Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile/Famiglia Sicura Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, il Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/Famiglia Sicura Famiglia Sicura
NOTA INFORMATIVA Famiglia Sicura edizione 12/2010 Assicurazione del Ramo Danni/Famiglia Sicura La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale di Itas Assicurazioni S.p.A., sita in Trento - Italia - Via Mantova, 67 Telefono 0461.891711 - www.gruppoitas.it e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it Itas Assicurazione S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 11.4.1974 (G.U. n 101 del 18/04/1974) ed è iscritta all albo gruppi assicurativi al n 010 ed all albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n 1.00045. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a 6.822.954,00 euro, di cui 5.000.000,00 euro di capitale sociale e 1.576.829,00 euro di riserve patrimoniali L indice di solvibilità è di 1,82 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto, se di durata non inferiore all anno, è stipulato con tacito rinnovo alla scadenza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto è rivolto all assicurazione di responsabilità civile verso terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata. Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia. L art. 5 delle Condizioni di assicurazione prevede i rischi esclusi. Il risarcimento per i danni a cose verrà corrisposto con la deduzione di una franchigia assoluta di euro 100,00 per singolo sinistro. Esempio di applicazione della franchigia: danno di 1.000,00 euro; franchigia 100,00 euro; indennizzo 900,00 euro. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze di rischio nullita Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall art. 9 delle Condizioni di assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta ad ITAS Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato agli artt. 12 e 13 delle Condizioni di assicurazione. Esempio: trattasi di disposizione di carattere generale che non si applica al contratto in oggetto. 6. Premi Il contratto può avere durata annuale o poliennale e il premio viene pagato a cadenza annuale. La periodicità di pagamento del premio è chiaramente indicata sul frontespizio del contratto. I mezzi di pagamento previsti sono: Bonifico bancario, R.I.D. rapporti interbancari diretti, Assegno bancario (se pari o superiore a 5.000,00 euro dovrà riportare sempre la dicitura non trasferibile ); Assegno circolare (se pari o superiore a 5.000,00 euro dovrà riportare sempre la dicitura non trasferibile ); Contanti (e sempre vietato il Pagina 2 di 5
NOTA INFORMATIVA Famiglia Sicura edizione 12/2010 trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 5.000,00 euro). Il premio non è soggetto a sconti. 7. Rivalse ITAS Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l importo indennizzato all Assicurato, ai sensi dell art.1916 del codice civile. L eventuale rinuncia a tale diritto deve risultare espressamente nel contratto. 8. Diritto di recesso Diritto di recesso In caso di contratto annuale entrambe le parti Contraente/assicurato e Itas Assicurazioni S.p.A. - hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di contratto poliennale il Contraente/assicurato ha facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni annualità, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi. Recesso per sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, entrambe le parti Contraente/assicurato e Itas Assicurazioni S.p.A. - possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte di Itas Assicurazioni S.p.A. essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non in corso (art. 6 delle Condizioni di assicurazione). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del codice civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. 11. Regime fiscale Al contratto viene applicata l aliquota fiscale del 21,25% e l imposta antiracket pari all 1%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Il sinistro deve essere denunciato a ITAS Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando l Assicurato ne ha avuto la possibilità ai sensi dell art.1913 del codice civile, come stabilito dall art. 24 delle Condizioni di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: ITAS ASSICURAZIONI S.P.A. Servizio Reclami via Mantova, 67 38122 Trento - Fax: 0461 891.840 e-mail: reclami@gruppoitas.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (www.isvap.it), Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma Italia, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l eventuale riscontro fornito dalla stessa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo a ISVAP, seguendo le indicazioni sopradescritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo Pagina 3 di 5
NOTA INFORMATIVA Famiglia Sicura edizione 12/2010 l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net. 14. Arbitrato Non è previsto arbitrato. In caso di controversie tra le parti è possibile rivolgersi all autorità giudiziaria. ITAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Ermanno Grassi Direttore Generale ITAS Assicurazioni S.p.A. Pagina 4 di 5
NOTA INFORMATIVA Famiglia Sicura edizione 12/2010 ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dall Assicurato alla Società. COSE Sia gli oggetti materiali che gli animali. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro. GLOSSARIO SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETA ITAS Assicurazioni S.p.A. Pagina 5 di 5
CONDIZIONI GENERALI Polizza Responsabilità Civile/FAMIGLIA SICURA Polizza Responsabilità civile della famiglia Famiglia Sicura
Condizioni generali POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE/ FAMIGLIA SICURA edizione 12/2010 INDICE Pagina DEFINIZIONI 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 4 Pagina 2 di 5
