Rete Progetto Diritti Milano

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Roma, 10 novembre 2008

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Rete Progetto Diritti Milano Il diritto dei minori stranieri al pediatra di base, anche se i genitori sono privi del permesso di soggiorno: affermato dalle norme negato nella prassi; il caso emblematico della Lombardia E uno dei temi critici in materia di immigrazione, perché rappresenta purtroppo uno dei casi classici nei quali un diritto fondamentale della persona (parliamo di salute e di minori) tutelato a livello internazionale, costituzionale e legislativo nazionale, viene negato nella prassi. Clamoroso quanto avvenuto il 3 luglio 20013: il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato a maggioranza una mozione, numero 70 del 26 giugno 2013, presentata da Patto civico e PD che chiedeva al Presidente della Giunta di garantire l assistenza sanitaria di base anche ai minori stranieri non regolari, tramite l attribuzione del Pediatra di libera scelta. La presentazione di tale mozione è stata motivata dalla constatazione che in Lombardia, sulla base di un interpretazione assai ristretta dell art. 35 del TU immigrazione, e della nozione di cure urgenti ed essenziali da garantire agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, i figli minori di stranieri privi di permesso di soggiorno hanno di fatto accesso all assistenza del pediatra famiglia soltanto nei primi sei mesi di vita, con la conseguenza della mancanza della continuità delle cure e della prevenzione, con connessi rischi sia per la salute del bambino che per la salute pubblica collettiva. Si può infatti rilevare che una precoce diagnosi delle malattie grazie alla maggiore prevenzione, che si attua anche con le prestazioni pediatriche, si traduce in costi inferiori per la Pubblica Amministrazione e permette una migliore salvaguardia della salute collettiva. E pur vero che tale problema non riguarda solo la Lombardia: infatti, il riconoscimento della piena parità di trattamento ai minori irregolarmente presenti sul territorio non si può dire fino ad oggi una prassi diffusa nelle aziende sanitarie, dal 1

momento che nella maggior parte delle Regioni, l accesso alla pediatria di base è di fatto escluso. Tuttavia, è altrettanto vero che alcune Regioni, quali Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, e la Provincia Autonoma di Trento, come ricorda la mozione citata, hanno provveduto a garantire ai minori stranieri cosiddetti irregolari l assistenza sanitaria mediante l attribuzione di un Pediatra di libera scelta. Ora tale mozione è stata come detto bocciata, con la conseguenza di negare ai minori, figli di genitori stranieri privi del permesso di soggiorno, dopo i 6 mesi di vita l accesso ad una prestazione fondamentale per la tutela della salute, quale diritto soggettivo ed interesse della collettività, visto che sono contestualmente coinvolti i bisogni di cura del minore e gli interessi pubblici alla prevenzione delle malattie. Ci si domanda allora se tale scelta amministrativa, al di là delle motivazioni politiche ideologiche sottese, sia comunque legittima, o se sollevi quanto meno forti perplessità sotto il profilo del rispetto delle norme vigenti. Iniziamo quindi questa riflessione a partire dalla seguente considerazione: in materia di diritto alla salute dei cittadini stranieri, è stato perfezionato, il 20 dicembre 2012, dopo un percorso di ricerca e discussione durato circa quattro anni, un importante Accordo fra Stato e Regioni per l applicazione della normativa per l assistenza sanitaria agli stranieri e ai cittadini dell Unione dal titolo Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane. Scopo di tale Accordo, concluso ai sensi dell art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è quello di porre rimedio alla disomogeneità di risposte che al bisogno di cure degli stranieri è stata fino ad oggi registrata sul territorio nazionale, complice anche l assenza di indicazioni operative in relazione a tutte le diverse ipotesi che si presentano nella pratica applicazione, e la difficoltà di perseguire analogo obiettivo soltanto con lo strumento amministrativo delle Circolari del Ministero della Salute. 2

