PROT /02 Lì 04/12/2015

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PROT. 20150152346/02 Lì 04/12/2015 OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PRESIDI E DELLE STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI UBICATE NELL AMBITO DEL DISTRETTO SANITARIO DI POTENZA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI N. 5 In relazione alla procedura in oggetto, e nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si forniscono le seguenti informazioni e precisazioni riguardante la fornitura in oggetto che concorrono ad integrare gli atti di gara: 1. QUESITO Premesso che il disciplinare di gara a pag. 12 punto A.2 prevede testualmente: In caso di Consorzi di cui all art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti per quanto riguarda i requisiti di ordine generale di cui all art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, dal solo Consorzio per quanto riguarda i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, il tutto come meglio specificato nel seguito del presente disciplinare. La disposizione o è frutto di un mero refuso o è in contrasto con l art. 277 del D.p.R. 207/2010 laddove prevede che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi del consorzio stabile vadano valutati con riferimento alle imprese consorziate, a differenza di quelli soggettivi e di idoneità professionale che devono sussistere in capo anche al consorzio e non viceversa, come la richiamata disposizione del disciplinare sembra disporre. Alla luce di quanto esposto si prega di risolvere l incongruenza ed, in ogni caso, chiarire esplicitamente, nell ipotesi di consorzio stabile che partecipi designando una consorziata. Per soddisfare i requisiti di Capacità economico finanziaria e tecnico professionale, e precisamente: Fascia di classificazione imprese di pulizia di cui all art. 3 del D.M. n. 274/1997; Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara, eseguiti presso strutture del servizio sanitario nazionale, prestati nel triennio 2012/2014; Art. 18 p. A4 del disciplinare di gara: 1) E possibile per la consorziata designata ricorrere all istituto dell avvalimento mutando i requisiti da un soggetto esterno al consorzio oppure si ritiene tale forma di partecipazione concretizzi un ipotesi inammissibile di avvalimento cd. a cascata? 2) Per quanto concerne la fascia di classificazione, in caso di consorzio stabile che decida di partecipare designando una consorziata, è sufficiente che la stessa sia posseduta dal consorzio o è necessario che anche la consorziata debba avere la fascia? Stante l incertezza giurisprudenziale in materia, tale requisito è suscettibile di avvalimento? E se si, può ricorrere all avvalimento mutuando i requisiti da un soggetto esterno al consorzio? 1. RISPOSTA La previsione portata dall art. 18, punto A.2 del disciplinare di gara, in caso di partecipazione del consorzio stabile alla gara deve interpretarsi in modo conforme con le disposizioni dell art. 277 del D.p.R. 207/2010, distinguendo tra requisiti d idoneità tecnica e finanziaria, il cui possesso è richiesto al consorzio (essendo gli stessi ritenuti cumulabili in capo al consorzio medesimo) e requisiti di natura generale, di ordine pubblico, di moralità Pagina 1 di 5

e d idoneità professionale che vanno invece accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio. In caso di partecipazione alla gara di un consorzio stabile di cui all art. 34 comma 1 lett. c del D.Lgs 163/2006, per il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale valgono le seguenti considerazioni: Fascia di classificazione imprese di pulizia di cui all art. 3 del D.M. n. 274/1997 richiesta dagli atti di gara, il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso; Elenco del principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara eseguiti nel triennio 2012/2014 di cui all art. 18, punto A.4 del disciplinare di gara, valgono le disposizioni dell art. 277 del D.p.R. 207/2010, che consente ai consorzi stabili di sommare alle proprie capacità anche quelle delle imprese consorziate esecutrici. Non si ritiene ammissibile per la consorziata designata ricorrere all avvalimento mutuando i requisiti da un soggetto esterno al consorzio, atteso che non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (cd. avvalimento a cascata). La deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, trova un bilanciamento nel rapporto diretto e immediato tra impresa ausiliata e impresa ausiliaria, cui consegue una responsabilità solidale delle due imprese in relazione alla prestazione dedotta dal contratto da aggiudicare. L inserimento di un ulteriore passaggio tra l impresa che partecipa alla gara e l impresa terza esterna che possiede i requisiti, finirebbe per spezzare questo vincolo di responsabilità e accentuerebbe la deroga al principio del possesso in proprio dei requisiti di gara, senza l introduzione di meccanismi compensativi. In base al combinato disposto degli artt. 35 e 49 del D.Lgs 163/2006 e dell art. 277 del D.p.R. n. 277/2010 è consentito ai consorzi stabili di dimostrare, mediante avvalimento interno, il requisito di iscrizione di cui all art. 3 del D.M. n. 274 del 27/04/21997 per le imprese di pulizia (cfr. parere precontenzioso dell ANAC n. 22 del 23/02/2012). 2. QUESITO Il punto 5 del disciplinare Visita ai luoghi recita: Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, qualora lo ritengano necessario potranno effettuare la visita agli ambienti. Considerato quanto sopra appare evidente che la visita sui luoghi oggetto del servizio sia da considerare facoltativa. Di contro però, al punto 16 della dichiarazione di cui al fac simile allegati 1 si chiede agli operatori economici di dichiarare: di aver effettuato il sopralluogo presso i Presidi e Strutture interessate all appalto. Si chiede di precisare, nel caso un operatore non abbia effettuata la visita sui luoghi oggetto del servizio, se è possibile modificare sul punto la dichiarazione di cui all allegato 1. 2. RISPOSTA L uso del modello proposto in allegato 1 di cui al punto A.2 dell art. 18 del disciplinare di gara, come precisato in calce alla pag. 12 di 23 non è obbligatorio o vincolante e, pertanto, viene attuato, nel caso sotto l esclusiva responsabilità dell offerente. Detto allegato contiene una serie di dichiarazioni di carattere generale che l offerente dovrà rendere sotto la propria esclusiva responsabilità, in base alla propria situazione soggettiva. Pagina 2 di 5

