Circolare n. 40 del Min Lavoro certificazione di crediti e rilascio del Durc primi chiarimenti 24 Ottobre 2013

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Circolare n. 40 del Min Lavoro certificazione di crediti e rilascio del Durc primi chiarimenti 24 Ottobre 2013 È stata pubblicata, il 21 ottobre scorso, l allegata circolare n. 40, con la quale il Ministero del Lavoro ha diramato le prime istruzioni operative in merito al D.M. 13 marzo 2013 che, a sua volta, ha disciplinato le modalità di attuazione dell art. 13bis, co. 5, del D.L. n. 52/2012 contenente la possibilità di rilasciare un Durc in presenza di una certificazione ( ) che attesti la sussistenza e l importo di crediti certi, liquidi ed esigibile vantati nei confronti delle pubbliche amministrazione di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Tale meccanismo permette alle imprese di continuare ad operare sul mercato in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi, compresi quelli relativi alle Casse Edili, di importo pari o inferiore rispetto ai crediti che il soggetto vanta nei confronti della P.A.. Pertanto, in presenza della certificazione attestante i suddetti crediti, gli Istituti e le Casse Edili devono emettere un Durc con l indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi dell art. 13bis, co. 5 del D.L. n. 52/2012, indicando l importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita. In considerazione poi dei casi di acquisizione d'ufficio del Durc da parte delle stazioni appaltanti, il Ministero del Lavoro ha precisato che sarà onere dell interessato, in tali occasioni, dichiarare di vantare dei crediti nei confronti della P.A. per i quali ha ottenuto l'apposita certificazione attraverso la Piattaforma informatica. Tale comunicazione potrà essere effettuata sino allo scadere dei 15 giorni, previsti dall art. 7, co. 3 del D.M. 24/10/2007 sul Durc, concessi per la regolarizzazione contributiva. Nella fase della partecipazione alla gara, ai fini della verifica dell'autocertificazione, il soggetto interessato dovrà comunicare agli Istituti e alle Casse Edili di versare nelle condizioni richieste dalla suddetta norma. A tal fine, si ritiene opportuno che il soggetto dichiari l esistenza di tali condizioni già nell ambito della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all art. 38, co. 1, lett. i del D.Lgs. n. 163/2006. In entrambe le ipotesi, ovvero nel caso in cui sia il soggetto titolare del credito a richiedere il Durc o anche quello in cui lo richieda la stazione appaltante, il titolare dovrà comunque comunicare gli estremi delle certificazioni del credito ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione attraverso la Piattaforma informatica. In tal senso dovranno avviarsi le opportune convenzioni per permettere l accesso alla Piattaforma anche da parte degli Istituti e delle Casse Edili, eventualmente anche attraverso la Cnce. Nelle more di tali convenzioni, la certificazione sarà trasmessa via Pec direttamente dall amministrazione certificatrice o esibita, sotto la responsabilità anche penale, dal soggetto titolare del credito. Il Durc così emesso avrà validità di 120 giorni, analogamente a quanto previsto attualmente per gli altri tipi di Durc e dovrà contenere: - la dicitura di emissione «ex art. 13bis, co. 5, D.L. n. 52/2013»; - l'importo debiti contributivi/assicurativi, con l indicazione dell Istituto e/o Cassa e nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile; - gli estremi della/e certificazione/i comunicate al momento della richiesta del Durc, con l indicazione di ciascun importo nonché dell ammontare complessivo - l'eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti della P.A. Tale Durc, è stato ribadito, potrà essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all art. 38, comma 1 lett. i, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti).

È stato, invece, precisato che, nell ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte delle pubbliche amministrazione dei Sal si applica esclusivamente la procedura dell intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha sottolineato l'estensione operata dal D.M. 13 marzo 2013 di tale intervento sostitutivo anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle P.A. a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Sulla base, poi, dell'art. 4 del citato D.M., il Ministero del Lavoro ha ribadito che il credito indicato nella certificazione esibita ai fini del rilascio del Durc può essere validamente ceduto o costituire oggetto di anticipazione, purché sia prioritariamente estinto il debito contributivo indicato sul Durc. La soddisfazione del debito contributivo dovrà essere comprovata dalla richiesta di un nuovo Durc che attesti l'avvenuta regolarizzazione. Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni operative, si allega alla presente anche una nota pubblicata in data odierna dalla CNCE che riporta alcune indicazioni in merito al contenuto del Durc rilasciato ai fini di cui sopra.

Prot. n 5955 /p/cv Roma, 24 ottobre 2013 A tutte le Casse Edili e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Comunicazione n 528 Loro sedi Oggetto: circolare 40/2013 Ministero del Lavoro Si invia, in allegato, la circolare 40/2013 emanata il 21 ottobre u.s. dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa all applicazione delle innovazioni in materia di rilascio del DURC introdotte dal DM del 13 marzo 2013. Il citato Decreto ha disciplinato le modalità di attuazione dell art. 13 bis, comma 5, del DL n. 52/2012 che prevede il rilascio di un DURC positivo nei casi in cui l impresa, pur in presenza di un debito contributivo nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, possa vantare un credito certificato, nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari al debito contributivo stesso. Il DURC in questione può essere utilizzato per tutte le finalità attualmente previste, comprese quelle relative alla verifica dell autodichiarazione, ma non per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture poiché, in tali casi, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all art. 4, comma 2, del DPR n.207/2010. La circolare precisa, inoltre, che anche tale fattispecie di DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio. In relazione alle indicazioni contenute nella circolare in oggetto, il sistema delle Casse Edili dovrà gestire tale tipologia di DURC secondo la seguente procedura: Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it 1

