaria che per operazioni a breve termine si intendono le operazioni di durata non superiore a 18 mesi; ne consegue che i mutui aventi durata originaria da 18 mesi e un giorno in poi rientrano tutti nell ambito applicativo del presente accordo. Ai fini dell ammissibilità alle operazioni previste dal paragrafo 2.2, punto A, i finanziamenti devono risultare in essere al 1 luglio 2013, data di firma dell accordo e non aver fruito di analogo beneficio ai sensi delle Nuove Misure per il Credito alle PMI del 28 febbraio 2012. Sono dunque ammissibili alla richiesta di sospensione anche i finanziamenti che abbiano beneficiato di analoga facilitazione: i) ai sensi dell Avviso Comune del 3 agosto 2009 e delle successive proroghe, che ne hanno esteso il periodo di validità dal 3 agosto 2009 al 31 luglio 2011; ii) concessa discrezionalmente dalla banca, al di fuori delle iniziative ABI in favore delle PMI. Nell ambito dell iniziativa possono farsi rientrare anche le richieste di sospensione di finanziamenti (mutui o aperture di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria) con rimborso capitale interamente a scadenza (c.d. bullet), nel caso in cui la scadenza finale del 4

finanziamento prevista nel contratto originario sia stabilita entro il termine del 30 giugno 2014. Per quanto attiene i mutui in preammortamento, se il periodo del preammortamento del mutuo in essere al 1 luglio 2013 termina prima del 30 giugno 2014 (termine dell iniziativa), con conseguente avvio dell ammortamento del mutuo, ed entro tale ultima data sia stata presentata la richiesta di sospensione da parte dell impresa, il predetto mutuo rientra nell ambito di applicazione dell accordo. Se invece il periodo di preammortamento scade dopo il 30 giugno 2014 il mutuo non rientra nell ambito di applicazione del presente accordo, mancando a tale data l avvio dell ammortamento del mutuo e quindi l obbligo di rimborso della quota capitale del predetto finanziamento. Come previsto anche per le passate iniziative, dall accordo non devono ritenersi esclusi in via di principio i mutui cartolarizzati, anche perché lo spirito dell iniziativa stessa è di non penalizzare il cliente il cui debito è stato oggetto di un operazione di securitisation, che è stata decisa in via autonoma dalla banca o dall intermediario finanziario. In ogni caso l operazione di sospensione/allungamento non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto al caso in cui la banca avesse realizzato l operazione di sospensione direttamente sul finanziamento originario. La banca dunque valuta in autonomia la possibilità di realizzare l operazione in favore del cliente. In relazione alle operazioni di sospensione, vale il principio di ammissibilità dei finanziamenti o delle operazioni di leasing assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l ente che eroga l agevolazione abbia deliberato l ammissibilità dell operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato. Per quanto riguarda infine l ammissibilità alle operazioni di sospensione dei finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali, si conferma che in linea con quanto previsto dall Addendum all Avviso comune (cfr. Lettera circolare ABI del 12 febbraio 2010 - Prot. CO/LG/TR/BA/000413) e ribadito in occasione delle Nuove Misure per il Credito alle PMI del 28 febbraio 2012 è necessario che tali finanziamenti abbiano la forma giuridica del mutuo (assistito da cambiali), di durata superiore a 18 mesi, con un piano di ammortamento che prevede rate di rimborso comprensive di quote capitale e quote interessi. Di conseguenza, restano esclusi dal campo di applicazione dell accordo le operazioni agevolate ai sensi della legge n. 1329 del 28 novembre 1965 (cd. legge Sabatini), realizzate secondo la tecnica dello sconto delle cambiali, dal momento che si tratta di finanziamenti agevolati a medio e lungo termine che hanno forma giuridica diversa dal mutuo. 5

3. OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI Ai sensi del paragrafo 2.4, punto B.1 dell accordo, sono ammissibili alla richiesta di allungamento i mutui che risultino in essere alla data della firma del 1 luglio 2013 e non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 o delle Nuove Misure per il Credito alle PMI del 28 febbraio 2012. Così come per le operazioni di sospensione, sono dunque ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti che abbiano già fruito di analogo beneficio concesso discrezionalmente dalla banca, al di fuori dei due citati accordi. Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall Avviso Comune ovvero dalle Nuove Misure per il Credito alle PMI. Con particolare riferimento a quest ultimo caso, l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione. Le domande di allungamento di mutui che al 30 giugno 2014 dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014. Per i mutui che non abbiano beneficiato della sospensione, l allungamento può essere richiesto in ogni momento entro il termine di validità dell iniziativa ovvero entro il 30 giugno 2014. Per quanto riguarda le operazione di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, si specifica che tale facilitazione è riservata alle anticipazioni su crediti che alla scadenza non sono stati onorati dal debitore principale, dando vita ad insoluti. Sono dunque esclusi dall ambito di applicazione dell accordo le anticipazioni non ancora giunte a scadenza. Al riguardo, le banche avranno cura di prevedere adeguati margini temporali affinché l impresa che abbia registrato un insoluto possa richiedere l attivazione della misura di cui al paragrafo 2.2, punto B.2, senza compromettere il rapporto bancario. Considerata la particolare natura delle operazioni della specie, ai fini dell ammissibilità delle anticipazioni alla richiesta di allungamento, non sussiste il requisito in base al quale i finanziamenti debbano trovarsi in essere alla data di sottoscrizione dell accordo. Tale requisito è invece fatto salvo nelle operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali. Per le operazioni di allungamento dei mutui che beneficiano di agevolazioni pubbliche, valgono le stesse regole previste per le operazioni di sospensione, di cui al paragrafo 2.4, punto A, secondo bullet. 6

