INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ISOLE MINORI

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PROTOCOLLO D INTESA tra Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile -ENEA- e Associazione Nazionale Comuni Isole Minori - ANCIM - per INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ISOLE MINORI

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata ENEA o Agenzia ), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, Prof. Federico Testa, domiciliato per la carica presso la sede dell Agenzia, E L Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (nel seguito denominata ANCIM" o Associazione ) con sede legale in Via dei Prefetti, 46 00186 Roma, (Codice Fiscale 97158680583), nella persona del Presidente, Ing. Mario Corongiu, domiciliato per la carica presso la sede dell Associazione. VISTI: lo Statuto dell Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM); le indicazioni contenute nel Manifesto di La Maddalena approvato il 28.05.2016; la Carta delle Isole Europee adottata all Elba nel 2013; l Accordo di sviluppo per il Mediterraneo, adottato a Creta il 04.12.2014; il Protocollo d Intesa MiBACT-ENEA L efficienza energetica, l innovazione, la prevenzione e la sicurezza del patrimonio culturale del 6 giugno 2016; il Contratto ANCIM MiBACT di sviluppo per i Beni Culturali e Turismo isole italiane e del Mediterraneo; 1

gli artt. 4 e 5 - Titolo II del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE ; la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, che modifica l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 istitutiva dell'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA; le indicazioni contenute nella Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS). CONSIDERATO CHE: ANCIM è impegnata a favorire e realizzare: un diverso e più dinamico modello di governance fondato sulla: o o integrazione ed interazione istituzionale; integrazione ed interazione finanziaria tra fondi pubblici e fondi privati, con particolare attenzione ai bandi europei e nazionali; o integrazione ed interazione tra le realtà dei 36 Comuni delle isole minori e le realtà socio-economiche di altre isole del Mediterraneo; una nuova via per lo sviluppo che necessita di dare prova di immaginazione, di determinazione e di flessibilità per contribuire a recuperare la crisi economica ed occupazionale ancora in atto: su obiettivi comuni, soluzioni nuove nella ricerca di aggregazione e 2

cooperazione tra Istituzioni ed Enti in modo da massimizzare i risultati, gli effetti finanziari e colmare il gap che un agire in piccole realtà può creare; modelli di governance nuovi anche attraverso la valorizzazione delle diversità che i 36 Comuni delle isole minori esprimono; tecnologie energetiche innovative, con la massimizzazione dell integrazione delle fonti rinnovabili disponibili localmente (fotovoltaico, eolico, solare termico e termodinamico, biomasse, geotermico) per la riduzione dei consumi nell illuminazione pubblica, nei servizi di condizionamento e consumo energetico degli edifici e nei trasporti pubblici mediante l utilizzo di tecnologie di smart grids and smart cities e lo sviluppo della mobilità sostenibile con l introduzione di mezzi a basso o nullo impatto ambientale, gestite con logiche di gestione e controllo più adeguate ed efficienti in funzione dei reali servizi richiesti; lo sviluppo di politiche e di ottimizzazione dell utilizzo di fonti energetiche rinnovabili compatibili con il paesaggio ; lo sviluppo di una rete con tecnologie informatiche avanzate, finalizzata alla messa a disposizione di una piattaforma digitale per la gestione dei servizi sociali e per la valorizzazione del turismo; la gestione, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti -ove possibile- con sistemi di smaltimento integrale sul territorio insulare; il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture; l uso delle proprie risorse termali. 3

L ENEA, con richiamo all art. 37 della Legge n.99/2009, è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell energia e dello sviluppo economico sostenibile alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini. Le funzioni istituzionali prima richiamate sono assicurate e sviluppate attraverso una rete di centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di competenze multidisciplinari di rilievo nazionale e internazionale, con capacità di analisi, progettazione, realizzazione e gestione di problematiche territoriali complesse, applicabili anche ai fini di una valorizzazione delle isole minori italiane. TENUTO CONTO CHE: il tema del risparmio energetico, dell energia rinnovabile, del ciclo dell acqua, dello smaltimento dei rifiuti e della mobilità alternativa sono i temi trasversali delle missioni obiettivo della nuova politica comunitaria 2014-2020; tali temi non possono più essere risolti in modo separato, ma debbono costituire un elemento strategico del nuovo modello di sviluppo che le isole minori intendono realizzare; tale integrazione debba essere realizzata in tutti e 36 contesti insulari italiani perché possano costituire una significativa inversione nell attuazione di questi obiettivi ed un significativo contributo ai risultati indicati dalla Unione Europea sulla strategia fondata sul parametro 2020 e successivamente 2050; tale attività, più che verso l individuazione di una fonte rinnovabile 4

di energia, debba indirizzarsi verso un sistema basato su una pluralità di fonti e di impianti legati alla disponibilità, alle vocazioni del paesaggio delle singole isole; si rende necessario agire anche tramite procedure amministrative innovate e sperimentali valorizzando il potenziale legislativo degli articoli 174 e ss. del Trattato di Lisbona, della legge 662/96 come novellata dalla legge di stabilità del 2014 e dalle norme specifiche previste per le isole minori. I Comuni delle isole minori sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ANCIM ha elaborato un Documento Unico di Programmazione Isole del Mediterraneo (DUPIM), corredato dei Progetti Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST), predisposti dai Comuni e dai privati. L ENEA dispone di competenze, professionalità, impianti e strumentazione, con caratteristiche di unicità a livello nazionale, nei settori, tra gli altri, dell uso efficiente delle risorse, della rigenerazione urbana, della protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale, della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale, della sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, del turismo sostenibile, dell agro-industria, della complementarietà agriurbana, dell efficienza e risparmio energetico, dell uso di fonti di energia rinnovabili. Sui settori suddetti ENEA ha sviluppato negli anni numerosi progetti ed attività, identificabili come Best Practices con una significativa 5

possibilità di replicabilità a livello nazionale. L'ENEA, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, svolge le funzioni di Agenzia Nazionale per l'efficienza Energetica a cui vengono -in particolare- affidate le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE ovvero il controllo generale e la responsabilità di supervisionare il quadro istituito ai fini del conseguimento dell obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico verificando il risparmio energetico risultante dai servizi energetici e dalle altre misure adottate. L ENEA, ai sensi dell art.4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica, ha il compito di elaborare, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE), una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, sia pubblici che privati. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 (Premesse) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo. Art. 2 (Oggetto) Le Parti intendono perseguire una integrazione delle rispettive competenze al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, naturale, culturale, sociale 6

dei Comuni aderenti ad ANCIM, favorendo lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile. In particolare le Parti collaboreranno sulle seguenti tematiche: Attuazione del DUPIM 2014-2020, approvato da ANCIM, tenendo conto anche di eventuali iniziative predisposte dalle competenti istituzioni di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori. Studio ed elaborazione di un Piano di Azione integrativo del DUPIM. Formazione ed informazione degli operatori locali, di funzionari delle Amministrazioni comunali, della cittadinanza e dei turisti; elementi che mirano a favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e destagionalizzato, lo sviluppo del tessuto produttivo locale e l occupazione. Individuazione delle fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali, per la realizzazione di programmi/progetti in attuazione del DUPIM e del Piano di Azione integrativo. Art. 3 (Impegni della ANCIM) L ANCIM coinvolgerà l ENEA nella realizzazione di interventi e misure che riguardino il presente protocollo, per cui siano necessarie azioni di coordinamento, di supporto e di studio. Art. 4 (Impegni dell ENEA) ENEA assicura risorse umane e strumentali in attuazione dei compiti 7

istituzionali assegnati all Agenzia. L ENEA svolge altresì, nei modi disciplinati dal presente Protocollo d Intesa e dagli Atti esecutivi di cui all Art.6, le eventuali ulteriori attività che, in aggiunta a quelle ordinarie, siano necessarie affinché l azione delle Parti concorra al raggiungimento degli obiettivi previsti dall Art.2. Art. 5 (Disciplina dei rapporti tra le Parti) I rapporti tra le Parti sono disciplinati: dal presente Protocollo; da eventuali singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 6, stipulati in esecuzione dello stesso Protocollo. Art. 6 (Atti esecutivi) Le Parti, ove necessario, predisporranno specifici Atti esecutivi, che regolamenteranno il ruolo delle Parti, le modalità di esecuzione e la durata degli interventi, i costi e la relativa ripartizione degli stessi, gli eventuali contributi finanziari, il personale coinvolto. Tali Atti esecutivi potranno altresì disciplinare il regime delle proprietà, delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties. Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti. Art. 7 (Regole di comportamento presso la sede dell altra Parte) Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale 8

