di Nicola Ianniello* Sez un penali sent n del 27 novembre

Documenti analoghi
Martedì e Giovedì. On. le Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Cosenza

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(Istituzione del patrocinio)

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI / SEZIONE PENALE. Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale.

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Patrocinio a spese dello Stato

Il/la sottoscritto/a nato/a a il / /

All Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Patrocinio a spese dello Stato

La presente istanza può essere inviata a mezzo raccomandata o presentata dal richiedente o dal difensore dello stesso

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Patrocinio a spese dello Stato

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT INDICE SOMMARIO

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) Dichiara che presso la propria residenza in...via... la famiglia anagrafica (1) è così composta: 1

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI / SEZIONE PENALE. Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale.

Spett.le CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO P.le Falcone e Borsellino, PRATO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Spett. CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. Il sottoscritto

Palazzo di Giustizia V. Nicolò Tommaseo PADOVA

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il /La sottoscritto / a Nato/a a il Provincia Residente in Via Comune Prov. CAP Tel. Cell. D I C H I A R A

Il_la sottoscritto_a. nato a Il C.F. prov./stato residente in Via/Piazza. CAP Prov./Stato ; tel. ; CHIEDE

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Approvato nella seduta del

AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI

Circolare N.102 del 5 Luglio 2012

Prot. /20 Reg. Domande /20 : Spettabile CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTANISSETTA PALAZZO DI GIUSTIZIA CALTANISSETTA

AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA ( VIA TERME DI TRAIANO snc CIVITAVECCHIA)

Al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Verona DOMANDA D'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Biella. Via Marconi, Biella. Istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Risoluzione N.107/E QUESITO

CITTÀ DI CASORIA (PROVINCIA DI NAPOLI)

I1/La sottoscritto/a. codice fiscale e residente in. tel. n. cittadinanza professione. formula istanza. nella causa pendente davanti al RG n.

Spettabile Consiglio dell Ordine degli Avvocati di S A S S A R I

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Il delitto di Indebita compensazione

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI. Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile. nato a ( )

C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A

REGOLAMENTO I.S.E.E.

AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA ESTREME LINEA 1 (FINANZIAMENTO 2012)

A) RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. . Residente in

Il sottoscritto Nato a Prov. Stato residente in Via /Piazza n. Cod. Fisc. C H I E D E. Scadenza 27 ottobre2014

UNIONE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO REGOLAMENTO PER L ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

Tabella Contributo Unificato Indice Tabella

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

BANDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Linee guida alla presentazione della domanda di Patrocinio a spese dello Stato in sede civile D.P.R. 30/05/2002 n 115 e successive modifiche

Roma, 08 gennaio 2008

contro nei confronti di per l'annullamento

Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giurislavoristiche

ISTANZE DA PRESENTARE COME DA CALENDARIO DALLE ORE ALLE ORE Attenzione è necessario depositare pena il non accoglimento dell istanza

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO PROVINCIA DI NAPOLI

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:


REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA T.A.R.S.U.

CIRCOLARE N. 5 /E. OGGETTO: Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017.

Comune di Olbia - Assessorato ai Servizi Sociali Servizio Igiene e Sanità. tel. 0789/52172

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE

COMUNE DI NAVE. Provincia di Brescia. Regolamento Comunale per l applicazione dell ISEE indicatore della situazione economica equivalente

Al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Verona DOMANDA D'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il / La sottoscritt nat a il prov./naz. di cittadinanza residente in Via/piazza n a (c.a.p.) città, Tel.

Bandi di Concorso. Termine presentazione domanda 15/3/2017

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA Prov. di Como

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio

AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA ( VIA TERME DI TRAIANO snc CIVITAVECCHIA)

AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA

TRIBUNALE DI CAGLIARI RITO MONOCRATICO SEZIONE II PENALE. DOTT. PODDIGHE MASSIMO COSTANTINO Giudice VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Allegato parte integrante

Riservato all Ufficio: Numero domanda: Data di presentazione:

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA ( VIA PESARO N MACERATA)

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

L.R. 202/79. L istanza (Mod. DIR-IT/4) deve essere presentata in data antecedente a quello del ricovero.

APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE) DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Gratuito patrocinio ad accesso ristretto con le modifiche apportate dal c.d. pacchetto sicurezza

La legge sul processo lungo

COMUNE DI MARTIS Provincia di Sassari

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

ha pronunciato la presente

COMUNE DI GREZZANA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, PATROCINIO

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Il/La sottoscritt nat_ a. (Prov. ) il e residente a. in Via n. Io sottoscritt, nat_ a. (Prov. ) il e residente a. in Via n.


Roma, 2 febbraio 2016 OGGETTO: SULLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE DEL MAGISTRATO.

Transcript:

La questione centrale per il patrocinio a spese dello Stato in tempi di crisi: quale reddito? (a margine della sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 27 giugno 2012) di Nicola Ianniello* La sentenza in commento riveste fondamentale importanza in relazione al momento più delicato dell istituto del patrocinio a spese dello Stato e cioè l accesso al beneficio. I riflessi di tale pronuncia, che si basa sulla decisione delle sezioni unite penali del 2008 1 in tema di reato previsto dall art. 95 t.u.s.g., riguardano sia l attenzione che deve avere il difensore incaricato, il cui compenso segue il destino del beneficio concesso, e sia la considerazione di avvalersi dell aiuto parziale secondo il progetto formulato dall associazione A.N.V.A.G. (www.anvag.it) in presenza di una situazione analoga a quella oggetto della sentenza in commento. Il Tribunale di Cagliari, su istanza dell Agenzia delle Entrate, revocava il beneficio (devesi ritenere ai sensi dell art. 112 t.u.s.g.) 2 in quanto il richiedente risultava titolare di reddito dell anno precedente superiore, seppur di poco, rispetto al limite di legge. Il richiedente, infatti, aveva dichiarato, al momento della proposizione della domanda, di essere disoccupato, di guisa che, non percependo allo stato alcun reddito, riteneva di essere nelle condizioni per usufruire del gratuito patrocinio. 1 Sez un penali sent n. 6591 del 27 novembre 2008 2 Art 112 1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione : a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare; d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt 76 e 92 omissis

2 L articolo 76 del t.u. n.115/02 sulle spese di giustizia, 3 che regola la materia del patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 ivi considerando i redditi prodotti da ogni componente della famiglia. Nel caso in esame, la dichiarazione del richiedente non poteva, quindi, non essere considerata oggettivamente non corrispondente alla sua effettiva situazione reddituale. La rigida interpretazione della norma richiamata esclude ogni possibile valutazione di una eventuale involuzione della situazione reddituale del soggetto richiedente. Come sopra ricordato, le sezioni unite penali hanno risolto la questione controversa che si era presentata con due opposte interpretazioni date all art. 95 t.u.s.g. 4 e cioè, da un lato, se il fatto non si sostanzi nella falsa dichiarazione di un reddito inferiore a quello fissato quale soglia di ammissibilità al beneficio, non sussistono estremi di reato (sez. V, Bevilacqua), dall altro lato, quando la falsità sia stata determinante per l ammissione della domanda, deve ravvisarsi la punibilità del reato di pura condotta (sez III, Contino). Il quesito, in sintesi, era se il reato previsto dall art. 95 t.u.s.g. è integrato da falsità od omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni per l attestazione del reddito necessarie per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato o il mantenimento del beneficio, anche se il reddito accertato non dovesse superare la soglia minima prevista dalla legge. 3 Art 76 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva..omissis. 4 Art 95 1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lett. b), c) e d) sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

