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Tribunale di Lecce Sezione di Maglie Sentenza 11 febbraio 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica, in persona dell Avv. Angelo Rizzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. del ruolo Generale Promossa da.. con l avv. Contro Poste Italiane S.p.a., con l avv.. Oggetto: Risarcimento danni Svolgimento del processo Con atto depositato il 24.9.2007, il sig. traeva a giudizio innanzi al tribunale di Lecce, Sezione di Maglie, in composizione monocratica, Poste Italiane S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore. Deduceva di essere cointestatario insieme alla moglie del c/c. n., tratto sull Agenzia di Poste Italiane S.p.a. di e che in data 17.7.2006 aveva emesso un assegno sul predetto c/c postale in favore di di. 2.900,00. Alcuni giorni dopo quest ultimo richiedeva le somme tutte portate dal predetto titolo lamentando di essere stato protestato. Effettivamente, alcuni giorni dopo perveniva all attore una racc. datata 27.7.2006 con la quale Poste Italiane S.p.a. comunicava l avvio dell assegno al protesto per difetto di provvista poi elevato dalla stanza di compensazione di Roma. Lamentava l attore che il protesto era frutto di un errore, in quanto alla data del 21.7.2006 su c/c v era provvista per ben. 22.642,34 per come risultava dagli estratti conto; veniva contestato l errore con racc. a.r. del 9.8.2006, con la quale si invitava la società convenuta a sospendere d urgenza il protesto e ove questo fosse avvenuto di impedire la pubblicazione. Poste Italiane S.p.a. riconosceva l errore con nota del 9.8.2006, limitandosi a mere scuse: comunque l attore versava al la somma di. 3.267,70, comprese le spese di protesto ed accessori.

In data 12.9.2006, l attore veniva inviato da Poste Italiane S.p.a., Agenzia di, in persona del direttore pro tempore e dalla sig.ra, impiegata presso l Agenzia di Lecce a spedire l assegno protestato preso la Divisione banco Posta, Direzione Operazione Servizio Assegni e Vaglia, settore CAI, dove si sarebbe provveduto ad annullare il protesto e restituire l assegno, ma pur avendo l attore aderito alla richiesta, a tutt oggi non ha avuto alcuna notizia, non solo, ma Poste Italiane S.p.a. aveva trattenuto illegittimamente l assegno. Infine, la Prefettura di Lecce notificava all attore verbale di contestazione per violazione dell art. 2 L. n. 386/1990. L attore a seguito della illegittima levata di protesto ha subito un danno patrimoniale di. 397,70, oltre ad un danno conseguente alla lesione della propria reputazione e della propria immagine, che si quantifica in. 25.000,00 o nell altra somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa. Concludeva previa declaratoria di elevato illegittimo protesto da parte della società convenuta dell assegno di. 2.900,00 emesso dall attore in favore del pur in presenza della necessaria provvista, dichiarare che l attore ha subito un danno patrimoniale di. 367,70 quale ulteriore somma versata al, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo e per effetto condannare la detta società al pagamento di detta somma oltre accessori. Dichiarare che a seguito dell illegittima levata di protesto, l attore ha subito un danno per lesione alla reputazione ed immagine pari ad. 25.000,00 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa oltre accessori; condannare la società convenuta alla restituzione all attore dell assegno dopo aver proceduto all annullamento del protesto e con vittoria di spese e compensi del giudizio. Si costituiva Poste Italiane S.p.a. con atto depositato il dì 8.1.2008 con il quale in relazione alla vicenda così come ricostruita dall attore nell atto di citazione, questa Società conferma che l attore ha tratto in data 17.7.06 dal conto corrente in oggetto l assegno n. di. 2.900,00 e che detto assegno presentato in stanza di compensazione dalla MPS S.p.a. in data 21.7.06 è stato comunicato impagato per mancanza di fondi ex art. 2 Legge 386/90. Riferiva la convenuta che da indagini espletate sul c/c dell attore era risultata una doppia prenotazione dovuta probabilmente ad una anomalia legata alla caduta di linea. La BUB aveva comunque provveduto il 18.8.2006 alla cancellazione del protesto levato e al contestuale annullamento della segnalazione del nominativo dello al CAI. Concordava la convenuta società sulla risarcibilità del danno patrimoniale di. 397,70 così come quantificato dall attore ma non sulla risarcibilità del pregiudizio subito a seguito della illegittimità del protesto in assenza di prova come nel caso di specie. Rilevava che il danno esistenziale nel cui alveo la giurisprudenza faceva rientrare il danno da illegittimo protesto doveva essere allegato e provato anche in via presuntiva. Concludeva per il rigetto della domanda attorea in ordine alle richieste risarcitorie avanzate a titolo di lesione della reputazione all immagine stante l esistenza di alcun riscontro probatorio, dovendosi riconoscere unicamente quello relativo al danno patrimoniale patito come dall attore quantificato e con vittoria di spese e compensi del giudizio.

