Verbale di accordo sindacale



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NN/nn A080257 Verbale di accordo sindacale Il giorno 28 luglio 2008, alle ore 12.30, presso la sede della Federazione Toscana BCC, si sono riunite: - la Federazione Toscana BCC (di seguito FTBCC ), nelle persone del Presidente della delegazione sindacale, sig. Giancarlo Gori, del responsabile delle relazioni sindacali, sig. Nicolò Nociforo; - la FIBA-CISL, in qualità di parte stipulante il CSLL del 21/11/2007, nelle persone del Segretario regionale BCC, Nicola Spinetti, del Coordinatore regionale BCC Patrizio Nannetti e dei sigg. Paolo Cerrone (BancAsciano CC), Francesca Manetti (Banca del Chianti Fiorentino CC) e Alessandro Orlando (Banca di Pistoia CC); - la FISAC-CGIL, in qualità di parte stipulante il CSLL del 21/11/2007, nella persona del Coordinatore regionale BCC, sig. Giancarlo Meacci. Le Organizzazioni sindacali sopra richiamate vengono di seguito indicate come OO.SS.. Premesso che: il 21/11/2007 la FTBCC e le OO.SS. hanno sottoscritto il contratto di secondo livello locale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo e delle aziende aderenti alla FTBCC (di seguito CSLL ) e un accordo sindacale a latere per una nuova disciplina del contributo integrazione assistenza sanitaria di cui all art. 27 del CSLL (di seguito accordo a latere ); l accordo a latere e l art. 29 bis del CSLL prevedevano, a determinate condizioni, la revisione degli artt. 27 e 29 bis del CSLL fra le parti stipulanti il medesimo e che tali condizioni si sono verificate; in data 21/05/2008 la Direzione Regionale della Toscana dell Agenzia delle Entrate, in risposta all interpello 911-161/2008, ha chiarito i presupposti per cui l indennità di cui all art. 33 del CSLL venga considerata come indennità di trasferta ai sensi dell art. 51, comma 5 del DPR 917/1986; si concorda e precisa quanto segue: 1) L art. 27 del CSLL è sostituito dal seguente: Articolo 27 Contributo integrazione assistenza sanitaria Le parti, sulla base degli accordi collettivi nazionali e regionali, stabiliscono che le Aziende sono tenute ad erogare il contributo previsto dal presente articolo esclusivamente alla Cassa Mutua Toscana BCC o all Assicooper. pag. 1 di 5

Annualmente le Aziende erogano alla Cassa Mutua Toscana BCC, quale forma integrativa dell assistenza sanitaria, per ciascun lavoratore subordinato iscritto alla medesima, un contributo pari a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la Cassa Mutua Nazionale BCC. Il contributo annuale viene automaticamente adeguato agli incrementi eventualmente verificatisi per accordi collettivi nazionali. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il contributo aziendale annuo individuale previsto dal comma precedente viene incrementato di un importo pari a euro 250,00 per le Aziende destinatarie del presente CSLL e per quelle assistite dalla FTBCC per le quali è in corso il processo di adesione alla FTBCC medesima. La Cassa Mutua Toscana BCC imputa la maggiorazione indicata al comma precedente, fino a concorrenza della intera somma versata, a riduzione del contributo pagato dai soli lavoratori interessati, con esclusione delle quote pagate per i familiari e/o i conviventi more uxorio. Tale imputazione viene effettuata anche a beneficio dei dipendenti delle Aziende diverse da quelle indicate al comma precedente che applicano autonomamente al proprio personale le previsioni del CCNL e del CSLL, a patto che dette Aziende: a) occupino lavoratori già iscritti alla Cassa Mutua Toscana BCC alla data del 24/05/2008 e versino regolarmente alla Cassa Mutua Toscana BCC i contributi stabiliti dalla contrattazione collettiva; b) paghino alla Cassa Mutua Toscana BCC un ulteriore importo di euro 350,00 a dipendente rispetto alla maggiorazione indicata al comma 3 del presente articolo (euro 600,00 in tutto). Qualora le Aziende indicate al comma precedente non provvedano a versare alla Cassa Mutua Toscana BCC la speciale quota di maggiorazione del contributo individuale aziendale (pari a euro 600,00), ma si limitino a versare la maggiorazione stabilita per le Aziende destinatarie del presente CSLL o assistite dalla FTBCC (pari a euro 250,00), il singolo dipendente potrà comunque rimanere iscritto alla Cassa Mutua Toscana BCC senza però beneficiare della riduzione indicata al precedente comma 4. Il pagamento del contributo aziendale deve essere effettuato a favore della Cassa Mutua Toscana BCC entro il mese di gennaio di ogni anno. Nel caso di assunzione nel corso dell anno con contratto di lavoro subordinato diverso dal contratto a tempo determinato, l importo del contributo aziendale verrà pagato: a) in cifra intera, qualora l assunzione del dipendente sia avvenuta entro il primo semestre dell anno solare; b) in ragione di 6/10, qualora l assunzione del dipendente sia avvenuta nel secondo semestre dell anno solare. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, il contributo spetta in proporzione ai mesi di durata del lavoro temporaneo, considerando come mese intero l eventuale frazione superiore a quindici giorni. In caso di rifiuto delle prestazioni della Cassa Mutua Toscana BCC da parte del dipendente destinatario, da comunicare in forma scritta, il dipendente medesimo non ha diritto a percepire la contribuzione a carico del datore di lavoro, che deve continuare ad essere versata alla Cassa Mutua Toscana BCC fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Quanto sopra non si applica alla fattispecie di cui alla lettera b) della disposizione transitoria in calce al presente articolo. pag. 2 di 5

