LA LIQUIDAZIONE DEI FONDI IMMOBILIARI IN SCADENZA Disciplina fiscale di riferimento



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LA LIQUIDAZIONE DEI FONDI IMMOBILIARI IN SCADENZA Disciplina fiscale di riferimento

Evoluzione disciplina fiscale dei fondi immobiliari Art. 15 L.n. 86/1994 Tassazione in capo al fondo I fondi erano soggetti a un imposta sostitutiva dell IRPEG e dell ILOR nella misura del 25% sui proventi conseguiti dei fondi per effetto della gestione. Poiché il presupposto impositivo si realizzava in capo al fondo, per le quote detenute al di fuori dell esercizio d impresa: - i proventi e le plusvalenze da cessione delle quote (a determinate condizioni) non concorrevano a formare il reddito imponibile complessivo dei partecipanti; per le quote detenute nell esercizio d impresa - i proventi e le plusvalenze da cessione delle quote concorrevano a formare il reddito imponibile complessivo ai fini IRPEG e IRPEF ma veniva riconosciuto un credito d imposta del 20% dell importo dei proventi. D.L. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L. n. 410/2001 Riforma della tassazione basata sul principio per cui il fondo non è soggetto alle imposte sui redditi e all IRAP, conseguentemente sono irrilevanti ai fini impositivi i singoli redditi conseguiti (canoni di locazione e plusvalenze). I proventi dei fondi erano tassati con un imposta sostitutiva dell 1%, calcolata e prelevata annualmente sull ammontare del valore netto medio del fondo dalla SGR in qualità di sostituto d imposta. 2

Evoluzione disciplina fiscale dei fondi immobiliari D.L. n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003 La tassazione gravante sul fondo trasla in capo ai partecipanti. L imposta patrimoniale dell 1% viene abrogata e sostituita con l introduzione di una ritenuta del 12,5% - a titolo di acconto o di imposta a seconda del fatto che le quote siano detenute o meno nell esercizio d impresa, prelevata dalla SGR (sostituto d imposta): - sui proventi distribuiti al partecipante e risultanti dai rendiconti periodici e - sulla differenza tra il valore di riscatto o liquidazione delle quote e il costo di sottoscrizione o di acquisto delle stesse. La tassazione interviene sui proventi distribuiti e non sui maturati realizzando un effetto di c.d. tax deferral. Per evitare il fenomeno della doppia imposizione, viene introdotta l esenzione da imposizione per i proventi distribuiti a non residenti c.d. white list. D.L. n. 112/2008 Primo intervento per contrastare i fondi carenti dei requisiti di pluralità e diffusione tra gli investitori: viene introdotta un imposta patrimoniale dell 1% sul valore netto dei fondi e «ristretta base partecipativa» o «familiari». Viene aumentata l aliquota della ritenuta applicabile ai proventi percepiti dai partecipanti che passa dal 12,5% al 20%. 3

Evoluzione disciplina fiscale dei fondi immobiliari D.L. n. 78/2010 Riformula la nozione di fondo comune d investimento per prevedervi la necessità dei requisiti di pluralità e diffusione degli investitori nonché di autonomia della gestione del fondo da interferenze dei partecipanti. La SGR avrebbero dovuto adeguare i fondi a tali requisiti ovvero deliberare la liquidazione dei fondi privi dei requisiti entro 30 gg. dall emanazione del decreto attuativo. Tale disposizione non è mai stata applicata a causa dell abrogazione della norma che prevedeva l emanazione del decreto attuativo. Viene modificato il regime fiscale applicabile ai soggetti non residenti riducendo l ambito dell esenzione dalla ritenuta del 20%. Il regime di esenzione non si applica più ai non residenti appartenenti a uno Stato che assicurava un adeguato scambio di informazioni e gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in un paese che consentiva un adeguato scambio di informazioni sempre che non si fosse trattato di paesi a regime fiscale privilegiato. D.L. n. 70/2011 e Provv. Ag. Entr. 16/12/2011 Abrogazione della norma che prevedeva l emanazione del decreto attuativo. Numerose altre modifiche precisate nel seguito. 4

