UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI M.FANNO DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO PROVA FINALE IL FIDO PROMISCUO TRA ASPETTI TECNICI ED ESSENZA GIURIDICA RELATORE: CH.MO PROF. LUPOI ALBERTO LAUREANDA: CHIARELOTTO CRISTINA MATRICOLA N. 518830 ANNO ACCADEMICO 2013 2014
Indice Introduzione 1 Attività bancaria 1.1 Attività bancaria e contratti bancari p.1 2 Servizi bancari: Conto corrente 2.1 Normativa p.10 2.2 Contratto di conto corrente p.10 2.3 Operazioni bancarie regolate in conto corrente bancario p.13 3 Servizi bancari: Il fido bancario 3.1 Nozione p.15 3.2 Procedura di concessione di un finanziamento: fasi p.16 3.3 Tipologie di finanziamento: 3.3.1 L apertura di credito p.18 3.3.2 Le anticipazioni e il riporto p.20 3.3.3 Mutui ipotecari p.22 3.3.4 Smobilizzo dei crediti di fornitura: sconto cambiario, anticipo salvo buon fine su effetti, anticipo su fatture p.23 3.4 Fido promiscuo p.26 3.5 Diritto di recesso p.33 4 Disciplina economica e giuridica 4.1 Condizioni economiche p.37 4.1.1 Commissione di massimo scoperto p.37 4.1.2 Sconfinamenti p.40
4.1.3 Anatocismo bancario p.41 4.1.4 Usura p.43 4.2 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali p.46 4.3 Istruzioni Banca d Italia sulla Trasparenza p.49 7 Bibliografia 6 Ringraziamenti
INTRODUZIONE Ignazio Visco, Governatore attuale di Banca d Italia, fotografando il sistema finanziario nel suo complesso nell ottobre 2013 ha detto : Le tensioni sull'offerta di prestiti restano un freno alla ripresa. La flessione dei finanziamenti alle imprese e alle famiglie è proseguita; qualche segnale di attenuazione delle difficoltà di accesso al credito è riportato dalle imprese nei sondaggi, ma l'offerta di prestiti, che continua a risentire del peggioramento del rischio di credito dovuto al prolungarsi della recessione, è destinata a migliorare solo gradualmente. 1 Nel sistema economico, numerosi sono gli intermediari finanziari che permettono di soddisfare le esigenze degli utenti, relativamente a impiego del proprio risparmio e al finanziamento della propria attività economica. Dal punto di vista della normativa, gli effetti dell integrazione comunitaria ed il conseguente recepimento delle direttiva in materia bancaria, hanno fatto sì che si chiudesse il capitolo della storia delle istituzioni bancarie governato dalla Legge Bancaria del 1936-1938 e si aprisse, appunto dieci anni or sono, quella del vigente Testo Unico, peraltro non senza condizionamenti di vario genere derivante dalla disciplina previgente. Il risultato di questo lungo processo è che la banca è passata dall essere ieri l indisturbata titolare dell attività bancaria, a condividere oggi con altri soggetti via via più invadenti alcuni profili di questa attività 2. L art. 106 T.U. Bancario, sancisce che L'esercizio nei confronti del pubblico dell attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d Italia. Alcuni tra questi sono: Istituti di Previdenza, Aziende di Assicurazione, Imprese di Investimento, Società di Intermediazione Mobiliare, Società di Gestione del Risparmio, Poste Italiane SPA e prime fra tutte, le Banche. 1 Bollettino Economico n. 74, ottobre 2013, www.bancaditalia.it 2 Desiderio Giuseppe, L attività bancaria, Milano, Giuffrè Editore, 2004
Le funzioni di tali enti sono varie, tra cui: FUNZIONE DI INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA consiste nel reperimento dei mezzi monetari (raccolta di fondi) da utilizzare per erogare credito (impiego); FUNZIONE MONETARIA ha lo scopo di produrre moneta bancaria idonea a sostituire la moneta legale nelle transazioni commerciali; PRESTAZIONE DI SERVIZI fornisce un ampia gamma di prestazioni volta a conservare ed acquisire nuova clientela; TRASMISSIONE DELLA POLITICA ECONOMICA E MONETARIA consiste nell applicare le direttive delle autorità monetarie, allo scopo di influire sul comportamento e sulle decisioni degli operatori economici; Nella nostra analisi ci occuperemo in particolar modo della prima funzione citata, analizzando innanzitutto i servizi che vengono offerti dalle banche, primi fra tutti: conti correnti e affidamenti. Ci soffermeremo più approfonditamente su un particolare sistema di credito che le banche, dopo le dovute valutazioni, offrono alle imprese: il fido promiscuo. Da qui analizzeremo le varie tipologie di affidamento che questo può assumere e il loro funzionamento, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista giuridico. Svilupperemo la procedura per effettuare un adeguata analisi del debitore, per valutare la sua solvibilità e di conseguenza il rischio di credito. Parleremo delle condizioni economiche in generale, delle commissioni e dei costi dei diversi contratti bancari, in particolare delle recenti modifiche in materia di commissione di massimo scoperto, sconfinamenti, usura, anatocismo. Accenneremo infine gli ultimi aggiornamenti in materia di trasparenza introdotti dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d Italia.
CAPITOLO I ATTIVITA BANCARIA 1. 1 Attività bancaria e contratti bancari Il diritto bancario è costituito da un complesso di norme giuridiche che regolano vari aspetti dell impresa banca come ad esempio la sua costituzione, l organizzazione, l attività bancaria e ogni rapporto relativo all attività creditizia 3. Tali norme possono essere raggruppate in due categorie. Il diritto bancario viene regolato da: l ordinamento bancario costituito prevalentemente da norme di carattere amministrativo che regolano tutte ciò che riguarda l essere impresa bancaria (autorizzazione all esercizio dell attività bancaria, controllo sulla sua attività, organizzazione, regolamentazione in caso di eventuale crisi); la regolamentazione relativa ai rapporti con la clientela costituita a sua volta da norme di diritto privato dirette a regolamentare i contratti di cui sia parte la banca e da norme del codice civile, nella parte relativa ai contratti bancari e alle figure contrattuali usualmente utilizzate dalle banche (relativamente alla trasparenza bancaria, troviamo norme anche nel Testo Unico Bancario). Una delle principali fonti del diritto bancario è costituita dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia contenuto nel decreto legislativo 1* settembre 1993, n. 385, con il quale sono state introdotte con legge le norme fondamentali della materia e una regolamentazione non dettagliata dei vari settori, demandando alle Autorità creditizie (Ministro dell economia e delle finanza, Banca d Italia) il compito di integrare e specificare le norme di legge con regolamenti a portata generale. L entrata in vigore di questo Testo, ha consentito alle banche non solo la tradizionale attività di intermediazione nella circolazione del denaro (raccolta di risparmio tra il pubblico e erogazione del credito), ma anche lo svolgimento di qualsiasi altra forma di attività finanziaria. 3 Bontempi Paolo, Diritto Bancario e Finanziario, Milano, Giuffrè Editore, 2009
Uno degli articoli più significativi sull attività bancaria è l art.10 T.U.B. 4 il quale è stato discusso dalla dottrina giurisprudenziale per circa sessant anni. Il nostro tema si muove fondamentalmente su due versanti: la raccolta del risparmio tra il pubblico 5 ; l esercizio del credito. L analisi di questo articolo ci porta a cercare di capire cosa s intende per attività bancaria. Ma partiamo da qualche cenno storico: la c.d. legge bancaria del 36 38 all art. 1 stabiliva che la raccolta del risparmio fra il pubblico e l esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge e quindi non conteneva una precisa nozione di attività bancaria. La legge degli anni trenta non delimitava il ruolo e la funzione che le banche erano tenute a svolgere, ma poneva l attenzione sulla raccolta del risparmio fra il pubblico e quella dell esercizio del credito che costituivano funzioni di interesse pubblico. Da questa enunciazione normativa dunque si desumeva che le banche oltre a queste attività potevano in teoria, svolgerne anche altre. La logica che dunque al tempo si consolidò fu quella di predisporre un sistema normativo flessibile ed adattabile all evoluzione del mercato 6. Il D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, che ha recepito la prima direttiva comunitaria in materia bancaria 77/80/CEE, non ha introdotto particolari novità. La prima vera svolta si realizzò con il d. lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 emanato in attuazione della delega di recepimento della seconda direttiva di coordinamento in materia bancaria 89/646/CEE il cui art. 1 stabiliva che La raccolta del risparmio fra il pubblico e l esercizio del credito costituiscono l attività bancaria. Finalmente quindi venne introdotto un punto fermo: si arrivò a delimitare il concetto di attività bancaria. Tale excursus normativo venne così completato con l emanazione dell art. 10 del T.U.B., che quindi ha posto dei confini ben precisi 4 Art.10 T.U.B Attività bancaria - La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d impresa. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. 5 Volpe Fabio, L esercizio nei confronti del pubblico dell attività finanziaria, in Banca,Borsa e Titoli di credito, 2000. 6 Desiderio Giuseppe, L attività bancaria, Milano, Giuffrè Editore, 2004
all attività bancaria che si risolve fondamentalmente nella raccolta del risparmio fra il pubblico e nell esercizio del credito. Specifichiamo che l art.10, comma 1, T.U.B., si riferisce, all attività esercizio di credito ma non definisce un elenco di contratti la cui stipula sia riconducibile a tale attività. Questo proprio perchè è all indicazione dell attività in cui si esplica il fenomeno creditizio che la disposizione lascia la funzione qualificativa e selettiva. Il concetto di credito, viene enunciato, ma non ne viene specificato il contenuto. Un altro aspetto molto importante consiste nel concetto di raccolta di risparmio tra il pubblico 7. A tal fine occorre preliminarmente inquadrare il concetto di pubblico la cui nozione è piuttosto vaga, ma in linea generale riconducibile ad una pluralità indifferenziata di potenziali interlocutori. Dall art. 5, comma 1, del d.m. 6 luglio 1994, ai fini della definizione dell esercizio nei confronti del pubblico, sono posti in rilievo due profili: la qualità di terzi, riferita ai soggetti nei confronti dei quali è effettuata l attività 8 ; il carattere di professionalità del suo esercizio 9. Il secondo comma dell art.10, comma 1, T.U.B., contiene la precisazione che l attività bancaria, ha carattere di impresa. Per comprendere tale citazione, dobbiamo considerare le reazioni storiche che hanno determinato l emersione della nozione di impresa nella legislazione speciale dedicata alle banche 10. La qualificazione di impresa poteva già evincersi dalla disciplina civilistica che prevede l obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a carico di chi eserciti un attività bancaria (art. 2195 11, n. 4, C.C.). Tale impostazione viene 7 Bussoletti Mario, La raccolta del risparmio fra il pubblico, in Diritto Bancario, 1996. 8 La raccolta deve necessariamente essere realizzata presso un numero di soggetti almeno potenzialmente elevato e tendenzialmente effettuata mediante modelli standardizzati e tali da configurare un bisogno di protezione dei clienti. 9 Essa va intesa, così come nell ambito della generale definizione di imprenditore ai sensi dell art. 2082 del Codice Civile. Art. 2082 C.C. - Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. 10 Nella legge bancaria del 36-38 la banca era considerata pacificamente impresa; dal codice civile del 1942, all art.2195 le banche venivano inserite tra le imprese soggette a registrazione, pur senza definire che cosa fosse una banca o in che cosa consistesse l attività bancaria. 11 Art. 2195 C.C -Imprenditori soggetti a registrazione - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:1) un'attività industriale diretta alla produzione di
mantenuta anche nel decreto di recepimento della prima direttiva comunitaria n. 77/780/CEE 12, la quale, all art. 1, comma 1, affermava: l attività bancaria ha carattere d impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano. Si riserva quindi l attività bancaria alle banche : la riserva riguarda sia il profilo oggettivo (l attività - art. 2195 C.C.) sia quello soggettivo (il soggetto che la esercita - art. 2082 C.C.).Viene stabilito quindi un legame biunivoco tra il soggetto banca dotata di autorizzazione e l attività bancaria (o anche la sola raccolta del risparmio tra il pubblico), che (solo) i soggetti a ciò debitamente autorizzati possono svolgere; soggetti differenti dalle banche possono pertanto esclusivamente concedere credito 13. E utile considerare anche un altro aspetto che riguarda il concetto in senso stretto di banca, dal punto di vista della disciplina comunitaria. Dal 1977 alla metà del 2000 si sono susseguite tre direttive: dir.77/780/cee, 89/646/CEE, 2000/12/CE, concernenti l accesso all attività bancaria ed il suo esercizio. La prima di queste ha dato la nozione di ente creditizio, definendolo un impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere credito per proprio conto. Le direttive successive hanno mantenuto inalterato tale riferimento a questa prima definizione di ente creditizio. La continuità si interrompe nel corso del 2000, laddove vennero adottate altre due nuove direttive, connesse tra loro e pubblicate contestualmente, la cui portata sistematica risultò dirompente rispetto alla disciplina comunitaria in materia di banche. La direttiva 2000/28/CE, modificando la precedente dir.2000/12/ce, ampliò la beni o di servizi;2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;4) un'attività bancaria o assicurativa;5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. 12 D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, poi abrogato dal d.lgs. 481/1992. 13 Alcune attività sono, per espressa volontà del legislatore, escluse dalla nozione di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. Infatti, a norma dell art. 11, comma 3, T.U.B. viene attribuita al CICR la competenza di definire quali attività, in ragione dell esistenza di rapporti societari o di lavoro, non configurano raccolta di risparmio tra il pubblico e come tali non sono riservati alle sole banche. Desiderio Giuseppe, L attività bancaria, Milano, Giuffrè Editore, 2004.
