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Transcript:

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) ESERCIZI DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE MISTO, TATUAGGIO, PIERCING Il MODELLO, composto da 13 pagine numerate, va utilizzato per dichiarare al Comune le variabili riguardanti gli esercizi di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio, piercing (variabili=nuova apertura di attività, variazioni dei locali, variazioni dei soggetti). Il MODELLO può comprendere anche più variabili (ad esempio, subingresso in attività preesistente più contestuale trasferimento dell attività in altro locale) Il dichiarante può realizzare quanto dichiarato nel MODELLO contestualmente all invio del modello stesso allo Sportello Unico. IL MODELLO non è soggetto ad imposta di bollo. Pag 1 FRONTESPIZIO Il frontespizio deve contenere i dati anagrafici del dichiarante, i dati identificativi dell impresa individuale o gli elementi identificativi della società. E importante che vengano compilate tutte le voci, comprese quelle fiscali (Codice Fiscale e Partita Iva, per chi ha entrambi). Si raccomanda di indicare recapiti veloci per le comunicazioni urgenti, quali numero di eventuali telefax, indirizzi di posta elettronica, anche certificata, telefoni cellulari attivi. Pag 1-2 INQUADRAMENTO DELL ATTIVITA OGGETTO DELLA S.C.I.A. Nelle pagine 1-2 il dichiarante deve: - individuare il tipo di attività oggetto della S.C.I.A. (selezionando tra attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio o piercing); - indicare la durata dell attività (selezionando tra durata permanente, durata stagionale da minimo 60 giorni a massimo 180 giorni, durata temporanea fino a massimo 59 giorni); - precisare se l attività dichiarata viene esercitata da sola, oppure in abbinamento ad altra attività simile preesistente, oppure in abbinamento ad altra attività di tipo sportivo, commerciale, ricettivo, sanitario, etc. preesistente; - indicare se l attività è esercitata in un negozio ad essa interamente dedicato, oppure presso il domicilio dell esercente, oppure presso un attività preesistente di tipo sportivo, commerciale, ricettivo, sanitario, etc (palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, associazioni o circoli privati, scuole private, centri o complessi commerciali), oppure in scuola privata. Pag 2 INDIVIDUAZIONE DELLA VARIABILE La pagina 2 permette di individuare le variabili, cioè gli eventi che devono essere dichiarati al Comune, e che sono contrassegnati con la lettera: A: PER NUOVA APERTURA DI ATTIVITÀ; B: PER VARIAZIONI DEI LOCALI; C: PER VARIAZIONI DEI SOGGETTI. Tali variabili vanno, poi, sviluppate in dettaglio nelle SOTTOSEZIONI A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3. In ogni SOTTOSEZIONE devono essere compilati accuratamente i pochi campi vuoti, che contengono le informazioni che il dichiarante è obbligato, PENA L INEFFICACIA DELLA S.C.I.A. E QUINDI L ESERCIZIO ABUSIVO DELL ATTIVITÀ, a fornire al Comune. Pag 3 COMPILAZIONE SEZIONE A NUOVA APERTURA DI ATTIVITA La sezione A deve esser compilata come segue: SOTTOSEZIONE A1: nel caso di APERTURA EX NOVO di attività di estetista, di parrucchiere misto, di tatuaggio, di piercing; SOTTOSEZIONE A2: nel caso di AGGIUNTA di una delle attività citate ad altra attività simile preesistente (il Regolamento parla di attività mista) (1), oppure ad altra attività di tipo sportivo, commerciale, ricettivo, sanitario, etc. preesistente (2)

Pag 4 COMPILAZIONE SEZIONE B VARIAZIONI DEI LOCALI La sezione B deve esser compilata come segue: SOTTOSEZIONE B1: in caso l attività preesistente venga spostata in altro locale, diverso da quello già dichiarato al Comune; SOTTOSEZIONE B2: in caso di aumento della superficie del locale in cui l attività continua ad essere esercitata; SOTTOSEZIONE B3: in caso di diminuzione della superficie del locale in cui l attività continua ad essere esercitata. Pag 5 COMPILAZIONE SEZIONE C VARIAZIONI DEI SOGGETTI La sezione C deve esser compilata come segue: SOTTOSEZIONE C1: in caso si sia resa necessaria la sostituzione del direttore tecnico/direttore d azienda, quale ne sia la causa (dimissioni volontarie, malattia, altro) SOTTOSEZIONE C2: in caso di sostituzione di soggetti professionalmente qualificati nell ambito di società artigiana (la sostituzione di soggetti professionalmente qualificati nell ambito della società artigiana va attentamente valutata, perché l ingresso di nuove persone, se non dotate dei requisiti professionali, può determinare la perdita della caratteristica di artigiano ) (3); SOTTOSEZIONE C3: in caso di subingresso/reintestazione tra vivi o a causa di morte (4). Nelle attività artigiane, a differenza di quanto accade per le attività commerciali o di somministrazione, il termine per iniziare l attività a seguito di subingresso oppure per reintestarsi l attività alla cessazione della gestione di un terzo, è di soli 90 giorni, decorrenti dal momento in cui l impresa acquista la disponibilità dell azienda. Secondo l art. 2556 del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell azienda devono essere provati per iscritto, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il notaio che ha redatto l atto pubblico o che ha autenticato le firme della scrittura privata provvederà, nei 30 giorni successivi, al deposito del contratto presso il registro delle imprese. Il trasferimento in proprietà o in godimento dell azienda possono, dunque, avvenire esclusivamente in queste forme: in caso contrario, il subentrante non potrà legittimamente