La mancata effettuazione della visita agli ambienti interessati dal servizio, non costituisce causa di esclusione dalla gara, atteso il carattere facoltativo della stessa, come esplicitato dall art. 5 del disciplinare di gara. Tuttavia corre obbligo di precisare che non sarà riconosciuta qualsiasi pretesa futura di richieste di prestazioni integrative e/o aggiuntive e conseguenti connessi maggiori oneri, eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi, qualora nella fase di esecuzione del servizio l affidataria dovesse riscontrare situazioni ambientali, situazioni logistiche, circostanze generali e particolari differenti rispetto a quelli dalla stessa ipotizzati sulla base della sola documentazione di gara, qualora la conoscenza de visu dei locali e delle aree interessate dal servizio oggetto dell appalto avrebbe consentito di ben ponderare la formulazione della propria offerta economica. 3. QUESITO All art. 32 Rimborso spese di pubblicazione sui quotidiani vengono stimati in misura integrativa in 4.500,00 + IVA le somme da rimborsare a carico della Ditta aggiudicataria. Stante la tipologia di gara, posta al prezzo più basso, si chiede di conoscere con precisione quali siano le reali somme da porre in offerta economica. 3. RISPOSTA Al momento non è possibile indicare l effettiva somma da rimborsare a titolo di spesa di pubblicazione sui quotidiani, stimata in misura indicativa in 4.500,00 + Iva come riportato all art. 32 del disciplinare di gara, atteso che la stessa potrà essere determinata unicamente dopo la pubblicazione dell avviso di gara esperita, sulla base delle pubblicazioni effettivamente avvenute, e dei prezzi che saranno praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale che risulteranno dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti di questa Stazione appaltante. 4. QUESITO Essendo un consorzio stabile indicheremo due consorziate esecutrici che non hanno ancora la fascia di classificazione ex art. 3, comma 1 del D.M. 274/1997. Si chiede se tale condizione è necessaria oppure può, nel nostro caso, essere omessa nei modelli di domanda di partecipazione (delle consorziate esecutrici) poiché la fascia è posseduta direttamente dal consorzio. 4. RISPOSTA Con riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara dei consorzi stabili di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs 163/2006 e art. 277 comma 2 del D.p.R. 207/2010, occorre distinguere tra requisiti d idoneità tecnica e finanziaria, il cui possesso è richiesto al consorzio (essendo gli stessi ritenuti cumulabili in capo al consorzio medesimo) e requisiti di natura generale, di ordine pubblico, di moralità e d idoneità professionale che vanno invece accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio. Non è ammessa la partecipazione alla gara di un consorzio stabile le cui consorziate esecutrici non siano in possesso dell iscrizione nel registro delle imprese di pulizia nella prescritta fascia, non potendosi sommare i requisiti d idoneità professionale delle due consorziate indicate come esecutrici dal consorzio. E consentito ai consorzi stabili, in base al combinato disposto degli artt. 35 e 49 del D.Lgs 163/2006 e dell art. 277 del D.p.R. n. 277/2010 di dimostrare, mediante avvalimento Pagina 3 di 5