1. verificare che il DURC debba essere rilasciato ai sensi del citato decreto-legge a seguito di un esplicita richiesta dell impresa interessata (a breve sarà possibile inserire tale motivazione all interno della fase di richiesta del DURC); 2. acquisire dall impresa gli estremi della certificazione del credito ed il codice per l accesso alla piattaforma informatica predisposta dal Ministero dell Economia e delle Finanze o, nell immediato, copia della certificazione ottenuta dall impresa tramite la citata piattaforma; 3. in attesa dell avvio della procedura per l accesso alla piattaforma che gli Istituti e la CNCE concorderanno con l Ispettorato generale per l informatizzazione della Contabilità di Stato, richiedere conferma via PEC da parte dell Amministrazione certificatrice dell esistenza e della validità della certificazione esibita dall impresa; 4. consultare la BNI per verificare l esistenza di posizioni di irregolarità contributiva dell impresa con altre Casse Edili e, in tal caso, richiedere alle stesse un attestazione che specifichi l importo del debito contributivo al momento dell istruttoria del DURC; 5. riportare sul DURC l importo complessivo del debito dell impresa nei confronti del sistema delle Casse Edili (compreso, ovviamente, quello eventuale con la Cassa Edile emittente); 6. verificare che la somma dei debiti contributivi dell impresa con INPS, INAIL e sistema delle Casse Edili non sia superiore all importo del credito certificato; 7. emettere il DURC, in caso di esito positivo della verifica richiamata al punto precedente, con la seguente annotazione nel campo note: Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell art.13 bis del DL 7.5.2012 n.52, conv. con modificazioni dalla L.6.7.2012 n.94. Importo debito con sistema Casse Edili al : euro. Certificazione n del rilasciata da. Importo dei crediti certificati: euro, data di pagamento. La data di pagamento sarà indicata nel DURC solo ove sia presente nella certificazione del credito. Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it 2

In relazione alla complessità delle procedure descritte e alla necessità di monitorare i DURC emessi ai sensi del citato DL 52/2012, si invitano le Casse Edili a segnalare eventuali casi particolari agli uffici della CNCE che forniranno la necessaria assistenza operativa, soprattutto nella fase di prima applicazione della normativa in esame. Nel rimanere a disposizione per ogni necessità di chiarimenti e nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si inviano cordiali saluti. Il Vicepresidente Emilio Correale Il Presidente Giorgio Forlani Allegato 1 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it 3

CIRCOLARE N. 40/2013 Roma, 21 ottobre 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l Attività Ispettiva Agli indirizzi in allegato Prot. 37/0018125 Oggetto: D.M. 13 marzo 2013 certificazione di crediti e rilascio del DURC primi chiarimenti. Il Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in presenza di una certificazione ( ) che attesti la sussistenza e l importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Il meccanismo delineato dal Legislatore e declinato nel D.M. vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi. Oggetto e ambito di applicazione In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009). 1

I crediti in questione, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati ; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell economia e delle finanze (nn. 35 e 36 del 2012 e nn. 17, 19 e 30 del 2013). Modalità di rilascio del DURC Secondo l art. 2 del D.M., in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC con l indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ( ) precisando l importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo. Trattasi pertanto di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse. Tale specifico Documento è rilasciato su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d ufficio da parte di una P.A. (v. ML circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all interno del quale è prevista tale acquisizione d ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica (v. infra) e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012. A tal proposito è opportuno precisare che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. In questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti. In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica. 2

Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l accesso alla Piattaforma informatica. Come da indicazioni del MEF, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell amministrazione richiedente ovvero direttamente dall interessato nella fase di regolarizzazione, l esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell emissione del DURC. Al riguardo, gli Istituti e le Casse edili concorderanno con l Ispettorato generale per l Informatizzazione della Contabilità di Stato le specifiche modalità di avvio di tale procedura. Si precisa che analogo procedimento trova applicazione nell ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell organico medio annuo. Nelle more dell avvio del descritto procedimento si ritiene che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall amministrazione certificatrice, la conferma dell esistenza e della validità della certificazione. Va poi chiarito che la disciplina contenuta all'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio. DURC ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi: - dicitura di emissione ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 ; 3

- importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile; - gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell ammontare complessivo disponibile; - eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Modalità di utilizzo del DURC ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 Il DURC in questione può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006. Nell ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da questa Amministrazione con circ. n. 3/2012. Giova evidenziare, inoltre, che il Decreto Ministeriale in trattazione, al comma 3 dell art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dall art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ed espressamente richiamato al comma 2 dell art. 3 del medesimo D.M. La predetta norma, infatti, ha esteso il potere sostitutivo della stazione appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC. In tal modo, dunque, l operatività dell'istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell'ambito della contrattualistica pubblica. La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) che, al comma 8-bis, ha stabilito l applicazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005. 4

Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione. Inoltre, ai sensi dell art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione, solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC ( ), comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all intermediario finanziario ( ). Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili. In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell istruttoria per il rilascio del DURC stesso. Nel caso in cui persista l irregolarità contributiva il Decreto stabilisce che l impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all intermediario finanziario ai sensi dell art. 1269 c.c. per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo, eventualmente anche ai fini dell estinzione parziale di quest ultimo qualora l importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo. *** Da ultimo si precisa che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi. Per delega IL SEGRETARIO GENERALE (f.to Paolo Pennesi) DP 5