4. OPERAZIONI VOLTE A PROMUOVERE LA RIPRESA E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ La misura di cui al paragrafo 2.2, lettera C dell accordo in discorso, è di fatto analoga a quella prevista dal punto 2.C delle Nuove Misure per il Credito alle PMI del 28 febbraio 2012. Parimenti, il finanziamento la cui concessione la banca si impegna a valutare potrà essere riferito a qualsiasi aumento dei mezzi propri, inclusi quelli rilevanti ai fini dell aiuto alla crescita economica di cui all art. 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito, ACE). A titolo esemplificativo e non esaustivo, il finanziamento in questione potrà essere concesso in presenza di conferimenti destinati al ripianamento delle perdite o contabilizzati a riserva, di rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione dei finanziamenti verso la società, di conversioni in azioni di obbligazioni ovvero nei casi in cui gli utili di esercizio siano mantenuti nell economia dell impresa. Al riguardo, si specifica che non esiste alcun vincolo tra la fruizione dell ACE e la possibilità di presentare richiesta per il finanziamento in discorso. Non è dunque necessario che le banche effettuino controlli in merito all eventuale concessione di tale agevolazione. Resta fermo l uso dell aggettivo proporzionale con il quale si è scelto di dare massima flessibilità applicativa alla misura. Di conseguenza, la somma finanziata non deve necessariamente rappresentare un multiplo dell aumento dei mezzi propri realizzato dall impresa ma può risultare anche pari, ovvero un sottomultiplo, rispetto al rafforzamento patrimoniale conseguito. La realizzazione da parte dell impresa di un operazione di aumento dei mezzi propri, alla quale è seguita la concessione di un finanziamento in attuazione delle previsioni di cui al presente paragrafo, non dà necessariamente diritto anche al mantenimento dello stesso tasso contrattuale in relazione ad un operazione di allungamento della durata di un preesistente mutuo, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.4, punti B.1, quinto bullet, dell Accordo. 5. CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI Le operazioni di cui ai punti A e B del paragrafo 2.2 non possono comportare l applicazione di commissioni e spese di istruttoria, restando fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l operazione di cui sarà fornita adeguata evidenza. 7

Nella realizzazione delle operazioni citate, tenendo comunque a mente il principio di minimizzazione dei costi per l impresa richiedente, la banca ha la facoltà di ricorrere ad un notaio. Sono realizzate allo stesso tasso d interesse previsto dal contratto originario le operazioni di cui al paragrafo 2.2, punto A(1 e 2) e punti B(2 e 3), nonché le operazioni di cui al punto B(1) qualora l impresa richiedente, entro 12 mesi dall ottenimento dell allungamento richiesto, avvii alternativamente: i) processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi; ii) processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale dell azienda. In caso di mancato avvio, ovvero di mancata conclusione, nei termini previsti 3, di uno dei due processi anzidetti, la banca si riserva la facoltà di rivedere il tasso d interesse applicato all operazione di allungamento (inteso come piano di ammortamento residuo rispetto al momento nel quale la banca appura che l impegno non è stato rispettato), secondo quanto specificato nel relativo accordo. Negli altri casi, la banca valuterà l eventuale variazione del tasso d interesse applicabile all operazione di allungamento che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell iniziale erogazione. Al riguardo, è stato concordato che l incremento del tasso d interesse non possa di norma superare il livello di 200 punti base. Le banche sono libere di misurare l aumento del proprio costo di raccolta rispetto al momento dell iniziale erogazione, secondo le modalità ritenute più opportune. Nei casi di variazione del tasso d interesse, il raggiungimento di un accordo sulle condizioni economiche dell operazione di allungamento è condizione fondamentale per procedere all operazione medesima. Resta inteso che il tasso d interesse risultante non potrà comunque superare i limiti della soglia usura in quel momento vigente. In caso di operazioni per le quali è previsto il mantenimento del tasso d interesse stabilito dal contratto originario, si potrebbe verificare la fattispecie per cui il tasso a suo tempo contrattualmente stabilito ecceda i limiti della soglia usura vigenti al momento della richiesta da parte della PMI. In questa circostanza la banca ha due opzioni: i) negare la richiesta di allungamento del mutuo, ovvero ii) consentirla ma riducendo il costo complessivo dell operazione di finanziamento entro i limiti di legge. 3 Per l avvio, il termine previsto è 12 mesi. Per quanto riguarda invece la conclusione dei uno dei due menzionati processi, si fa riferimento a quanto stabilito contrattualmente tra banca e impresa. 8

La prestazione di garanzie aggiuntive sull operazione di finanziamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell impresa richiedente. Per quanto riguarda il paragrafo 3, punto 2, in tema di estensione delle garanzie eventualmente presenti sui finanziamenti per i quali è stata fatta domanda di sospensione o allungamento, si precisa che: laddove il garante originario non possa e/o voglia procedere al prolungamento della copertura in parola, la banca potrà rifiutarsi di realizzare l operazione. Eventuali commissioni richieste dal garante alla banca, al fine del prolungamento della garanzia, possono essere addebitate da quest ultima alla PMI; la banca potrà procedere all estensione della garanzia compiendo, nel caso di ipoteca, le operazioni necessarie al permanere della garanzia a tutela del rimborso del credito. Le banche e gli intermediari finanziari vigilati sono invitati ad aderire all Accordo compilando ed inviando all ABI il modulo allegato alla Lettera circolare del 3 luglio 2013 (Prot. UCR/001567) ed impegnandosi ad avviare la relativa operatività entro 30 giorni dall adesione. Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nell Accordo potranno essere presentate dalle imprese, nelle tempistiche previste, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall ABI (cfr. allegato) ovvero direttamente il modello ABI qualora la propria banca intenda avvalersene senza necessità di variazioni. Distinti saluti. Giovanni Sabatini Direttore Generale Allegato 9