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FACTORING TOUR Reggio Emilia, 29 novembre 2006 Il Factoring Il factoring, come definizione, è un contratto col quale un impresa trasferisce i suoi crediti commerciali presenti e futuri, limitatamente nel tempo e a titolo oneroso, a una società specializzata, ottenendone in cambio la gestione, l incasso e, a seconda del tipo di contratto, l anticipo totale o parziale del corrispettivo, con la possibilità di trasferire con il credito, totalmente o parzialmente, il rischio di insolvenza finanziaria del debitore ceduto. La struttura contrattuale del factoring è pertanto variabile e, partendo da un nucleo centrale di servizi, connessi all attività di contabilizzazione e gestione del credito, può assumere anche funzioni di tipo finanziario in senso stretto, di informazione e indagine di impresa, ovvero di garanzia. La funzione di gestione si concreta attraverso attività di contabilizzazione, controllo delle scadenze e verifica delle stesse fino alle attività dirette verso il debitore ceduto che non abbia onorato gli impegni così come stabiliti. La funzione finanziaria si può -attuarsi invece (i) con riferimento al cedente, attraverso l anticipazione totale o parziale, e (ii) con riferimento al ceduto, attraverso concessioni di nuove scadenze (maturity), che, a fronte del riconoscimento di interessi, consentono di ottenere termini di pagamento più ampi, senza incidere sulla posizione del ceduto.

La funzione, che potremmo definire di informazione si connota invece nella trasmissione al cedente-fornitore, attraverso ricerche o utilizzando le cognizioni interne, di notizie su determinati nominativi di clienti, e di quanto potenzialmente utile per una determinata operazione o serie di operazioni. Venendo quindi all aspetto di interesse peculiare in questo intervento, vediamo la funzione di garanzia, ovvero le operazioni in pro soluto. Funzioni e caratteristiche del pro soluto: nella pratica, le operazioni in pro soluto, consentono all impresa il raggiungimento di diverse finalità. La prima, più intuitivamente comprensibile, è quella di circoscrivere il rischio derivante dalla crisi finanziaria della cliente. L imprenditore potrà, attraverso il factoring pro soluto, trasformare un rischio puro, nella predeterminazione dei costi dello stesso, assicurandosi flussi di liquidità a scadenze prestabilite, con evidente vantaggio anche in termini di progettualità di sviluppo. Ma il pro soluto può anche essere utilizzato per ottenere diversi risultati. Ad esempio nell operatività sulla P.A., dove il rischio finanziario è un rischio Stato, mentre il rischio effettivamente più rilevante è connesso alla aspettativa temporale di effettivo pagamento. Il factor può in questi casi intervenire, garantendo comunque all impresa i flussi di liquidità a determinate date, assumendo su di sé il rischio di ritardi superiori a quelli statisticamente prevedibili.

Ancora, il factoring pro soluto può intervenire al fine di consentire di soddisfare i rispettivi interessi delle parti del rapporto sostanziale (cedente e ceduto), attraverso operazioni di pro soluto maturity. Il factor garantisce all imprenditore cedente i pagamenti a determinata data dello stesso fissata nel contratto, accordandosi poi con l imprenditore ceduto per il pagamento di interessi su dilazioni ulteriori. Modalità di trasferimento del rischio al factor La disciplina speciale di cui alla legge n 52 del 1991 introduce (art.4) un inversione del criterio codicistico di presunzione di pro soluto. Infatti, se, nella normativa codicistica (art.1262), nella cessione di credito il cedente non garantisce la solvibilità del debitore ceduto, salvo accordo espresso; la normativa speciale (art.4) inverte la situazione, e stabilisce che il ceduto sia tenuto alla garanzia, salvo che il cessionario (factor) vi rinunci. Pertanto, tecnicamente, nel factoring il pro soluto si determina per effetto di una rinuncia da parte del factor alla garanzia che il ceduto (fornitore), gli dovrebbe sul fatto che il debitore pagherà alla scadenza stabilita. La rinuncia si attua attraverso la concessione di un plafond, che è un importo limite entro il quale opera l assunzione di rischio. Plafond che ha caratteristiche rotative, nel senso che i pagamenti via via ricevuti ne ristabiliscano la disponibilità. Oggetto del trasferimento del rischio al factor: ciò che viene trasferito al factor è peraltro solo il rischio strettamente finanziario: ovvero il rischio che il debitore non paghi, perché privo della capacità finanziaria di adempiere.

Il factor infatti non si fa carico delle conseguenze di pagamenti non eseguiti per causa diversa (eccezioni di inadempimento, compensazione, estinzione totale o parziale del credito per fatto proprio o di terzi ecc.). Il presupposto del corretto trasferimento del rischio Nel factoring (e in generale nelle cessioni di credito) si determina una situazione per la quale il titolare del diritto di credito e delle conseguenti azioni di tutela è diverso da quello che è stato parte del rapporto sostanziale dal quale il credito trae origine. La questione, già rilevante in sé, assume nel pro soluto una rilevanza maggiore. Infatti, se nelle operazioni pro solvendo la garanzia, dovuta dal cedente sul pagamento del terzo, sostanzialmente restringe il campo di rilevanza della corretta conoscenza di ogni aspetto del rapporto sostanziale, sottostante il credito, alla funzionalità rispetto al corretto svolgimento degli atti di tutela e riscossione, nel pro soluto la trasmissione al factor di ogni notizia relativa al debitore e al rapporto di cui trattasi, assumono evidente rilievo nella fase di valutazione del merito creditizio, che sta alla base del trasferimento del rischio di insolvenza. Ne seguono pertanto doveri di informazione e collaborazione, preventivi e successivi alla cessione e all assunzione del rischio da parte del factor in particolare. In altre parole, nel factoring pro soluto assumono rilievo primario l impostazione di regole di trasparenza e collaborazione, che se violate portano a precise sanzioni contrattuali, e comunque incidono in relazione ai

doveri di buona fede, che l ordinamento fissa nelle diverse fasi (precontrattuali, di formazione e esecuzione) dei rapport contrattuali. È pertanto evidente che solo attraverso una relazione di collaborazione piena tra fornitore e factor, il primo può effettivamente fruire dei benefici propri del pro soluto.