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S. N. A. L. S. SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI BRESCIA Via Monte Ortigara, 22 CAP: 25128 Tel.: 030-303096 Fax: 030-393104 Settore ATA: 030-3385174; Settore primario: 030-3385281; Settore secondario: 030-3385008; mail: lombardia.bs@snals.it-primaria@snalsbrescia.itsecondaria@snalsbrescia.it-ata@snalsbrescia.it Incontro di Formazione IIS Golgi Brescia 19 Gennaio 2013

II INCONTRO «La funzione docente. Profilo professionale e stato giuridico del docente. Il contratto di lavoro. La libertà d'insegnamento. La formazione in servizio»

STATO GIURIDICO DEL DOCENTE In generale lo stato giuridico o status è quella qualitá (o condizione giuridica o modo di essere giuridico) di diritto pubblico o di diritto privato che la norma attribuisce ad una persona nell ambito della collettivitá, all interno cioè di un particolare ordinamento giuridico (una pubblica amministrazione, la famiglia, etc.). Tale qualitá è costituita da un insieme organico di diritti, doveri e poteri.

RAPPORTO DI LAVORO/1 Il rapporto di lavoro che si instaura con il contratto di lavoro individuale è di duplice profilo: di diritto pubblico e di diritto privato; ed è fondativo e attributivo del c.d. stato giuridico del docente, cioè di quella particolare e differenziata qualitá di diritto pubblico all interno dell ordinamento scolastico disciplinata dalla fonte sia statale sia contrattuale in ordine a: 1. diritti - libertá e poteri -; 2. doveri docenza, obblighi di servizio, compiti connessi -; 3. e responsabilitá civile, penale, disciplinare, di risultato (misurazione e valutazione della performance).

IL RAPPORTO DI LAVORO/2 IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI STATALI, È ASSUNTO CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO NEL QUALE SONO INDICATI: - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E LIVELLO RETRIBUTIVO INIZIALE; - COMPITI E MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA DI ASSUNZIONE - DURATA DEL PERIODO DI PROVA, PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEDE DI PRIMA DESTINAZIONE, ANCORCHÉ PROVVISORIA, DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA. L'ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO PUÒ AVVENIRE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL CONTRATTO INDIVIDUALE INDICA ANCHE L'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO (CCNL 2006-2009, ART. 25).

PROFILO GIURIDICO DELLA FUNZIONE DOCENTE L insegnamento, quale attività peculiare del docente, è attività discrezionale e tecnica regolata per gli aspetti intrinseci da norme scientifico-artistiche, per gli aspetti generali da disposizioni costituzionali e pubblicistiche e, per gli aspetti di estrinsecazione lavoristica, da disposizioni contrattuali.

PROFILO GIURIDICO DELLA FUNZIONE DOCENTE (art. 26 ccnl) a) La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.

PROFILO GIURIDICO DELLA FUNZIONE DOCENTE (art. 26 ccnl) b) La funzione docente si fonda sull autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

PROFILO GIURIDICO DELLA FUNZIONE DOCENTE (art. 26 ccnl) c) In attuazione dell autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico didattici, il piano dell offerta formativa, adattandone l articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline.

PROFILO PROFESSIONALE DEL DOCENTE (art. 27 ccnl) Il profilo professionale è costituito da queste competenze disciplinari psico-pedagogiche metodologico-didattiche organizzativo-relazionali e di ricerca documentazione e valutazione

COMPETENZE DISCIPLINARI dominare conoscenze e abilitá relative alla propria disciplina contenuti da insegnare e teoria dell educazione; integrare la complessitá della pratica e del contenuto della propria disciplina con elementi di altre discipline; rendere i propri processi di apprendimento visibili a colleghi e studenti

COMPETENZE PSICO-PEDAGOGICHE padroneggiare conoscenze e abilitá relative alla psicologia evolutiva e dell apprendimento; creare ambienti di apprendimento stimolanti per gli allievi; differenziare tra i diversi studenti e seguirli individualmente lungo i loro percorsi di sviluppo; stimolare gli studenti a riflettere sulle loro esperienze; riflettere in modo sistematico sul proprio approccio pedagogico e comportamento didattico nei confronti degli studenti, dei colleghi e di altre figure importanti

COMPETENZE METODOLOGICO-DIDATTICHE conoscere e utilizzare le metodologie d insegnamento coerenti con l impianto disciplinare

COMPETENZE ORGANIZZATIVO-RELAZIONALI E DI RICERCA collaborare con i colleghi nella preparazione, attuazione e innovazione dei curricoli mantenere una rete di importanti contatti professionali lavorare in gruppi multidisciplinari e autodiretti impostare progetti di ricerca provare empatia per le persone con cui si lavora

COMPETENZE DI DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE conservare memoria delle migliori pratiche ricercare articoli, libri, casi di studio e altre risorse rilevanti sviluppare e incrementare le verifiche delle capacitá professionali valutare con criteri pedagogici e nel rispetto della normativa inviare agli studenti segnali sui loro progressi stimolare gli studenti all auto-verifica

PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE (art. 27 ccnl) Le competenze sono tra loro correlate ed interagenti; implicano - maturazione dell'esperienza didattica - l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica

PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE (Fonte statale) «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività - di trasmissione della cultura, - di contributo alla elaborazione di essa e - di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della personalità» (art. 395, D. Lgs 297/1994)

LA LIBERTÁ D INSEGNAMENTO

LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO Il principio della libertà d insegnamento è sancito dal 1 comma dell art. 33 Cost. «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».

LIBERTÁ DI PENSIERO E LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO Il rapporto poi tra libertá d insegnamento e la libertá di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) non è di identitá o di inclusione; sono due distinte libertá perché cosí ha disposto la Costituzione dedicando due distinti articoli. L una afferisce piú semplicemente all attivitá di insegnamento, l altra alla piú ampia libertá di pensiero (weltanshaungen teoretiche, etiche, politiche e sociali).

LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO Per gli ASPETTI FINALITÀ, la libertà d insegnamento è diretta - alla «piena formazione della personalità degli alunni» (comma 3) - ed a produrre istruzione libera, critica e aperta a sviluppi culturali e sociali.

LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO Per gli ASPETTI DI CONTENUTO, la libertà d insegnamento è intesa come: a) «autonomia didattica» (art. 1, c. 1, d. lgs 297/1994); b) «libera espressione culturale del docente» (art. 1, c. 1, d. lgs 297/1994); c) «autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca» (art. 1, c. 3, d. lgs 297/1994) d) «libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica» (art. 25, c. 3).

LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO Per gli ASPETTI DI ESERCIZIO, la libertà d insegnamento, essendo attività di natura promozionale, trova alimento in un confronto libero e aperto di posizioni culturali, pena la coazione del pensiero e della personalità dello studente. In altri termini la libertà d insegnamento «è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni» (art. 2, comma 1) ed è strettamente connessa con la libertà di apprendimento dello studente che ne costituisce anche il limite.

DIRITTI E DOVERI

I DIRITTI PATRIMONIALI Dal rapporto di lavoro scaturiscono una serie di interessi giuridicamente protetti, alcuni dei quali si identificano in diritti soggettivi perfetti, altri, invece, si qualificano come interessi legittimi. La dottrina prevalente classifica tali diritti in patrimoniali e non patrimoniali.

I DIRITTI PATRIMONIALI I diritti patrimoniali si distinguono in diritti contemporanei al rapporto d impiego e in diritti successivi al medesimo rapporto, presupponendone la cessazione. Rientrano nei diritti patrimoniali: la retribuzione trattamento di quiescenza e di previdenza dopo la cessazione del servizio.

I DIRITTI NON PATRIMONIALI I diritti relativi alla funzione diritto all ufficio diritto alla prestazione didattica diritto alla progressione mediante concorso il diritto alla sede il diritti a periodi di riposo diritto al riposo settimanale e festivo diritto al recupero delle festività soppresse diritto alle ferie diritto a permessi brevi diritto a permessi retribuiti diritto ad assentarsi per malattia diritto a congedi di maternità e di paternità diritto ad assentarsi per infortunio sul lavoro e per malattie dovute a causa di servizio diritto a periodi di aspettativa diritto all assistenza di persone handicappate il diritto alla tutela nell ambiente di lavoro il diritto allo studio il diritto al rapporto di lavoro part-time il diritto alla formazione in servizio

I DIRITTI SINDACALI/1 Il personale della scuola è titolare di diritti sindacali analoghi a quelli dei lavoratori privati, e ciò in forza dell estensione dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. I diritti sindacali si distinguono in diritti sindacali dei lavoratori e diritti sindacali delle associazioni. Sono definiti nello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), nel D. Lgs n. 165/2001 e nei Contratti nazionali di lavoro.

I DIRITTI SINDACALI/2 Diritto di associazione sindacale diritto di sciopero diritto di manifestare il proprio pensiero nel luogo di lavoro diritto a non essere sottoposto a controlli a distanza sul lavoro diritto al rispetto ed alla riservatezza diritto a non essere sottoposto ad accertamenti sanitari per fini non riconosciuti diritto alla repressione della condotta antisindacale diritti sindacali connessi con la funzione docente: diritto di assemblea e diritto di permessi retribuiti e non.

DOVERI DEL DOCENTE Dovere di esclusività Dovere di osservanza (o di obbedienza) Dovere di fedeltà alla Repubblica Dovere di fedeltá Dovere di diligenza Dovere di buon andamento e di imparzialità Osservanza del segreto d ufficio Dovere di condotta irreprensibile Osservanza obblighi contrattuali (attivitá d insegnamento; orario di servizio; partecipazione oo.cc; etc.)

IL DIRITTO-DOVERE ALLA FORMAZIONE

Una delle novità forti dei Decreti delegati del 1974 fu la definizione dell aggiornamento come diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente ( DPR 419, art. 7). Ccnl 1994/1997, art. 28 - Formazione «1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali». SNALS BRESCIA

L aggiornamento è un dovere: gli insegnanti non possono sottrarsi La sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1425 del 23 marzo 2007, ha rigettato il ricorso di un insegnante di scuola media contro la riduzione di 4 ore dello stipendio a causa della sua assenza ingiustificata a un corso di aggiornamento proposto dalla scuola. Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che l aggiornamento rientra fra i doveri di servizio del personale docente La sentenza richiama quindi l attenzione di tutti sul dovere dell aggiornamento professionale dei docenti. La sentenza precisa che esso è funzionale all insegnamento, rientrando quindi negli obblighi di servizio. Ovviamente, dal momento che lo stesso contratto collettivo nazionale del 2007 stabilisce (all art. 64 comma 2) che l aggiornamento si svolge al di fuori dell orario dell insegnamento, esso rientra nelle ore di servizio aggiuntive all insegnamento e non può superare tali ore.

L ULTIMO contratto collettivo nazionale, siglato il 7 ottobre 2007, prevede come fondamentale strumento professionale l aggiornamento in servizio (art. 63) e lo ritiene un diritto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità (art. 64 comma 1). E quando una norma definisce un diritto come funzionale a qualche obiettivo, esso è automaticamente anche un dovere; ed infatti il successivo art. 65 stabilisce che le istituzioni scolastiche debbano predisporre i contenuti dell aggiornamento in modo tale che siano funzionali alla realizzazione degli obiettivi individuati nel Piano dell offerta formativa.

E fatto salvo il diritto all auto-aggiornamento dei docenti, che comunque deve rientrare negli obiettivi del Piano dell offerta formativa, non potendo essere rimesso alle discrezionali scelte e agli interessi dei singoli insegnanti. Infine, il successivo art. 66 precisa che è dovere del Collegio dei docenti deliberare il piano annuale delle attività di aggiornamento secondo gli obiettivi del Piano, aggiornamento che diventa così obbligatorio per tutti.