nozione di ente creditizio attribuendo tale qualificazione anche all istituto di moneta elettronica 14. Dopo varie dispute, si decise che anche nel diritto comunitario, come già avvenuto nel diritto italiano, bisognava dismettere il termine ente creditizio lasciando spazio al termine banca indicando con tale termine le imprese a cui è riservata l attività di ricezione di depositi ed altri fondi rimborsabili e di concessione di credito per proprio conto, come anche previsto e confermato appunto dall art. 10,comma 1, T.U.B.. Il terzo comma dell art. 10 T.U.B. stabilisce infatti che le banche esercitano, oltre all attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali. In ogni caso, sono salve le riserve di attività previste dalla legge. Tra le attività finanziarie rientrano ad esempio i servizi di pagamento; l emissione e la gestione di mezzi di pagamento; le operazioni per conto proprio o per conto della clientela in strumenti del mercato monetario, in cambi, in strumenti finanziari a termine e in opzioni; i contratti su tassi di cambio, su tassi d interesse e su valori mobiliari; la partecipazione all emissione di titoli e la prestazione di servizi connessi; la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e strategia industriale; i servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking, servizi di investimento. Analizziamo ora l art.11 T.U.B. 15. Tale articolo introduce l espressione acquisizione di fondi con l obbligo di rimborso che è considerata l elemento centrale della definizione di raccolta del risparmio. Non vi è dubbio che per fondi si considerino moneta o denaro e per raccolta si intenda ciò che avviene sia sotto forma di 14 La dir.2000/28/ce rinvia alla dir. 2000/46/CE per la nozione di Istituti di moneta elettronica definendoli qualsiasi impresa, o altra persona giuridica diversa dagli enti creditizi di cui all art.1,punto 1.primo comma, lett. a) della direttiva 2000/12/CE, che emetta mezzi di pagamento in forma elettronica. 15 Art.11 T.U.B.- Raccolta del risparmio - Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a)presso soci e dipendenti; b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante. ( )
deposito sia sottoforma di altra forma. Lo stesso T.U.B. indica alcuni possibili esempi di queste forme altre di raccolta. La raccolta di risparmio così definita è qualificata dall obbligo di rimborso, che viene interpretato come raccolta di mezzi monetari (risparmio), realizzata attraverso negozi che diano al risparmiatore quanto meno il diritto alla restituzione di una quantità di mezzi monetari pari a quella dal medesimo consegnata 16. Il solo referente giuridico richiamato dall art.11, comma 1, T.U.B., nell ambito della raccolta del risparmio è il deposito la cui definizione economica e soprattutto giuridica è indicata negli artt.1834 17 e ss. C.C., dei depositi di danaro e quindi di fondi. Consistono in un contratto bancario attraverso il quale si esegue l atto tradizionalmente tipico delle banche con cui di effettua la raccolta del risparmio. Il concetto rilevante in questo articolo consiste nel fatto che l acquisizione dei fondi non è definitiva. L operazione di raccolta infatti non ha come finalità l effetto giuridico esclusivo di traslare definitivamente la proprietà di denaro dall utente alla banca, ma è collegata con la successiva vicenda restitutoria che ne consegue. L acquisto momentaneo della proprietà del denaro risulta funzionale a determinare le condizione affinché, la concessione di crediti possa avvenire per conto proprio e quindi con rischi di credito a carico di chi ha raccolto la provvista poi re-impiegata nell attività di erogazione, secondo quanto richiesto espressamente nella definizione comunitaria di attività degli enti creditizi contenuta nell art.1 b), dir. 2000/12/CE. 18 La formulazione dell art.11 T.U.B., nel momento in cui definisce il deposito come fondi con obbligo di rimborso 19, mostra di voler 16 Antonucci Antonella, Diritto delle banche, Milano, Giuffrè Editore, 1997 17 Art.1834 C.C. - Delle obbligazioni - Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto. 18 Desiderio Giuseppe, L attività bancaria, Milano, Giuffrè Editore,2004. 19 La natura restitutoria dell obbligazione di rimborso, è confermata anche dalla formulazione dell art. 96-bis,comma terzo, T.U.B.
qualificare l operazione di raccolta in termini giuridici, evidenziando la nozione di obbligo e quindi, necessariamente, del contratto (art.1173 C.C.): su tale concetto si fonda ogni operazione che nella sostanza economica sia caratterizzata dal rimborso del denaro (disponibilità temporanea di moneta) da parte di chi l ha ricevuto. Una delle forme giuridiche più diffuse di raccolta che consiste nel deposito di denaro, è il conto corrente bancario o di corrispondenza strumento molto importante e diffuso al quale, sul piano giuridico, è stata attribuita una sua disciplina. L introduzione di una disciplina organica e compiuta dei contratti bancari avviene per la prima volta con l entrata in vigore del codice civile del 1942 che, agli artt.1834-1860, ne regolamenta, i principali tipi. Con l entrata in vigore del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le banche possono anche svolgere attività connesse o strumentali a quella finanziaria e quindi servizi di investimento nei confronti del pubblico: tutte quelle attività di negoziazione, collocamento, gestione e mediazione aventi ad oggetto strumenti finanziari. Ne discende che la nozione di contratto bancario va considerata più ampia di quella desumibile dalle norme del codice civile, ricomprendendo non più solo le tipiche attività di intermediazione nella circolazione del denaro, ma anche ogni altra attività finanziaria e di investimento. La funzione dei contratti bancari è, dunque, quella di offrire alla banche strumenti giuridici idonei all esercizio della loro attività di impresa. 20 I principali intermediari che operano nel sistema creditizio sono le banche, aziende di produzione indiretta che appartengono al settore terziario, realizzando il sistematico trasferimento nel tempo e nello spazio dei capitali raccolti creando servizi idonei a soddisfare specifiche esigenze della clientela 21, utilizzando cioè le somme raccolte per erogare finanziamenti. I depositanti hanno in ogni momento la garanzia di poter disporre dei fondi versati, indipendentemente dalle richieste degli utilizzatori, i 20 Ghia Lucio, I contratti di finanziamento dell impresa, Roma, Giuffrè Editore, 2005 21 Fortuna Fabio, Ramponi Fabrizio, Scucchia Antonietta, Corso modulare di economia aziendale 5, Firenze, Le Monnier Editore, 2002
quali a loro volta possono chiedere alle banche risorse finanziarie di importo e durata a seconda delle loro esigenze. Nell ambito della complessa attività svolta dalle banche possiamo classificare le operazioni in: tipiche o fondamentali; accessorie; occasionalmente bancarie. Rientrano nella prima categoria i contratti bancari tipici disciplinati nel codice civile, attraverso i quali la banca esercita la sua funzione tipica di impresa di intermediazione nel credito: si svolgono operazioni di impiego e operazioni di raccolta (es. deposito bancario, l apertura di credito e lo sconto bancario). Si considerano operazioni accessorie quelle attività mediante le quali la banca non svolge la sua tipica attività, ma si limita a prestare i propri servizi senza fare né ricevere credito 22. Da ultimo, per completezza, si parla di contratti occasionalmente bancari ogniqualvolta la banca si avvale di strumenti negoziali previsti dall ordinamento a favore di tutti i soggetti (ad es. mutuo, riporto, fideiussione, avallo, accettazione cambiaria, mandato di credito). L insieme delle operazioni riconducibili alle attività delle banche, si manifesta in forma contrattuale ma non tutti i contratti bancari sono disciplinati dal legislatore. I contratti bancari risultano essere dei contratti di adesione, in quanto il cliente non fa altro che aderire al contratto predisposto unilateralmente dalla banca, mediante sottoscrizione di una dichiarazione 23 ; ci sono poi i contratti di durata, caratterizzati dal fatto che la loro esecuzione si protrae nel tempo, come per i contratti di credito. I contratti relativi a operazioni e a servizi bancari devono 22 Le operazioni più ricorrenti, si possono classificare in: servizi di pagamento - consistono nel mettere a disposizione della clientela, strumenti di pagamento che sempre più frequentemente sostituiscono la moneta legale nel regolamento delle transazioni; sono sia strumenti cartacei che strumenti elettronici; servizi di incasso - consistono in una serie di procedure nelle quali la banca, assumendo il ruolo di mandataria, viene incaricata della riscossione di assegni, effetti, fatture ecc accreditandone l ammontare sul conto corrente intrattenuto dal mandante; servizi di custodia - la banca assume l obbligo di conservare beni ricevuti senza poterne disporre essendo tenuta a restituirli su richiesta del cliente; servizi finanziari - leasing e factoring, servizi richiesti dalle imprese per soddisfare le proprie esigenze collegate al proprio fabbisogno finanziario, che si affiancano ai tradizionali affidamenti bancari. 23 Molle Giacomo Desiderio Giuseppe, Manuale di Diritto Bancario e dell intermediazione finanziaria, Milano, Giuffrè Editore, 1997
essere redatti per iscritto e un copia deve essere obbligatoriamente consegnata ai cliente. La forma scritta ha come funzione principale quella di assicurare l effettività alle norme che prevedono necessaria indicazione in contratto di tutte le condizioni economiche, con divieto al rinvio agli usi, nonché la necessaria approvazione in forma specifica di alcune clausole come quella di modificazione unilaterale del contratto e la clausola di capitalizzazione degli interessi. In questo modo, viene evidenziato l interesse da parte della banca a fornire una corretta e completa informazione sull offerta contrattuale 24, e l esigenza di certezza dei rapporti giuridici 25, la facilità per il cliente di verificare ed esigere che la banca rispetti durante il rapporto le condizioni pattuite al momento della stipula. Il rispetto della forma scritta costituisce in qualche modo espressione del principio di buona fede delle banche, infatti, nel caso in cui queste non rispettassero quanto convenuto, si mettono in moto meccanismi sanzionatori. Il Comitato Interministeriale e per il Credito ed il Risparmio può prevedere deroghe alla regola di forma scritta, per motivate ragioni tecniche, quindi solo per alcune ipotesi. Si individuano 3 diversi criteri: accessorietà a contratti scritti, natura occasionale, scarso rilievo economico. 26 In caso di inosservanza di tali disposizioni, il contratto risulta essere nullo. 24 Morera Umberto, L impresa bancaria. L organizzazione e il contratto, Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale di Notariato vol.11, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006 25 De Poli Antonio, La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari secondo il testo unico: primi appunti, in rivista diritto civile, 1994,pp 528 ss. 26 Mirone Aurelio, La trasparenza Bancaria, Padova, Cedam, 2012
CAPITOLO II CONTO CORRENTE BANCARIO 2.1 Normativa Nella nostra giurisprudenza non esiste una nozione specifica di conto corrente, ma ci sono alcune norme che ne disciplinano il rapporto tra cui: artt. 1823-1860 c.c.; il T.U.B.; il d. lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali; L. n. 197/1991 antiriciclaggio. La banca, nello svolgimento delle sue attività fondamentali, raccolta e impiego di fondi, sulla base dell art.1856 c.c. sul contratto di mandato e in particolare in riferimento alle norme contenute negli artt. 1710-1718 disciplinanti le obbligazioni del mandatario, deve adempiere a degli obblighi. Nell adempimento delle obbligazioni inerenti all esercizio di un attività professionale, la diligenza richiesta va commisurata al tipo di attività esercitata, quindi la banca deve agire con la cosiddetta diligenza del buon banchiere cioè con una certa professionalità, di livello adeguato all attività esercitata. 27 2.2Contratto di conto corrente I conti correnti di corrispondenza rappresentano il rapporto bancario più diffuso e costituiscono per gli enti creditizi la principale forma tecnica sia di raccolta fondi, sia di impiego. 28 Attraverso questo strumento si possono svolgere numerose operazioni di varia natura e si può quindi sfruttare un ampia gamma di servizi che la banca offre (disponibilità di un carnet assegni, carte di debito o carte di credito, bonifici, pagamenti di imposte e utenze, accredito delle competenze ). Il contratto di conto corrente bancario o conto corrente di corrispondenza ha per oggetto l incarico, assegnato alla banca, di compiere per conto del correntista pagamenti e riscossioni di somme 27 Bontempi Paolo, Diritto Bancario e Finanziario, Milano, Giuffrè Editore, 2009 28 Fortuna Fabio, Ramponi, Fabrizio, Scucchia, Antonietta, Corso modulare di economia aziendale 5, Firenze, Le Monnier Editore, 2002
