CONVENZIONE SULLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO COLLABORATIVO DI CUI ALLA LEGGE N. 131 DEL 2003.

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a a 101,..1r - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA CONVENZIONE SULLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO COLLABORATIVO DI CUI ALLA LEGGE N. 131 DEL 2003 fra Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Presidente Vasco Errani Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Emilia-Romagna rappresentata dal Presidente dott. Mario Donno Consiglio delle Autonomie Locali rappresentato dal Presidente Francesco Giangrandi 000 Ricordato che le funzioni di controllo collaborativo, affidate alla Corte dei Conti dalla Legge n. 131/2003, sulla sana gestione degli enti autonomi territoriali e sul funzionamento dei controlli interni, sono "esclusivamente" finalizzate ad ottimizzare l'azione amministrativa, attraverso la segnalazione agli organi collegiali

elettivi di eventuali anomalie o disfunzioni gestionali, ed al suggerimento delle eventuali misure da adottare nella loro piena autonomia; Rilevato che nell'ambito del rapporto collaborativo, come sopra enunciato, l'art. 7, comma 8 della stessa legge n. 131/2003 prevede "ulteriori forme di collaborazione" da svilupparsi fra le Sezioni regionali di controllo della Corte, la Regione e "il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito", ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; Considerato che anche le specificazioni dell'attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte, da svolgersi con le modalità previste dalla Legge n. 266/2005, rientrano nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui alla citata Legge n. 131/2003; Vista la Legge Regionale n. 13/2009 che ha istituito il Consiglio delle Autonomie locali "quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia- Romagna"; Considerato che nell'ambito del rapporto collaborativo sopra descritto il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) è chiamato a farsi partecipe delle "ulteriori forme di collaborazione" da svilupparsi con le Sezioni regionali di controllo della Corte e la Regione ai sensi dell'art. 7, comma 8 della citata legge n. 131/2003; Ritenendo necessario addivenire ad un sempre più efficace svolgimento della funzione di controllo, intesa nei termini sopraindicati, da parte della Sezione regionale della Corte dei Conti, compresa altresì l'attività dí espressione di pareri in materia di contabilità pubblica; Ritenuto, a tal fine, opportuno formalizzare ed implementare rapporti collaborativi fra la Sezione regionale della Corte dei Conti, il CAL e la Regione 2

Emilia-Romagna; Ritenuto in particolare di convenire: che il CAL sia per la Sezione regionale l'organo di riferimento per la programmazione e le questioni di carattere generale inerenti all'esercizio dei controlli nei confronti di singoli enti autonomi territoriali dell'emilia-romagna, ovvero per referti relativi a profili settoriali e specifici della gestione estesi a categorie di enti; che la Regione Emilia-Romagna, allo scopo di consentire alla Sezione regionale di svolgere la sua funzione di controllo sugli enti autonomi territoriali, nei confronti sia di tutti gli enti che di particolari categorie di essi, metta a disposizione i dati informatici del proprio sistema sulla finanza locale ed in particolare quelli dell' "Osservatorio sulla finanza territoriale" e del relativo sito web "La finanza del territorio", in conformità alle esigenze rappresentate dalla stessa Sezione; che il CAL possa richiedere alla Sezione regionale di controllo pareri su temi generali di contabilità pubblica di interesse degli enti locali; Tutto ciò premesso SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 (Ambito della collaborazione) 1. Il Consiglio delle Autonomie Locali (di seguito, CAL) è l'organo al quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (di seguito, Sezione regionale) fa riferimento per la programmazione e per le questioni di carattere generale inerenti all'esercizio dei controlli sulla regolare e sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni nei riguardi di singoli enti autonomi territoriali dell'emilia-romagna o per referti inerenti a particolari categorie di essi. 3

