REGOLAMENTO COMUNALE N. 82 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI



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COMUNE DI CASTEL DEL PIANO Provincia di Grosseto Via G. Marconi, 9 Tel. 0564 973511 Fax 0564 957155 SERVIZIO 1 - AMMINISTRATIVO http: www.comune.casteldelpiano.gr.it REGOLAMENTO COMUNALE N. 82 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI - Approvato con deliberazione Consiliare n. 02 del 04/01/2008 - Pubblicata dal 11/01/2008 al 26/01/2008 - Seconda pubblicazione dal 29/01/2008 al 13/02/2008 - Entrata in vigore dal 14/02/2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI INDICE GENERALE CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Definizioni Art. 2. Ambito di applicazione Art. 3. Principi generali CAPO II SALE GIOCHI Art. 4. Sale giochi e adempimenti amministrativi Art. 5. Requisiti dei locali Art. 6. Sale giochi e svolgimento dell attività Art. 7. Giochi in esercizi Art. 8. Provvedimenti repressivi Art. 9. Sanzioni Art. 10. Disposizioni transitorie Art. 11. Entrata in vigore e abrogazioni ALLEGATI Allegato A - Requisiti delle Sale Giochi

Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione; - DPR 447/1998: il Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 così come modificato dal DPR 440/2000; - SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari; - GIOCHI LECITI: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi commerciali ai sensi e per gli effetti dell art. 110 del TULPS; - SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc Art. 2 Ambito di applicazione 1. A norma dell art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione il presente regolamento disciplina l apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all intrattenimento di persone mediante giochi leciti. 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento: a) non esercitate in forma di impresa; b) esercitate su area pubblica; c) nelle quali è prevalente l attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo; d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell art. 86 del T.U.L.P.S. Art. 3 Principi generali 1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi: a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all art. 41 della Costituzione; b) tutela dell ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività; c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;

2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato, se non quelli relativi alla tutela: a) dell ordine pubblico e della sicurezza della collettività; b) del decoro artistico ed architettonico del paese; c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; d) della quiete della collettività. 4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998. 5. In allegato al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanisticoedilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività. Art. 4 Sale giochi ed adempimenti amministrativi 1. L apertura ed il trasferimento di sede dell attività di sala giochi è soggetta a dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive. 2. La dichiarazione deve contenere: a) dati anagrafici del richiedente; b) dati dell impresa; c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi; d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci; e) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico - sanitaria; f) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico -sanitaria e di sicurezza degli impianti; g) valutazione previsionale di impatto acustico; h) planimetria in scala adeguata idonea ad individuare la distanza dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art. 5; 3. Il sub ingresso senza modifiche, le modifiche non previste dal precedente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell evento. Art. 5 Requisiti dei locali 1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) destinazione d uso commerciale o comunque compatibile in base al vigente strumento urbanistico; b) distanza dalle scuole, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali secondo quanto prescritto nell'allegato al presente regolamento;

c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso di servizi igienici; d) adeguamento dell impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme; e) distanza da ulteriori luoghi sensibili individuati con provvedimento della Giunta tenuto conto dell impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica; 2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l Amministrazione Comunale potrà imporre all interessato, a sue spese: a) l adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali; b) l adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori; c) l adozione di limiti numerici e d età per l accesso ai giochi; d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura; e) l obbligo di chiusura infrasettimanale del locale; f) l obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell anno; g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme. 3. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all art. 11 della Legge 241/1990. Art. 6 Sale giochi e svolgimento dell attività 1. L accesso alle attività non è consentito ai minorenni secondo quanto previsto nel TULPS e nella tabella dei giochi proibiti. 2. L orario di apertura delle sale giochi è consentito nel rispetto della vigente ordinanza sindacale in materia ovvero, in assenza, secondo queste limitazioni: a) di regola dalle ore 9 alle ore 23 b) dalle ore 10 alle ore 22 per le sale giochi sottostanti civili abitazioni; c) in orario ridotto, sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale. 3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti. Art. 7 Giochi in esercizi 1. I giochi leciti possono essere installati negli esercizi previsti dalla vigente normativa nel limite massimo previsto dalla stessa. 1. L attività di sala giochi viene inibita: Art. 8 Provvedimenti repressivi

a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all art. 86; b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l Amministrazione Comunale assegna all interessato un termine perentorio per l adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l automatica decadenza; c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla Legge 241/1990; d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l accesso ai giochi; 2. L attività è sospesa: a) nei casi previsti dall art. 110 del T.U.L.P.S.; b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme; c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività. Art. 9 Sanzioni 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro. 2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative. Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali 1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo allo Sportello Unico delle Attività Produttive, si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR 447/1998. Art. 11 - Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il regolamento, ad avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione all albo pretorio dell ente. 2. Sono abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto od incompatibili con il presente regolamento. Allegato A REQUISITI

SALE GIOCHI DISTANZE Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) la distanza dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili individuati in base al presente regolamento, dovrà essere non inferiore a 150 metri, misurata sul percorso pedonale più breve tra i rispettivi accessi. REQUISITI STRUTTURALI Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non deve essere inferiore a 2,70 mt. I rapporti si illuminazione naturale dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8 della superficie. Dovranno essere rispettati, ove applicabili, i limiti di rumorosità interna (DPCM 215/1999 e succ. mod. ed integr.) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi. I locali dovranno essere dichiarati conformi alle vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. REQUISITI IGIENICO-SANITARI La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare il sessanta per cento della superficie utile, cioè della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari. Il locale dovrà essere dotato di due servizi igienici, con relativo antibagno, distinti per sesso e conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto. E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. PRESCRIZIONI GENERALI Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti. Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi. L orario di svolgimento dell attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.