Regime tributario del fondo Mancato assoggettamento a imposte sui redditi e Irap I fondi comuni d investimento immobiliare istituiti ai sensi dell art. 37 TUF e dell art. 14-bis della L. n. 86/1994 (fondi istituiti con apporto di beni immobili o diritti reali immobiliari per il 51% da parte dello Stato o degli enti pubblici, nonché da società possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti) non sono soggetti ad alcuna imposta sui redditi e all imposta regionale sulle attività produttive. Configurazione come «lordista» Il fondo in relazione ai proventi finanziari conseguiti dalla gestione delle liquidità si configura in linea generale come «lordista». Pertanto, ha il diritto di percepire la maggior parte dei redditi da capitale al lordo delle ritenute o delle imposte sostitutive applicabili (non trovano applicazione, per esempio, le ritenute sugli interessi dei conti correnti e depositi di pertinenza dei fondi, sui proventi derivanti da OICR italiani e OICVM di diritto estero etc). Per i redditi da capitale per i quali il fondo non è «lordista» (obbligazioni o titoli simili di società non quotate, cambiali finanziarie e titoli atipici) la ritenuta è applicata sempre a titolo d imposta. Il prelievo in capo ai fondi immobiliari non prevede l applicazione di ritenute a titolo di acconto per il fatto che essi non sono soggetti alle imposte sui redditi. Cessioni e conferimenti ai fondi immobiliari Si applica le disposizioni di cui all art. 37-bis d.p.r. n. 600/1973. Non si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 358/1997. 5

Regime tributario del fondo Apporti Fondi immobiliari ad apporto pubblico E prevista una disciplina speciale solo in relazione agli apporti in fondi immobiliari in cui il 51% degli apporti siano effettuati da parte dello Stato, di enti pubblici o di società interamente possedute, anche indirettamente, dallo Stato o da enti pubblici (art. 14-bis, L. n. 86/1994). In tali casi gli apporti non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili in capo all apportante, indipendentemente dalla sua natura giuridica e dalla tipologia di attività svolta (regime di sostanziale neutralità fiscale). Le quote ricevute in cambio dell apporto sia dagli enti pubblici che dagli eventuali privati mantengono il medesimo valore fiscalmente riconosciuto ai beni anteriormente all apporto stesso. Apporti In fondi immobiliari ad apporto privato Ai fondi immobiliari ad apporto privato, si applica la disciplina vigente per i conferimenti in società. Ai conferimenti in società si applica la disciplina delle cessioni a titolo oneroso (art. 9, c. 5, del Tuir). L operazione di apporto determina per il conferente il realizzo di plusvalenze o minusvalenze risultanti dalla differenza tra il costo fiscale dei beni apportati e il corrispettivo del conferimento. Il corrispettivo, se il fondo non ha azioni o titoli negoziati in mercati regolamentati è pari al valore normale dei beni conferiti, altrimenti si considera corrispettivo il maggiore tra il valore normale dei beni conferiti e il valore normale delle azioni ricevute che si determina in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell ultimo mese (art. 9, c.4, lett. a, TUIR). 6

Regime tributario dei partecipanti residenti o soggetti esteri aventi stabile organizzazione in Italia Ritenu ta L imposizione è in capo ai partecipanti. E prevista l applicazione di una ritenuta del 20% - a titolo di acconto o di imposta, a seconda del fatto che le quote siano detenute o meno nell esercizio d impresa, prelevata dalla SGR (sostituto d imposta): - sui proventi distribuiti al partecipante e risultanti dai rendiconti periodici (relazione semestrale e rendiconto annuale - sulla differenza tra il valore di riscatto o liquidazione delle quote e il costo di sottoscrizione o di acquisto delle stesse. La ritenuta è a titolo di acconto per le partecipazioni detenute nell esercizio dell attività d impresa da: - imprenditori individuali, SNC, SAS, SPA, SAPA, SRL, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società aventi per oggetto l esercizio di attività commerciali e stabili organizzazioni di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica. La ritenuta è a titolo d imposta per le partecipazioni assunte al di fuori dell attività d impresa da: - residenti (persone fisiche, enti non commerciali, SS, associazioni e società equiparate alle società semplici); - i soggetti esenti o esclusi dall applicazione dell imposta sul reddito delle società; - i non residenti, appartenenti a stati che non assicurano un adeguato scambio di informazioni con l Italia. Le eventuali perdite realizzate con il riscatto o la liquidazione delle quote sono riconducibili tra i redditi diversi di natura finanziaria con la conseguente possibilità di deduzione. 7