per conto del cliente dietro suo ordine, diretto o indiretto 29, fornendo quindi al cliente il cosiddetto servizio di cassa. Il conto corrente di corrispondenza presenta elementi propri del mandato col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell altra ; la banca deve pertanto rispettare gli obblighi del mandatario ( art.1704 Codice Civile). Il conto corrente bancario è un contratto diventato socialmente tipico per il frequente utilizzo e la dettagliata disciplina contenuta nelle Condizioni generali banca-cliente, ma legalmente atipico, non essendo esplicitamente previsto dal nostro codice civile 30 ; è anche un contratto a contenuto misto, cioè costituisce il quadro di riferimento entro il quale possono di volta in volta essere inseriti numerosi contratti bancari, relativi a operazioni sia di raccolta fondi (contratto di deposito), sia di impiego (contratto di apertura di credito, mutuo, di anticipazione, ecc.). Presupposto necessario perché la banca possa eseguire gli incarichi del cliente è che vi sia disponibilità delle relative somme. Tale disponibilità può determinarsi in vario modo e sulla base di diversi rapporti contrattuali, quali ad esempio il deposito e l apertura di credito. Il contratto di conto corrente è un contratto consensuale, che si perfeziona con semplice consenso legittimamente manifestato tra le parti. Avviene generalmente su iniziativa di un privato o di un azienda che presenta apposita richiesta, la cui accettazione da parte dell istituto di credito è subordinata alle caratteristiche di moralità, correttezza e solvibilità del richiedente, e alle sue capacità imprenditoriali. La banca quindi svolge un indagine preliminare al termine della quale, se le informazioni raccolte sono positive, sottopone alla firma del cliente la lettera-contratto contenente le condizioni specifiche che saranno applicate al conto, concordate con il cliente ( tassi, valute, spese ), le condizioni contrattuali generali, uguali per tutte le banche, in quanto predisposte dell ABI per 29 Ghia Lucio,I contratti di finanziamento dell impresa, Roma, Giuffrè Editore, 2005 30 Bontempi Paolo, Diritto Bancario e Finanziario, Milano, Giuffrè Editore, 2009
regolamentare in modo uniforme i rapporti con i correntisti 31. Questo documento è redatto su un modulo standardizzato, predisposto dall azienda di credito, che il cliente può solo accettare integralmente. E un contratto di durata, in quanto stipulato normalmente a tempo indeterminato. Come per tutti i contratti bancari, anche per questo è prevista la forma scritta a pena di nullità art.117 T.U. bancario 32 e l obbligo per la banca di consegnare al cliente un esemplare del contratto concluso; il correntista riceve oltre ad una copia del contratto, anche il documento di sintesi, prospetto che evidenzia in modo sintetico e chiaro le condizioni cui prestare maggiore attenzione 33. Prima della conclusione del contratto, il correntista inoltre, può fare richiesta di ricevere una copia completa del testo per 31 Le c.d. norme bancarie uniformi erano condizioni generali di contratto predisposte dall ABI,che riguardavano le principali operazioni. Venivano imposte alla maggior parte dei clienti bancari attraverso la loro trasfusione nei contratti; non emanate da un'autorità legislativa o amministrativa dotata di potere normativo, quindi non qualificate come "norme" in senso tecnico; non potevano rientrare nel sistema delle fonti dell'ordinamento. Erano semplici condizioni generali di contratto. Oggi, grazie al sempre più crescente ricorso alle norme sulla trasparenza, si vieta ogni forma di intesa diretta ad uniformare i comportamenti contrattuali dei clienti delle banche con l emanazione delle c.d. "condizioni generali relative al rapporto banca-cliente", modelli di clausole contrattuali in accordo ABI-associazioni dei consumatori. Con queste si vide il definitivo tramonto del sistema delle N.B.U. a seguito della sentenza della Cassazione del 7 Ottobre 2004 sull anatocismo. In seguito all emanazione della normativa sulla trasparenza dei rapporti con i clienti, i contratti bancari sono diventati contratti a forma scritta ad substantiam; inoltre, in questo modo sulle banche vengono posti degli obblighi sulla pubblicità delle condizioni applicate ai clienti; il contenuto della pubblicità è vincolante per le banche. 32 Art. 117 TUB Contratti - 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5.(abrogato) 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a)il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell operazione; b)gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d'italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'italia. 33 Cafaro Rosanna, Il conto corrente bancario, Milano, Giuffrè Editore, 2011
valutare più consapevolmente le clausole e le condizioni che si andranno ad accettare. 34 Il contenuto del contratto deve indicare: tasso di interesse e ogni altra condizione economica applicata; commissioni spettanti alla banca e le voci di spesa a carico del cliente; elementi per la determinazione dei componenti di costo; eventuale clausola, approvata specificamente dal cliente, che preveda la possibilità di variazione sfavorevole delle condizioni. La banca ha l obbligo di riepilogare almeno annualmente, nell estratto conto che viene inviato presso il domicilio indicato dal cliente stesso in fase di accettazione del contratto, tassi di interesse, le decorrenze delle valute, la capitalizzazione degli interessi, le ritenute di legge e qualsiasi altra somma accreditata o addebitata come sancito dall art.119 T.U.B., comma 1-2: Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 35 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 2.3 Operazioni bancarie regolate in conto corrente bancario La stabilità e il regolare funzionamento del sistema bancario si basano sulla fiducia che la clientela ripone in esso. Le operazioni bancarie di conto corrente sono disciplinate dagli artt.1852/1857 della sezione V del Codice Civile. Sotto il profilo tecnico, la caratteristica principale dei conti correnti di corrispondenza è quella di essere alimentati da operazioni della più varia natura: accrediti, quindi versamenti effettuati in denaro contante, liquidazioni di stipendi e pensioni, incassi di assegni ed effetti, vendite di titoli e di valute estere, maturazione di cedole, sconto di cambiali, giroconti; addebiti, cioè emissione di assegni bancari a favore proprio 34 Cafaro Rosanna, Il conto corrente bancario, Milano, Giuffrè Editore, 2011 35 Art. 115 T.U.B. - Ambito di applicazione - Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.
o di terzi, prelievi di banconote dagli sportelli automatici, acquisti regolati ai POS o mediante carte di credito, scadenze di rate di mutui o di premi di assicurazione, acquisti di titoli e di valute estere, ordini di bonifico a favore di terzi, pagamenti di cambiali domiciliate, giroconti. Regolare in conto corrente una data operazione bancaria significa che il rapporto si sviluppa contabilmente attraverso un sistema scalare che prevede l annotazione dei singoli atti posti in essere dalle parti in colonne contrapposte: una colonna, recante la voce AVERE, in cui vengono annotate tutte le operazioni che comportano un credito a favore del cliente ed una colonna, recante la voce DARE, in cui vengono annotate le operazioni da cui nascono debiti a carico del cliente. L elaborazione delle operazioni nei conti correnti di corrispondenza avviene in tempo reale 36. E di grande importanza conoscere in ogni momento, il saldo contabile, liquido e disponibile. 36 Particolare disciplina del rapporto, previsto appunto dagli artt.1852 e segg. C.C., i quali stabiliscono che: il correntista può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito, salva l ipotesi che sia stato pattuito un termine di preavviso (art.1852 C.C.); in caso di pluralità di rapporti di conto corrente esistenti tra cliente e banca, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo diversa pattuizione (art. 1853 C.C.);in caso di conto intestato a più persone è previsto l accordo in forza del quale i contitolari possono operare disgiuntamente, sono considerati creditori solidali della restituzione del saldo attivo e debitori solidali del pagamento del saldo passivo (art.1854 C.C.); in caso di contratto a tempo indeterminato ciascuna delle parti può sempre recedere con preavviso (art. 1855 C.C.); il cliente può conferire particolari incarichi alla banca, la quale viene a rispondere della loro esecuzione secondo le regole del mandato contenute negli artt.1710-1718 (art. 1856 C.C.); la banca ha diritto di annotar in conto le commissioni e spese derivanti dalle operazioni compiute (art.1826 C.C., richiamato dall art 1857 C.C.); in caso di annotazioni in conto di crediti spettanti al cliente, l accredito si intende fatto salvo buon fine, ossia con facoltà della banca di stornare la partita in caso di mancato pagamento del credito (art.1829 C.C.); l estratto conto inviato dalla banca al cliente si considera tacitamente approvato se non è contestato entro il termine pattuito, usuale o congruo, fermo restando la possibilità di contestare entro 6 mesi dalla sua ricezione, eventuali errori di calcolo o scritturazione (art. 1832 C.C.). Saldo contabile: ciò che risulta in un dato momento in base a tutte le operazioni che sono state registrate a debito ed a credito del correntista; saldo liquido: ciò che risulta in un dato momento, considerando soltanto le operazioni maturate, cioè escludendo quelle il cui giorno di valuta è futuro; saldo disponibile: ciò che risulta in un dato momento, dalle sole operazioni di cui la banca conosce effettivamente l esito.
CAPITOLO III Servizi bancari: Il fido bancario 3. 1 Nozione Innanzitutto dobbiamo evidenziare che nella prassi bancaria si utilizza erroneamente il termine fido come sinonimo dei vari tipi di affidamento senza fare attenzione alla diversa disciplina giuridica che appartiene ad ognuno di questi. Dal punto di vista giuridico, infatti, tale concetto contiene una vasta varietà di tipologie di affidamento, ognuna delle quali ha una normativa e delle caratteristiche a sé relativamente alle modalità di utilizzo, di rimborso, di durata, di trattamento delle condizioni economiche, di trasparenza, di procedura di recesso, di revocatoria fallimentare. Non esisteste una definizione specifica di fido nel Codice Civile, ma semmai abbiamo la disciplina generale delle singole forme che il fido può assumere 37. La caratteristica comune a tutte queste modalità tecniche, consiste nel fatto che con un fido, la banca, mette a disposizione del proprio cliente una somma virtuale o reale che si concretizza con la sua erogazione, successivamente ad una delibera che prevede un determinato percorso di analisi sul potenziale affidato. Nei prossimi paragrafi andremo ad analizzare singolarmente, nel dettaglio le forme possibili di affidamento, considerando di volta in volta la disciplina alla quale sono sottoposte. Le possibili tipologie sono: Apertura di credito a) per cassa; b) di firma (garanzie); Anticipazioni e riporto Mutui ipotecari Smobilizzo dei crediti di fornitura a) sconto cambiario b) anticipazione effetti 37 Art.1813 e ss. C.C. sul contratto di mutuo, art.1842 e ss. C.C. sull apertura di credito, art.1846 C.C. sull anticipazione bancaria, art.1858 e ss. C.C. sullo sconto.
