VIDEOSORVEGLIANZA ANALITICA



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Transcript:

PINET Via Faa i Bruno, 69 15100 Alessandria Tel. 0131 263767 VIDEOSORVEGLIANZA ANALITICA FACESURVEIL v1.0 Per videocamere ad IP VIVOTEK Sistema di video sorveglianza conforme alla legge PRIVACY italiana con modulo analitico di estrazione oggetti dai frames dei filmati e loro catalogazione. 2007 Copuright PINET. Scritto da Flavio Bernardotti flavio@bernardotti.it http://www.pinet.it http://www.bernardotti.it

CARATTERISTICHE GENERALI Il sistema è composto da tre software utilizzati per : ( r ) Visualizzare le videocamere, analizzare le immagini, settare l ambiente, registrare ( v ) Visualizzare i filmati ( c )Visualizzare da remoto lo stato di 4 gruppi massimo di 6 videocamere cadauno (1, 2, n) Un altro modulo fornito è il masterizzatore DVD/CD/Double Layer DVD 1 1 2 R 2 R n n V C 1 1 2 R 2 R n n Gestione fino a 24 videocamere NIGHT/DAY Vivotek (4 gruppi da 6 videocamere) Catalogatore oggetti contenuti dentro a frame e associazione filmati a questi (in genere volti delle persone) tramite sistema parametrizzato dall esterno di OBJECT RECOGNITION. Completa osservanza della legge privacy italiana (3 utenti. Visualizzatore, Amministratore, Installatore) Filmati codificati non visualizzabili con programmi esterni (legge PRIVACY) Controllo videocamere in rete Compressione filmati tramite MPEG4 v3 Possibilità di mirroring e sistemi backup Possibilità di usare server Possibile integrazione con moduli esistenti come contapersone, riconoscimento targhe, tracking e altre richieste dal cliente Scritto interamente in Linguaggio C++ per ambiente WINDOWS XP

PERCHE USARE L ANALIZZATORE Una normale sorveglianza registra quello che le videocamere visualizzano. Quando si dispongono di un certo numero, ad esempio 12 o 24, il tempo necessario a guardare tutte le sequenze potrebbe richiedere un tempo notevole. Supponiamo di essere un albergo su tre piani con un videocamera piazzata anche nella reception. Se l usciere si assentasse un attimo e nel frattempo una persona entrasse, al suo ritorno questo potrebbe non sapere quello che è avvenuto. Attivano l estrattore facciale o quello legato a una delle caratteristiche fisiche delle persone, il visualizzatore potrebbe mostrare l immagine estratta permettendo in questo modo di andare a vedere immediatamente il filmato associato legato a quella persona. In questo modo l inserviente potrebbe accorgersi se la persona entrata è di fatto una conosciuta o qualche d uno non autorizzato. L estrazione degli oggetti non è la cosa vincolante alla registrazione. In pratica la registrazione avviene in ogni caso e a questa vengono associati i particolari voluti estratti dai frames.

INTRODUZIONE Il programma è stato studiato per essere conforme alla legge sulla privacy italiana. Molti installano i software venduti con le videocamere oppure comprati in USA. Questi possono creare gravi problemi con la legge sulla privacy italiana. Sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 3.000 ad un massimo di 60.000 in caso di omessa o inidonea informativa all interessato, cessione illecita di dati, comunicazione illecita di dati personali, omessa o incompleta notificazione al Garante, omessa informazione o omessa esibizione di documenti richiesti dal Garante (Artt.161-166). Sono previste sanzioni penali, con una reclusione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, in caso di trattamento illecito al fine di trarne profitto personale o di recare danno ad altri, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, omissione nell adozione di misure minime, inosservanza dei provvedimenti del Garante (Artt.167-172). Quando si è trattato di selezionare una marca di videocamere da usare sono state ricercate le seguenti caratteristiche : Che fossero NIGHT/DAY in quanto le videocamere a colori in genere hanno un filtro sull infrarosso non permettendo l uso di faretti di questo tipo per l illuminazione notturna. Che costassero una cifra accettabile Che fossero presenti sul mercato italiano. Che esistessero sia con collegamento a filo che wireless Che avessero la gestione tramite rete (IP CAMERA) Che avessero eventualmente un VIDEOSERVER per convertire vecchie CCTV in IPCAM Che gestissero più sezioni di rilevazione al movimento in modo da poter escludere diverse zone. Che avessero la possibilità di gestire obbiettivi AUTOIRIS Che avessero gestione suono Queste caratteristiche sono state trovate nelle telecamere VIVOTEK. IP6112 e IP 6122 IP6117 e IP6127 IP2101