Regime tributario dei partecipanti Ritenu ta La ritenuta non si applica ai fondi pensione e agli OICR che sono esenti all origine e a loro volta «lordisti» rispetto a proventi percepiti da fondi immobiliari. La tassazione interviene sui proventi distribuiti sia incostanza di partecipazione che all'atto del disinvestimento (non sui proventi maturati dal fondo), realizzando così un effetto di tax deferral. Tassa zione parteci panti In relazione alle plusvalenze (capital gains) o alle minusvalenze eventualmente realizzati con la negoziazione delle quote di fondi d investimento immobiliari non sono previste specifiche norme relativamente alla tassazione. Si applica, pertanto, il regime ordinario: - danno origine a redditi diversi di natura finanziaria; - per i soggetti non titolari di redditi di impresa, si applica l'imposta sostitutiva del 20% è possibile dedurre le minusvalenza, si può optare per il regime della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui agli artt. 5, 6 e 7, D. lgs. n. 461/1997; - per i soggetti che esercitano attività di impresa commerciale, il corrispettivo ricevuto concorre direttamente alla formazione del reddito imponibile. Il regime della participation exemption non è applicabile alle plusvalenze derivanti in caso di quote di fondi immobiliari o di partecipazioni in società immobiliari. Con la riforma dei redditi di natura finanziaria (art. 2, c. 6, D.L. n. 138/2011) viene meno la discriminazione che esisteva tra i fondi immobiliari italiani e quelli esteri. I proventi di quelli esteri, essendo equiparati a titoli atipici, sono tassati al 20%. La riforma ha portato la tassazione delle plusvalenze emerse in caso di cessione di quota dal 12,5% al 20%. 8

Regime tributario dei partecipanti non residenti Regime di non imponibili tà In merito al regime fiscale applicabile ai soggetti non residenti, si evidenza che attraverso le nuove disposizioni viene notevolmente ridotto l'ambito di esenzione dall'applicazione della ritenuta del 20%: Non sono assoggettati a imposizione (e pertanto su di essi non viene applicata la ritenuta) i proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani ai seguenti soggetti. - Fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella white list (D.M. emanato ai sensi dell'articolo 168 bis Tuir di cui al d.p.r. n. 917/1986). Si tratta di soggetti che presentano, al di là della loro forma, una sostanza giuridica corrispondente a quella degli omologhi organismi italiani. Si deve far riferimento alla normativa dello Stato estero in cui sono costituiti e all assimilabilità delle finalità d investimento a quelle degli analoghi soggetti italiani. Tali soggetti devono essere sottoposti a vigilanza (sul fondo o sul gestore). - Enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (a prescindere dal fatto che siano o meno residenti o istituiti in paesi white list); - Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (a prescindere dal fatto che siano o meno residenti o istituiti in paesi white list). Obblighi informativi: autocertificazione della propria residenza. 9

Regime tributario dei partecipanti non residenti Il regime di non imponibilità non spetta per le partecipazioni detenute dai predetti soggetti in via mediata. La ritenuta per i soggetti non residenti, per i quali non è stato confermato il regime di esenzione, si applica limitatamente ai proventi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2010. Regime convenz ionale In caso di proventi percepiti da soggetti che risiedono in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito è stata prevista una procedura semplificata per l applicazione diretta da parte dei sostituti d imposta della ritenuta nella misura convenzionale (generalmente 10% o 15%). Ciò a prescindere dal fatto che siano o meno residenti o istituiti in paesi white list. Il provvedimento fa rinvio all art. 11 della Convenzione conforme al modello OCSE relativo alla tassazione degli interessi. Per applicare la minore aliquota convenzionale, i sostituti d imposta devono acquisire: - la dichiarazione del soggetto non residente beneficiario effettivo dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari per determinare la misura dell aliquota applicabile ai sensi della convenzione; - un Attestazione dell Autorità fiscale competente dello Stato ove il beneficiario effettivo dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione che, come espressamente disposto dalla norma, produce effetti fino al 31 marzo dell anno successivo a quello di presentazione. In tutti gli altri casi, sui proventi percepiti dai soggetti non residenti verrà applicata una ritenuta pari al 20%. 10