dell altra operante nelle attività oggetto del presente Protocollo e dei relativi Accordi Esecutivi. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell altra per lo svolgimento delle citate attività saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi. Art. 8 (Responsabilità civile) Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall altra Parte. In quest ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno. Art. 9 (Copertura assicurativa) Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Protocollo, la sede dell altra Parte. Art. 10 9

(Riservatezza) Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza. Art. 11 (Trattamento dei dati) Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Art. 12 (Responsabili del Protocollo) La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte. Il Responsabile del Protocollo per l ANCIM è la Dott.ssa Gian Piera Usai, Segretario Generale. Il Responsabile del Protocollo per l ENEA è il Dott. Carmine Marinucci, Direttore del Board dei Direttori. Art. 13 (Comitato di coordinamento) La gestione del presente Protocollo di Intesa è affidata ad un Comitato di Coordinamento composto da tre membri in rappresentanza di ciascuna delle Parti. Per parte ANCIM: 10

Ing. Mario Corongiu, Presidente ANCIM; Ing. Giovanni De Martino, Sindaco di Capri; Dott. Sergio Ortelli, Sindaco del Giglio. Per parte ENEA: Ing. Gian Piero Celata, Direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche (DTE); Dott. Roberto Morabito, Direttore Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT); Ing. Roberto Moneta, Responsabile Unità Tecnica Efficienza Energetica (UTEE). La riunione di insediamento avviene entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo d intesa presso la sede ANCIM. Nel corso di tale riunione si procede alla nomina del Presidente, designato a rotazione annuale tra i membri del Comitato; il primo incarico è attributo ad ANCIM. Le sostituzioni dei Componenti del Comitato di Coordinamento possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti dandone comunicazione scritta alla controparte. Il Comitato ha il compito di individuare settori specifici di intervento, convenire su programmi di comune interesse per ciascun settore, definire e programmare le attività da svolgere congiuntamente, predisporre apposite intese operative, valutando, di volta in volta, le migliori opportunità di esecuzione delle stesse e le risorse economiche necessarie. Nello svolgimento delle attività sopraelencate, il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di esperti aventi specifiche competenze nell ambito delle tematiche di comune interesse dallo stesso individuate. 11

Il Comitato si riunisce almeno due volte l anno su convocazione del Presidente. Ogni membro del Comitato, qualora ricorrano motivi di urgenza, può avanzare -al Presidente- richieste di convocazione dello stesso, motivandone le ragioni. Le attività svolte dai membri del Comitato sono a titolo gratuito e le spese di funzionamento dello stesso sono a carico di ciascun Ente per la parte di propria competenza. Il servizio di Segreteria tecnica e svolto dalla Parte che detiene la Presidenza. Art. 14 (Durata e recesso) Il presente protocollo avrà una durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La durata potrà essere prorogata per un ugual periodo previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire almeno un mese prima della data di scadenza. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell ambito degli Atti esecutivi approvati dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Art. 15 (Modifiche al Protocollo) Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche ed implementazioni al Protocollo. 12

ART. 16 (Divieto di cessione) Il presente protocollo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. Art. 17 (Risoluzione) Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, che produrranno l estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. Art. 18 (Oneri finanziari e Costi) Il presente protocollo non comporta oneri finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte farà fronte ai costi relativi all esecuzione delle attività di propria competenza. Art. 19 (Legge applicabile e Foro competente) In caso di insorgenza di conflitti, le Parti si impegnano a privilegiare il metodo ADR che sarà fatto da in soggetto abilitato ed individuato dal Comitato di coordinamento di cui all art. 13. Art. 20 (Registrazione) Il presente protocollo sarà registrato in caso d uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte 13

richiedente. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. Roma, Per ENEA Prof. Federico Testa Presidente Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie, Energia e Sviluppo Economico Sostenibile Per ANCIM Ing. Mario Corongiu Presidente Associazione Nazionale Comuni Isole Minori 14