Art. 2 (Programmazione annuale dei controlli) 1. In ordine all'attività di controllo di cui all'art. 1, il CAL può indicare alla Sezione regionale profili della gestione degli enti autonomi territoriali da inserire eventualmente nel programma dei controlli annualmente predisposto dalla stessa Sezione. A tal fine, la Sezione regionale trasmette al CAL la bozza di programma annuale dei controlli da essa predisposto. 2. Il CAL esplica la facoltà di cui al comma 1, anche avvalendosi del contributo degli esperti di cui all'art. 6, comma 2, entro 30 giorni dall'invio, da parte della Sezione regionale, della bozza di programma annuale dell'attività di controllo. Art. 3 (Audizione annuale) 1. La Sezione regionale, qualora abbia rilevato nell'esercizio dell'attività di controllo problematiche di carattere generale riguardanti gli enti locali, ne riferisce annualmente gli esiti al CAL, in una specifica audizione alla quale sono invitate a partecipare le associazioni rappresentative degli enti medesimi. 2. La Sezione regionale, nella stessa audizione, espone al CAL i risultati degli accertamenti effettuati, sulla base delle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto degli enti autonomi territoriali rimesse dagli organi di revisione economico-finanziaria, sul rispetto degli obiettivi posti dal patto annuale di stabilità e sul vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma della Costituzione, nonché sulla eventuale sussistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie. 3. Gli organi della Regione possono partecipare all'audizione annuale. Art. 4 (Attività consultiva) 1. Le richieste di pareri, in materia di contabilità pubblica, da parte degli enti autonomi territoriali sono trasmesse alla Sezione regionale, di norma tramite il 4

CAL; quest'ultimo, in ogni caso, è messo a conoscenza dell'invio anche tramite la Sezione stessa. 2. II CAL, anche avvalendosi del contributo degli esperti di cui all'art. 6, comma 2, può richiedere, in via autonoma, pareri su temi generali in materia di contabilità pubblica. 3.11 parere emesso dalla Sezione regionale, a seguito delle richieste di cui ai commi 1 e 2, è da questa trasmesso al CAL, oltre che all'ente richiedente. 4. Il CAL e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a favorire la conoscenza, attraverso i propri siti web, delle deliberazioni e dei pareri trasmessi dalla Sezione regionale nonché delle relazioni dalla stessa elaborate, anche in collaborazione con le Associazioni delle autonomie locali. Art. 5 (Coordinamento compilazione questionari art. 1, comma 166, legge 266 del 2005) 1. Il CAL, avvalendosi del contributo del gruppo di esperti di cui all'art. 6, fornisce, attraverso il proprio sito web, indicazioni in ordine alla compilazione dei questionari di cui all'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005, al fine di assicurare la maggiore uniformità di comportamento da parte da parte degli enti locali. Art. 6 (Sviluppo di un sistema di indicatori) 1. Con riferimento alle informazioni elaborate dall' "Osservatorio sulla finanza territoriale" e presenti sul relativo sito web "La finanza del territorio", la Regione mette a disposizione della Sezione regionale i dati per la formazione di un sistema di indicatori utili alla valutazione della gestione finanziaria degli enti. 2. Il sistema degli indicatori e le sue caratteristiche sono definiti dalla Sezione regionale sulla base di orientamenti espressi da un Gruppo dì esperti nominato dalla Sezione stessa, del quale fanno parte, oltre ai rappresentanti designati dalla Sezione, un rappresentante designato dalla Giunta regionale e tre rappresentanti designati dal CAL su proposta delle Associazioni delle autonomie locali. 5

Art. 7 (Condivisione dei dati) 1. La Sezione regionale mette a disposizione della Regione i dati finanziari e gestionali, non rilevabili dai certificati di bilancio, desunti dalla Sezione medesima sulla base dei questionari annualmente compilati dalle autonomie territoriali emiliano-romagnole su richiesta della stessa. Art. 8 (Corsi di formazione-aggiornamento) 1. Ai fini di una maggiore integrazione conoscitiva e collaborativa tra i funzionari appartenenti alle amministrazioni sottoscrittrici la presente convenzione, la Regione e il CAL provvederanno ad organizzare periodicamente, a propria cura e spese, specifici corsi di formazione-aggiornamento aperti alla partecipazione di dipendenti delle medesime amministrazioni. Le materie e le tematiche oggetto dei corsi saranno concordate nell'ambito del gruppo di esperti di cui all'articolo 6. Bologna,.) S 0--ob.(.2e,r II Presidente della Sezione H Presidente della Regione Il Presidente del Consiglio delle Regionale di Controllo Emilia-Romagna Autonomie locali della Corte dei Conti Vasco Errani Francesco Giangrandi 6