D.L. n. 70/2011 e Provv. Ag. Entr. 16/12/2011 Con l abrogazione della disposizione che prevedeva l emanazione del regolamento ministeriale che doveva declinare i concetti di pluralità e autonomia, è abbandonata la strada della previsione di un numero minimo di partecipanti ai fondi. Il regime fiscale del fondo non è pregiudicato dalla presenza di un solo partecipante purché esso sia ritenuto dal legislatore come portatore di interessi di una pluralità. Fondi istituzio nali Le disposizioni degli artt. 6, 8 e 9 D.L. n. 351/2001 trovano applicazione per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti soggetti (art. 32, c. 3, D.L. 78/2010): - Intermediari e operatori finanziari assoggettati a vigilanza (imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche, intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale); - Soggetti che raccolgono il risparmio tra una pluralità di investitori (organismi di investimento collettivo del risparmio, forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria); - Soggetti intrinsecamente portatori di interessi collettivi (Stato o enti pubblici, enti privati no profit e società mutualistiche); - i veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti di cui sopra; - i soggetti di cui sopra, non residenti a condizione che siano costituiti in paesi «white list» che consentono uno scambio di informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione. 11

D.L. n. 70/2011 e Provv. Ag. Entr. 16/12/2011 Fondi da quelli istituzionali Partecipanti detentori (al 31/12/2010) di quote > 5% dai Soggetti Esclusi Regime per il periodo d imposta 2010 Per recuperare a tassazione eventuali plusvalori conseguiti dal fondo e non ancora distribuiti alla data del 31/12/2010, è previsto l assoggettamento a un imposta sostitutiva dell imposta sui redditi pari al 5% del valore medio delle quote possedute risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d imposta 2010 (rel. semestrale, rendiconto annuale ed eventuali prospetti periodici). Per evitare fenomeni di doppia imposizione è previsto il riconoscimento fiscale dei valori assoggettati a imposizione sostitutiva e dei valori soggetti a tassazione per trasparenza. Il costo di sottoscrizione o acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno contribuito alla formazione della base imponibile per l applicazione dell imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. Si determina, pertanto, l effetto di rivalutare il costo di sottoscrizione o acquisto della partecipazione sia agli effetti della determinazione delle plusvalenze da realizzo sia agli effetti dell applicazione della ritenuta in occasione della liquidazione della quota alla scadenza del fondo. I proventi maturati fino al 31/12/2010 e corrisposti nei periodi d imposta successivi non sono assoggettabili a tassazione fino a concorrenza dell ammontare che ha contribuito a determinare la base imponibile dell imposta sostitutiva del 5%. L imposta non è dovuta dai fondi di nuova costituzione non operativi alla data del 31/12/2010. Il versamento della prima rata dell imposta sostitutiva poteva essere effettuato entro il 16 gennaio 2012 maggiorato di interessi senza applicazione di sanzioni. 12

