International Adoption. Codice Deontologico

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Transcript:

International Adoption Codice Deontologico 1

International Adoption in conformità con la normativa in vigore in Italia e nei Paesi in cui opera, e in particolare con: Convenzione de L Aja del 1993 in materia di adozione internazionale, Legge 476/98 di ratifica della Convenzione, Legge 149/2001 di riforma dell adozione e dell affidamento di minori, Delibera Commissione Adozioni Internazionali n. 3/2005/SG: Linee guida per l ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri, nonché di tutte le normative nazionali ed internazionali in materia di protezione dell infanzia in difficoltà familiare, con particolare riferimento a: Guida alle buone pratiche (vol 1 e 2) pubblicate da HccH Note sugli aspetti finanziari dell adozione internazionale 2014 HccH si impegna a rispettare e promuovere il presente codice deontologico. 2

Principi generali Art.1 Ambito di applicazione del codice deontologico Le norme del presente codice deontologico si applicano a tutte le attività realizzate da International Adoption, nei rapporti con le coppie di aspiranti genitori adottivi e con i soggetti istituzionali e del privato sociale, in Italia e all estero. Art.2 Superiore interesse del minore e principio di sussidiarietà dell adozione internazionale International Adoption è tenuta ad agire nel superiore interesse del minore, in ottemperanza del fondamentale principio di sussidiarietà dell adozione internazionale, impegnandosi a valutare prioritariamente e eventualmente porre in essere altri interventi di protezione del bambino straniero in stato di abbandono nel suo Paese d origine, anche attraverso l implementazione di progetti di cooperazione internazionale. Art.3 Principio di non discriminazione International Adoption è tenuta a non avere né attuare alcuna forma di discriminazione di sesso, di etnia, di età, di lingua e di religione nei confronti dei minori che aspirano all adozione internazionale, adoperandosi al fine di garantire il fondamentale diritto di ciascun minore alla famiglia. 3

Il percorso adottivo Art.4 Rispetto delle regole nell iter adottivo International Adoption si impegna ad operare in collaborazione con le autorità locali, valorizzando le risorse e le professionalità interne ai paesi d origine dei minori. Si impegna a rispettare i tempi e i modi previsti dalle autorità straniere per accedere alle liste dei bambini in condizione di abbandono e in attesa di adozione. Si impegna a non esercitare alcuna pressione, inclusa quella di natura economica (come ad esempio le donazioni agli istituti), al fine di ottenere un maggior numero di proposte di abbinamento. Art.5 Accompagnamento della coppia adottiva International Adoption si impegna ad assicurare percorsi di formazione e preparazione, anche individualizzati, alla coppia adottiva per garantire le migliori condizioni possibili per l accoglienza del minore nella nuova famiglia, per la sua integrazione e benessere. Si impegna a fornire i servizi di accompagnamento, formazione, supporto psicosociale attraverso professionisti qualificati e formati. Si impegna a offrire servizi concretamente orientati all accoglienza delle coppie, all ascolto e al rispetto delle differenze di genere, etniche e religiose. Art.6 Servizi di post- adozione International Adoption si impegna ad assicurare alle coppie adottive percorsi e servizi postadottivi almeno per il periodo istituzionalmente previsto dal Paese di origine dei minori accolti. Art.7 Personale, professionisti e sedi International Adoption si impegna ad utilizzare personale qualificato in tutte le fasi di gestione 4

della procedura adottiva, ad applicare i CCNL per i dipendenti e ad offrire programmi di formazione e aggiornamento a tutti i propri collaboratori e dipendenti. I collaboratori di International Adoption hanno obbligo di prestare i propri servizi professionali in modo esclusivo e a non collaborare con altre organizzazioni che svolgano attività analoghe se non esplicitamente autorizzati da International Adoption. International Adoption si impegna ad utilizzare sedi operative conformi a quanto previsto dalla Delibera Commissione Adozioni Internazionali n. 3/2005/SG e comunque conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ai princìpi di accoglienza e accessibilità delle coppie adottive e delle famiglie. Art.8 Dovere di trasparenza International Adoption agisce con trasparenza nell attività di gestione delle pratiche adottive. In fase di informazione e formazione delle coppie aspiranti, rende fruibile ogni elemento relativo a tempi, costi, procedura, concrete possibilità di realizzazione del progetto adottivo, tenendo conto anche della disponibilità/risorse della coppia. International Adoption si impegna a informare e comunicare alle coppie sull operatività estero e sulle attività nel Paese; sull ammontare e sulle modalità di pagamento e trasferimento di denaro all estero, sulla provenienza dei bambini, sull effettivo stato di abbandono e su eventuali elementi di rischio. Art.9 Il rappresentante all estero Il personale all estero rappresenta International Adoption e ha rapporti esclusivi. Rende conto del suo operato all EA e svolge la sua attività nel rispetto del codice deontologico e delle metodologie operative dell EA. Non viene direttamente coivolto nel sistema di segnalazione e assegnazione dei minori per le adozioni. Non ha mandato di cercare o aumentare il numero di segnalazioni di minori x adozione, ma si interfaccia con le autorità locali per veicolare all EA le proposte/segnalazioni. 5

Durante la procedura adottiva il referente non può intrattenere relazioni autonome al di fuori dal controllo dell EA con la coppia adottiva. I rappresentanti/referenti degli Enti Autorizzati sono retribuiti mensilmente in rapporto alla complessiva attività svolta e non possono ricevere compensi in relazione al singolo caso di adozione. hanno un rapporto esclusivo con International Adoption e non possono collaborare con altri Enti o organizzazioni analoghe, anche nel proprio Paese. International Adoption ha responsabilità delle modalità operative messe in atto dai propri referenti. 6