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dagli artt. 76, 77, 79 (esclusi i casi di cessazione volontaria del rapporto di lavoro con maturazione del diritto a pensione entro i 24 mesi successivi, sempre che non vengano instaurati nel frattempo altri rapporti di lavoro) e 80 del CCNL, il contributo aziendale dell anno in corso è ridotto proporzionalmente, considerando mese intero l eventuale frazione superiore a quindici giorni. Tale riduzione non si applica nel caso in cui, nel frattempo, sia sorto diritto all erogazione delle prestazioni da parte della Cassa Mutua Toscana BCC. Nei casi di cessazione diversi da quelli indicati al precedente periodo, il contributo aziendale rimane interamente devoluto alla Cassa Mutua Toscana BCC. Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.196/2003, la FTBCC e le Aziende si impegnano a detrarre dalle retribuzioni dei dipendenti associati alla Cassa Mutua Toscana BCC i contributi a loro carico riversandoli mensilmente alla medesima Cassa e a trasmettere i relativi file e tabulati analitici. Si impegnano, altresì, ad accreditare nella busta paga dei dipendenti eventuali contributi pervenuti ai medesimi a titolo di rimborso dalla Cassa Mutua Toscana BCC. Ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il contributo aziendale annuale viene utilizzato per la sottoscrizione di una polizza assicurativa sanitaria per il tramite di Assicooper, avente condizioni contrattuali ed economiche equivalenti rispetto a quelle applicate ai lavoratori subordinati. L importo del contributo a carico delle Aziende viene riconosciuto in proporzione ai mesi di durata del lavoro temporaneo, considerando come mese intero l eventuale frazione superiore a quindici giorni. Le Aziende provvedono all inoltro alla Cassa Mutua Toscana BCC o all Assicooper della documentazione inerente le iscrizioni, le domande di rimborso e quant altro collegato, sostenendone i relativi oneri. Annualmente, entro trenta giorni dall approvazione da parte dell assemblea, la Cassa Mutua Toscana BCC invia alle Aziende destinatarie del CSLL copia del bilancio approvato. Disposizione transitoria I lavoratori subordinati che, alla data del 24/05/2008 siano intestatari di polizza assicurativa sanitaria per il tramite di Assicooper, entro il 31/12/2008 dovranno comunicare all Azienda per iscritto la scelta, alternativa e irrevocabile, fra: a) aderire, dal 1 gennaio 2009, alla Cassa Mutua Toscana BCC senza l applicazione di alcuna penale d ingresso; b) non aderire, dal 1 gennaio 2009, alla Cassa Mutua Toscana BCC, continuando a beneficiare delle prestazioni erogate dalla polizza assicurativa sanitaria per il tramite di Assicooper. Nota a verbale Fermo quanto contenuto nell accordo a latere, l erogazione del contributo aziendale annuale è legata, a decorrere dal rinnovo delle cariche sociali relative all anno 2010, alla presenza negli organi sociali della Cassa Mutua Toscana BCC di due esponenti aziendali delle BCC, designati dalla FTBCC, che ricopriranno il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e di presidente del Collegio Sindacale della Cassa. pag. 3 di 5