D.L. n. 70/2011 e Provv. Ag. Entr. 16/12/2011 Tassazione fondi da quelli istituzionali: Partecipanti detentori di quote > 5% dai Soggetti Esclusi Regime a partire dal periodo d imposta 2011 I redditi conseguiti dai fondi e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti in proporzione alla quota di partecipazione, a decorrere dal periodo d imposta 2011. I redditi conseguiti annualmente dal fondo immobiliare concorrono alla formazione del reddito complessivo di ciascun partecipante a prescindere dall effettiva percezione dei proventi. Si pagano le imposte sul redditi conseguiti dal fondo (non sui redditi distribuiti). Viene riproposto lo schema previsto per la tassazione dei redditi di partecipazione nelle società di persone. La percentuale di partecipazione è rilevata al termine del periodo d imposta e si computano la quote detenute direttamente, indirettamente e da familiari. l partecipante deve comunicare alla SGR l ammontare complessivo della partecipazione detenuta. Si scomputa in sede di dichiarazione annuale la ritenuta d acconto del 20% applicata dalla SRG a dal depositario. Si tratta di redditi di capitale (art. 44, c. 1, lett. g, TUIR). I redditi si determinano escludendo i proventi e gli oneri da valutazione. Per i partecipanti che non esercitano attività d impresa un eventuale risultato negativo è irrilevante. 13

D.L. n. 70/2011 e Provv. Ag. Entr. 16/12/2011 Cessioni quote > 5% detenute da soggetti da quelli Esclusi I proventi derivanti dalla cessione di quote di partecipazione sono assimilati ai proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società di persone. La plusvalenza realizzata da un soggetto non esercente attività d impresa non sarà pertanto tassata con l imposta sostitutiva del 20% ma concorrerà a formare il reddito per il 49,72%. Per i evitare fenomeni di doppia imposizione sui redditi del fondo già tassati per trasparenza, il costo della partecipazione è aumentato dei redditi imputati per trasparenza ai partecipanti. Per coloro che esercitano attività d impresa, rilevano eventuali perdite imputate al fondo e il costo della partecipazione è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputati per trasparenza. Partecipanti detentori di quote < 5% o Soggetti Esclusi Continua ad applicarsi il regime previsto dal D.L. n. 351/2001 come convertito con modificazioni dalla L. n. 410/2001. 14

Imposte indirette - IVA Art. 8, D. L. n. 351/2001 Alla SGR è attribuita la soggettività passiva ai fini Iva Detrazione d imposta I fondi immobiliari non sono soggetti passivi Iva. La SGR è il soggetto passivo ai fini Iva (il fondo non ha personalità giuridica). Detrazione d imposta: la SGR può detrarre l imposta pagata per l acquisto di immobili e per la manutenzione degli stessi. Si applica la disciplina del c.d. pro rata di detraibilità. Ai fini del calcolo della percentuale di detraibilità si tiene conto delle operazioni attive che rientrano nell attività tipica del fondo (cessioni di partecipazioni in società immobiliari e di titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione). E indetraibile l imposta relativa a beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni esenti (es. operazioni di investimento della liquidità). Adempimenti La SGR determina e liquida separatamente per ogni fondo l imposta dovuta. Tutti gli adempimenti devono essere effettuati distintamente per ogni fondo (tenuta dei registri, fatturazione con distinte serie di numerazioni, separate liquidazioni d imposta etc.). La SGR è tenuta peraltro presentare un unica dichiarazione annuale e a effettuare un unico versamento cumulativo dell imposta, procedendo a compensare i saldi Iva rilevati nella contabilità di ciascun fondo. 15

Imposte indirette - IVA Art. 8, D. L. n. 351/2001 Utilizzo del credito Iva Rimborso: La normativa particolare in tema di rimborso è tesa a evitare che il fondo origini crediti Iva di ingente valore e di difficile e lunga recuperabilità. Gli immobili costituenti il patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili. Quindi è esperibile sia il rimborso annuale che quello infrannuale (per importi superiori a Euro 2.582,28). I rimborsi annuali d imposta sono dovuti entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale senza la presentazione delle garanzie ordinariamente previste. Il termine è ordinatorio. I rimborsi infrannuali sono ammessi se gli acquisti di beni ammortizzabili superano i 2/3 degli acquisti imponibili ai fini Iva. Non è previsto alcun termine e non è necessari presentare le garanzie ordinariamente previste. Compensazioni: La SGR può usare gli importi a credito in compensazione con altre imposte e contributi senza tener conto del limite annuo di Euro 516.456,90. Cessione credito Iva: La SGR può cedere a terzi il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale. 16