Il software registra comprimendo tramite CODEC MPEG4 le segnalazioni delle videocamere compito che richiede notevole lavoro da parte del personal computer. Molti programmi gestiscono 24 e anche 48 videocamere. Se uno di questo programmi dovesse registrare contemporaneamente i segnali di tutte le videocamere il sistema sarebbe praticamente bloccato. LA scelta di gestire al massimo 6 videocamere per sistema è derivato da test fatti. In questo modo il sistema non possiede rallentamenti e le immagini visualizzate non possiedono ritardi di nessun tipo. Un programma del pacchetto permette di clusterizzare diversi computer da 6 videocamere cadauno per un totale di 24. Inoltre il software gestisce la configurazione server permettendo di avere un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati il quale potrebbe essere nascosto in modo che in caso di furto questo non sia sottratto, come è di fatto capitato in alcuni casi in cui i ladri hanno portato via il sistema che gestiva la video sorveglianza. Il software prevede un login di accesso mediante il quale concede i seguenti diritti a seconda della password fornita : 1. Nessuna password - Visualizzatore il quale può solo visualizzare le immagini che arrivano ed eventualmente fare zoom su queste e memorizzare manualmente dei capture. 2. Password installatore Può solo settare i parametri tecnici delle video camere ma non può visualizzare i filmati, cancellare dati o modificarli 3. Password amministrazione Può fare tutto anche cambiare i parametri di canecellazione automatica dei filmati e delle immagini. Rispetto alla legge sulla PRIVACY è colui che è responsabile del sistema. Al momento dell installazione, per ciascuna video camera, è possibile settare fino a 3 aree di sensibilità al movimento con diversi valori. Questo è stato fatto per poter includere/escludere zone come ad esempio vetrine che di notte potrebbero creare problemi con i fari delle macchine.

Il MODULO SETTAGGIO, REGISTRAZIONE E VISUALIZZAZIONE Questo è il modulo principale del pacchetto. Il programma dispone di diverse funzionalità selezionabili tramite diverse finestre funzionali. Queste sono tutte disabilitate meno quella di visualizzazione e quella di zoom. L abilitazione delle due finestre di visualizzazione e di zoom permette all operatore VISUALIZZATORE di vedere cosa sta capitando nelle zone sorvegliate ed eventualmente fare lo zoom, parlare tramite l interfono e catturare immagini manualmente. Le zone disabilitate sono come la seguente : La zona di zoom visualizza in modalità estesa l immagine della videocamera.

La visualizzazione e la cattura di frame sono le funzionalità permesse all operatore della sorveglianza. L installatore digitando la sua password nella maschera iniziale invece accede anche alle funzione di settaggio delle video camere.

La funzione di settaggio ha diverse funzioni tra le quali quella di specificare : IP, login e password videocamere Attivazione in autostart Se deve essere fatta l estrazione oggetti (volto di default) Codec video compressione Codec audio compressione Zone sensibili al movimento Inoltre è possibile visualizzare a uso di test le immagini. La password di amministrazione invece attiva tutte le funzioni eliminando le tendine che le bloccano.

Tra le altre funzionalità del setup che vengono visualizzate all amministratore ci sono le passwords, i parametri tecnici legati all analizzatore, l indirizzo email a cui inviare frames catturati, l indirizzo FTP in cui salvare frames catturati e altre funzioni come i percorsi dei video ecc. Come dicevamo prima i files video vengono compressi con codec e salvati dentro a directory che hanno il nome della videocamera e l ora e la data. I files hanno estensione AVI ma vengono codificati in modo tale che se una persona dall esterno andasse con Windows Media Player a cercare di visualizzarli questi risulterebbero illeggibili. L amministratore può accedere anche alle funzioni della maschera di visualizzazione la quale ha due formati : Quello protetto i cui i pulsanti non possono essere visti Quello con i comandi visualizzato che permettono di fermare/attivare le videocamere. Quando in una zona sensibile al movimento avviene un azione, la video camera esegue queste funzioni : Setta un tempo di registrazione successivo alla terminazione del movimento in modo da garantire una coda del filmato sufficiente a essere sicuri di non scartare parti interessanti. Parte con la registrazione. Ogni N secondi, settati nel SETUP, analizza il frame e se trova un oggetto di quelli specificato (volto di default) lo estrae e lo inserisce in un archivio associandolo al filmato. Questo permette di vedere se nei filmati c erano persone e chi erano. La finestra di visualizzazione può essere vista con questi comandi :

O in questo modo : Le informazioni per ciascuna videocamera sono riportate in queste sezioni. Questo modulo del software gestisce anche un browser mediante il quale è possibile vedere il menu remoto delle video camere. Le videocamere possono essere settate per registrare a tempi precisi delle panoramiche in modo di avere campionamenti della sorveglianza. Queste possono essere viste dalla sezione di questo modulo.