Il maggior pregio di tale atto, oltre a quello di prospettare soluzioni chiare ed omogenee sul territorio nazionale al fine di uniformare le prassi amministrative delle varie Regioni e dei rispettivi Servizi sanitari Regionali, è quello di aver accolto un opzione di fondo per il riconoscimento della maggiore estensione possibile al diritto all accesso alle cure degli stranieri e dei cittadini dell Unione in una prospettiva di pieno riconoscimento del diritto alla salute. La scelta dello strumento dell accordo per l esercizio condiviso delle funzioni amministrative è espressione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, anche in considerazione del fatto che, ai sensi del revisionato art. 117 del Titolo V della Costituzione, sussiste nel nostro ordinamento costituzionale una potestà legislativa concorrente statuale e regionale in materia di tutela della salute, e quindi anche in materia di prestazioni di salute spettanti agli stranieri e ai cittadini dell Unione, tenuto conto altresì che lo Stato ha comunque legislazione esclusiva in materia di immigrazione e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Importante considerare l'effetto giuridico di un tale accordo, che è quello di obbligare le parti stipulanti, ossia lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di ottemperare agli impegni assunti, nel rispetto delle competenze che caratterizzano ciascuna amministrazione, dal momento che nessuna Regione potrebbe ritenersi lesa nella propria autonomia visto che il Presidente di ciascuna Regione ha espresso il suo assenso al perfezionamento dell accordo stesso. Da sottolineare anche il fatto che questo Accordo, essendo un atto amministrativo, non può avere un carattere innovativo a quanto le norme di legge già dispongono, ma semplicemente un carattere di interpretazione ed applicazione omogenea di quanto le norme di legge in materia già prevedono, al fine come detto, di superare criticità legate a prassi disomogenee o a prassi che non applicano correttamente le norme legislative. 3

La previsione più importante tra quelle contenute nell Accordo in parola è quella che stabilisce l iscrizione obbligatoria di tutti i minori al SSN, indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno dei genitori, con conseguente diritto alla pediatria di base per tutti i minori presenti sul territorio italiano. Questa previsione contenuta nell Accordo applica due norme internazionali pattizie, ossia fonti giuridiche, che, ai sensi del novellato art. 117 Costituzione, costituiscono oggi un parametro di costituzionalità di tutte le leggi nazionali e regionali interne, ossia gli articoli 2 e 24 della Convenzione dei diritti del fanciullo, peraltro ratificata e resa esecutiva nel nostro ordinamento con legge n. 176 del 1991: in particolare l art. 2 stabilisce il diritto all eguaglianza dei minori, indipendentemente da cittadinanza e condizione di soggiorno; mentre l art. 24 stabilisce il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare, senza alcuna discriminazione, dei servizi medici e di riabilitazione, indipendentemente dalla loro nazionalità, regolarità del soggiorno o apolidia. Tali disposizione convenzionali devono considerarsi a tutti gli effetti vincolanti in Italia anche in forza dell art. 2, primo comma del Testo Unico sull immigrazione, di cui al decreto legislativo 286/1998, a norma del quale allo straniero «comunque presente» nel territorio dello Stato spettano «i diritti fondamentali della persona umana previsti [ ] dalle Convenzioni internazionali in vigore [ ]». Non solo: l art. 35 TU immigrazione, finalizzato a garantire anche agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio quanto meno le cure essenziali ed urgenti, specifica che a costoro, tra le prestazioni comunque garantite, vi è anche la tutela della salute dei minori in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. A queste considerazioni bisogna aggiungere quanto confermato da diverse pronunce proprio del Tribunale di Milano, ossia che il minore non può mai essere considerato irregolare, essendo comunque non espellibile ai sensi dell art. 19 del TU sull immigrazione. 4

E evidente che per far valere tali argomentazioni giuridiche sarebbe necessario promuovere azioni giurisdizionali per conseguire qualche pronuncia favorevole in tal senso, e orientare quindi le prassi amministrative sanitarie nel senso indicato dalle norme citate e da quanto previsto in materia dall Accordo Stato regioni del 20 dicembre 2012, al fine di garantire il diritto dei minori, figli di stranieri irregolari, al pediatra di base in modo continuativo. Possiamo concludere questa riflessione osservando quanto siano frutto di totale ignoranza delle norme le dichiarazioni rese da alcuni politici regionali della Lombardia, subito dopo la bocciatura della mozione prima illustrata, che hanno richiamato la questione della segnalazione degli irregolari da parte del medico. A scanso di equivoci, va ricordato che ai sensi dell art. 35 del T.U. sull Immigrazione l accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all autorità ; dunque a nessuno sia esso pediatra, medico ospedaliero o chi altro è consentito operare segnalazioni a seguito di accesso alle cure sanitarie. Testo curato da avv. Luigi Lia, consulente Rete Progetto Diritti Milano Sito di riferimento: www.asgi.it 4 luglio 2013 5