Fringe benefit in busta paga



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Transcript:

Fringe benefit in busta paga I fringe benefit sono particolari compensi che figurano in busta paga al solo fine di essere tassati essendo il loro valore intrinseco già usufruito dal dipendente o dal collaboratore come utilizzo di un bene o servizio o la soddisfazione di un bisogno economico. Che cos'è un fringe benefit? Se traduciamo dall'inglese parola per parola otteniamo: 'fringe' = indennità aggiuntiva e 'benefit' = corresponsione in natura. Di fatto si tratta di tutta una serie di emolumenti retributivi che vengono esposti nella busta paga dei lavoratori dipendenti o dei collaboratori a progetto e che hanno una caratteristica comune: quella di non essere immediatamente determinabili in moneta in quanto si riferiscono a speciali trattamenti cosiddetti 'in natura' di cui gode il dipendente o il collaboratore nell'ambito del rapporto di lavoro che lo lega ad un datore di lavoro. Le categorie principali di fringe benefit in busta paga sono: l'auto aziendale, il telefono cellulare, i buoni mensa, l'alloggio e le polizze assicurative vita. Esistono annche altre forme di fringe benefit come l'offerta di azioni ai dipendenti, le cessioni di prodotti aziendali a particolari condizioni di favore, il prestito personale ai dipendenti a tassi inferiori a quelli di mercato, ecc. In generale, ogni qual volta un dipendente o un collaboratore utilizza un bene o servizio specifico oppure usufruisce della soddisfazione di un bisogno in costanza di rapporto di lavoro, allora si tratta di un fringe benefit. Poichè il fringe benefit deve comunque figurare in busta paga, si pone il problema della determinazione del suo valore, che rappresenta sempre un valore convenzionale o di riferimento, trattandosi di trattamento 'in natura'. Il calcolo del fringe benefit viene fatto secondo diverse modalità, le principali sono: la predeterminazione normativa di valori di riferimento, come nel caso della percentuale da applicare alle tariffe chilometriche aci e della determinazione della fascia annua di percorrenza, oppure in base al cosiddetto 'valore normale'. Secondo l'articolo 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, "per 'valore normale' si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi". Da non confondere i fringe benefit con i premi individuali o le liberalità occasionali del datore di lavoro: in questo caso infatti si tratta di somme immediatamente determinabili e quindi vanno in busta paga e assoggettate a contributi e ritenute fiscali per la parte eccedente 258.23 annuali (esenti quindi fino a tale limite). Vediamo ora alcuni esempi di calcolo, determinazione ed inserimento in busta paga di emolumenti 'fringe benefit'.

Fringe benefit auto aziendale: Il caso della autovettura aziendale è forse quello più diffuso. Per capire come effettuare il calcolo del fringe benefit occorre distinguere i casi seguenti: 1. L'autovettura aziendale viene utilizzata dal dipendente (o dal collaboratore) sia per ragioni di lavoro che per ragioni private: cosiddetto 'uso promiscuo'. In questo caso il valore del fringe benefit è pari al 50% (dal 1/1/2007, prima era il 30%) dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell'ammontare eventualmente addebitato al dipendente. Tali tabelle devono essere pubblicate dal Ministero delle Finanze entro il 31 dicembre ed hanno effetto dal periodo d'imposta successivo. 2. l'auto aziendale è utilizzata dal dipendente per esigenze esclusive di lavoro. In questo caso non c'è nessun "fringe benefit" poichè il costo dell'automezzo è sostenuto dall'azienda. 3. L'auto, acquistata dall'azienda, è utilizzata totalmente dal dipendente a solo uso personale senza alcun addebito. Si tratta in questo caso certamente di un "fringe benefit", il cui valore è determinato secondo la regola generale di valorizzazione dei fringe bene fit e quindi al 'valore normale'. (Per le autovetture si fa riferimento per esempio al costo del noleggio) 4. L'auto è di proprietà del dipendente ed è utilizzata anche per esigenze di lavoro. In questo caso non solo non c'è alcun 'fringe benefit' ma il lavoratore ha diritto al rimborso dei Km effettuati per uso aziendale in base alla tariffa A.C.I. e ai km. percorsi per ragioni di lavoro e l'importo non è fiscalmente imponibile. Occorre poi tenere presente che: non concorre a formare il reddito del dipendente l'utilizzo di veicoli aziendali esclusivamente per l'effettuazione di trasferte; se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente. In busta paga solitamente viene inserita una voce di paga con la seguente dicitura: 'Valore convenzionale auto' oppure 'Valore convenzionale uso autovettura' per un importo pari al 50% del costo convenzionale ACI oppure in base al valore 'normale'. La voce di paga è neutra ai fini del netto in busta, lo scopo è unicamente quello di incrementare imponibile contributivo e fiscale, cioè quello di far pagare al dipendente (ma anche all'azienda) i contributi assicurativi e previdenziali sul 'benefit' e al dipendente anche le ritenute IRPEF sullo stesso trattamento.

