COSTI PLURIENNALI: TRATTAMENTO CIVILISTICO E FISCALE 1 Immobilizzazioni immateriali Beni immateriali Hanno una propria identificabilità e individualità; di norma sono diritti giuridicamente tutelati che permettono di sfruttare benefici futuri attesi; sono suscettibili di valutazione economica e qualificazione economica e indipendente dagli altri beni aziendali Costi pluriennali Hanno carattere di indeterminatezza; non sono collegati all acquisizione o produzione interna di un bene o di un diritto; non esauriscono l utilità nell esercizio in cui sono sostenuti. 2 1
ASPETTI CIVILISTICI GENERALI Requisiti per iscrizione in bilancio nelle immobilizzazioni immateriali Essere riferiti a costi effettivamente sostenuti Non devono esaurire la propria utilità nell esercizio di sostenimento Devono manifestare la capacità di produrre benefici futuri Costi pluriennali: a. Per l iscrizione prevale il principio di prudenza e pertanto per l iscrizione è prevista la facoltà della loro iscrizione nello stato patrimoniale (non c è obbligo) b. Possono essere iscritti nell attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro 5 esercizi(art. 2426, comma 1, n.5, c.c.) c. Fino a quando l ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l ammontare dei costi non ammortizzati (art. 2426, comma 1, n.5, c.c.) per evitare la distribuzione di utili fittizi d. Posta di bilancio soggetta a politiche di bilancio 3 I costi pluriennali vanno iscritti al costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori) il quale non può superare il valore recuperabile; qualora si riscontri una riduzione durevole di valore, i costi pluriennali vanno svalutati e non è ammesso il ripristino di valore(qualora vengano meno le cause che hanno determinato la svalutazione). 4 2
Classificazione dei costi pluriennali: 1. Costi di impianto e ampliamento 2. Costi di ricerca e sviluppo 3. Costi di pubblicità 4. Altri costi pluriennali 5 1. COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO Aspetti civilistici: OIC 24 li definisce come oneri sostenuti per la costituzione della società (costi per atto costitutivo, costi per consulenze, ecc.) oppure per l ampliamento della società (inteso come vera e propria espansione in direzioni e attività precedentemente non perseguite ovvero verso un ampliamento straordinario); l ammontare capitalizzato non può mai eccedere il valore stimato dell utilità futura ed il differimento deve essere comunemente accettato come prassi nel settore. Aspetti fiscali art. 108 comma 3-4 TUIR: possono essere portati in deduzione del reddito d impresa a partire dall esercizio nel quale sono conseguiti i primi ricavi principio di correlazione costi-ricavi per imprese di nuova costituzione sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (si seguono i criteri civilistici) Disallineamento tra normativa civilistica e fiscale 6 3
2. COSTI DIRICERCA E DISVILUPPO Aspetti civilistici: OIC 24 distingue tra: costiperlaricercadibase(nonhannounafinalità definita con precisione) non sono capitalizzabili; costiperlaricercaapplicataefinalizzataadun specifico prodotto o processo produttivo costiperlosviluppo Sono capitalizzabili se: si riferiscono ad un prodotto/processo chiaramente definito; il progetto è realizzabile; i costi sono recuperabili in futuro. Esempi di costi capitalizzabili: costi del personale, costi dei materiali e dei servizi, ammortamento di immobili, impianti e macchinari utilizzati, costi indiretti diversi dalle spese generali ed amministrative, ecc. 7 2. COSTI DIRICERCA E DISVILUPPO Aspetti fiscali art. 108 comma 1 TUIR: è ammessa la deduzione nell esercizio di sostenimento ovvero in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. 8 4
3. COSTI DIPUBBLICITA Aspetti civilistici: OIC 24 specifica che i costi di pubblicità per essere capitalizzati devono: essere assimilabili e funzionali ai costi di impianto e ampliamento; avere la caratteristica di eccezionalità e di non ricorrenza; esserecollegatiallafasedilanciodiunnuovoprodotto; essere relativi ad azioni dalle quali l impresa ha la ragionevole aspettativa di ottenere duraturi ritorni economici. Aspetti fiscali art. 108 comma 2 TUIR: le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell esercizio stesso e nei quattro successivi possibile disallineamento tra comportamento civilistico e fiscale 9 4. ALTRI COSTI PLURIENNALI Aspetti civilistici: tali costi devono rispettare, per essere capitalizzati, i principi generali validi per tutte le immobilizzazioni immateriali, ovvero: devono essere effettivamente sostenuti non devono esaurire la loro utilità nell esercizio di sostenimento devono produrre benefici economici futuri Sono esempi di altri costi pluriennali i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi e gli oneri accessori su finanziamenti; tali costi vanno ammortizzati nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione/leasing/comodato (per i beni di terzi) o del finanziamento (per gli oneri su finanziamenti). Aspetti fiscali art. 108 comma 3 TUIR: sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio Simmetria tra criterio civilistico e fiscale 10 5
N.B. Ai fini fiscali i costi pluriennali, qualora siano sostenuti da imprese di nuova costituzione, sono deducibili a partire dall esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi (Art. 108, comma 4, TUIR) cc Disallineamento tra normativa civilistica e fiscale: necessità di stanziare le imposte anticipate 11 6