Imposte indirette - IVA Art. 8, D. L. n. 351/2001 Apporti ai fondi immobiliari Gli apporti ai fondi immobiliari (conferimenti in sottoscrizione quote) comportano il trasferimento della proprietà del bene a titolo oneroso e pertanto l imponibilità Iva dipende da: - la natura del soggetto apportante; - l inquadramento catastale del bene oggetto di conferimento. In genere, se l apportante non è un soggetto passivo Iva (privato o ente non commerciale) l operazione è esclusa da Iva per carenza di presupposto soggettivo. Se l apportante è un soggetto passivo Iva (società commerciale o soggetto che svolge attività d impresa) l operazione è soggetta ad Iva e si applica su di un imponibile che in assenza di un corrispettivo (natura permutativa dell operazione) è rappresentato dal valore normale del bene apportato. L imponibilità dell operazione dipende anche dalla tipologia del bene apportato come di seguito precisato in tema di cessioni. Se oggetto dell apporto sono partecipazioni, l operazione è sempre esente ai fini dell Iva. 17

Imposte indirette - IVA Disciplina agevolata Apporti esclusi dall applicazione dell Iva La disciplina agevolata opera in caso di apporto: - a fondi immobiliari chiusi (che non consentono sottoscrizioni di ulteriori quote dopo lo spirare del termine del periodo di collocamento, né il riscatto anticipato rispetto alle scadenze predeterminate); - di una pluralità di immobili, almeno due (il requisito della pluralità sussiste anche in presenza di un immobile a destinazione speciale che anche se accatastato come un unica unità immobiliare è composto da parti suscettibili di produrre reddito in via autonoma (es. centro commerciale); - prevalentemente locati al momento del trasferimento della proprietà al fondo (per valutare la prevalenza della locazione occorre considerare il valore effettivo delle unità immobiliari locate rispetto al valore complessivo delle unità oggetto dell apporto, il requisito risulta soddisfatto quando il rapporto risulti superiore al 50% - Circ. Ag. Entrate n. 22/E del 2006). I requisiti di cui sopra devono sussistere in capo al soggetto apportante. L esclusione si applica anche per i conferimenti di immobili detenuti in leasing e concessi in locazione a terzi (assimilazione del contratto di leasing alla proprietà Circ. Ag. Entrate n. 389/E del 2008). La norma si applica solo quando il soggetto apportante è un soggetto passivo Iva. 18

Imposte indirette - IVA Cessioni Cessioni si intendono gli atti che - trasferiscono la proprietà (compravendita, permuta, divisione con conguaglio); - atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento o la nuda proprietà sui beni. Il momento impositivo coincide con la data di stipulazione dell atto oppure se anteriore, con il momento del pagamento del corrispettivo (non rilevano il contratto preliminare o il versamento di una caparra confirmatoria). La base imponibile è costituita dall ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti. Le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell Iva sono sottoposte a diversi regimi (esenzione o imponibilità) nonché ad aliquote diverse a seconda del tipo di immobile ceduto e in certi casi del soggetto cedente. Fabbricati e terreni Fabbricati a destinazione abitativa; la cessione è operazione esente salvo il caso in cui la vendita sia effettuata dall impresa che l ha costruito o ristrutturato, entro 5 anni dall ultimazione dei lavori. Fabbricati strumentali per natura; il trattamento Iva dipende dalla qualifica del cedente (impresa costruttrice, altro soggetto Iva), dal tempo intercorso tra la costruzione e la vendita e dalla qualifica del cessionario (privato o soggetto Iva). Terreni non edificabili o agricoli: le cessioni sono escluse dal campo di applicazione Iva. Terreni edificabili: la cessione è soggetta a Iva con aliquota ordinaria. 19