c) anticipo fatture Perciò, dopo le dovute verifiche, ad un cliente, in base alle sue esigenze e in base alla sua figura (persona fisica o giuridica) viene concessa una disponibilità, la quale può essere utilizzata suddividendola in varie forme tecniche indicate. L utilizzo contemporaneo di più tipologie costituisce il fido promiscuo. 3.3 Procedura di concessione di un finanziamento: fasi Dal punto di vista giuridico, nell attività creditoria, abbiamo due figure: creditore (soggetto a cui è dovuto qualcosa per qualsiasi causa, titolare della pretesa all adempimento nei confronti dell obbligato 38 ) e il debitore (soggetto tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale prevista da un contratto). Si tratta quindi di un rapporto dove ci sono due posizioni correlative, dove diritto di credito e obbligo sono le due facce (Windscheid 1930) 39. La costante attività di erogazione del credito è un operazione economica causata dalla scarsità di denaro disponibile nel mercato e dalla conseguente domanda di denaro. Il fido costituisce l ammontare massimo di credito che una banca si impegna a erogare al soggetto (persona fisica o azienda) che ne ha fatto richiesta. Esso rappresenta, quindi, la misura massima del rischio che l azienda di credito è disposta ad assumere nei confronti del suo cliente 40. Le fasi previste per la concessione di un fido sono 3: richiesta da parte del cliente; istruttoria della pratica; delibera di affidamento. Con la prima fase, il cliente presenta domanda scritta all istituto di credito. In questo documento verrà indicato l ammontare richiesto, la durata entro la quale si intende saldare il debito ed eventuali garanzie prestate. Oltre a ciò, a seconda della natura giuridica del richiedente, devono essere fornite ulteriori informazioni come la situazione di 38 Desiderio Giuseppe, L attività bancaria, Giuffrè Editore, MILANO, 2004 39 Cusato Barbara, Il credito-forme sostanziali e procedurali, Padova, Cedam, 2010 40 Fortuna Fabio, Ramponi, Fabrizio, Scucchia, Antonietta, Corso modulare di economia aziendale 5, Firenze, Le Monnier Editore, 2002
eventuali passività in essere e le motivazioni del fido richiesto. Ad integrazione devono essere forniti documenti che accertino la situazione reddituale e quindi per le persona fisica è necessaria l ultima dichiarazione dei redditi e per le persone giuridiche o enti, ultimo bilancio e una situazione contabile recente. In questa prima fase, tutti i dati raccolti vengono forniti dal cliente e devono essere gestiti secondo la normativa sulla tutela della privacy. La seconda fase consiste nell istruttoria, nella quale si concentra il complesso di operazioni e indagini attraverso le quali la banca accerta la veridicità delle informazioni in suo possesso, raccoglie ulteriori dati e li rielabora, pervenendo al giudizio sulla solvibilità del richiedente, intesa come attitudine a far fronte agli impegni futuri inerenti la restituzione del prestito 41. Nel valutare se concedere o meno il prestito è necessario tenere conto di: capacità reddituale del richiedente; consistenza patrimoniale; caratteristiche personali. L istituto di credito cerca di valutare, la capacità potenziale del richiedente, di conseguire livelli di utile soddisfacenti e sufficientemente stabili nel tempo 42, presupposto necessario affinché un azienda possa indebitarsi. Si valutano i valori dei beni sui quali la banca potrebbe doversi rivalere in caso di insolvenza e si effettua un analisi relativa alle qualità morali del potenziale debitore, alla sua professionalità e imprenditorialità. Spesso, si cerca di assumere informazioni relative anche ad eventuali garanti. Tutti questi dati si possono approfondire attraverso fonti di vario genere, strumenti di cui una banca può disporre per assicurarsi della correttezza dell operazione che potrebbe porre in essere; in questo modo riesce a far emergere situazioni di debolezza strutturale: Centrale dei rischi, Cerved. 41 Fortuna Fabio, Ramponi, Fabrizio, Scucchia, Antonietta, Corso modulare di economia aziendale 5, Firenze, Le Monnier Editore, 2002 42 Fortuna Fabio, Ramponi, Fabrizio, Scucchia, Antonietta, Corso modulare di economia aziendale 5, Firenze, Le Monnier Editore, 2002
Infine con la delibera, l istituto di credito decide se approvare oppure rifiutare la richiesta effettuata dall individuo, stabilendo l ammontare, la durata e la forma tecnica più adeguata alle necessità del richiedente stesso. Una volta concesso il fido, questo sarà sottoposto a periodiche revisioni, in modo da poter monitorare la solvibilità del cliente nel tempo e a individuare tempestivamente eventuali anomalie o rischi. 3.3 Tipologie di finanziamento 3.3.1 L apertura di credito Art. 1842 c.c. Nozione L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Regina tra tutte le forme di affidamento e che qui analizzeremo, è l apertura di credito che può essere impiegata come fido di conto, ma che non deve essere necessariamente utilizzata per intero o in un unica soluzione. L apertura di credito in favore di una persona fisica o giuridica sia essa fallibile (società o impresa) o non fallibile (persona fisica) è un contratto che consiste nell erogazione di una certa somma 43, il quale prevede un istruttoria che svolgerà l istituto di credito stesso, per valutare i profili reddituali e patrimoniali del richiedente, ed eventuali garanzie che esso offre (reali o personali), allo scopo di stabilirne la capacità di solvibilità e la solidità finanziaria; obbiettivo di questa procedura consiste nel decidere per una eventuale concessione di credito; con questa analisi la banca cercherà di assicurarsi di rientrare in possesso delle somme prestate alla scadenza stabilita. L art.1842 introduce due modalità di apertura di credito: a tempo indeterminato concessione fino a revoca; a tempo determinato è prevista una data entro la quale il cliente deve rimborsare il finanziamento. In entrambi i casi la banca tiene a disposizione una somma per il tempo stabilito dal contratto (a revoca o entro un termine). 43 Ghia Lucio,I contratti di finanziamento dell impresa, Roma, Giuffrè Editore, 2005
In funzione delle garanzie offerte dal cliente abbiamo: aperture di credito non garantite in bianco o allo scoperto; aperture di credito garantite assistite da garanzie reali o personali 44. A seconda del beneficiario che utilizzerà la somma possiamo suddividere le aperture di credito in: aperture di credito in proprio favore, dove il beneficiario è lo stesso cliente della banca; aperture di credito a favore di terzi, il beneficiario è un soggetto diverso (es. documentarie). Possiamo inoltre classificare questa tipologia di affidamento a seconda della modalità di utilizzo e degli obblighi assunti dalla banca nei confronti dell affidato: aperture di credito per cassa 45 (aperture di credito semplici o in conto corrente), e aperture di credito per firma (fidejussione o avvallo). In particolare, l apertura di credito in conto corrente permette al richiedente di ottenere una determinata somma di denaro in prestito, quindi andare in rosso sul conto corrente fino a un certo livello (plafond) prefissato dalla banca. Nei limiti della somma messa così a disposizione, il cliente ha una linea di credito che può utilizzare liberamente. Si tratta, in pratica, di una riserva di liquidità non finalizzata a particolari obiettivi o acquisti; la norma ha stabilito che sulle tali linee di credito può essere applicata solo una commissione di 44 Nella fase di istruttoria di una pratica, la banca, si sente sicuramente più tutelata, se a fronte di un prestito concesso, ci sono delle garanzie idonee e capienti da parte del debitore. In via del tutto eccezionale, a volte viene erogato un affidamento senza garanzie, si parla di fidi in bianco o allo scoperto, di solito quando il cliente si conosce, è particolarmente solvibile e la somma richiesta non è eccessivamente elevata. Oggi, le banche cercano di lavorare nella maniera più prudente possibile, cercano di tutelarsi visto l andamento dell economia attuale. Le garanzie previste dalla legge si distinguono in: PERSONALI sono fornite da terze persone, solitamente parenti o conoscenti del richiedente il fido, le quali attraverso una firma su cambiali o lettere di garanzia (fidejussioni), autorizzano la banca a rivalersi sul loro patrimonio nel caso in cui l obbligato principale risultasse insolvente per il debito assunto; REALI sono solitamente fornite dallo stesso richiedente il fido, attraverso la costituzione di beni propri in garanzia attraverso pegno o iscrizione di ipoteca. Tali garanzie permettono alla banca di rifarsi dell eventuale inadempienza del richiedente, attraverso la vendita dei beni; danno quindi alla banca diritto di prelazione. Con iscrizione di un ipoteca di primo grado su beni immobili, siamo in presenza di un ampia tutela in quanto,in caso di inadempimento del debitore, la banca può rivalersi sui beni oggetto di garanzia. 45 Art.1843 C.C. Utilizzazione del credito - Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
accordato in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento e il tasso di interesse sulle somme effettivamente utilizzate, a seguito della Legge del 28 gennaio 2009, n. 2, a seguito di modifiche del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". L apertura di credito semplice, consiste in tutte quelle operazioni a breve, medio o lungo termine (solitamente con scadenza massima 5 anni) caratterizzate dall'erogazione di una somma capitale e dal rimborso della stessa effettuato mediante un piano di ammortamento prefissato con rate ben definite e periodiche (mensili, trimestrali, semestrali) fino ad esaurimento del debito 46. Generalmente per i prestiti viene applicato un tasso che può essere fisso o variabile a seconda delle preferenze del cliente e dell andamento del mercato. Le rate di rimborso, sono costituite da una quota interessi e una quota capitale. Spesa fissa iniziale è costituita dal costo dell istruttoria. Le aperture di credito per firma, consistono in prestiti non monetari dove la banca, garantisce per un obbligazione assunta dal suo cliente, o si riconosce debitore nei confronti dello stesso, allo scopo di consentirgli l accesso al credito presso altre fonti 47. In questo caso il compenso che spetta alla banca è costituito da una commissione applicata anticipatamente e da eventuali rimborsi spese, che cambiano in base all entità e alla durata dell operazione. 3.3.2 Le anticipazioni e il riporto Le anticipazioni consistono in un operazione di impiego fondi che consiste nell abbinamento di un contratto di prestito a un contratto di pegno su titoli o su merci 48. 46 Contratti a scadenza determinata, non consentono all affidato il ripristino della disponibilità della somma attraverso versamenti. Rientrano in tale categoria i prestiti personali e sovvenzioni cambiarie. 47 Fortuna Fabio, Ramponi, Fabrizio, Scucchia, Antonietta, Corso modulare di economia aziendale 5, Firenze, Le Monnier Editore, 2002 48 Art. 1846 C.C. Disponibilità delle cose date in pegno - Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.
La banca che concede il finanziamento, per effetto del pegno, acquisisce dei diritti sui beni ricevuti: diritto di ritenzione che le permette di trattenerli per tutta la durata del prestito - l azienda ha il possesso e non la proprietà, dei beni oggetto di pegno, alla scadenza deve quindi restituire il bene ricevuto salvo patto contrario risultante da atto scritto; diritto di farli vendere al pubblico incanto in caso di inadempienza del debitore; diritto di privilegio, le attribuisce la possibilità di rivalersi sul ricavato della vendita, fino alla concorrenza del prestito erogato, con precedenza rispetto agli altri eventuali creditori dell affidato. Caratteristica essenziale è la costante proporzionalità tra l ammontare del finanziamento e il valore di mercato dei titoli o merci dai in garanzia. Sulla base dell art. 1850 C.C., la banca, se il pegno diminuisce di valore, può chiedere un supplemento di garanzia o ridurre l entità del credito concesso. Il debitore ha l obbligo di provvedere ad un incremento della garanzia se si dovesse rendere necessario; alla scadenza, ha l obbligo di restituire la somma anticipata, di pagare il corrispettivo e gli interessi pattuiti 49. Altra garanzia deve consistere nel fatto che i beni debbano avere un valore corrente, o comunque facilmente liquidabile, in modo che in caso di mancata restituzione del credito, la banca può ottenere una pronta realizzazione della somma anticipata 50. In relazione all oggetto del pegno è possibile distinguere tra: anticipazioni su titoli; anticipazioni su merci. Le anticipazioni, in base alla modalità di utilizzo possono essere: a scadenza fissa, o semplici la banca accredita al cliente un valore pari a quello del pegno diminuito dello scarto di garanzia e degli interessi calcolati invia anticipata e commisurati alla durata del finanziamento; in conto corrente l azienda di credito mette a disposizione del cliente una somma pari al valore dei beni dati in pegno al netto dello scarto: il richiedente può utilizzare tale somma in più riprese e ripristinarla 49 Ghia Lucio,I contratti di finanziamento dell impresa, Roma, Giuffrè Editore, 2005 50 Ghia Lucio,I contratti di finanziamento dell impresa, Roma, Giuffrè Editore, 2005
attraverso versamenti. Gli interessi vengono calcolati trimestralmente, in occasione della chiusura periodica del conto corrente. C è poi il riporto, contratto con il quale un soggetto trasferisce a un prezzo determinato la proprietà di titoli a un altro soggetto, con l obbligo da parte di quest ultimo di trasferite al primo a una scadenza concordata e a un prezzo prestabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie 51. Le parti contraenti stabiliscono due prezzi, il prezzo a pronti corrisposto dalla banca al cliente al momento della stipulazione- e il prezzo a termine corrisposto dal cliente alla banca al momento della scadenza. Solitamente il prezzo a termine è superiore al prezzo a pronti e la differenza consiste nel guadagno per la banca che ha messo a disposizione la somma. Il riporto può essere richiesto al fine di fronteggiare temporanei fabbisogni di capitale. La durata solitamente non supera i 4 mesi. Il vantaggio della banca consiste nell essere un operazione facilmente smobilizzabile dato che i titoli, dei quali diventa proprietaria, possono essere venduti, dati a riporto o utilizzati per ottenere anticipazioni presso altre aziende di credito. 3.3.3 Mutui ipotecari I mutui ipotecari 52 fanno chiaramente parte dei contratti a tempo determinato e sono finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, erogati in un unica soluzione e da rimborsare mediante un piano di ammortamento che prevede rate costanti o indicizzate per un certo numero di anni 53. I beneficiari di questa forma di prestito possono essere i privati, per i quali la necessità sarà relativa all esigenza di acquisto o costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, ufficio o studio 51 Fortuna Fabio, Ramponi, Fabrizio, Scucchia, Antonietta, Corso modulare di economia aziendale 5, Firenze, Le Monnier Editore, 2002 52 Ar.1813 C.C. Nozione Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all atra una determinata quantità di denaro e o di altre cose fungibili e l altra si obbliga a restituirne altrettante cose della stessa specie e qualità. 53 Fortuna Fabio, Ramponi, Fabrizio, Scucchia, Antonietta, Corso modulare di economia aziendale 5, Firenze, Le Monnier Editore, 2002
professionale, per le imprese, che necessitano di prestiti a mediolungo termine da investire in attività fisse (fabbricati, capannoni, impianti industriali). Qui è necessaria la presenza di un piano di ammortamento per stabilire con precisione la modalità e le tempistiche di rimborso. Le rate avranno cadenza costante e ognuna di queste comprenderà la quota capitale e la quota interessi. Il tasso applicato può essere fisso o variabile, misto. Il costo comprende oltre agli interessi: spese di istruttoria, da corrispondere alla banca per le verifiche che deve fare per verificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente; spese per la perizia tecnica del fabbricato o impianto industriale, generalmente realizzata da periti convenzionati con l istituto di credito, il cui intervento garantisce una stima affidabile dell immobile oggetto del mutuo; oneri fiscali costituiti dall imposta di bollo e dall imposta sostitutiva sull ammontare del finanziamento. In forma prudenziale, la banca eroga tra il 50% e il 90% del valore dell immobile. 3.3.4 Smobilizzo dei crediti di fornitura: sconto cambiario, anticipo salvo buon fine su effetti, anticipo su fatture Il credito di fornitura rappresenta uno strumento molto utilizzato allo scopo di rendere anticipatamente liquidi dei crediti scadenza futura 54. Tale modalità di concessione di credito, è regolata principalmente dagli artt.1260-1267 Codice Civile e si fonda sul seguente articolo: 1198 Codice Civile - Cessione di un credito in luogo dell'adempimento. Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito [artt. 1260, 1261 c.c.], l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti [art. 2928 c.c.]. È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267 [art. 1320 c.c.]. Tale articolo stabilisce che l obbligazione non si estingue con la trasmissione del credito, ma, nel momento della riscossine, a meno che la mancata realizzazione del credito dipenda da fatto estraneo. 54 Fortuna Fabio, Ramponi, Fabrizio, Scucchia, Antonietta, Corso modulare di economia aziendale 5, Firenze, Le Monnier Editore, 2002