3 La sentenza poneva innanzitutto a confronto l art. 76 t.u.s.g. sopra richiamato con l art. 79 ivi 5 che enumera tra i dati della dichiarazione sostitutiva che deve essere presentata dal richiedente, la certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, ma con la chiara precisazione che tale determinazione va fatta secondo le modalità indicate nell'articolo 76. Nella dichiarazione non rileva, quindi, la eventuale modifica delle condizioni economiche intervenuta dalla presentazione della istanza rispetto alla situazione risultante dall ultima dichiarazione 6. Orbene, le sezioni unite, sul presupposto che la dichiarazione non ha per sé ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l ammissione al beneficio (il magistrato, infatti, ai sensi dell art. 96, II comma, t.u.s.g., può anche respingere l istanza se vi sono fondati motivi che l interessato non versi nelle condizioni degli artt. 76 e 92 quest ultimo articolo riguardante i familiari conviventi) bensì i dati da cui l istante la induce ( determina ) quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale, seppur vincolata, dell organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella, hanno concluso che la dichiarazione deve contenere senza eccezione i dati eventualmente già riversati nella diversa dichiarazione a fini IRPEF relativa ai redditi dell anno precedente, in tal caso da 5 Art 79 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. 6 con un precedente arresto giurisprudenziale, gli stessi ermellini avevano chiarito che la ragione dell esigenza di accertamento degli effettivi redditi percepiti dall istante, risponde a quella di autorizzare il trasferimento allo Stato di una spesa, di difesa tecnica, che la parte da sola non riesce a sostenere, facendo appello alla solidarietà della collettività (sez IV pen sent 12 ottobre 2010).

4 allegare, salvo la possibilità di prendere in considerazione l istanza di ammissione al beneficio, di chi non l abbia presentata. La struttura del reato p.p. art. 95 rich., consistente in falsità e omissioni, è quella degli illeciti cui segue evento di pericolo, ed oltre di danno. Il falso è reato commissivo proprio e l incriminazione del reato di pura condotta ha la funzione di sbarramento dell evento di danno ulteriore e tale funzione viene determinata dal collegamento del dovere di attestazione alla dichiarazione IRPEF dell anno precedente. La punibilità del reato di pura condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni. 7 In conclusione, le sezioni unite hanno chiarito che la specifica falsità della dichiarazione sostitutiva è collegata al momento della ammissibilità della istanza e non a quello della concessione del beneficio e ciò in quanto solo la istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato. L inganno potenziale (falsa attestazione di dati necessari per determinare le condizioni di reddito all atto della proposizione della domanda) sussiste anche se le falsità o omissioni risultino poi ininfluenti per il superamento dei limiti di reddito previsto dalla legge per l ammissione al beneficio. La sentenza oggi in commento si pone sulla stessa linea di rigore secondo la quale non può essere accolto il principio che le eventuali variazioni di reddito intervenute successivamente alla dichiarazione fiscale, ancorchè idonee a rispettare i limiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio, possano essere oggetto della dichiarazione sostitutiva. Ciò in quanto si tratta di dichiarazione infedele omissiva della indicazione di una dichiarazione dei redditi dell anno precedente. Possiamo concludere che il caso che qui è posto all attenzione, rispecchia numerose situazioni che si prospettano nell accesso al beneficio del gratuito patrocinio, laddove i meno abbienti, e cioè coloro che superano la soglia di reddito previsto dalla legge per rientrare nel beneficio, ma si trovano parimenti, per svariate ragioni, nelle 7 Così la sentenza delle sez unite penali del 2008

5 condizioni di non poter sopportare le spese di un giudizio, risultano ingiustamente penalizzati. Il progetto aiuto parziale proposto dall A.N.V.A.G., con l auspicio che divenga legge dello Stato, si rivolge proprio ai meno abbienti, tra i quali vi sono coloro che hanno perso il lavoro e che possono adire le vie giudiziali contribuendo parzialmente, secondo determinati parametri, alle spese di giudizio. (Avv Nicola Ianniello presidente dell A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-07/12)