interno, il requisito di iscrizione di cui all art. 3 del D.M. n. 274 del 27/04/21997 per le imprese di pulizia (cfr. parere precontenzioso dell ANAC n. 22 del 23/02/2012). 5. QUESITO Con riferimento a quanto previsto all art. 16 del CSA (pag. 11/25) relativamente alla fornitura del materiale igienico sanitario, per una corretta valutazione delle quantità necessarie, si richiede: Il numero di WC presenti nella struttura Il numero del personale ospedaliero Il numero medio dei pazienti Il numero di lettini da visita degli ambulatori Gli orari di visita degli ambulatori 5. RISPOSTA La fornitura di materiale igienico sanitario non rientra tra le prestazioni contrattuali. Detto materiale sarà acquistato dall Azienda Sanitaria presso i propri abituali fornitori e depositato presso i magazzini delle singole strutture. Il personale dell impresa appaltatrice, come esplicitato dall art. 16 del capitolato tecnico (rif. allegato 9), dovrà limitarsi a mettere negli appositi dispensatori posti nei servizi igienici, la carta igienica, il sapone liquido, la carta asciugamani in fogli o rotoli, i rotoli di carta per i lettini da visita negli ambulatori, i sacchetti per la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, i contenitori per la raccolta differenziata, ecc. Qualora Codesta Ditta necessitasse ugualmente le informazioni richieste con la nota in riferimento, le stesse possono essere acquisite direttamente attraverso il sopralluogo alle strutture oggetto dell appalto, secondo quanto riportato nell art. 5 del disciplinare di gara. A tal fine nel prospetto reso disponibile sul sito web aziendale all indirizzo www.aspbasilicata.net, sezione concorsi bandi atti, alla voce Chiarimenti n. 2, sono riportati i recapiti telefonici delle strutture oggetto dell appalto. 6. QUESITO Alla lettera g) dell allegato 1 si chiede: che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Nella nota allegata a pagina 10 di 12 si specifica quanto segue: che non sussistono cartelle di pagamento in pendenza. Ora alla luce della precisazione espressa nella nota si chiede di specificare cosa si intenda per non sussistenza di cartella in pendenza in quanto è normale che una società abbia delle cartelle pendenti ma l importante (ed è ciò che la norma prevede) è che le stesse vengano pagate entro la scadenza. 6. RISPOSTA La nota apposta in calce all allegato 1 riferita alla dichiarazione di cui al punto 2 g) è un promemoria per gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, di verificare presso la competente Agenzia di riscossione la presenza di eventuali pendenze, provvedendo alla regolarizzazione entro la scadenza indicata. Pagina 4 di 5

7. QUESITO Sopralluogo Tenuto conto che dall art. 5 del Disciplinare nonché dalla riposta fornita al Quesito 2 dei Chiarimenti n 4 si rileva che il sopralluogo è facoltativo, Tenuto altresì conto che al punto 16 della Dichiarazione di cui all allegato 1 si chiede ai concorrenti di dichiarare di aver effettuato sopralluogo presso i Presidi e Strutture interessate all appalto e di aver preso conoscenza dei luoghi oggetto del servizio La sottoscritta chiede di confermare che è possibile cancellare la suddetta frase nel caso in cui il concorrente non abbia ritenuto necessario svolgere il sopralluogo. 7. RISPOSTA Si rinvia alla risposta fornita al chiarimento n. 2 8. QUESITO Costo del lavoro Tenuto conto che alla pag. 18 del disciplinare si legge: il costo orario offerto non potrà essere inferiore a quello riportato nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale attualmente in vigore e, al riguardo, dovrà essere allegata la tabella relativa al costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi del vigente CCNL ; La sottoscritta chiede di chiarire in modo inequivocabile data l importanza che riveste la questione ai fini della formulazione dell offerta: a) se per Tabelle in vigore vanno intese quelle datate luglio 2013 e allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/02/2014; b) se quanto sopra espresso va inteso nel senso: saranno automaticamente escluse le offerte formulate sulla base di un costo del lavoro inferiore a quanto stabilito dalla suddetta tabella paga. oppure non saranno automaticamente escluse le offerte formulate sulla base di un costo del lavoro inferiore a quanto stabilito dalla tabella paga in vigore, purché la differenza sia giustificata sulla base di sgravi e/o benefici previsti dalle Leggi vigenti; Al proposito ricordiamo comunque che l Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito, con il parere n. 76 del 13 maggio 2015, che la determinazione del costo complessivo del personale spetta al singolo concorrente in base alla reale capacità organizzativa di impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. 8. RISPOSTA La tabella in vigore concernente il costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi, deve intendersi quella in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara (30/10/2015) risultante dall applicazione del CCNL di più recente emanazione. La valutazione rientra nella competenza della Commissione di gara, ovvero del soggetto che sarà preposto all esame e alla valutazione dell eventuale documentazione giustificativa secondo quanto previsto dal vigente D.Lgs 163/2006. ================= Pagina 5 di 5