TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

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Transcript:

TASI 2014 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ALIQUOTA UNICA Applicabile ad ogni tipologia di immobile: abitazione principale comprese le categorie A1 A8 A9; pertinenze C2, C6 e C7; unità immobiliare assimilata all abitazione principale e relative pertinenze (quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, casa coniugale assegnata al coniuge, unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonché dal personale del corpo nazionale di vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita (beni merce); aree fabbricabili, si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano regolatore o altri strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione; Per il 2014 sono confermati tutti i valori di riferimento delle aree fabbricabili vigenti per l anno 2013 (deliberazione di C.C. n. 55 del 12/10/2012); altri fabbricati (fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5. Fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5. Fabbricati classificati nel gruppo catastale D e fabbricati nella categoria catastale C1); 1,8

Aliquota Applicabile alla seguente tipologia di immobile: fabbricato rurale ad uso strumentale di cui all art. 13 comma 8 del decreto legge del 6 dicembre 2011n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. (Art. 1 comma 678 della legge 147/2013). 1,00

PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO Il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di diritto reale) o dal detentore anche di fatto di fabbricati di aree edificabili. Nel caso in cui l immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario (o del titolare di un diritto reale), quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, in questo caso l obbligazione tributaria rimane esclusivamente a carico del solo proprietario. 90% - proprietario o titolare del diritto reale N.B. l occupante versa la Tasi nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto 10% - occupante o utilizzatore CASI PARTICOLARI ALLOGI ASSEGNATI DAL GIUDICE A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO - Fabbricato in comproprietà tra due coniugi, pagano entrambi in base alle quote di possesso applicando l aliquota (1,8 x mille) - Fabbricato del non assegnatario se il fabbricato è di esclusiva proprietà del non assegnatario, l altro coniuge versa l imposta nella misura del 10%, la restante parte 90% è a carico del coniuge proprietario dell immobile In entrambi i casi si applica l aliquota dell 1,8 per mille TASI PER IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI RESIDENTI ALL ESTERO (A.I.R.E) Per gli immobili dei cittadini residenti all estero si applica l aliquota dell 1,8 per mille

CASI PARTICOLARI TASI per immobili posseduti dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonché dal personale del corpo nazionale di vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica posseduti da personale Per tali immobili si applica l aliquota TASI pari all 1,8 x mille

ESENZIONI Per il 2014 non sono previste ulteriori esenzioni, detrazioni o riduzioni rispetto a quelle stabilite dalla legge (art. 1 comma 669 della Legge n. 147/2013 Legge di stabilità 2014) ESENZIONE PREVISTA ESCLUSIVAMENTE PER I TERRENI AGRICOLI

BASE IMPONIBILE La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'imu di cui all art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011) Per i fabbricati dotati di rendita catastale (abitazione principale ed altri fabbricati) il valore si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% il seguente moltiplicatore: TIPOLOGIA DI IMMOBILE ABITAZIONE PRINCIPALE e pertinenze ABITAZIONE PRINCIPALE e pertinenze concesse in comodato, (Regolamento IMU *) ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie non esenti) e pertinenze Altri Fabbricati CATEGORIA CATASTALE Gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7 Gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7 Gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 RENDITA CATASTALE / REDDITO DOMINICALE / VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO BASE IMPONIBILE COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE MOLTIPLICATORE RENDITA CATASTALE 1,05 160 RENDITA CATASTALE 1,05 160 RENDITA CATASTALE 1,05 160 RENDITA CATASTALE 1,05 160 Uffici A/10 RENDITA CATASTALE 1,05 80 Collegi, scuole, case di cura, biblioteche, musei, ecc. Gruppo B RENDITA CATASTALE 1,05 140 Negozi C/1 RENDITA CATASTALE 1,05 55 Laboratori artigianali, ecc. C/3, C/4 e C/5 RENDITA CATASTALE 1,05 140 Capannoni industriali, alberghi, centri commerciali, ecc. Istituto di credito, cambio e assicurazione Gruppo D (escluso D/5) RENDITA CATASTALE 1,05 65 D/5 RENDITA CATASTALE 1,05 80 Fabbricati Rurali ad uso strumentale A/6 RENDITA CATASTALE 1,05 160 Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, DL n.201/2011) Aree Fabbricabili D/10 RENDITA CATASTALE 1,05 65 Valore di mercato VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO *** *** Note: (*) Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale Propria approvato con delibera C.C. n. 19 del 11.08.2014 Riduzione al 50% della base imponibile per fabbricati inagibili- (art. 4 comma 2 del regolamento per la disciplina del tributo dei servizi indivisibili TASI approvato con delibera del C.C. n. 21 del 11 agosto 2014)