intraprendere l attività a proprio nome. Pag 8-9 COMPILAZIONE SEZIONE D REQUISITI PER L ACCESSO ALLE ATTIVITA La sezione D deve esser compilata come segue: SOTTOSEZIONE D1 (5): da parte del dichiarante e di tutte le persone di seguito indicate: - tutti i soci della società in nome collettivo; - i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; - tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione delle società di capitali; - il direttore tecnico/direttore d azienda; - i soggetti qualificati; SOTTOSEZIONE D2: da parte di tutti i soggetti in possesso della qualificazione professionale (6). SOTTOSEZIONE D3: da parte del direttore tecnico/direttore d azienda. Nella compilazione della SOTTOSEZIONE D2 e della SOTTOSEZIONE SEZIONE D3, il dichiarante deve indicare come ha conseguito la qualificazione professionale (di estetista o di parrucchiere misto) individuandola tra le casistiche previste dagli articoli 26 (7) e 28 (8) della L.R. 12/02. Le casistiche da selezionare sono indicate nell ALLEGATO QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, che costituisce parte integrante del MODELLO. Pag 6 DICHIARAZIONI GENERALI La pagina 6 deve esser compilata indicando il giorno in cui si verifica la variabile oggetto della S.C.I.A (9). La segnalazione certificata di inizio attività è presentata contestualmente all avvio della stessa. Tuttavia la S.C.I.A. può essere presentata fino a un massimo di 30 giorni consecutivi prima dell effettivo avvio dell attività Nel caso di attività esercitata in forma temporanea o stagionale, deve essere altresì indicata la durata complessiva dell attività (cioè dal giorno X al giornoy).

Il dichiarante può eleggere domicilio presso un consulente tecnico o uno studio professionale di fiducia: in tal caso, tutta l eventuale corrispondenza inerente la D.I.A. verrà inviata presso il domicilio eletto, cioè presso il consulente o lo studio indicato dal dichiarante. La sottoscrizione della S.C.I.A. con firma autografa del dichiarante, nonché la sottoscrizione delle SOTTOSEZIONI da parte di tutti coloro che hanno l onere di compilarle, è requisito fondamentale, pena l INEFFICACIA DELLA S.C.I.A. Qualora il dichiarante si presenti personalmente presso il SUAP, deve esibire un documento di identità in corso di validità allo sportello. Qualora la S.C.I.A. venga inoltrata via fax o via posta, copia del documento di identità in corso di validità deve essere inoltrato, pena l inefficacia della S.C.I.A. Qualora il dichiarante o gli altri soggetti che compilano le varie sottosezioni siano cittadini extracomunitari, devono allegare alla S.C.I.A., oltre alla fotocopia del documento di identità, anche fotocopia di un permesso di soggiorno che consenta l esercizio di un lavoro autonomo, in corso di validità, oppure in corso di documentato rinnovo. Il cittadino extracomunitario che soggiorna in Italia, ma non è residente, nello spazio relativo alla residenza deve indicare gli estremi del domicilio in Italia. Se non è residente e non soggiorna in Italia deve indicare gli estremi della residenza estera. La S.C.I.A., nel caso di più legali rappresentanti o soci amministratori di società, va comunque sottoscritta da uno solo di essi. Nella pagina 6 sono indicati gli allegati tecnici che il dichiarante deve allegare alla S.C.I.A. Nelle SEZIONI A, B e C deve essere sempre indicata la localizzazione dell attività (via o piazza, numero civico), i dati catastali e gli estremi dell agibilità o della documentazione equipollente. Nelle SEZIONI A e B e nella SOTTOSEZIONE C3 deve essere sempre indicata la superficie su cui viene esercitata l attività oggetto di D.I.A. Si ricorda che le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing sono soggette al rispetto di superfici minime previste dagli allegati I, II e III, di seguito riportati. ALLEGATO I REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA REQUISITI MINIMI STRUTTURALI I locali destinati all attività di estetista devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza, devono essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali di lavoro, alle linee guida in materia e alle indicazioni operative per la redazione di progetti di attività produttive di beni e servizi dell Azienda per i Servizi Sanitari. I locali destinati all esercizio dell attività di estetista di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori. I locali destinati all attività di cui al presente Regolamento devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d uso o soggetti a specifiche autorizzazioni. Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività: a) locali/spazi per attesa/reception/attività amministrative; b) locale/i per lo svolgimento delle specifiche attività di estetista; in esso/i le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l agevole e sicuro esercizio delle attività, anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq. per i locali in cui è prevista la presenza dell operatore e di 4 mq. per i locali in cui è prevista l installazione di lampade abbronzanti (facciali, docce e lettini solari) o macchinari per l uso dei quali non è prevista la presenza dell operatore. Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all interno di un unico locale, con l eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Nel caso siano previste prestazioni di manicure o pedicure, va previsto un locale o box dedicato, attrezzato preferibilmente di lavamani e/o lavapiedi; è ammesso l utilizzo di lavapiedi mobili purchè dotati di protezioni monouso. La sauna e il bagno turco, qualora vengano messi a disposizione di più utenti contemporaneamente e di sesso diverso, devono essere dotati di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, di un locale/zona post trattamento per il relax e di dispositivi di allarme per attivare l assistenza in caso di malore dell utente collocati in luoghi presidiati. Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori: c) servizio igienico, ad uso esclusivo dell esercizio e a disposizione del pubblico, posto all interno dell unità funzionale, adeguatamente aerato. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo con comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti. Per gli operatori maschi e femmine devono essere di regola realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro; qualora il numero complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti; d) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e di un adeguato numero di sedili; qualora il numero degli operatori sia superiore a 5, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso; e) vano/spazio doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti (es.: massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) e comunque almeno 1 doccia ogni 4 locali o box destinati a tali trattamenti; f) locale/spazio per il deposito dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l attività e della biancheria; g) locale/ spazio per il deposito dello sporco e dei rifiuti; h) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia; qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell acqua tramite secchi o contenitori adeguati all uso. I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, con idonea rubinetteria a comando non manuale, ove ciò sia compatibile con le esigenze della lavorazione, ed idonei lavandini fissi. Di regola le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es.: massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune). Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g) e h) il pavimento deve essere continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento. REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n 37. Presso l esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell Azienda per i Servizi Sanitari. Qualora presente, l impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla noma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato. I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono rispettare il Decreto previsto dall art. 10 della Legge n. 1/1990 e le norme tecniche vigenti, che individuano le caratteristiche tecnico dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele d uso. Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti. Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d uso delle apparecchiature. REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI L attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela dei clienti e degli operatori. Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati. Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia. Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i prodotti cosmetici devono essere conservati nella confezione originaria. La biancheria per i clienti (teli, accappatoi, lenzuolini ecc.) deve essere preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili. Per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria va adottato un protocollo redatto secondo le linee guida fornite dell Azienda per i Servizi Sanitari. Va adottato un protocollo delle procedure igieniche adottate dagli operatori, redatto secondo le linee guida dell Azienda per i Servizi Sanitari; nell esercizio delle diverse attività svolte vanno utilizzati i Dispositivi individuali di protezione (DPI) indicati dal datore di lavoro (guanti ed eventuali altri dispositivi). Va assicurata la sicurezza degli utenti connessa all uso di lampade abbronzanti: vi è evidenza per i clienti, mediante l affissione di avvisi/documenti informativi, dei possibili rischi connessi all esposizione a radiazioni UV e delle precauzioni da adottare prima dell esposizione, come da linee guida dell Azienda per i Servizi Sanitari. Ove disponibili, gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per i clienti o per l operatore (aghi, lamette, ecc.) devono essere monouso. Gli strumenti che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate, ovvero dall operatore nell esercizio dove vengono eseguite le prestazioni, secondo le linee guida fornite dall Azienda per i Servizi Sanitari. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall operatore, essa deve essere effettuata, di regola, con l impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può farsi ricorso ad altre procedure secondo le linee guida fornite dall Azienda per i Servizi Sanitari. Le procedure di disinfezione e sterilizzazione adottate vanno descritte in un protocollo redatto secondo dette indicazioni. Eventuali rifiuti speciali taglienti (aghi, sgorbie, lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzati) dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi, e dovranno essere smaltiti a norma di legge. Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l esercizio dell attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO II REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L ATTIVITA DI PARRUCCHIERE MISTO REQUISITI MINIMI STRUTTURALI I locali destinati all attività di parrucchiere misto devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza, devono essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida e alle indicazioni operative per la redazione di progetti di attività produttive di beni e servizi dell Azienda per i Servizi Sanitari. I locali destinati all esercizio dell attività di parrucchiere misto di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori. I locali destinati all attività di cui al presente Regolamento devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d uso o soggetti a specifiche autorizzazioni. Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività: a) un locale/spazio per attesa/reception/attività amministrative; b) locale/i di attività di dimensioni adeguate al numero di postazioni di lavoro e alle attrezzature previste; in esso/i le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l agevole e sicuro esercizio delle attività anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature presenti. Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all interno di un unico locale, con l eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica. Nel caso siano previste prestazioni di manicure o pedicure, va previsto un locale o box dedicato attrezzato preferibilmente di lavamani e/o lavapiedi; è ammesso l utilizzo di lavapiedi mobili purchè dotati di protezioni monouso; c) locale/spazio di preparazione e miscelazione dei prodotti cosmetici, dotato di idonei sistemi di aspirazione localizzata, ove ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi. Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori: d) un servizio igienico, ad uso esclusivo dell esercizio e a disposizione del pubblico, posto all interno dell unità funzionale adeguatamente aerato. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico deve essere fornito di lavabo con comandi della rubinetteria preferibilmente non manuali, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. Per gli operatori maschi e femmine devono essere, di regola, realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro; qualora il numero complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti; e) uno spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e di un adeguato numero di sedili; qualora il numero degli operatori sia superiore a 5, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso; f) locale/spazio per il deposito dei materiali e dei cosmetici, necessari per l attività, compresa la biancheria; g) locale/spazio per il deposito dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l attività e della biancheria; h) locale/ spazio per il deposito dello sporco e dei rifiuti; i) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia; qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e dovrà essere installato nel servizio igienico un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell acqua tramite secchi o simili. I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda.

Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g) e h) il pavimento deve essere preferibilmente continuo, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento. REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n.46 e dal D.M. 22.01.2008 n 37. Presso l esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell Azienda per i Servizi Sanitari. Qualora presente, l impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla noma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato. Il locale/spazio destinato alla preparazione e miscelazione dei prodotti cosmetici deve essere dotato di idonei sistemi di ventilazione localizzata ove ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi. I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti. Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti. Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d uso delle apparecchiature. REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI L attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del lavoratore. Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati. Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia. Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i prodotti cosmetici devono essere conservati nella confezione originaria. La biancheria per i clienti (asciugamani, sopravvesti, etc.) deve essere preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili. Esiste un protocollo scritto della sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature, della biancheria e degli strumenti di lavoro (pettini, spazzole ecc.) redatto secondo le linee guida e i protocolli dell Azienda per i Servizi Sanitari. Deve essere presente un protocollo scritto relativo all igiene degli operatori redatto secondo le indicazioni (linee guida, protocolli ecc.) dell Azienda per i Servizi Sanitari ; nell esercizio delle diverse attività svolte vanno utilizzati i Dispositivi individuali di protezione (DPI) indicati dal datore di lavoro (guanti ed eventuali altri dispositivi). Tutti gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per i clienti o per l operatore devono essere di regola monouso (rasoi, lamette). Gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per il cliente (ad esempio, strumenti per manicure e pedicure) che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall operatore nell esercizio dove vengono eseguite le prestazioni, secondo le linee guida fornite dall Azienda per i Servizi Sanitari. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall operatore essa deve essere effettuata di regola con l impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può farsi ad altre procedure secondo le linee guida o i protocolli forniti dall Azienda per i Servizi Sanitari.