2) L art. 29 bis del CSLL è sostituito dal seguente: Articolo 29 bis Polizza Long Term Care A decorrere dal 1 gennaio 2008, l Azienda stipula a favore di ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, una polizza assicurativa Long Term Care (LTC) che preveda l erogazione di una rendita vitalizia in caso di perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, insorta in costanza di rapporto di lavoro. L assicurazione, che non può essere estesa ai componenti il nucleo familiare, prevede l erogazione di una rendita annua di euro 9.000 (euro 750 mensili) ed è indicizzata, al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, alle variazioni dell Indice Spese Mediche, rappresentato dalla media dei numeri indici onorari specialistici, accertamenti diagnostici e retta clinica rilevati dall ISTAT e ponderati con gli stessi pesi dal predetto istituto. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la copertura assicurativa per Long Term Care (LTC) viene garantita per il tramite della Cassa Mutua Toscana BCC. La determinazione e le modalità di applicazione del contributo a carico di Aziende e lavoratori sono quelle tempo per tempo stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale (attualmente artt. 72 bis del CCNL del 21/12/2007 per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi e 47 bis del CCNL del 22/05/2008 per i dirigenti). Limitatamente all anno 2008, le parti si attiveranno per adeguare le prestazioni erogate dalle polizze stipulate ai sensi del secondo comma del presente articolo alle migliori previsioni esistenti nell ambito del Movimento delle Banche di Credito Cooperativ, in esecuzione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale. Disposizione transitoria Nei confronti dei lavoratori subordinati che abbiano scelto di continuare a beneficiare delle prestazioni erogate dalla polizza assicurativa sanitaria per il tramite di Assicooper, sulla base di quanto previsto dalla disposizione transitoria in calce all art. 27 del presente CSLL, a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli obblighi di copertura assicurativa per Long Term Care a carico delle Aziende si intendono assolti mediante l erogazione diretta ai predetti lavoratori del contributo datoriale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale (attualmente artt. 72 bis del CCNL del 21/12/2007 per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi e 47 bis del CCNL del 22/05/2008 per i dirigenti). 3) L art. 33 del CSLL è sostituito dal seguente: Articolo 33 Trattamento per missioni e partecipazione a corsi Fermo quanto stabilito dall art. 60 del CCNL e dall art. 14 del presente CSLL, al personale delle BCC destinatarie del presente CSLL, inviato in missione temporanea fuori sede, cui non spetti la corresponsione del trattamento di diaria e relativa integrazione (caso di missioni c.d. a corto raggio) viene riconosciuto, in ragione del maggior disagio causato, il rimborso a piè di lista delle spese inerenti il pasto. pag. 4 di 5

Al solo personale degli Organismi centrali inviato in missione temporanea fuori sede, escludendo le missioni c.d. a corto raggio, non viene applicata la franchigia mensile di 4 giorni di cui al predetto art. 60 del CCNL ai fini del riconoscimento del trattamento di diaria e relativa integrazione. Per i corsi effettuati al di fuori dell Azienda di appartenenza, con spese di vitto ed eventuale pernottamento a carico dell Azienda, ai partecipanti va corrisposta una indennità giornaliera di euro 15,00. Chiarimento a verbale Con riferimento all indennità prevista dall ultimo comma del presente articolo, le parti stabiliscono che la stessa venga corrisposta, a titolo di rimborso forfetario, per ogni giorno di corso di formazione effettuato fuori dal territorio del Comune ove è ubicata la sede di lavoro del dipendente. Letto, approvato e sottoscritto. FEDERAZIONE TOSCANA BCC FIBA CISL FISAC CGIL pag. 5 di 5