Palermo, 26 maggio 2016

Похожие документы
13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

Le attestazioni di conformità nel processo

Attestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994

PROCESSO CIVILE TELEMATICO E NOTIFICHE A MEZZO PEC

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT

II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PCT ISTRUZIONI PER L'USO

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA DOPO IL PROVVEDIMENTO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Inquadramento normativo delle notifiche a mezzo pec. La verifica da parte del Giudice della regolarità della notifica

Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al

Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -

CORSO DI BASE SUL PCT

ESECUZIONI E PCT. Guida operativa e indicazioni pratiche. (Avv. Nicola Fabiano)

PROCESSO TELEMATICO: le notifiche degli avvocati tramite PEC

Breve introduzione ai documenti informatici e alle attestazioni di conformità delle copie informatiche Ordine degli Avvocati di Mantova

ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA

Istruzioni per le notifiche telematiche di atti/provvedimenti informatici del PCT

Con formulario allegato!

Le novità in tema di esecuzione

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

NOTIFICHE TELEMATICHE

NOTIFICHE A MEZZO PEC: GIURISPRUDENZA E PRATICA

NOTIFICHE A MEZZO PEC

LA NORMATIVA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO ISERNIA, 26 NOVEMBRE 2014

(Albert Einstein)! AVV. MARCO VITALIZI

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ PER IL PCT

PROCESSO CIVILE TELEMATICO: LE ESECUZIONI CIVILI

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO

Il Processo Telematico dopo la legge 132/2015. Rovigo, 5 febbraio Avv. Maurizio Reale

Road-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione)

INDICAZIONI SULLE MODALITA PER SCARICARE DAL SITO ATTI e DOCUMENTI.

Processo Amministrativo Telematico (PAT)

PCT E NOTIFICHE A MEZZO PEC UN ANNO DOPO: STATO DELL'ARTE, NOVITÀ E PROBLEMATICHE

inserire come atto introduttivo l atto nativo PDF che è stato redatto sul computer

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA NELLE NOTIFICHE E NEI DEPOSITI CON FORMULE

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA. (I edizione) Napoli, 10 maggio 2016

BOZZA Pagina 1 di 11

INDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO

Avv. Stefano Fulcheri e Avv. Rodolfo Rosso

Pordenone, 23 settembre 2015 Valentina Carollo - Stefano Corsini - Andrea Pontecorvo

firme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche

La trasmissione del documento

Agenda Legale Elettronica Linee guida redazione Atti Processo Civile Telematico Atti introduttivi - Contenzioso

L AVVOCATO DIGITALE: QUANDO IL PROCESSO E TELEMATICO. Avv. Nicola Gargano

Il labirinto delle autentiche nelle novità del PCT (dopo la legge 132/2015 e dopo le Specifiche tecniche in G.U )

DOTT. SALVATORE FILOCAMO LE ESECUZIONI CIVILI DOPO IL 31 MARZO 15

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al:

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

Le notificazioni a mezzo PEC

Ordine degli Avvocati di Lucca

Editrice PCT: DEPOSITO DI ALLEGATI ECCEDENTI IL LIMITE DI 30 MEGABYTE. Schema di Giulio SPINA LA QUESTIONE

REQUISITI PER L ISCRIZIONE A RUOLO DI UN DEPOSITO TELEMATICO :

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE PRESSO LA CORTE D APPELLO DI BOLOGNA

PUBBLICI ELENCHI VALIDI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE

AVVISO DI VENDITA. Le ultime novità. A cura della Commissione interprofessionale Avvocati-Commercialisti «Esecuzioni Immobili»

Il processo amministrativo telematico

REQUISITI PER L ISCRIZIONE A RUOLO DI UN DEPOSITO TELEMATICO:

Ordine degli Avvocati di Lucca

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica.

GUIDA AL DEPOSITO TELEMATICO ISTANZA DI ESECUTORIETA ex art. 647

Guida alla lettura del D.M. 44/2011 (Regolamento PCT)

Per i Consulenti Tecnici di Ufficio

Транскрипт:

NOVITA' IN TEMA DI NOTIFICHE TELEMATICHE: SPECIFICHE TECNICHE ADOTTATE CON IL D.M. DEL 28/12/2015. CASI PRATICI DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ Avv. Mario Corso Palermo, 26 maggio 2016

Un po di storia.