Condizioni generali POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE/ FAMIGLIA SICURA edizione 12/2010 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell art. 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. Nel testo che segue si intendono per: DEFINIZIONI Assicurato: Assicurazione: Contraente: Cose: Indennizzo: Polizza: Premio: Rischio: Sinistro: Società: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto cdi assicurazione; il soggetto che stipula la polizza; sia gli oggetti che gli animali; la somma dovuta dalla Società all assicurato in caso di sinistro; il documento che prova l assicurazione; la somma dovuta alla Società; la probabilità che si verifichi il danno; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Itas Assicurazioni S.p.A. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI ART. 1 RISCHIO ASSICURATO La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, esclusa ogni responsabilità derivante dall esercizio di attività lavorativa e professionale, comunque retribuita, o avente finalità di lucro. ART. 2 PERSONE ASSICURATE Ai fini della garanzia assicurativa di cui all articolo precedente sono considerati Assicurati sia il Contraente, sia le persone iscritte nello stato di famiglia di questi, nonché le persone con lui conviventi, compresi i conviventi more uxorio. L assicurazione comprende sia la responsabilità derivante all Assicurato per fatto proprio, sia quella derivante da fatto delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge, quali figli minori e domestici. Per domestici si intendono le persone addette, anche saltuariamente od occasionalmente, alla cura della casa e delle persone, compresi autisti, giardinieri, ragazze alla pari e babysitter. La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. ART. 3 GARANZIE PRESTATE La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da: a) conduzione della dimora abituale e di quella saltuaria; b) pratica di sport esclusivamente per diletto c) proprietà ed uso velocipedi; d) proprietà e navigazione di natanti da diporto, come definiti dalla legge, non soggetti all assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; e) affidamento temporaneo a parenti ed affini non conviventi di figli minori; f) responsabilità civile dell Assicurato per morte e lesioni personali subite dai domestici nell espletamento delle loro mansioni; g) azioni di rivalsa di assicuratori della R.C. da circolazione per guida, da parte di minori non provvisti della necessaria abilitazione, di veicoli soggetti all assicurazione di legge o per violazione delle norme concernenti il trasporto di persone a bordo di ciclomotori o motoveicoli, a condizione che la guida sia avvenuta contro la volontà o all insaputa dell Assicurato; h) danni da incendio, esplosione o scoppio derivanti dall uso o dalla conduzione di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti in residence e simili per villeggiatura o turismo; Pagina 3 di 5
Condizioni generali POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE/ FAMIGLIA SICURA edizione 12/2010 i) alla responsabilità civile dell Assicurato o dei suoi familiari conviventi per danni involontariamente cagionati a terzi, nella loro qualità di trasportati a bordo di autoveicoli, nel salire o scendere dagli autoveicoli stessi, nonché quella di altre persone, trasportate a bordo di veicoli di proprietà dell Assicurato o dei familiari conviventi, per gli stessi eventi del presente comma. ART. 4 DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato; b) qualsiasi altro parente od affine dell Assicurato con lui convivente e il convivente more uxorio. I parenti e gli affini non conviventi non sono considerati terzi nel caso di affidamento di minori previsto al punto e) dell art. 3. ART. 5 ESCLUSIONI L assicurazione non comprende i danni: a) alle cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato; b) da circolazione di veicoli o navigazione di natanti, soggetti alla legge sull assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche, fatta salva la garanzia di cui all art. 3 punto i); c) dalla pratica di qualunque sport praticato a livello professionistico o semiprofessionistico; dalla pratica di sport comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, nonché dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, hockey su ghiaccio, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere; d) dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi e pertinenze; e) derivanti da: interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; f) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g) da proprietà, uso e detenzione di animali in genere. ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale in tutto il mondo. ART. 7 FRANCHIGIA Il risarcimento per i danni a cose verrà corrisposto con la deduzione di una franchigia assoluta di Euro 100,00 (cento) per singolo sinistro. ART. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa a carico dell Assicurato, entro il limite dell importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). ART. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio Pagina 4 di 5
Condizioni generali POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE/ FAMIGLIA SICURA edizione 12/2010 sono stati pagati; altrimenti ha effetto alle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 del C.C. ART. 11 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 12 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art. 1898 del C.C. ART. 13 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 14 PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. ART. 15 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile. ART. 16 ALTRE ASSICURAZIONI Se al momento del sinistro esistono altra/e assicurazione/i per uno o più degli stessi rischi, la presente polizza ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente le somme che risultano coperte da tale/i altra/e assicurazione/i, o per la parte rimasta scoperta, e ciò fino alla concorrenza dei massimali/somme assicurate indicati nella presente polizza. ART. 17 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 5 di 5