DICHIARAZIONE La dichiarazione per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2014 va presentata entro il 30 giugno 2015. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU, e per gli utilizzatori attraverso la presentazione TARI. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: Al Protocollo Generale del Comune sito in via Zanella n.2 nei seguenti orari: Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 9,00-13,00 9,00-13,00 15,30-17,30 9,00-13,00 9,00-13,00 15,30-17,30 9,00-13,00 Spedizione postale con Raccomandata A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI CISTERNA DI LATINA SERVIZIO UNICO DELL ENTRATE- VIA ZANELLA,1 04012 CISTERNA DI LATINA Via FAX al n. 06-96834203 Via e-mail tramite PEC : mail@postacert.comune.cisterna.latina.it DOVE RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI : SERVIZIO UNICO DELL ENTRATE UFFICIO IMU- AREE EDIFICABILI TELEFONO 06-96834225-06-96834229- 06-93834337 IMU-FABBRICATI 06-96834276-06-96834203

SCADENZA VERSAMENTI Per il 2014 il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE entro le seguenti scadenze: 1^ RATA ACCONTO 16 OTTOBRE 2014 2^ RATA SALDO 16 DICEMBRE 2014 E possibile il pagamento in un'unica soluzione dell importo dovuto entro il 16 ottobre 2014 Per agevolare i contribuenti il Servizio Unico delle Entrate fornisce servizi di consulenza nei giorni di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e mercoledì dalle 9,30 alle 13,00). Sul sito del Comune di Cisterna di Latina è attivo il link per effettuare il calcolo e la stampa del modello F24 on line. Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale ad 12,00 di imposta annua (art. 25 della Legge 289/2002 richiamato dall art. 1, comma 168 della Legge 296/2006) Informazioni per pagamento con il modello F24 (*) L imposta si versa con il modello F24 disponibile presso banche, Poste Italiane Spa e Agenti della Riscossione e in formato elettronico. In sintesi: COME PAGARE DOVE PAGARE SPESE DI COMMISSIONE Modello F24 Sportelli bancari/uffici postali nessuna On line Mediante internet banking Consultare le condizioni economiche

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", deve essere compilato unitamente al "codice identificativo", desumibile dalla tabella codici identificativi" Tabella dei CODICI IDENTIFICATIVI COOBBLIGATO DESCRIZIONE Genitore / tutore Curatore fallimentare Erede Obbligato solidale Intervento sostitutivo Garante/terzo datore Soggetto aderente al consolidato Soggetto diverso dal fruitore del credito CODICE 02 03 07 50 51 60 61 62 Per il versamento della TASI deve essere utilizzata la sezione IMU e altri tributi locali. In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati: Nello spazio codice ente/codice comune il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri. Per il Comune di Cisterna di Latina il codice è C740 Nello spazio Ravv. barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento. Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo per i quali si esegue il versamento (vedi la seguente tabella codici tributo). Deve essere, inoltre, indicato l anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2014). Nello spazio Acc. barrare se il pagamento si riferisce all acconto. Nello spazio Saldo barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle. Nello spazio Numero immobili indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).

Codici Tributo TASI 2014 TIPOLOGIA TASI - abitazione principale e relative pertinenze CODICE TRIBUTO F/24 3958 TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 TASI - Aree Fabbricabili 3960 TASI Altri Fabbricati 3961 Codice ENTE COMUNE CISTERNA DI LATINA C 740

COMPENSAZIONE Il pagamento della TASI è effettuato mediante modello F24 e offre la possibilità di compensare la TASI con eventuali crediti relativi a tributi erariali o contributi previdenziali e assicurativi, nel rispetto di tutte le condizioni normative previste. La compensazione non è invece possibile nel caso in cui il contribuente vanti un credito per un tributo comunale, perchè in tale ipotesi è come se il contribuente provvedesse in maniera autonoma ad effettuare il rimborso senza alcuna preventivo controllo del Comune. La sussistenza del credito invece deve essere accertata dal Comune, previa presentazione di domanda di rimborso. Sono vietate le autocompensazioni tra IMU TARI e TASI

MODALITA APPLICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO TASI (art. 13 d.lgs. 471 del 18/12/1997esteso alla IUC dall art. 1, comma 695 della L. 147 del 27 dicembre 2013) L omesso, tardivo o parziale versamento della TASI dovuta alle scadenze previste comporta l applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, attraverso il versamento spontaneo di imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue: Ravvedimento SPRINT Ravvedimento BREVE Ravvedimento LUNGO dal 1 al 14 giorno di ritardo (17 giugno 30 giugno 2014) dal 15 ed entro 30 giorni dalla scadenza di pagamento 3% Oltre 30 giorni 3,75% Sanzione Incremento dello 0,2% a giorno fino al 2,8% Sanzione dell imposta dovuta e non versata ( pari a 1/10 della sanzione intera) Sanzione dell imposta dovuta e non versata ( pari a 1/8 della sanzione intera) Interessi 0,003% al giorno calcolato su importo imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1 giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso Interessi 0,003% al giorno su imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1 giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento compreso Interessi 0,003% al giorno su imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1 giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento compreso Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando al casella Ravvedimento.