All udienza dl 19.11.2008 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all art. 190 c.p.c.. La domanda è fondata. MOTIVI DELLA DECISIONE Non v è contestazione per avvenuto riconoscimento da parte di Poste Italiane S.p.a. in ordine al subito danno patrimoniale pari ad. 367,70 da parte dell attore di tal che la convenuta va condannata al pagamento della detta somma oltre interessi dal dì della domanda all integrale soddisfo. Il Tribunale condivide l assunto della convenuta società ovvero che deve qualificarsi il danno così come lamentato all immagine da illegittimo protesto come danno esistenziale. Orbene, si può affermare che sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell art. 2059 c.c. proposta nella ormai note pronunzie della Suprema Corte (n. 8827 e n. 8828) è partita in realtà la rivisitazione di gran parte dei principi dominanti in tema di responsabilità civile, rivisitazione condivisa, espressis verbis, anche dalle Sezioni Unite con l attesissimo intervento di cui alle recenti sentenze (Cass. S.U. nn. 26972, 26973, 26974 e 26875). In realtà, a parte l inquadramento sistematico volto a sottolineare a chiare lettere l insuscettibilità del danno esistenziale ad assurgere a categoria autonoma di danno, il recente intervento delle Sezioni Unite è rimasto ancorato ai principi compiutamente delineati nelle note sentenze gemelle del 2003 nn. 8827 2 8828. Orbene, muovendo dalla tipicità del danno non patrimoniale perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge, le Sezioni Unite hanno distinto nettamente le tre ipotesi possibili della risarcibilità del danno non patrimoniale: a) in presenza di reato; b) nei casi determinati dalla legge; c) fuori dai casi determinati dalla legge. Nel primo caso tale danno è non solo risarcibile quando è conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, ma anche quando il pregiudizio è conseguente ad interessi inerenti la persona, purché sussista il requisito della ingiustizia generica secondo l art. 2043 c.c., poiché la tipicità in presenza di reato è insita nella scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Nella seconda ipotesi e cioè negli altri casi determinati dalla legge, la tipicità del danno non patrimoniale è ovviamente fuori discussione perché la selezione degli interessi è già compiuta (a monte) dal legislatore. Infine, nella terza ipotesi cioè in assenza di reato e fuori dai casi determinato dalla legge in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve cioè sussistere un ingiustizia costituzionalmente qualificata. In tema poi di onere della prova, le Sezioni Unite hanno, ricalcando principi già espressi dalle sezioni semplici, ribadito che il danno non patrimoniale in quanto danno conseguente deve essere allegato e provato ed hanno altresì espresso il giudizio prognostico del precipuo rilievo rispetto a questo tipo di danno considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale che sarà destinata ad assumere la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall ordinamento in

grado subordinato nella gerarchia delle prove cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva per la formazione del suo convincimento (anche Cass. n. 13819/2002). Da siffatti principi discende automatico il riconoscimento del danno esistenziale per la liquidazione del quale devesi far ricorso al criterio equitativo. Non è superfluo osservare, posto che la violazione del dovere del neminem laedere può consistere anche in un comportamento omissivo, come nel caso che occupa, per il principio della immedesimazione organica va ritenuta responsabile di Poste Italiane S.p.a. e quindi la stessa tenuta al risarcimento del danno esistenziale in quanto la condotta posta in essere dalla convenuta va ritenuta omissiva, per non aver predisposto ogni opportuno controllo, e commissiva, per aver protestato ingiustamente il correntista, sicché, come osservato dalla migliore giurisprudenza l illegittima levata di protesto, offrendo pubblicità all insolvenza debitoris, integra gli estremi del discredito tanto personale quanto professionale, idoneo a provocare l insorgenza, oltre che di un danno di natura patrimoniale, anche di un danno di natura non patrimoniale da responsabilità oggettiva dell autore dell atto illegittimo sotto il profilo della lesione dell onore e della reputazione del protestato come persona, così che il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l onere di fornire la prova della sua esistenza (Cass. 28.6.2006 n. 14977; conformi Cass. n. 9223/07 e molte altre). Il tribunale inoltre non può non far proprio il principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui in tema di diritti della personalità umana esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrata nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo (Cass. 31.3.2006 n. 7605). Non v è dubbio, quindi, che una grave lesione di un diritto costituzionalmente protetto quale quello alla reputazione personale, all immagine, all onore dello vi sia stata da parte di Poste Italiane S.p.a. con l avvenuto illegittimo protesto, che per sua natura è finalizzato a far conoscere a tutti il nome del debitore: essa va conseguentemente condannata al risarcimento del danno esistenziale, equitativamente determinato in. 10.000,00,oltre interessi dal dì della domanda all integrale soddisfo. Poste Italiane vanno condannate al risarcimento del danno patrimoniale pari ad. 397,70 oltre accessori e la restituzione del titolo. Accoglie la domanda. P.Q.M. Condanna Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di del danno patrimoniale pari ad. 397,70 oltre interessi dal dì della domanda all integrale soddisfo, nonché. 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale patito oltre interessi dal dì della domanda all integrale soddisfo. Condanna Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore dell attore di. 178,00 per spese borsuali,. 1750,00 per diritti ed. 2250,00 per onorari del giudizio, oltre Iva, Cap e forfettario.

Condanna poste Italiane S.p.a., in persone del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione all attore dell assegno postale n. di. 2.900,00. Sentenza esecutiva ex lege. Maglie, 10.2.2009 Il G.O.T. Avv. Angelo Rizzo Depositata in cancelleria l 11 febbraio 2009.