Art. 149bis c.p.c. (Articolo aggiunto dall art. 4, comma 8, lettera d), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24) 1. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. [ ]

2. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. [ ] (Comma così modificato dal comma 2 dell art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)

3. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. 4. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

5. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. 6. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Le notifiche in proprio degli avvocati: la Legge n. 53 del 1994

Articolo 1 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Art. 3 Comma 3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8.](1) (1) Comma abrogato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 3-bis 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

I pubblici elenchi sono individuati dall articolo 16-ter del D.L. 179/2012 e sono: Domicilio digitale del cittadino, inserito nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, acronimo ANPR (articolo 4 del D.L. 179/2012) Registro degli indirizzi elettronici delle Pubbliche Amministrazioni, gestito dal Ministero della giustizia (articolo 16, comma 12, del D.L. 179/2012) Registro delle imprese (articolo 16, comma 6, del D.L. 185/2008) accessibile all indirizzo http://www.registroimprese.it/ Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, acronimo INI-PEC (CAD, articolo 6-bis D.Lg.s 82/2005) Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della giustizia Indice PA? (teoria preferibile no)

documento informatico ATTO PDF nativo o testuale NON PDF immagine copia informatica duplicato informatico

Art. 23-bis Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale Duplicati e copie informatiche di documenti informatici 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Articolo 18 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1. 3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. [ ]

Articolo 18 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati [ ] 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Articolo 18 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

Art. 22 comma 2 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Il D.P.C.M. del 13 novembre 2014, pubblicato in GU il 12.1.2015 ed in vigore dal giorno 11 febbraio 2015, ha dettato le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

In particolare, gli articoli 4 (Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici) e 6 (Copie e estratti informatici di documenti informatici) dispongono nuove tecniche e regole per la connessa attestazione di conformità.

D.P.C.M. 13/11/2014 Qualche definizione: Impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash ; Funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti ; Riferimento temporale: informazione contenente la data e l ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento.

Art. 4 DPCM 13 novembre 2014 3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 1 DPCM 13 novembre 2014 9. Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L'insieme minimo dei metadati, come definiti nell'allegato 5 al presente decreto, e' costituito da: a) l'identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l'oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l'eventuale destinatario; f) l'impronta del documento informatico.

La funzione deputata alla generazione dell impronta (hash) deve garantire essenzialmente: che non sia possibile eseguire l operazione inversa di ricavare dall impronta la sequenza originaria (il file di partenza) né individuare una qualsiasi sequenza alternativa di bit che possa generare quella stessa impronta; che sia impossibile ottenere impronte uguali partendo da files diversi, fosse anche la differenza, di una sola cifra sulle oltre 16 milioni della sequenza.

Calcolare l impronta della copia consente di confrontarla con quella indicata nell attestazione. Se le impronte coincidono significa che quei documenti (copia e attestazione) sono virtualmente spillati l uno all altro.

Un esempio di impronta e riferimento temporale...

Nuova formulazione dell art. 3bis L. 53/1994 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, ((attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)). La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

Art. 16-undecies del D.L. 179/2012 (introdotto dal D.L. 83/2015) Modalità dell'attestazione di conformità 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Decreto DGSIA del 28 dicembre 2015 1. All art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti: «cc) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l applicazione di una opportuna funzione di hash. dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.».

Decreto DGSIA del 28 dicembre 2015 Dopo l art. 19 -bis è aggiunto il seguente articolo: «Art. 19-ter (Modalità dell attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato) 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all art. 12, comma 2.

Decreto DGSIA del 28 dicembre 2015 Dopo l art. 19 -bis è aggiunto il seguente articolo: «Art. 19-ter (Modalità dell attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato) [ ] 3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.

Decreto DGSIA del 28 dicembre 2015 Dopo l art. 19 -bis è aggiunto il seguente articolo: «Art. 19-ter (Modalità dell attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato) [ ] 2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l attestazione è inserito come allegato nella busta telematica di cui all art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all art. 12, comma 1, lettera e.

Decreto DGSIA del 28 dicembre 2015

Decreto DGSIA del 28 dicembre 2015 [ ] 5. In ogni altra ipotesi, l attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l immodificabilità del suo contenuto.

Decreto DGSIA del 28 dicembre 2015 6. L attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

Art. 9 della L. 53 del 1994 1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

ART. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati art. 18 del regolamento) 1. Qualora l atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.[ ] 3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1. [ ] 5. La trasmissione in via telematica all ufficio giudiziario delle ricevute previste dall articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell atto notificato ai sensi dell articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta te-lematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ri-cevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazio-ne; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all articolo 12, comma 1, lettera e.

Le attestazioni di conformità delle copie da parte dell'avvocato

Le 5 tipologie di attestazioni di conformità 1) ex art. 3-bis, comma 2 L. 53/94, di conformità della copia informatica all'originale cartaceo per la notifica; 2) ex art. 9, comma 1-bis L. 53/94, di conformità delle copie cartacee del messaggio PEC di notifica e dei suoi allegati; 3)ex art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012, di conformità delle copie informatiche estratte dai fascicoli informatici; 4)ex art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012, di conformità delle copie analogiche estratte dai fascicoli informatici; 5)ex art. 16-bis comma 2 ed ex art. 16-decies D.L. 179/2012, di conformità degli atti analogici da depositare telematicamente e delle copie degli atti di cui agli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. ai fini del deposito, unitamente alla N.I.R., nelle procedure esecutive.