Un'altra funzione del modulo è la visualizzazione dei messaggi di errore. Un computer con un disco da 80 GB può registrare centinaia e centinaia di segnalazioni, filmati e immagini, per diversi giorni. Le immagini e i video possono essere mantenuti memorizzati, per la legge sulla PRIVACY, per un certo numero di ore. Il programma permette di settare un automatismo per la cancellazione automatica dopo questo lasso di tempo. L amministratore potrà comunque scegliere, sotto la sua responsabilità, periodi maggiori o minori oppure di fare la cancellazione manuale.

IL SISTEMA AUDIO INTERFONICO E IL MODULO I/O L videocamere VIVOTEK dispongono di un uscita audio da collegare a un altoparlante e di un microfono incorporato i quali possono essere utilizzati per la creazione di un sistema interfonico. Il microfono di fatto serve anche alla registrazione dei suoni all interno dell ambiente ed infatti le registrazioni sono sia video che audio. Il menu a pulsanti presenti in ciascuna finestra di visualizzazione di videocamera permettono di eseguire funzionalità legate a al suono, a parte il primo pulsante dedicato allo ZOOM sulle immagini. Le funzioni d interfono permettono di gestire le comunicazioni tra ambienti come a esempio in un ingresso, ad una sbarra o in altri posti in cui potrebbe esserci la necessità di parlare con le persone riprese. Le videocamere dispongono inoltre di un certo numero di PIN utilizzabili per l I/O digitale. Questa cosa permette di interfacciare la videocamera a sensori elettronici di qualsiasi tipo come ad esempio rilevatori di prossimità, sensori all infrarosso, allarmi fuoco e altri ancora. Oppure possono essere utilizzati per aprire porte o fare suonare allarmi.

MODULO VISUALIZZAZIONE FILMATI Questo modulo, costituito da un programma separato, è concesso SOLO ALL AMMINISTRATORE in quanto serve a vedere i volti delle persone che hanno attivato le registrazioni e i filmati. Il modulo decritta i dati dei filmati.avi e li visualizza nelle sua finestra. Il modulo permette di settare dei filtri per la visualizzazione e offre funzioni per l esportazione dei filmati in altri formati (non codificati), ad esempio per fornirli alle forze dell ordine. Anche i frames dei volti possono essere editati ed esportati. All attivazione del programma viene richiesta la password dell amministratore.

MODULO CONTROLLO REMOTO CLUSTER DI COMPUTER Questo modulo permette di specificare gli IP del computer dove girano i gruppi di 6 video camere visualizzando i messaggi e lo stato. Il sistema è fornito di modulo per la MASTERIZZAZIONE SU CD/DVD dei filmati e delle immagini. Il modulo funziona con tutti i masterizzatori sia DVD-R, che quelli DVD+R che quelli DOUBLE LAYER da 8 GB, oltre chiaramente che i CD convenzionali. Fate solo attenzione alle dimensioni dei file da masterizzare in quanto se questi superano i 700 Mb devono essere memorizzati su DVD da 4.7 GB o da 8 GB. Il sistema operativo gestisce file AVI fino a 2 GB i quali comunque corrispondono a diverse ore di registrazione continua.