Imposte indirette Imposta registro, ipotecaria e catastale Apporti ai fondi immobili ari Imposta di registro: agli apporti ai fondi immobiliari è applicabile l art. 7 della Tabella allegata d.p.r. 131/1986 (atti per i quali n on è previsto l obbligo di chiedere la registrazione) pertanto sono esenti da obbligo di registrazione gli atti relativi all istituzione, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote dei fondi immobiliari (art. 9, c.1, D.L. 351/2001). Rientrano anche le sottoscrizioni effettuate mediante apporto. Tuttavia, per atti stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata l imposta di registro si applica in misura fissa. Imposta ipotecaria: - per immobili ad uso abitativo o terreni, nella misura del 2% se l operazione è stata effettuata in regime di esenzione o non imponibile Iva, altrimenti in misura fissa; - per gli immobili strumentali, nella misura del 2% se l operazione è non imponibile Iva oppure nella misura dell 1,5% se l apporto ha per oggetto i beni strumentali di cui all art. 35, c. 10-bis, D.L. n. 223/2006, altrimenti in misura fissa; Imposta catastale: - per immobili ad uso abitativo o terreni, nella misura dell 1% se l operazione è stata effettuata in regime di esenzione o non imponibile Iva, altrimenti in misura fissa; - per gli immobili strumentali, nella misura dell 1% se l operazione è non imponibile Iva oppure nella misura dello 0,5% se l apporto ha per oggetto i beni strumentali di cui all art. 35, c. 10-bis, D.L. n. 223/2006, altrimenti in misura fissa. 20

Imposte indirette - Imposta registro, ipotecaria e catastale Disposizione agevolativa Gli apporti aventi per oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati all atto dell effettuazione dell operazione sono assimilati, ai fini Iva, dell imposta di registro, ipotecaria e catastale ai conferimenti societari di aziende o rami di azienda. Pertanto tali apporti, esclusi dall ambito di applicazione dell Iva, sono soggetti all applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a Euro 168 ciascuna. 21

Imposte indirette Imposta registro, ipotecaria e catastale Cessioni da o a fondi immobiliari Cessioni fabbricati a uso abitativo: - per le cessioni soggette a Iva si applica l imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168,00; - per le cessioni esenti o fuori campo Iva si applica l imposta di registro in misura proporzionale (aliquote ex art. 1 Tariffa d.p.r. n. 131/1986). Cessioni di immobili strumentali: - per le cessioni soggette a Iva ed esenti si applica l imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168,00; - per le cessioni fuori campo Iva si applica l imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 7% (ex art. 1 Tariffa d.p.r. n. 131/1986). Cessioni di terreni: - per le cessioni di un terreno edificabile, da parte di un soggetto Iva si applica l imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168,00 (per il principio di alternatività ex art. 40, d.p.r. n. 131/1986); - In caso di cessione terreno non edificabile o agricolo, indipendentemente dalle caratteristiche del cedente ovvero di cessione di un terreno edificabile da parte di un soggetto non Iva si applica l imposta di registro in misura proporzionale con aliquote dell 8% per i terreni non edificabili e del 15% per i terreni agricoli, salvo specifiche agevolazioni. 22

Attuale disciplina fiscale delle SIIQ Tassazione sulla società Sono esenti da Ires solo gli utili derivanti da: - attività di locazione immobiliare, inclusa l attività di affitto di azienda per la parte riferibile alla locazione di immobili inclusi nel complesso aziendale; - Il possesso di partecipazioni derivanti da altre SIIQ o SIINQ. E previsto l obbligo di distribuire almeno 85% dell utile netto derivante dall attività di locazione esente, escludendo effetti di tax deferral che invece si produce in caso di fondi immobiliari in capo ai Soggetti Esclusi e ai partecipanti con quote < al 5%. La ritenuta alla fonte subita dai proventi distribuiti dalle SIIQ è del 20% (a titolo di acconto o di imposta a seconda che il percettore detenga o meno le partecipazioni nell esercizio dell impresa) ma può essere ridotta al 15% è riferibile a contratti di locazione ad uso abitativo «calmierati». Apporti Plusvalenze derivanti dagli apporti di beni in SIIQ: È possibile optare, in luogo delle ordinarie regole di imposizione, per l applicazione di un imposta sostitutiva dell Ires e dell Irap con aliquota del 20% da versare in quote costanti fino a un massimo di 5 anni. 23