1) Attestazione di conformità ex art. 3-bis, comma 2 L. 53/94 E' l'attestazione di conformità della copia informatica creata dalla scansione di un atto analogico ai fini della notifica telematica Ad esempio, della scansione della copia autentica di un D.I. (e del ricorso) emesso dal GdP, o di un ricorso ex art. 702-bis (cartaceo) e relativo decreto di fissazione udienza

1) Attestazione di conformità ex art. 3-bis, comma 2 L. 53/94 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA (DA INSERIRE NELLA RELATA DI NOTIFICA) Il sottoscritto Avv. attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica [NOME FILE] contenente [es. sentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di, pubblicata in data emessa nel procedimento portante nrg a favore di e contro ] è conforme alla copia conforme analogica dalla quale è estratta.

2) Attestazione conformità ex art. 9, comma 1-bis L. 53/94 E' l'attestazione di conformità della notifica a mezzo PEC da predisporre in tutti i casi nei quali non sia possibile il deposito telematico delle ricevute di accettazione e di consegna Si attesta che quella depositata è copia conforme cartacea degli atti notificati, della relata, del messaggio PEC e delle relative ricevute di accettazione e consegna

La collazione degli atti notificati (es. citazione) ai fini del deposito cartaceo (art. 9, comma 1-bis L. 53/94) Stampa dell'atto di citazione; Stampa scansione procura (se notificata); Stampa del messaggio di invio della PEC; Stampa della ricevuta di accettazione; Stampa della ricevuta di avvenuta consegna; Stampa della relata di notifica; Attestazione di conformità ex art. 9, comma 1-bis L. 53/94, su foglio separato con elenco documentazione che precede. Si suggerisce di unire tramite timbro di congiunzione

La collazione degli atti notificati (es. citazione) ai fini del deposito cartaceo (art. 9, comma 1-bis L. 53/94) ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ Il sottoscritto Avvocato del foro di ATTESTA ai sensi per egli effetti della vigente normativa ed in virtù dei relativi poteri conferiti, che le allegate copie analogiche: messaggio PEC di invio ricevuta di accettazione ricevuta completa di avvenuta consegna atto/provvedimento/procura alle liti/relata di notifica (specificare se quanto allegato alla PEC per la notifica è stato firmato digitalmente) sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratte e presenti nel messaggio di Posta Elettronica Certificata inviato il dall indirizzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Luogo, data Avv.

3) Attestazione conformità ex art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012 L'attestazione di conformità di una copia informatica a quella corrispondente estratta dal fascicolo di cancelleria Ad esempio, della copia di un D.I. emesso dal G.O. ai fini della notifica a mezzo PEC

3) Attestazione conformità ex art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ (DA INSERIRE NELLA RELATA DI NOTIFICA) Il sottoscritto Avv. attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che le copie informatiche [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo richiesto a favore di e contro depositato in data ] e [NOME FILE] [es. decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di in data sono conformi alle copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale sono estratte.

4) Attestazione conformità ex art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012 L'attestazione di conformità di una copia analogica (cartacea) a quella informatica estratta dal fascicolo di cancelleria; ad esempio, della stampa di una copia informatica di una sentenza scaricata dal fascicolo informatico ai fini della notifica cartacea

4) Attestazione conformità ex art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA Il sottoscritto Avv. attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la presente copia analogica è conforme alla copia informatica (o al duplicato informatico) dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico n. del Tribunale di. Luogo, data Avv.

5) Attestazione conformità ex art. 16-bis, comma 2, D.L. 179/2012 L'attestazione di conformità delle copie informatiche ricavata dalla scansione degli atti e dei titoli nelle procedure esecutive, ai fini del loro deposito unitamente alla N.I.R.; ad esempio, della scansione di un atto di pignoramento presso terzi, del decreto ingiuntivo e del precetto notificati

5) Attestazione conformità ex art. 16-bis, comma 2, D.L. 179/2012 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.

5) Attestazione conformità ex art. 16-decies, D.L. 179/2012 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento

5) Attestazione conformità ex art. 16-bis, comma 2, D.L. 179/2012 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA (da inserire nella copia informatica) Il sottoscritto Avv. attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia informatica è conforme all originale analogico dal quale è estratta. Luogo, data Avv. (sottoscrizione tramite firma digitale)

5) Attestazione conformità ex art. 16-bis, comma 2, D.L. 179/2012 TRIBUNALE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA (su documento separato) Il sottoscritto Avv. attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica allegata [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a favore di e contro e pedissequo decreto ingiuntivo N. emesso dal Tribunale di in data ] è conforme all originale analogico dal quale è estratta. Luogo, data Avv. (sottoscrizione tramite firma digitale)

Attestazione conformità ex art. 16decies, D.L. 179/2012 TRIBUNALE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA (su documento separato) Il sottoscritto Avv. attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica allegata [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a favore di e contro e pedissequo decreto ingiuntivo N. emesso dal Tribunale di in data ] è conforme all originale analogico dal quale è estratta. Luogo, data Avv. (sottoscrizione tramite firma digitale)

...e alcuni siti che consentono di generarli http://www.pergliavvocati.it/relatapec/ http://apps.dirittopratico.it/

...grazie per l'attenzione! Avv. Mario Corso