Deve essere presente un protocollo scritto delle procedure di disinfezione e sterilizzazione, redatto secondo dette indicazioni. Eventuali rifiuti speciali taglienti (aghi, lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzati) dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi, e dovranno essere smaltiti a norma di legge. Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l esercizio dell attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro. ALLEGATO III REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA DI TATUAGGIO E PIERCING REQUISITI MINIMI STRUTTURALI I locali destinati all attività di tatuaggio e piercing devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza, devono ottemperare alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, devono essere realizzati in conformità alle linee guida e alle indicazioni operative per la redazione di progetti di attività produttive di beni e servizi dell Azienda per i Servizi Sanitari. I locali destinati all esercizio dell attività di tatuaggio e piercing devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori. I locali devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d uso o soggetti a specifiche autorizzazioni. Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività: a) locale/i attesa /reception/attività amministrative dimensionato/i secondo i volumi di attività; b) locale/i dedicato/i al tatuaggio e/o piercing di dimensione indicativa di almeno 12 mq. Le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l agevole e sicuro esercizio delle attività. Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all interno di un unico locale, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica. I box realizzati all interno di un unico ambiente devono rispettare i requisiti citati e devono avere superficie indicativamente di almeno 9 mq. per le attività di tatuaggio e di almeno 6 mq. per le attività di piercing. Nelle postazioni di lavoro/box dove vengono effettuate le specifiche attività devono essere installati lavamani distinti per l uso diretto e per la pulizia delle attrezzature e dello strumentario, con rubinetti a comando non manuale (esclusa la leva sanitaria), forniti di acqua potabile calda e fredda; si può derogare dall installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune). c) locale/spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a 4 mq., ovvero a 3 mq. quando si tratti di spazio ricavato all interno del locale per l esecuzione delle prestazioni. Il locale/zona per la sterilizzazione degli strumenti deve essere dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo con erogatore d acqua calda e fredda a comando non manuale, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme tecniche in vigore. Non è richiesto il locale/spazio per la sterilizzazione se l esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all esercizio, in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge. Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori: d) servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico deve essere ad uso esclusivo

dell esercizio e a disposizione del pubblico, posto all interno dell unità funzionale. Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo con comandi non manuali per l erogazione dell acqua, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido, contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti. Per gli operatori maschi e femmine devono essere, di regola, realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti; e) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e un adeguato numero di sedili; nel caso che il numero degli operatori sia superiore a 5, lo spogliatoio deve essere diviso per sesso; f) locale/spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l attività, compresa la biancheria; g) locale/ spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti; h) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia. Qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato, dotato di idonei contenitori per il deposito e va istallato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell acqua tramite secchi o contenitori adeguati all uso. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g) e h) il pavimento deve essere continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento. REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE Tutti gli impianti devono essere realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n 37. Presso l esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell Azienda per i Servizi Sanitari. Qualora presente, l impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato. I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti. Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti. Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d uso delle apparecchiature. REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI L attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del cliente e degli operatori. Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati. Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i colori devono essere conservati nella confezione originaria; i materiali e le confezioni di strumenti sterili soggetti a scadenza devono riportare la data di scadenza. La biancheria per i clienti (teli, accappatoi, lenzuolini, ecc.) deve essere preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili. Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia. Devono essere fornite, con avvisi o adeguato materiale informativo, informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto, in particolare, sulla atossicità

dei materiali e dei prodotti utilizzati e sull assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti. Devono sempre essere richieste all interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili, per praticare l attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza e deve essere acquisito il consenso scritto dell avente diritto. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa. Nella sede dell attività devono essere presenti i seguenti documenti: registro delle prestazioni; autorizzazioni/consensi al tatuaggio/piercing sottoscritti dagli aventi diritto; il protocollo relativo all igiene degli addetti redatto in conformità alle linee guida dell ASS; il protocollo per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria, redatto in conformità alle linee guida dell ASS; il protocollo della disinfezione e/o sterilizzazione dello strumentario redatto in conformità alle linee guida dell ASS, ove necessario e previsto; registro di sterilizzazione provvisto di test di sterilità riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione; contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali; elenco aggiornato degli strumenti e dei colori usati; schede tecniche degli strumenti, dei colori e dei materiali metallici o similari che vengono applicati ai clienti. Vanno sempre utilizzati strumenti monouso, ove disponibili e ove possibile (ad esempio, aghi per tatuaggi). Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l esecuzione del tatuaggio e del piercing, devono essere sottoposte a procedura di sterilizzazione. Gli strumenti che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate, ovvero dall operatore nell esercizio dove vengono eseguite le prestazioni, secondo le linee guida fornite dall Azienda per i Servizi Sanitari. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall operatore, essa deve essere effettuata, di regola, con l impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può farsi ricorso ad altre procedure secondo le linee guida fornite dall Azienda per i Servizi Sanitari. I rifiuti speciali pericolosi, quali gli strumenti taglienti monouso utilizzati, dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi; gli altri rifiuti classificabili come speciali (garze, cotone, salviette contaminate) dovranno essere raccolti negli appositi contenitori a tenuta. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti a norma di legge. Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l esercizio dell attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

Note: (1) Attività esercitate in forma mista Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere esercitate congiuntamente, purché nel rispetto del Regolamento comunale. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un autonoma unità funzionale. Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività. Le unità funzionali devono possedere le caratteristiche previste dagli allegati I, II, III del Regolamento comunale in funzione dell attività in esse esercitata. Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali depositi per attrezzature di pulizia dei locali, reception, sala d attesa, locali di deposito, servizi igienici, spogliatoi personale. Nel caso in cui l attività mista di estetista e di parrucchiere misto sia esercitata da impresa individuale artigiana, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l attività mista di estetista e di parrucchiere misto sia svolta in una delle forme societarie previste dall art. 10 della Legge, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle rispettive attività (2) Attività esercitate in forma promiscua Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge, purché nel rispetto del Regolamento comunale e delle Leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un autonoma unità funzionale. Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività. Le unità funzionali relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono possedere le caratteristiche previste dagli allegati I, II, III del Regolamento comunale in funzione dell attività in esse esercitata. Le unità funzionali relative alle attività estranee al campo di applicazione della Legge devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano. Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d attesa e/o reception. (3) Art. 9 L.R. 12/02 Impresa artigiana 1. E' impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti: a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attivita' di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi; b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinita' di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale. (omissis) Art. 10 L.R. 12/02 Societa' artigiana 1. E' artigiana la societa' avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita: a) in forma di societa' cooperativa, di piccola societa' cooperativa, di societa' in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8; b) in forma di societa' in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza; c) in forma di societa' a responsabilita' limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8. 2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata con pluralita' di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale. 3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle societa' di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11 L.R. 12/02 Organico dell'impresa artigiana 1. L'impresa artigiana puo' essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreche' non superi il limite massimo di venti addetti. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1: a) il limite degli addetti e' ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purche' la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato; b) il limite degli addetti e' innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. 3. Con regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7, sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attivita' per ciascun settore. 4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati: a) i lavoratori assunti come apprendisti; b) i lavoratori a domicilio; c) i soci indicati dall'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8; d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto. 5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2: a) il titolare di impresa artigiana individuale; b) nelle societa' artigiane, un socio imprenditore artigiano nonche' i soci non partecipanti al lavoro; c) i familiari dell'imprenditore artigiano, partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile; d) i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro; e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni; f) i disabili fisici, psichici o sensoriali; g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative. 6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unita' superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'a.i.a. (4) Trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla dichiarazione di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Nei casi di trasferimento della gestione di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, la dichiarazione di inizio attività da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma precedente, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la dichiarazione di inizio attività per reintestazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede privo dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività può trasferire l'azienda in proprietà a un terzo soggetto, entro il termine di 90 giorni dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga in caso di comprovata necessità. (5) Requisiti morali di accesso alle attività Lo svolgimento dell attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia. Tali requisiti devono essere posseduti: