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Il Decreto interministeriale sul riconoscimento delle qualifiche professionali all interno della UE ANALISI...3 CONCLUSIONI...6 2

ANALISI La Direttiva 36/2005/CE ha previsto che gli Stati membri o le associazioni o organismi professionali a livello nazionale ed europeo possono proporre alla Commissione Europea la costituzione di piattaforme comuni, il cui obiettivo è quello di colmare le differenze sostanziali di regolamentazione delle professioni nei diversi Paesi comunitari, al fine di facilitare il riconoscimento reciproco di qualifiche professionali nell ambito dell Unione Europea. Dal disposto della Direttiva 36/2005/CE si evince con assoluta chiarezza che essa è volta a disciplinare il riconoscimento reciproco, tra diversi Paesi comunitari, delle qualifiche professionali che consentono l accesso e l esercizio delle professioni regolamentate nel singolo Paese comunitario, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale. Il motivo per cui la Direttiva 36/2005/CE fa riferimento sia agli enti pubblici di tipo ordinistico che alle associazioni di diritto privato è riconducibile al fatto che: nelle legislazioni nazionali dei Paesi comunitari di tradizione latina, le professioni sono regolamentate mediante la figura giuridica degli enti pubblici di tipo ordinistico; nelle legislazioni nazionali dei Paesi comunitari di tradizione anglo-sassone, le professioni sono regolamentate mediante la figura giuridica dell associazione di diritto privato. Dovendosi rivolgere tanto agli uni quanto agli altri, la Direttiva 36/2005/CE ha giustamente preso in considerazione entrambe le forme giuridiche di regolamentazione delle professioni, lasciando poi al singolo Paese comunitario l adozione di norme di attuazione conformi al diritto nazionale. Quanto precede risulta per altro espressamente chiarito dalla stessa Direttiva 36/2005/CE, laddove al paragrafo 2 dell articolo 3 chiarisce espressamente che, quando cita le associazioni professionali, intende riferirsi alle sole associazioni dei Paesi anglosassoni indicate nell allegato 1 della Direttiva. La Direttiva 36/2005/CE ha trovato la propria disciplina di attuazione in Italia con il DLgs 9.11.2007 n. 206. In tale sede, la compresenza del rinvio agli enti pubblici di tipo ordinistico ed alle associazioni di diritto privato, nell ambito del testo della Direttiva 36/2005/CE, è stata interpretata dall estensore del DLgs 206/2007 non già per come avrebbe dovuto essere (ossia come una regolamentazione generale destinata a Paesi con ordinamenti giuridici interni diversificati), bensì come una apertura alla possibilità di far confluire nelle piattaforme comuni anche associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni

regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Tale è infatti la rubrica dell elenco la cui istituzione sarebbe prevista dal Decreto interministeriale Giustizia Politiche europee (di cui hanno dato notizia i principali quotidiani economici in data 28.2.2008), a sua volta norma regolamentare di attuazione del disposto dell art. 26 del DLgs 206/2007. I rappresentanti delle associazioni vedono in questa scalcinata produzione normativa e regolamentare una implicita benedizione al riconoscimento delle associazioni di diritto privato nel nostro ordinamento giuridico, a fianco delle professioni ordinistiche, secondo la esecrabile logica di un c.d. sistema duale che non trova riscontri in altri Paesi (perché altrove, ciascuno secondo la propria tradizione giuridica, regolamenta le professioni attraverso gli ordini oppure attraverso le associazioni, ma mai utilizzando entrambe le vie). In realtà, siamo di fronte a una palese forzatura del disposto e della ratio della Direttiva 36/2005/CE, consumatosi con il decreto legislativo di attuazione e perfezionatosi con il decreto interministeriale istitutivo del fantomatico elenco. Sul fatto che l elenco in questione meriti l appellativo di fantomatico paiono esservi pochi dubbi. Come si è avuto modo di accennare, la finalità dell elenco è quella di individuare le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate, ai fini della loro inclusione nelle piattaforme comuni che devono agevolare il reciproco riconoscimento dei titoli professionali tra diversi Paesi UE. È lecito chiedersi quali siano le professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, posto che, nei Paesi di tradizione latina come l Italia, le uniche professioni regolamentate sono per l appunto quelle per le quali esistono gli ordini, gli albi o i collegi. Per quanto concerne invece le professioni non regolamentate, pare scontato che si dovrà comunque fare riferimento esclusivo a quelle categorie di lavoratori autonomi che svolgono attività che non rientrano tra quelle che caratterizzano l operato dei professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi (in quanto, se svolgono attività che rientrano tra quelle caratteristiche di una professione ordinistica, è evidente che si tratta di categoria di lavoratori autonomi che svolgono in forma non regolamentata un attività per la quale esiste tuttavia una professione regolamentata). 4

Se la lingua italiana ha ancora un suo significato, pare difficile pervenire a conclusioni diverse dalle precedenti, con quel che ne consegue in termini di non iscrivibilità nel predetto elenco di tutte quelle associazioni di diritto privato i cui iscritti svolgono attività che rientrano tra quelle caratteristiche di professioni ordinistiche. Ciò detto, si ribadisce tuttavia come anche tale ultima affermazione abbia in realtà portata riduttiva rispetto alla ferma contrarietà che esprimiamo sul disposto dell art. 26 del DLgs 206/2007 e del discendente Decreto interministeriale istitutivo dell elenco. Infatti, fermo restando quanto ulteriormente detto in merito alle associazioni di diritto privato i cui iscritti svolgono attività che rientrano tra quelle caratteristiche di professioni ordinistiche, è l intero impianto normativo e regolamentare che palesa tutta la sua incompatibilità rispetto non soltanto all ordinamento giuridico italiano, ma anche rispetto alla Direttiva comunitaria dalla quale lo si vorrebbe far discendere. Come si può pensare, infatti, che una Direttiva comunitaria, finalizzata a disciplinare il riconoscimento reciproco di qualifiche professionali nell ambito dell Unione Europea, abbia come obiettivo quello di rendere riconoscibili in altri Paesi UE entità che non risultano riconosciute nemmeno nel Paese di residenza dell associazione medesima? È di tutta evidenza che la logica è quella di costruire piattaforme comuni tra professioni riconosciute anzitutto nei rispettivi Paesi di residenza (nella forma di ordini o di associazioni, a seconda delle rispettive legislazioni nazionali), al fine di agevolarne il riconoscimento anche negli altri Paesi UE. A conferma del fatto che la Direttiva 36/2005/CE non ha obiettivi diversi da quelli appena evidenziati, è sufficiente ricordare il considerando 11 della Direttiva medesima, ai sensi del quale la direttiva non ha l obiettivo di interferire nell interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente dal diritto nazionale in materiale di professioni. Piaccia o non piaccia (e questa è una valutazione di carattere politico), le categorie di lavoratori autonomi che si riconoscono in associazioni di diritto privato non rientrano tra le professioni riconosciute dal nostro ordinamento giuridico (e questa non è una valutazione, bensì un dato di fatto oggettivo). Prima di ipotizzare il loro riconoscimento presso altri Paesi UE, è evidente che si dovrebbe discutere in merito all opportunità del loro riconoscimento in Italia. Una ipotesi alla quale noi siamo assolutamente contrari (e questa è una valutazione che può essere tacciata come soggettiva e di parte), ma comunque una ipotesi che non può prescindere da un percorso di modifica dell art. 33 della Costituzione (e questa, di nuovo, non è una valutazione, bensì un dato di fatto 5

oggettivo), ai sensi del quale è prescritto un esame di Stato per l ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all esercizio professionale. CONCLUSIONI Per le ragioni di carattere tecnico-giuridico, prima ancora che di carattere politico, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: rigetta con forza l ipotesi che il Decreto interministeriale, istitutivo dell elenco per l individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate, possa essere considerato uno strumento di surrettizio riconoscimento delle associazioni di diritto privato che rappresentano lavoratori autonomi non iscritti ad ordini, albi o collegi; ritiene che l art. 26 del DLgs 206/2007 (e, conseguentemente, il Decreto interministeriale approvato in sua diretta attuazione) non rechi disposizioni di attuazione della Direttiva 36/E/2005/CE, bensì ne snaturi la portata attraverso un lampante eccesso di delega, nonché ponendosi in aperto contrasto con i principi dell ordinamento giuridico interno (non ultimo, con il dettato costituzionale), nonché con l art. 15 della medesima Direttiva 36/E/2005/CE. In subordine, nella denegata ipotesi in cui, nelle more di una formale declaratoria di illegittimità, venga comunque attivato l elenco di cui al Decreto interministeriale in commento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sottolinea che dovrebbe quanto meno esserne preclusa l iscrizione a tutte quelle associazioni di diritto privato i cui iscritti svolgono attività che non rientrano tra quelle che caratterizzano l operato dei professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi. 6