Tale tipologia di affidamento può assumere la forma tecnica di: sconto cambiario 55 ;anticipo salvo buon fine su cambiali e ricevute bancarie 56 ; anticipo su fatture 57, con cessione e senza cessione del credito, fin- 55 Art.1858 C.C. Nozione - Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L affidato presenta le cambiali allo sconto trasferendole alla banca mediante una girata che le conferisce la proprietà del titolo di crediti e tutti i diritti ad esso inerenti. La cessione di cambiali avviene alla clausola salvo buon fine, cioè in caso di inadempienza dell obbligato principale la banca può rivalersi addebitando il c/c del presentatore. Le spese relative all ammissione allo sconto sono: il tasso di sconto; le commissioni di incasso e commissioni della distinta di presentazione richieste in misura fissa per ogni effetto ammesso allo sconto; i diritti di brevità. L operazione si estingue nel momento in cui la banca riscuote l ammontare dell effetto scontato. Se la cambiale va a buon fine l ente creditizio rientra in possesso di quanto anticipato al suo cliente. L accredito non avviene sul cc del correntista, ma su un apposito cc della banca cedente. In caso di mancato pagamento, la banca provvede a far levare protesto del titolo comunicandolo anche al suo correntista e addebitandogli in conto corrente l ammontare dell effetto e delle spese per il protesto. Il correntista poi potrà intraprendere le azioni legali per riuscire a rientrare del suo credito. 56 Questa è la forma tecnica più diffusa nell ambito dello smobilizzo di crediti commerciali. Il termine effetti comprende sia cambiali sia ricevute bancarie (Ri.Ba). Gli effetti possono essere presentati a un azienda di credito in tre modalità: al dopo incasso - non c è anticipo da parte della banca, questa funge semplicemente da intermediario di incasso del credito, non fornisce una forma di finanziamento ma fornisce un servizio. Se il pagamento va a buon fine ci sarà l accredito sul cc del presentatore, in caso di insoluto non ci sarà nessuna contabilizzazione; S.b.f. con disponibilità a valuta maturata il valore delle ri.ba è disponibile per il presentatore nel giorno della valuta adeguata. E una forma di smobilizzo crediti ibrida tra il servizio e l anticipo; S.b.f. con disponibilità immediata la banca rende disponibile subito l ammontare richiesto anticipatamente rispetto alla scadenza del credito. Si tratta di aperture di credito in conto corrente attraverso le quali, la banca mette a disposizione del proprio cliente una somma di denaro pari al valore nominale degli effetti presentati. Il creditore consegna alla banca una distinta di presentazione con indicati i dati relativi ai crediti da riscuotere. La banca invia alla banca del debitore gli estremi del credito e questa invia al suo correntista un avviso di scadenza. Dopo il pagamento da parte del debitore, la banca domiciliataria trasmette alla banca del creditore la somma riscossa. L accredito può avvenire secondo tre differenti modalità: sul conto corrente di corrispondenza (conto unico) dove transitano gli accrediti degli anticipi e gli addebiti degli impagati; su un conto transitorio fruttifero (conto anticipo) su cui vengono addebitate le somme anticipate e sul quale viene assegnato il fido anticipi a rotazione; sul conto corrente di corrispondenza invece vengono accreditati gli anticipi; su un conto transitorio infruttifero (conto evidenza) il quale viene addebitato della somma anticipata e il cc di corrispondenza viene accreditato dell importo riscosso. Se il pagamento non va a buon fine, la banca addebita il creditore per l ammontare dell effetto impagato aumentato di spese per insoluto. A seguito dei pagamenti, il fido di castelletto utilizzato si ripristinerà per successivi utilizzi. 57 Gli anticipi su fatture rappresentano un apertura di credito in c/c accordata a un azienda attraverso la cessione salvo buon fine dei suoi crediti di fornitura, comprovati da fatture emesse in relazione a transazioni commerciali. L anticipo previsto di solito si aggira attorno al 70/ 80% dell ammontare della fattura stessa per una questione di tutela della banca. La procedura prevede la presenza di due conti: conto anticipo fatture sul quale verranno addebitate le somme anticipate, dove è presente il fido concesso e nel quale vengono accreditati gli incassi commerciali; il conto corrente di corrispondenza sul quale verranno accreditate le somme anticipate e addebitati gli incassi. Attraverso versamenti, bonifici o altri accrediti, in qualità di riscossione dei crediti anticipati, il cliente può ripristinare la disponibilità di
import e fin-export. Spesso, proprio queste tipologie di linee di credito vengono utilizzate in qualità di fido promiscuo. Il fido assegnato al cliente prende il nome di castelletto: questo verrà utilizzato a rotazione, cioè man mano che i crediti smobilizzati vengono estinti dai debitori si ripristineranno le somme affinché nuovi crediti possano essere presentati per lo smobilizzo. Queste operazioni sono caratterizzate dall autoliquidabilità, cioè il debito nei confronti della banca si estingue a scadenza per esercizio di un soggetto diverso dall affidato: quest ultimo interviene soltanto in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto 58 ; in questo caso la cessione dell effetto avviene alla clausola salvo buon fine, cioè appunto, in caso di inadempienza dell obbligato principale la banca può rivalersi sul debitore addebitandogli in conto corrente l importo anticipato in precedenza. Un rischio che la banca corre specialmente in questo particolare periodo economico, è la possibile mala fede del proprio cliente, ossia colui che porta a scontare fatture o effetti già presentati in altri istituti e quindi di cui ha già beneficiato l anticipo o addirittura che porta a scontare fatture false. Questo comporta l aumento della percentuale di insoluti quindi un sensibile peggioramento del portafoglio, può portare ad una voragine debitoria spaventosa; soprattutto tale atteggiamento è perseguibile penalmente per il cliente. Secondo la Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) la banca può tutelarsi per anticipazioni effettuate, contro eventuali pignoramenti, attraverso la cessione in garanzia, ossia può utilizzare lo strumento di notifica e data certa sulla presentazione. Con tale procedura, la titolarità del credito passa immediatamente alla credito, va a ripristinare il fido utilizzato. Gli anticipi su fatture si fondano sull istituto della cessione del credito, mediante il quale la banca diventa creditore. Tale trasferimento non richiede il consenso del debitore come sancisce l art. 1260 C.C., essendo sufficiente la notifica, art. 1264 C.C., onde evitare che a scadenza, il debitore paghi il cliente e non la banca. La cessione del credito avviene PRO SOLVENDO, cioè il rischio di insolvenza resta in capo al cliente. In caso di mancato pagamento l istituto di credito potrà decidere se agire nei confronti del debitore ceduto o contro il cedente o contro entrambi per recuperare quanto dovutole. 58 Fortuna Fabio, Ramponi, Fabrizio, Scucchia, Antonietta, Corso modulare di economia aziendale 5, Firenze, Le Monnier Editore, 2002
banca e ciò differenzia quest ipotesi sia dal pegno di crediti sia dal mandato irrevocabile all incasso ove viene trasferito al creditore pignoratizio o mandatario il solo diritto a riscuotere il credito. Il trasferimento del credito lo rende impignorabile da parte dei creditori del cedente. Si sostiene che sono opponibili solo le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o da questi accettate, con atto di data certa, anteriore alla dichiarazione di fallimento, ritenendo applicabili gli artt. 1265 59 e 2914 60 C.C. al fallimento del cedente che crea un concorso coattivo di tutti i creditori sul patrimonio di questo e quindi anche sui suoi crediti. Se la cessione viene effettuata contestualmente al sorgere del debito garantito, si presume che questa sia una qualche forma di garanzia e pertanto assoggettabile al regime revocatorio previsto dall art. 67 comma 2 l. fall. e quindi la cessione potrà essere revocata solo se compiuta entro i sei mesi anteriori la data di fallimento, previa dimostrazione da parte del curatore della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al cessionario. 3.4 Fido promiscuo Abbiamo già definito che ogni forma tecnica di affidamento concessa ad un cliente, ha una veste giuridica ed economica specifica (spese, interessi, trattamenti giuridici, commissioni). Ribadiamo che un cliente può essere affidato per un importo specifico per ogni forma tecnica, oppure, gli si può dare un importo totale che egli può sfruttare a seconda delle sue esigenze, delle sue necessità. 59 Art.1265 C.C. Efficacia della cessione riguardo ai terzi - Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno. 60 Art. 2914 C.C. Alienazioni anteriori al pignoramento - Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa ;4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.
Dal punto di vista della trasparenza, non esiste un foglio informativo del fido promiscuo, ma si fa riferimento ai singoli fogli informativi di ogni prodotto legato alla forma tecnica di linea di credito prevista. Ad esempio nell ambito dello smobilizzo di crediti, le banche pubblicizzano i fogli informativi dei conti correnti ordinari indicando il tasso dare e la commissione onnicomprensiva in presenza di apertura di credito, quelli di conti correnti con apertura di credito salvo buon fine indicando tasso dare proprio di questa tipologia di prodotto e la sua commissione onnicomprensiva e i fogli informativi di conto corrente unico con tutte e quattro le voci:tasso dare, tasso dare sbf, commissione onnicomprensiva per apertura di credito su conto ordinario e commissione onnicomprensiva per apertura di credito sbf. Le combinazioni dei vari prodotti però possono essere molteplici. In via generale, la banca stabilisce un importo totale da assegnare al suo cliente e dà a questo la possibilità di disporne a seconda delle sue esigenze. A questo punto, chiarita la necessità di utilizzo, la banca predispone e attiva le dovute linee di credito richieste Solitamente il fido promiscuo viene utilizzato appunto per smobilizzo crediti, ma tale formula di affidamento potrebbe anche prevedere che dato un importo di fido totale, un cliente ritenga di poterlo utilizzare promiscuamente tra la linea di credito del mutuo e un apertura di credito in conto corrente. Importante è considerare che sempre, fidi a tempo determinato lavorano con fidi della stessa specie e lo stesso vale per i fidi a revoca. Facciamo un esempio per chiarire tale tipologia di affidamento: il cliente ha un conto corrente ordinario nel quale le parti stabiliscono l erogazione di un apertura di credito di totali euro 500 mila, i quali sono da utilizzarsi promiscuamente tra forma tecnica di anticipo ricevute bancarie o forma tecnica di fido di conto. In questo esempio siamo nel caso del c.d. conto unico. L utilizzo dipenderà dal ciclo finanziario del cliente, in alcuni periodi avrà bisogno di smobilizzare crediti e in altri di elasticità di cassa. Per semplicità, ipotizziamo su fido promiscuo di euro 500 mila, che di questo il cliente ha utilizzi euro 150 di anticipo Ri.Ba. e utilizzi euro 200 per cassa.
Dal punto di vista economico, si va a prendere l utilizzato di ogni forma tecnica per ogni giorno di utilizzo (numeri creditori e numeri debitori), si calcolano gli interessi e li si addebitano nel conto corrente relativo alla forma tecnica impiegata. Quindi avremo l addebito del tasso di interesse previsto per il prodotto anticipo Ri.Ba calcolato sui euro 150 e l addebito del tasso di interesse previsto per il prodotto apertura di credito in c/c calcolato per gli euro 200. Oltre a ciò, viene addebitata la commissione di accordato nella percentuale prevista dal contratto; questa, a seconda di quanto stabilito, può essere che venga addebitata sul rapporto di conto corrente per il quale è stata stabilita la priorità, e quindi in base alle condizioni del prodotto per il totale del fido promiscuo, oppure che venga addebitata, per l utilizzato, in ogni conto corrente nel quale è collegata la linea di credito in questione, cioè pro quota in base all utilizzato, dove utilizzato=accordato; per la parte di accordato non utilizzata l addebito della commissione onnicomprensiva viene addebitata sul rapporto per il quale, a seconda del programma, c è priorità. Nel caso di fido totalmente inutilizzato viene calcolata solo la commissione di accordato. All interno del fido promiscuo, la banca può anche stabilire che, dato il fido promiscuo, questo possa essere utilizzato ad esempio tra anticipo Ri.Ba e anticipo fatture e relativamente alla forma tecnica di anticipo fatture, può stabilire un limite massimo di presentazione. Anche in questo caso si calcoleranno i costi relativi ad ogni utilizzo effettivo sulle due forme tecniche distintamente, con la particolarità che ad esempio, se il fido è di euro 500 mila, il limite anticipo fatture di 100 euro mila, il cliente potrebbe chiedere anticipo riba per euro 450 e per anticipo fatture resterebbero euro 50; al contrario, il cliente potrebbe chiedere anticipo riba per euro 300 e su una eventuale richiesta di anticipo fatture di euro 200 mila, sarebbe possibile anticipare solo euro 100 mila, lasciando inutilizzati gli altri euro 100 del fido promiscuo. Rispetto alle spese da applicare, come nell esempio precedente ci sarà l accordato sul totale della somma
messa a disposizione e gli interessi calcolati distintamente per ogni forma di utilizzo impiegata e per l importo effettivamente utilizzato. Per quanto riguarda le aperture di credito per cassa, utilizzate ai fini di smobilizzo crediti in caso di sconfino, non è prevista la commissione di istruttoria veloce, ma soltanto il tasso di sconfino extra-fido. Ad esempio, se siamo nel caso di conto unico, lo sconfino per utilizzo di disponibilità in qualità di fido di conto corrente è sottoposto a commissione di istruttoria veloce, se invece l utilizzo viene effettuato ai fini di anticipo ri.ba. c è solo l addebito degli interessi per sconfino extra-fido. Particolare attenzione deve essere posta per la normativa sull usura. In via generale, il tasso usura deve tenere conto di spese istruttoria e di revisione del finanziamento, le spese per la chiusura della pratica, spese per rimborso incasso rate, spese connesse all operazione di finanziamento e sono escluse imposte e tasse, interessi di mora e oneri assimilabili e spese legali e assimilati per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall intermediario. Per le aperture di credito si contano civ, commissione di accordato e tasso dare. Abbiamo detto che in presenza di più conti correnti (c/ordinario, c/anticipo sbf, c/anticipo fatture, ecc.), la commissione di accordato del fido promiscuo viene addebitata sul rapporto per il quale è prevista priorità. Ai fine della legge sull usura, le banche devono fare molta attenzione relativamente all imputazione di tale spesa su un unico rapporto. Infatti, ad ogni rapporto, può essere applicato un certo tasso che non deve superare il tasso soglia previsto per quello specifico prodotto. Addebitando su un unico conto corrente, la commissione di accordato relativa ad un fido promiscuo che lavora su più rapporti, si potrebbe incorrere in sanzione, superando il limite previsto. Il fido promiscuo è menzionato anche relativamente alla Centrale dei Rischi: strumento messo a disposizione da Banca d Italia alle banche allo scopo di analizzare e valutare l esposizione debitoria di un cliente. Banca d Italia la definisce come sistema informativo sull indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari. Il finanziatore si avvale quindi delle informazioni presenti in una banca
dati. Le banche hanno il compito di effettuare una registrazione ogni qualvolta un cliente richieda un finanziamento, o ogni qualvolta vi siano rettifiche da indicare, insolvenze da segnalare, in modo che tale richiesta sia visibile anche alle altre banche quindi non si incorra a ingenti rischi creditizi e si riesca ad effettuare un analisi adeguata al caso in questione. La segnalazione alla Centrale dei Rischi,è un obbligo di legge, consente di fotografare, con cadenza mensile, le categorie di credito concesso dall intermediario, con la distinzione dell importo accordato e di quello utilizzato. Lo scopo infatti è quello di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, e in ultima analisi ad accrescere la stabilità del sistema creditizio. Nella banca dati, si considera la totale esposizione di un cliente e la si suddivide in base alle categorie previste e in base all importo. In specifico: la segnalazione in CR comporta l individuazione della classe d importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo che è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite. La segnalazione va fatta tenendo in considerazione l accordato 61 e l accordato operativo 62 a seconda delle indicazioni contenute in delibera che può indicare il totale o l importo assegnato per ciascuna modalità tecnica di utilizzo del fido. In assenza di tali indicazioni si considera l utilizzato 63 dei diversi rapporti cui si riferisce la linea di credito. La segnalazione deve essere effettuata anche relativamente alle garanzie reali che assistono il fido promiscuo per rilevare eventuali incapienze. In particolare il controvalore dell importo garantito va ripartito in modo da far risultare l incapienza nella categoria di 61 Il credito che gli organi competenti dell intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall adesione del medesimo a una proposta dell intermediario. 62 L ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace. 63 Nei crediti per cassa e nelle operazioni in pool si intende l ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione, nei crediti di firma, l ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione. Corrisponde al saldo contabile di fine mese rettificato da partite in sospeso o viaggianti, di cui sia possibile individuare, entro i termini della segnalazione, il conto di destinazione finale.