L USO DEGLI ILLUMINATORI Una video sorveglianza seria deve e vedere di giorno come vede di notte. Inoltre il livello di luce deve essere sempre stabilizzato per evitare problemi che ora non elenco ma dei quali riporto solo uno per fare capire il concetto. Una videocamera messa in un locale con vetrina sulla strada di giorno vedrà con una luce stabile. Di notte un illuminatore cattivo illuminerebbe solo nelle vicinanze della videocamera. Quando ad esempio vedete quelle video che possiedono 6 led intorno, quelle illuminano con una profondità massima di 3-4 metri facendo si che per ogni macchina passata con i fari accessi il sistema partirebbe in quanto rileverebbe il cambiamento cromatico di un numero elevato di pixels dentro all immagine. L uso di illuminatori buoni, che abbiano una profondità di campo sufficiente, elimina un sacco di problemi. Avere un video sorveglianza e poi non vedere la gente che crea problemi sarebbe assurdo. Le prime immagini sono relative a magazzini di notte di dimensioni molto grossi. La luce all INFRAROSSO non viene vista dall occhio umano e quindi le video camere non vengono segnalate, come posizione, ad eventuali malfattori. All esterno degli edifici la video sorveglianza DEVE essere denunciata sia per compatibilità con la legge PRIVACY che come deterrente per i ladri, ma all interno le video camere non devono essere segnalate se no potrebbero essere distrutte o portate via. I seguenti illuminatori, di basso costo, creano i seguenti risultati :

MODULI EVENTUALMENTE AGGIUNGIBILI Il sistema di video sorveglianza estrae i frames e le passa ad un analizzatore che cerca degli oggetti grazie a delle metodologie della COMPUTER VISION di OBJECT RECOGNITION. Sono presenti moduli esterni eventualmente adattabili per : TRACKING E CONTEGGIO PERSONE RICONOSCIMENTO TARGHE IDENTIFICAZIONE USO ARMI E RAPINE

NOTE SULLA TECNOLOGIA USATA Il programma è scritto interamente in LINGUAGGIO C++ con l uso delle migliori librerie dedicate a questo e orientate alla COMPUTER VISION. Il sistema include un estrattore di frames e una analizzatore che utilizza algoritmi di object Recognition parametrizzabile dall esterno per cui utilizzabile per l identificazione di qualsiasi tipo di oggetto anche se non trattasi di faccia di persona o di corpo intero. Se ad esempio volessi dare allarmi in caso di presenza di armi o altro dentro al filmato, questo metodo permetterebbe di farlo. Le videocamere potrebbero essere anche usate per ingressi di parcheggi, per l individuazione di persone dentro ad aree vietate come ad esempio zone di limitazione in prossimità di rotaie. Il software può essere implementato con tali routine in quanto si hanno a disposizione i sorgenti, cosa non possibile con software comprati in USA o di provenienza straniera, molte delle quali già scritte e quindi disponibili o altre richieste espressamente dall utente. La computer vision cerca di riprodurre le funzionalità legate alla vista e all interpretazione delle immagini fatte dal cervello dell uomo simulando reti neurali, tipologie di memoria ecc. per cui molte funzioni dei programmi non sono di tipo puramente statico o meccanico ma i concetti espressi dalle immagini catturate possono essere estratti e usati per certi scopi. Ad esempio l individuazione di fiamme, di rapine e molto altro,

FOTO INSTALLAZIONI CON ILLUMINATORE ALOGENO

PRIVACY Videosorveglianza - Provvedimento generale Sommario 1. Premessa 2. Principi generali 2.1. Principio di liceità 2.2. Principio di necessità 2.3. Principio di proporzionalità 2.4. Principio di finalità 3. Adempimenti 3.1. Informativa 3.2. Prescrizioni specifiche 3.2.1. Verifica preliminare 3.2.2. Autorizzazioni 3.2.3. Altri esami preventivi 3.2.4. Notificazione 3.3. Soggetti preposti e misure di sicurezza 3.3.1. Responsabili e incaricati 3.3.2. Misure di sicurezza 3.4. Durata dell eventuale conservazione 3.5. Documentazione delle scelte 3.6. Diritti degli interessati 4. Settori specifici 4.1. Rapporti di lavoro 4.2. Ospedali e luoghi di cura 4.3. Istituti scolastici 4.4. Luoghi di culto e di sepoltura 5. Soggetti pubblici 5.1. Svolgimento di funzioni istituzionali 5.2. Informativa 5.3. Accessi a centri storici 5.4. Sicurezza nel trasporto urbano 5.5. Deposito dei rifiuti 6. Privati ed enti pubblici economici 6.1. Consenso