censimento caratterizzata da maggior rischiosità. Inoltre, indipendentemente dall importo garantito, per tutti i rapporti coperti da fido promiscuo, deve essere specificata la tipologia della garanzia. Per quanto riguarda il fido promiscuo, nella Centrale dei Rischi, si rileva che il totale viene inserito nella voce autoliquidante e quindi non sempre è chiara la modalità di utilizzo A causa di ciò, dal punto di vista giuridico, si sono rilevati diversi contenziosi, in quanto non è possibile capire a vista d occhio la composizione del fido promiscuo stesso e per rilevare le singole linee di credito sono necessari approfondimenti molto accurati, calcoli dispendiosi, un esame della documentazione sottostante. Ad esempio, come negli esempi precedenti, al fido di cassa si affianca un castelletto di sconto o un fido per anticipo fatture e/o effetti salvo buon fine : questi affidamenti sono talvolta collegati ad un unico conto di corrispondenza. Ciascun affidamento assume un incidenza a sé e la natura delle varie rimesse, da distinguere in versamenti ripristinatori o solutori, devono essere valutate con riferimento a ognuno di essi. Le banche considerano la totalità dell esposizione debitoria di un cliente, ma in realtà per il debitore, ogni linea di credito ha un suo costo. Non è facile venirne a capo e capire o contestare eventuali spese che la banca va ad applicare. In caso di fido promiscuo, anche in materia fallimentare, sorgono vari e svariati contenziosi, sempre per il fatto che non è facile catalogare le rimesse accreditate in conto corrente. E necessario analizzare l estratto conto ed eseguire una distinzione delle varie operazioni contabili in base alla loro natura e al prodotto di appartenenza. Ad esempio, in materia di revocatoria fallimentare, si è rilevato che il castelletto di sconto non può far ritenere coperto un rapporto di conto corrente bancario, a meno che tale particolare tipo di convenzione sia stata pattiziamente inserita nello schema di apertura di credito in conto corrente finendo col costituire una mera modalità di utilizzo dell affidamento concesso 64. 64 Tribunale di Brescia, 11 febbraio 2000,in Il fallimento n. 1/2001, p.95
Il tribunale di Napoli, con sentenza del 27 febbraio 2004, stabilì che l affidamento su ricevute bancarie sbf non può essere considerato ai fini della copertura del conto corrente bancario, nemmeno se sia stato concesso sotto forma di fido mobile. Il tribunale di Milano, 8 gennaio 2008 apre alla possibilità che gli effetti presentati aumentino la disponibilità del correntista in caso di fido mobile. Dal punto di vista dottrinale, si è pronunciato l avv. Rodolfo Pierri 65 il quale dice che del fido promiscuo non esiste alcuna definizione giuridica e nemmeno alcuna disciplina specifica. Lo troviamo menzionato nelle Istruzioni per gli Intermediari Creditizi emanate dalla Banca d Italia ai fini delle comunicazioni per la tenuta della Centrale dei Rischi 66 e nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull usura, sempre emanate da Banca d Italia 67. Secondo l art. 67, comma 3, Legge Fallimentare, sono escluse dalla revocatoria fallimentare le rimesse effettuate in conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. L art. 70 L.F., sancisce che sono revocabili le rimesse sul conto corrente che abbiano ridotto in modo durevole e consistente l esposizione del fallito verso la banca nei limiti della differenza tra il massimo scoperto nel periodo sospetto e il saldo del conto alla chiusura di esso o alla data della dichiarazione di fallimento, purché si tratti di atti estinti di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati. Quindi vige la possibilità di revocare le somme derivanti dall accredito degli effetti salvo buon fine alla scadenza, al netto di eventuali insoluti, nella misura in cui il conto presentava un saldo scoperto; il problema è che in caso di fido promiscuo è sempre molto complicato distinguere i versamenti c.d. solutori, dai versamenti c.d. ripristinatori. Il cliente quindi è in difficoltà, ancora una volta non viene messo in condizione di comprendere completamente il prodotto utilizzato e quindi di contestare eventuali spese o malfunzionamenti. 65 Rodolfo Pierri, il fido promiscuo, in Diritto Fallimentare,2008, p 589 ss 66 In CR, sono definiti promiscui i fidi che possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse. 67 Nella normativa sull usura, i fidi promiscui prevedono per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un unica linea di fido.
3.5 Diritto di recesso La norma sul recesso è stata introdotta dall art.4, comma 2, d.lg n.141/2010 che ha portato un importante disposizione di carattere generale, apportando due modifiche di rilievo. Nei contratti di credito a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto. L art.125-quater del TUB sancisce che il consumatore ha diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese 68 e con preavviso non superiore a un mese. Anche il finanziatore può avvalersi di tale diritto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore tramite supporto cartaceo o altro supporto durevole; può anche sospendere per giusta causa, l utilizzo del credito da parte del consumatore, dadogliene comunicazione in anticipo o, se non possibile, immediatamente dopo la sospensione. In questa tipologia di contratti a tempo indeterminato, il cliente può continuare ad utilizzare il credito precedentemente concessogli, fermo restando che, alla scadenza, dovrà immediatamente restituire le somme utilizzate 69. Nei contratti di credito a tempo determinato, il diritto di recesso è trattato dall art. 125-ter del TUB, nel quale si indica che il consumatore può recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla sua conclusione o comunque dal momento in cui, dopo alla conclusione, il consumatore riceve tutte le informazioni che devono essere contenute nel contratto. Questo deve darne comunicazione al finanziatore attraverso le modalità previste nel contratto. Se il contratto ha avuto in tutto o in parte esecuzione, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione il consumatore restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione. Nessun altra somma può essere pretesa dal finanziatore. Per i rapporti a tempo determinato, quindi, il cliente non ha facoltà unilaterale di estinzione anticipata del rapporto e tanto meno senza spese, a meno che l esigenza non riguardi due specifiche categorie di rapporti: credito fondiario, dove è facoltà della banca 68 www.bancaditalia.it, Recesso del consumatore, 2013 69 Martello Stefano, Il contratto dell apertura di credito. Brevi cenni e riflessioni in merito al contratto bancario dell apertura di credito, in Diritto&Diritti, 2001, www.diritto.it, 23/09/2013
stabilire il compenso per l estinzione anticipata e che deve indicare espressamente nel contratto; mutui per acquisto o ristrutturazione prima casa e per immobili adibiti a svolgimento di attività economica o professionale di persone fisiche, per i quali è previsto divieto pattuire compensi o penali per l estinzione anticipata 70. La banca ha diritto di recedere dal contratto credito a tempo determinato, in qualsiasi momento anche prima del termine, ridurre o sospendere l affidamento 71, ma solo per giusta causa (art.1845 c.c.)- Recesso dal contratto: Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine [c.c.1373], se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. Il recesso implica la sospensione immediata dell utilizzo del credito. Tale recesso, opera immediatamente e l istituto di credito è obbligato per legge a concedere al cliente un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate; solitamente il recesso avviene quando lo stesso istituto di credito ritiene che le condizioni di solvibilità del richiedente siano venute meno. Con le recenti modifiche quindi, il cliente viene tutelato, prevedendo oltre ad un termine di quindici giorni, soprattutto, il limite della giusta causa imposto alla banca. 70 Articolo 120-ter T.U.B. - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari - E nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto 71 Art.1456 C.C. Clausola risolutiva espressa - I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
In materia specifica di credito al consumo invece, l estinzione anticipata del rapporto su iniziativa del cliente è regolata in due modi diversi a seconda del caso: si prevede che per il rimborso anticipato del credito ai consumatori, escluso il mutuo immobiliare, si può stabilire un indennizzo per l intermediario non superiore all 1% dell importo rimborsato, o allo 0,5% se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ma solo nei casi previsti del comma 2* e 3* dell art 122 72. Tale indennizzo non è previsto se si tratta di estinzione di contratti di assicurazioni destinati a garantire il credito, se il rimborso anticipato riguarda aperture di credito, se il rimborso anticipato avviene in un momento in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto e se l importo rimborsato anticipatamente corrisponde all intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro come stabilito dall art.125-sexies T.U.B. - rimborso anticipato. Quindi anche in materia di credito al consumo esiste una differenza normativa fra rapporti a tempo determinato e rapporti a tempo indeterminato sui quali non grava alcun onere di estinzione anticipata 73. L altra novità riguarda l attenuazione del divieto di applicazione di spese secondarie, demandando al CICR di stabilire casi in cui la banca, l intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso. Possiamo pensare ad esempio a spese relative al trasferimento di servizi presso altri intermediari. Infatti il d.m. Economia,3/2/2011 ha inserito nella delibera CICR 4/3/2003 un nuovo articolo 10 bis secondo il quale: Il rimborso agli intermediari delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un contratto ai sensi dell art.120 bis del T.U.B. è possibile solo in relazione a servizi non necessari per l esercizio del recesso 72 Art. 122 T.U.B. - Ambito di applicazione -Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l articolo 125-ter, commi da 1 a 4. 73 Art.125-quarter T.U.B. Contratti a tempo indeterminato - 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese.
o se necessari, solo quando il servizio presuppone l intervento di un soggetto terzo, in tal caso le relative spese devono essere state pubblicizzate e riportate nel contratto. A questo proposito, citiamo la sentenza del Tribunale Verona 24 dicembre 2012, Estensore Lanni: Con ricorso depositato il 19/11/12, A. B., deducendo che la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a., con missiva del 16/11/12, le aveva comunicato il recesso immediato dal rapporto di affidamento in conto corrente (n. 1101119) in essere tra le parti, con richiesta di copertura entro 10 gg. del saldo passivo di 58.229,22, e lamentando l illegittimità del recesso, ha chiesto la pronuncia di un ordine ex art. 700 c.p.c. di ripristino del rapporto bancario revocato e di inibitoria della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d Italia (quest ultima domanda, con la memoria depositata il 19/12/12, è stata convertita in una richiesta di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, dopo aver appreso dell avvenuta esecuzione di quest ultima ad opera della resistente). Orbene, la domanda deve ritenersi ammissibile sotto entrambi i profili.nel caso di recesso da apertura di credito a tempo indeterminato, tenuto conto dell ampia possibilità di recesso ad nutum prevista dall art. 1845 c.c., il carattere abusivo non privazione delle disponibilità creditizie su cui il cliente abbia fatto affidamento, pur attuata nell esercizio del diritto previsto dall art. 1845 c.c., debba avvenire con una tempistica idonea a consentire al cliente stesso il reperimento della provvista per coprire il saldo del conto e comunque le ulteriori disponibilità creditizie, necessarie per la sua attività, salvo che il recesso repentino ed immediato sia giustificato dalle suindicate circostanze oggettive; l) pertanto, il recesso della banca dall apertura di credito a tempo indeterminato, qualora sia abusivo nei termini appena esposti, deve ritenersi inefficace, quanto meno per il periodo di tempo ragionevolmente necessario per consentire al correntista di reperire la provvista necessaria, anche tramite il ricorso a crediti alternativi presso il ceto bancario. Nella fattispecie concreta, la resistente ha giustificato (peraltro solo nel procedimento cautelare) il suo recesso repentino ed immediato dall apertura di credito a tempo indeterminato (con richiesta di pagamento del saldo entro 10 gg), evidenziando: 1) lo stato di insolvenza della ricorrente, ricavabile delle perdite di esercizio della sua attività negli anni 2010 e 2011, dalla richiesta di ammissione al beneficio della sospensione delle rate di un rapporto di mutuo e dall immobilizzazione del suo patrimonio;tenuto conto di tali rilievi, non sembra ravvisabile in concreto alcuna circostanza idonea a giustificare il recesso improvviso e repentino della resistente dall apertura di credito ed è invece ipotizzabile il perseguimento da parte di quest ultima di interessi diversi da quelli sottesi all operazione economica delineata dal contratto.
CAPITOLO IV Disciplina economica e giuridica 4.1 Condizioni economiche In questo paragrafo prendiamo in considerazione le spese relative ai finanziamenti, ovvero quelle commissioni, oneri, voci di costo di varia natura che le banche applicano, di prassi, alla clientela, in aggiunta agli addebiti sui servizi principali offerti. Ulteriore problematica sorta recentemente riguarda la presunta usura, specie relativamente alle nuove disposizioni previste in materia di tassi-soglia d usura entrata in vigore con la l.7 marzo 1996, n.108 recante Disposizioni in materia di usura.ricordiamo che il ricorso a prestiti comporta costi per l impresa che consistono nel sostenimento di interessi passivi e di una serie di oneri come spese istruttoria, bolli, commissioni, etc: eventuali confronti sull offerta finanziaria più conveniente deve essere fatta valutando il tasso effettivo (TAEG 74 ), o per alcuni prodotti, valutando l ISC, nuovo strumento posto in essere dalle Nuove Istruzioni di Vigilanza di Banca d Italia, che considera il complesso di tutte le componenti economico-finanziarie negative. 4.1.1 Commissione di massimo scoperto La commissione di massimo scoperto, era quella clausola del contratto bancario di apertura di credito che prevedeva un costo, da aggiungere agli interessi previsti, una percentuale calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione verificatasi sul conto corrente durante il trimestre di riferimento. Secondo gli istituti di credito, tale spesa veniva giustificata dal fatto che la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente, una somma di denaro per un certo tempo, che il cliente può decidere di servirsene totalmente o per nulla, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. In questo modo, la banca non riesce ad 74 TAEG-tasso annuo effettivo globale; TAN-tasso annuale nominale; Teg- tasso effettivo globale;tegmtaso effettivo globale medio
impiegare tale somma, non le frutta per tutta la durata dell affidamento 75. Prima del 2009, le clausole che prevedevano la commissione di massimo scoperto sono state ritenute dai giudici illegittime, perché invalide e quindi colpite da nullità : per mancanza di causa; per indeterminatezza o indeterminabilità. Con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008 - Anticrisi, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" si è cercato di regolare il fenomeno della CMS, si stabilì: l esclusione dell applicazione della CMS a fronte di utilizzi in assenza di fido; ammissione della CMS sui conti con fido, a condizione che il relativo saldo sia a debito per un periodo continuativo superiore a trenta giorni; introduzione, per i conti con fido, la possibilità di prevedere un corrispettivo per la messa a disposizione di fondi, purché onnicomprensivo e proporzionale all importo e alla durata dell affidamento. Il successivo decreto legge anticrisi del 1 luglio 2009 è intervenuto nuovamente fissando un tetto massimo (0,5 per cento per trimestre) al corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi. La commissione deve comprendere le spese di istruttoria, le spese per i conteggi degli affidamenti e ogni altra spesa collegata al servizio di credito. La corretta applicazione di queste norme è affidata a provvedimenti del Ministero dell Economia e delle Finanze che definisce: L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo. Al comma 3 dell art. 2 bis, legge 2/2009, si obbligano le banche ad adeguare i contratti incorso alla data di entrata in vigore della legge di 75 La Cassazione, con la sentenza n.870/2006 ha concluso che si trattava di una remunerazione accordata alla banca per il servizio di aver messo appunto a disposizione del denaro a favore del correntista indipendentemente da un suo utilizzo da parte di quest ultimo.
conversione del d.l. 185/2008 entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Questo affinché la nuova tutela prevista dalla Legge non sia operativa solo per i futuri contratti, ma si applichi anche ai vecchi clienti delle banche, in modo che possano beneficiare di una revisione migliorativa delle loro precedenti posizioni 76. A seguito di ulteriori interventi legislativi, la commissione di massimo scoperto è stata abolita dall art. 6-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214 (decreto Salva Italia del governo Monti) - Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito. E stato stabilito che la banca può addebitare al cliente oltre agli interessi soltanto una commissione onnicomprensiva che non deve superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione. Infatti, dopo l art.117 T.U.B. è stato inserito il seguente: Art. 117-bis. - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente: il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2". 76 L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del T.U.B. e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del T.U.B. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del T.U.B., gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1 ottobre 2012.
Agli intermediari è vietato quindi applicare qualsiasi altro onere ulteriore in relazione alla messa a disposizione dei fondi o all impiego dei medesimi. Non rientrano nella commissione onnicomprensiva le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l iscrizione dell ipoteca e quelle relative a servizi di pagamento impiegati per utilizzare le somme messe a disposizione 77 ; 4.1.2 Sconfinamenti In caso di sconfinamento, extra-fido o in assenza di fido, la banca può imporre solo una commissione di istruttoria veloce (CIV) espressa in misura fissa e in valore assoluto quale unico onere e un tasso di interesse passivo a debito sull ammontare dello sconfinamento, calcolato sul saldo disponibile di fine giornata. Sulla base del decreto n.644 del 30 giugno 2012, emesso dal Ministro dell Economia e delle Finanze, la CIV viene inoltre applicata relativamente al saldo disponibile 78 su addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l ammontare di uno sconfinamento esistente. La commissione viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. L addebito avviene alla liquidazione. Un importante novità è che nessuna spesa è dovuta in caso di sconfinamento solo sul saldo per valuta e neppure si pagano gli interessi passivi (es. assegno depositato con valuta a 3 giorni). Le clausole che prevedono oneri diversi o irregolari sono pertanto nulle. È importante ricordare che la (CIV) non trova applicazione nei confronti dei consumatori titolari di conto corrente quanto ricorrono 77 Memoria CICR - Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell articolo 117-bis del Testo unico bancario 78 Data contabile - momento in cui viene effettuata la registrazione dell operazione; Data valuta - momento dal quale cominciano a decorrere gli interessi sull importo dell operazione; Data disponibile - giorno a partire dal quale la somma accreditata può essere effettivamente utilizzata.
entrambi i seguenti presupposti: per sconfinamenti pari o superiori a 500 in mancanza di affidamento o oltre il limite del fido anche se derivante da più addebiti; se lo sconfinamento non ha una durata superiore a sette giorni consecutivi; sono esclusi da questo beneficio i professionisti e le imprese. Tale esenzione può aver luogo per una sola volta per ciascuno di ogni trimestre bancario. Le disposizioni applicative emanate dal CICR sono entrate in vigore l 1 luglio 2012 e prevedono che i contratti in corso a tale data debbano essere adeguati entro l 1 ottobre 2012 con l introduzione di clausole conformi all articolo 117-bis TUB. L esigenza di adeguare i contratti in corso costituisce, ai sensi e per gli effetti dell articolo 118 TUB, un giustificato motivo per avvalersi della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni dei contratti in corso. 4.1.3 Anatocismo bancario Un problema che recentemente è stato oggetto di accese dispute sia in dottrina che in giurisprudenza riguarda il fenomeno dell anatocismo bancario, ossia quella pratica, in uso fino a pochi anni fa presso quasi tutte le banche italiane, secondo cui gli interessi a debito del correntista venivano liquidati con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito dello stesso erano liquidati con cadenza annuale. Ciò provocava un disallineamento nella maturazione degli interessi a debito ed il conseguente fenomeno dell'anatocismo, perché venivano calcolati interessi su interessi. IL divieto dell'anatocismo è sempre esistito nell' ordinamento giuridico italiano in virtù dell'art. 1283 del Codice Civile 79. Più precisamente, in tale articolo si stabilisce che gli interessi scaduti possono produrre altri interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, cioè nel caso di un importo portato a decreto ingiuntivo, il giudice, dopo aver accettato il ricorso può autorizzare che tale somma venga riconosciuta come unico addebito e su di esso sia lecito che 79 Art. 1283 C.C. - Anatocismo - In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
maturino ulteriori interessi; oppure tale procedura è ammessa per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, cioè, se un debito arriva a scadenza con i relativi interessi e le parti si accordano per una ulteriore dilazione di tempo per il rientro. In questo articolo si utilizza anche il termine in mancanza di usi contrari. Questo dipende dall interpretazione delle banche dove ci sono diversi punti di vista definendo che eventuali usi possono derogare a questa norma rendendo possibile la capitalizzazione sugli interessi. Nel 1952 su iniziativa dell ABI infatti, le banche avevano previsto la capitalizzazione degli interessi a debito trimestralmente e a credito annualmente 80. Premesso ciò, le banche agivano legittimamente quando capitalizzavano gli interessi sul c/c passivo del cliente, perché tale comportamento era avvallato dalla giurisprudenza fino al momento in cui è iniziato tutto il processo di revisione interpretativa delle norme riguardanti l'anatocismo, che ha portato dopo molti anni alla famosa sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095. Questa infatti conferma che l anatocismo, contrariamente alla prassi seguita dalle banche, non poteva essere applicato anche prima del 1999 e quindi le banche non possono sostenere che la prassi di applicare interessi anatocistici fosse diventata di fatto come un comportamento legale come da sentenza n.21095 del 04/11/2004 della Corte Suprema di Cassazione: le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi configurano violazione del divieto di anatocismo di cui all articolo 1283 c.c.,non rinvenendosi l esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma, neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività a una prassi negoziale che si è poi dimostrata essere contra legem. E dunque assolutamente legittima la richiesta, da parte dei clienti delle banche, di rimborso degli interessi anatocistici applicati dalle banche, su tutti i conti storici fin dalla loro apertura. L unico limite imposto dal T.U.B. è quello di rispettare la parità di trattamento fra interessi passivi e attivi, che dovranno essere applicati 80 http://www.studiocab.it/pages/art1283cc.html, settembre 2013
inderogabilmente con la stessa periodicità come stabilito dalla sentenza del CICR emanata il 9 febbraio 2000. La delibera CICR invece impone limiti sul piano della trasparenza, prevedendo che nei casi in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale viene indicato il valore del tasso, rapportato su base annuale e tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e la clausola deve essere approvata per iscritto. In tal modo le banche risultano essere libere di scegliere la modalità di applicazione di capitalizzazione e di valutare quale periodicità applicare. Il cliente vien adeguatamente informato sugli effetti delle capitalizzazione in termini di tasso annuo effettivo globale (TAEG). Inoltre la delibera CICR stabilisce che la capitalizzazione non è in ogni caso ammessa per interessi sul saldo debitorio risultante dopo la chiusura definitiva del conto ed altresì nei contratti di finanziamento in genere, ne per le rate scadute, ne per gli interessi dovuti a causa della risoluzione per inadempimento. 4.1.4 Usura L art. 644, comma 4, codice penale, in seguito alla novella legislativa del 1996 81 prescrive Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. La Corte di Cassazione il 19 febbraio 2010 con sentenza numero 12028, afferma che con l'articolo 644, comma quattro, del codice penale sono da considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito. Ai sensi del nuovo art. 117-bis TUB e tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, dovrà certamente ricomprendersi nel calcolo del tasso soglia la commissione di istruttoria veloce di cui al comma secondo (la quale costituisce senza dubbio un costo collegato 81 L.7 marzo 1996, n.108 sull usura- lo scopo delle nuove disposizioni è quello di determinare la validità degli oneri commissionali in rapporto al TAEG (tasso annuo effettivo globale, ai sensi della disciplina antiusura) / TEG (tasso effettivo globale, secondo Istruzioni della Banca d Italia), e quindi alla nozione di costo globale del credito ai sensi della normativa sull usura.