6.2. Bilanciamento degli interessi 6.2.1. Profili generali 6.2.2. Registrazione delle immagini 6.2.3. Videosorveglianza senza registrazione 6.2.4. Videocitofoni 6.2.5. Riprese nelle aree comuni 7. Prescrizioni e sanzioni IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli atti d ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell art. 15 del regolamento n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; RILEVATO 1. PREMESSA Il Garante ritiene opportuno aggiornare e integrare il provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d. "decalogo" pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28), anche per conformare i trattamenti di dati personali mediante videosorveglianza al Codice entrato in vigore il 1 gennaio 2004 e ad altre disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali) che hanno rafforzato le garanzie per i cittadini. Per altro verso va evidenziato che nel triennio di applicazione del predetto provvedimento sono stati sottoposti all esame dell Autorità numerosi casi, attraverso reclami, segnalazioni e richieste di parere, i quali evidenziano un utilizzo crescente, spesso non conforme alla legge, di apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso anche con registrazione e conservazione dei dati. Con riferimento alle menzionate garanzie, il presente provvedimento (paragrafi 2 e 3) richiama taluni principi e illustra le prescrizioni generali relative a tutti i sistemi di videosorveglianza; nei paragrafi 4, 5 e 6 vengono invece individuate prescrizioni riguardanti specifici trattamenti di dati. Ovviamente, per casi particolari l Autorità si riserva di intervenire di volta in volta con atti ad hoc. Le prescrizioni del presente provvedimento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice). Il Garante ha posto doverosa attenzione al nuovo diritto alla protezione dei dati personali (art. 1 del Codice) consapevole che un idonea tutela dei diritti dei singoli, oggetto del bilanciamento effettuato con il presente provvedimento, non pregiudica l adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e l accertamento degli illeciti. Si è avuto riguardo pertanto anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. In tali ambiti, non si possono privare gli interessati del diritto di circolare senza subire ingerenze incompatibili con una libera società democratica (art. 8 Conv. europea diritti uomo ratificata con l. n. 848/1955), derivanti da rilevazioni invadenti ed oppressive riguardanti presenze, tracce di passaggi e spostamenti, facilitate dalla crescente interazione dei sistemi via Internet ed Intranet. Il Garante si è infine ispirato alle indicazioni espresse in varie sedi internazionali e comunitarie: in particolare alle linee-guida del Consiglio d Europa del 20-23 maggio 2003 (v. Relazioni annuali del Garante per il 2002 e per il 2003, in www.garanteprivacy.it), nonché agli indirizzi formulati dalle autorità europee di protezione dei dati riunite nel Gruppo istituito dalla direttiva n. 95/46/CE (11 febbraio 2004, n. 4/2004, in Relaz. annuale 2003 e http://europa.eu.int/comm/internalmarket/privacy/workingroup/wp2004/wpdocs04_en.htm). 2. PRINCIPI GENERALI 2.1 Principio di liceità Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22) e, dall altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi" o consenso libero ed espresso: artt. 23-27). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi

e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all ambito pubblico e a quello privato. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme dell ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze d albergo, cabine, spogliatoi, ecc.). Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Specifici limiti possono derivare da altre speciali disposizioni di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilità di installare apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare (d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88), disposizioni che, quando sono trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, vanno applicate nel rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, oppure musei, biblioteche statali e archivi di Stato (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4) e, ancora, relativi a impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali (d.lg. 4 febbraio 2000, n. 45). Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. 2.2. Principio di necessità Poiché l installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., programma configurato in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini). Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati. Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature e l attività di videosorveglianza non sono lecite (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice). 2.3. Principio di proporzionalità Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio". Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Non risulta di regola giustificata un attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Anche l installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione. La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il c.d. principio di proporzionalità, sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice). Il principio di proporzionalità consente, ovviamente, margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati. Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire: se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti; se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione, l angolo visuale, l uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature; quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi; la durata dell eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea). In applicazione del predetto principio va altresì delimitata rigorosamente: anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici; l utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati il Codice prevede ulteriori garanzie (art. 14, comma 1, del Codice); l eventuale duplicazione delle immagini registrate; la creazione di una banca di dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (es. per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico). 2.4. Principio di finalità Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all interno o all esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell informativa. 3. ADEMPIMENTI 3.1. Informativa Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell eventuale registrazione; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attività pubblicitarie (attraverso web cam). L informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. Tuttavia il Garante ha individuato ai sensi dell art. 13, comma 3, del Codice un modello semplificato di informativa "minima", riportato in fac-simile in allegato al presente provvedimento e che può essere utilizzato in particolare in aree esterne, fuori dei casi di verifica preliminare indicati nel punto successivo. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto art. 13 con particolare riguardo alle finalità e all eventuale conservazione.