alla erogazione effettiva - pur se in assenza di preventivo accordo contrattuale - del credito, ai sensi dell'articolo 644 del codice penale) 82. Relativamente al corrispettivo onnicomprensivo applicabile sugli affidamenti per il quale si stabilisce un limite massimo annuale dell 0,5%, per trimestre, dell importo dell affidamento, a pena di nullità, la corte di legittimità, stabilisce che siccome per costo collegato alla erogazione del credito si deve considerare tutto ciò che il correntista deve pagare, oltre al capitale ed escluse imposte e tasse, in relazione all'utilizzo concreto o alla libera disponibilità di denaro, tale commissione è compresa nel tasso soglia. Come sancito dall art.1815, comma.2, Codice Civile, nel testo modificato dalla l.108/96, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. L art.2, comma 4, L.108/96 prevede che il limite previsto dal terzo comma dell art.644 c.p. 83, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. 84. Al raggiungimento di questo livello si configura il reato di usura 85. L ambito di applicazione della norma fa riferimento alla sola apertura di credito, ma si intende applicabile a tutti gli affidamenti: castelletti di sconto, anticipazione bancaria, etc. La sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013 ai fini dell applicazione dell art. 644 del codice penale e dell art. 1815, comma 2, del Codice Civile, permette il recupero integrale degli interessi pagati sui mutui, quando i tassi superano la soglia di usura, nonché il blocco delle procedure giudiziali. Si considera la nullità 82 IL CASO. It - Sezione II Dottrina e opinioni documento n. 312/2012 25, settembre 2012 83 Art. 644 Codice Penale. Usura. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. 84 TEGM: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla lesse sull usura. Per verificare se un tasso è sotto sogli usura bisogna considerare il t.e.g.m.(tasso effettivo globale medio) delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. 85 Cafaro Rosanna, Il conto corrente bancario, Milano, Giuffrè Editore, 2011
della clausola contrattuale. L art.1815 infatti recita Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi La medesima sentenza ha altresì provveduto a specificare che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, a qualunque titolo convenuti, e quindi anche a titolo di interessi moratori. Pertanto per verificare se il tasso praticato dalla banca sul mutuo è usurario, si devono conteggiare anche gli interessi di mora. Un'altra questione di grande importanza che è stata recentemente affrontata è quella sull usura sopravvenuta: la questione che si pone ha come oggetto l individuazione del momento rilevante in cui occorre valutare e raffrontare il tasso di interesse applicato a un finanziamento rispetto al tasso soglia usura, superato il quale si incorre nell illecito, civile e penale 86. 86 A causa del decreto legge anticrisi 2/2009, le banche devono adeguare tutti i contratti relativamente ai costi previsti. E tuttora in corso un dibattito relativo all usura sopravvenuta, cioè su quale sia la sorte delle clausole contrattuali che prevedevano tassi non usurai al momento della stipula ma che divengono tali a seguito delle dinamiche dei tassi di interesse. Tale tema non ha trovato una soluzione certa, nemmeno con l art.1 Legge 28 febbraio 2001, n. 24, nel quale si interpreta la legge 7 marzo 1996, n. 108 che definisce usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento. La giurisprudenza e la dottrina, hanno avuto modo di osservare che l ordinamento non può ammettere il pagamento di interessi in misura superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato, essendo gli effetti del contratto regolati oltre che dalla volontà delle parti anche dall eteroregolamento imposto dai principi di ordine pubblico quale è appunto quello che vieta qualsiasi effetto usuraio. Secondo una prima interpretazione, appare maggiormente condivisibile la teoria secondo la quale, il momento rilevante per la verifica dell usurarietà delle condizioni contrattuali rispetto al tasso soglia è da individuarsi in quello della conclusione del contratto. Secondo altre tesi, si ritiene invece rilevante la cosiddetta usurarietà sopravvenuta degli interessi che, ancorché originariamente pattuiti lecitamente al di sotto del tasso soglia, dovessero risultare in seguito superiori al tasso soglia rilevato al momento della corresponsione delle somme da parte del debitore. La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 892 dell 11 gennaio 2013, ha ritenuto che gli interessi maturati successivamente alla predetta legge 108/96 debbano essere contenuti, mediante il meccanismo della sostituzione delle clausole difformi, nei limiti dei tassi soglia tempo per tempo determinati. Tale tesi, appare poco chiara, perché in questo modo, per le banche, non ci sarebbe certezza di tenere di volta in volta quanto concordato nel contratto di finanziamento col cliente. Il tema è stato affrontato anche dall Arbitro Bancario e Finanziario, che in materia di usura ha pronunciato, dal Collegio di Milano, la negazione dell usura sopravvenuta in quanto irrilevanti, al fine di verificare se gli interessi applicati sono usurari, le eventuali variazioni che intervengono nella determinazione periodica dei tassi soglia( ) Ne consegue che gli interessi, al momento della stipula del contratto non sono usurari e quindi non possono in alcun modo divenirlo in un momento successivo. Ciò si evince anche dal art. 1815, secondo comma,c.c.. Il Collegio di Napoli, con decisione n.1796 del 3 aprile 2013, relativamente all applicazione di tassi di interesse sulle operazioni effettuate con carte di credito revolving, ha ritenuto adeguata la sterilizzazione degli interessi eccedenti il tasso soglia con sostituzione
4.2 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali Analizziamo ora l art. 118 TUB 87. Tale testo, ha subito numerose modifiche nel corso del tempo, allo scopo di rafforzare la tutela dei clienti nei confronti delle banche, salvo l ultimo intervento normativo del d.l. 70/2011, con il quale sono stati restituiti alcuni margini di manovra all autonomia privata, fortemente compressa per effetto delle innovazioni che si sono succedute negli ultimi anni. La formulazione originaria dell art.118 prevedeva come unica tutela per il cliente l approvazione in forma specifica di tale clausola, autorizzando l intermediario finanziario alla modifica senza giustificato motivo o preavviso, o comunicazioni personali. Vi era la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la pratica di recesso era ammessa entro quindici giorni dalla pubblicazione. Naturalmente tale diritto veniva vanificato, essendo un periodo di tempo troppo stretto e automatica del tasso soglia ai tassi divenuti usurari. Tale decisione ha trovato fondamento nella legge 28 febbraio 2001, n.24. Si può comunque notare, che la disciplina, e anche la recente decisione del collego ABF di Napoli non dichiarano nulla la clausola dell art. 1815 cc, ma tendono per la sostituzione degli interessi nel limite del tasso soglia. Questo sempre a scopo di tutelare maggiormente la clientela. 87 Art. 118 T.U.B. - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall articolo 1, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
comunque la modifica diventava difficilmente percepibile almeno fino alla ricezione dell estratto conto periodico. Successivamente, ad opera del d.l. 4/7/2006 n. 223, convertito in legge con modifiche dalla l. 4/8/2006, n.248 nei contratti a tempo indeterminato, la disciplina prevedeva la facoltà da parte della banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto e confermava che la facoltà di variazione doveva essere approvata in forma specifica dal cliente, ma doveva esserci giustificato motivo a tutti i rapporti bancari e finanziari; comunicazione personale al cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, recando in evidenza la formula Proposta di modifica unilaterale del contratto ; concessione di preavviso minimo pari a trenta giorni; diritto di recesso al cliente da effettuarsi entro sessanta giorni senza spese e conservando le precedenti condizioni in sede di liquidazione del rapporto; obbligo per la banca, in caso di variazione dei tassi causati da decisione di politica monetaria, di applicare la modifica contestualmente sia ai tassi debitori che ai tassi creditori, con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente 88 ; La nuova disciplina presentava comunque delle incongruenze, soprattutto per il difficile coordinamento causato dai trenta giorni per il preavviso e i sessanta per l esercizio del diritto di recesso 89. Il d.lg. n.141/2010 intervenne equiparando il termine di preavviso al termine per l esercizio di recesso e fissando per entrambi in minimo due mesi. In questo modo l esercizio di potere di variazione dal parte della banca, oggi, si presenta, molto più lineare. Il recesso può avvenire senza penalità e senza spese di chiusura e con l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Continua a sussistere l obbligo di un giustificato motivo 90 e bisogna che la banca effettui 88 Mirone Aurelio, La trasparenza Bancaria, Padova, Cedam, 2012 89 Mirone Aurelio, La trasparenza Bancaria, Padova, Cedam, 2012 90 In merito alla nozione di giustificato motivo è intervenuto il Ministero della sviluppo economico, fornendo alcune indicazioni che possono aiutare l interpretazione: eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione, ecc.). Il Ministero per lo sviluppo economico
una comunicazione al cliente. Inoltre il legislatore distingue fra i contratti a tempo indeterminato (dove la facoltà di variazione è più ampia per logici motivi di variazioni dell economia di mercato) da quelli a tempo determinato. Per i contratti a tempo indeterminato, oggetto delle modifiche possono essere tassi, prezzi e le altre condizioni previste dal contratto. All art. 117, si è precisato che in caso di nullità parziale (rif. Art.117 Tub, comma 4), i tassi sostitutivi da applicare nei rapporti a tempo indeterminato non sono quelli in vigore o pubblicizzati alla data di conclusione del contatto, ma ove più favorevoli quelli in vigore o pubblicizzati in corso di rapporto. Per le altre condizioni economiche, non si applicano più le sole condizioni pubblicizzate nel corso della durata del rapporto, ma quelle pubblicizzate al momento della conclusione del contratto, a meno che quelle pubblicizzate in corso di rapporto non risultino più favorevoli per il cliente. Per i contratti a tempo determinato o di durata, l innovazione normativa introdotta dal d.l. 13 maggio 2011, n.70, ha aggiunto all art. 118, un comma 2-bis secondo il quale, in tali contratti, è possibile modificare solo gli elementi contrattuali diversi dal tasso di interesse. Potranno pertanto essere variati solo aspetti economici del contratto. Questo limite diventa accettabile solo se il cliente non è un consumatore 91 o una microimpresa 92 ed al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto :i professionisti nonché le imprese ha altresì chiarito che il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base. 91 Art.3 lett.a, Codice del Consumo - la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 92 Come definita dall articolo 1, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11: Nel presente decreto legislativo si intendono per:( ) t) micro-impresa : l impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;
medie e grandi possono pre-determinare già nel contratto gli eventi e le condizioni che legittimano le variazioni contrattuali 93. 4.3 Istruzioni Banca d Italia sulla Trasparenza Per trasparenza bancaria si intende quel complesso di notizie ed informazioni che ogni istituzione bancaria e finanziaria deve rendere note ai propri clienti affinché questi siano in grado di valutare correttamente tutte le condizioni e i vincoli loro imposti in seguito all avvio di operazioni finanziarie, sia prima che un contratto venga stipulato che successivamente 94 e la sua disciplina di base, emessa da Banca d Italia, è contenuta nel d.lgs. n.385/1993. Obiettivo di questa disciplina è quello di assicurare che il cliente venga messo in condizione di essere a conoscenza a pieno delle condizioni contrattuali applicabili in ogni rapporto con l intermediario, in ogni sua fase. Questo ha contribuito a far crescere la chiarezza nelle relazioni tra gli intermediari e i clienti, ma la prassi applicativa ha rilevato anche alcuni limiti: troppe informazioni per i clienti, troppi documenti. Nel 2009 sono state introdotte le c.d. Nuove Istruzioni di Vigilanza che introducono la nuova disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, uniforme sia per le banche che per gli intermediari finanziari. Persiste l obiettivo secondo il quale la clientela deve avere informazioni chiare, accessibili e corrette, una esatta percezione dei propri diritti e dei costi connessi ai servizi e deve poter agevolmente confrontare le diverse offerte provenienti dagli intermediari; ma è stata posta particolare attenzione al concetto di correttezza. Le nuove regole riguardano: semplificazione della documentazione che gli intermediari devono predisporre e previsione di schemi standard per i prodotti di massa, come i conti correnti e i mutui offerti ai consumatori; un ampio utilizzo di indicatori sintetici di costo che vengono introdotti anche per gli affidamenti e i conti correnti destinati alla clientela al dettaglio, oltre che per i mutui e il credito al 93 l. n. 106 del 2011, l art. 118 T.U.B. comma 2-bis- sancisce che se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedono la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. 94 LANNA-SGAMBATI, Diritto bancario,napoli, edizioni giuridiche Simone, 2000
consumo come attualmente previsto; l invio ai correntisti di un riepilogo di tutte le spese sostenute nel corso dell anno, in modo da consentire di raffrontare i costi effettivamente sostenuti con quelli di analoghi prodotti presenti sul mercato; principi per la redazione e presentazione dei documenti che richiedono agli intermediari di prestare particolare attenzione al linguaggio, semplice e chiaro, da utilizzare nelle comunicazioni con il cliente; agli operatori viene chiesto di adottare, un comportamento corretto sotto il profilo organizzativo, trasparente e chiaro nei confronti del cliente, una sorta di assistenza per il cliente della scelta del prodotto più adatto alle sue esigenze, dalla vendita del prodotto fino alla gestione di eventuali reclami. Con le nuove istruzioni, è stata anche modificata la norma che regola il confine tra trasparenza bancaria (regolata da TUB e Banca d Italia - regole che si applicano a tutte le operazioni e servizi, aventi natura bancaria e finanziaria, incluso il credito al consumo) e trasparenza finanziaria (regolata dal TUF e Consob - regole sulla trasparenza che si applicano ai servizi e alle attività finanziarie ). Le due trasparenze hanno origini diverse e negli anni si sono sempre più diversificate, perseguono oggi obiettivi solo parzialmente coincidenti. Con le Nuove Istruzioni si cerca di avvicinare le due discipline, la trasparenza bancaria alla trasparenza finanziaria e viceversa 95, con lo scopo di mostrare al cliente tutti i costi che il cliente potrebbe dover sostenere e le conseguenti clausole giuridiche. Tale avvicinamento si rende necessario in quanto, i prodotti bancari sono sempre più complessi e devono essere spiegati e adatti alle esigenze del cliente. Se la banca riuscisse ad adempiere correttamente a tali disposizione eviterebbe contenziosi con la clientela, danni di immagine e richieste di risarcimento non di poco conto 96. 95 Lupoi Alberto, Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento (note alle Nuove Istruzioni di Banca d Italia sulla Trasparenza), in Contratto e Impresa, 2009, p.1259 96 Maimeri Fabrizio, La trasparenza delle condizioni e l assistenza alla clientela, in Banche e Banchieri, 2012, pp.122-128
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RINGRAZIAMENTI Con questo elaborato raggiungo un obiettivo molto importante che per me è un enorme soddisfazione. Per questo motivo voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto e motivato che sono state un grande supporto morale: grazie innanzitutto alla mia famiglia, mamma Bruna, papà Daniele, mio fratello Davide; un grazie enorme a mio marito Matteo; grazie ai suoceri e ai cognati; grazie a tutti gli amici e amiche; grazie ai miei colleghi e all azienda per cui lavoro; grazie anche ai parenti più stretti. Un grazie particolare al mio relatore Avv. Lupoi Alberto che mi ha accompagnato alla conclusione di questo mio importante progetto. Un grazie di cuore a tutti.