Nella figura 1 vediamo la parte superiore della busta paga di un dirigente di una azienda metalmeccanica privata, che utilizzava una autovettura aziendale AUDI A6 Avant 2.5 TDI Tiptronic modello 98' in 'uso promiscuo'. Poichè il periodo di riferimento della busta paga è FEBBRAIO 2004, allora il valore convenzionale era calcolato sul 30% del costo chilometrico aci relativo ad una percorrenza annua di 15.000 Km. (30% di 9286.40 = 2785.92 che diviso per 12 mesi fa 232.16) Esaminando ora la parte inferiore dello stessa busta paga (figura 2), notiamo che: 1. Il Totale competenze è di 3688.51, pari al mensile lordo tabellare ( quindi non comprende il fringe benefit di 232.16). 2. L' Imponibile FAP (Fondo Adeguamento Pensioni) è invece di 3921.00 ( 3920.67 arrotondato all'unità superiore) e quindi comprende il benefit di 232.16. Su questo imponibile viene calcolata l'aliquota contributiva a carico del dirigente del 9.19%, pari a 356.22 3. L' Imponibile netto (imponibile fiscale irpef) è pari all'imponibile lordo ( 3920.67) meno i contributi INPS ( 356.22), PREVINDAI ( 117.62) e FASI ( 50.87), che fa 3395.96. Anche questo imponibile include quindi il benefit, che viene così assoggettato anche a ritenute fiscali. 4. Il Netto a Pagare di 2156.00 viene ottenuto sottraendo dal Totale Competenze di 3688,51 (che non comprendeva il benefit), il Totale Trattenute ( 1532,51) dimostrando così che il 'valore convenzionale auto' ovverossia il 'benefit' è una voce neutra ai fini della busta paga. Da notare che ora (anno 2007), per la stessa autovettura, il valore convenzionale del 'fringe benefit' sarebbe di 4969.06 ( 414.08 mensili) come risulta dalla tabella 'Autovetture Gasolio fuori produzione' disponibile sul sito dell'aci. Fringe benefit telefono cellulare: Per i telefoni cellulari concessi in uso ai dipendenti la normativa fiscale e contributiva ne prevede la totale collocazione come costo, qualora vengano usati unicamente per ragioni di lavoro. Quando invece il dipendente utilizzi il telefono cellulare anche per ragioni private, l'importo corrispondente al valore d'uso del telefono cellulare (traffico + canoni + tassa di concessione governativa + iva non deducibile) deve essere assoggettato per il 50% a contributi e imposte. Quindi si suppone implicitamente che il fringe benefit per il dipendente sia pari al 50% dei costi telefonici complessivamente sostenuti e desumibili dalla bolletta telefonica. In busta paga solitamente viene inserita una voce con la seguente dicitura: 'Valore d'uso del telefono cellulare' oppure 'Valore convenzionale telefono cellulare' per un importo pari al 50% della bolletta di periodo. La voce di paga è, come al solito, neutra ai fini del netto in busta, lo scopo è unicamente quello di incrementare imponibile contributivo e fiscale. Fringe benefit mensa: Il servizio mensa può essere gestito dal datore di lavoro in più modi: - all' interno dell'azienda in forma diretta od in appalto a terzi; - mediante contratto stipulato con mense interaziendali;

- con convenzioni prestabilite con pubblici esercizi; - con l'utilizzo di ticket restaurant o buoni pasto; L'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che: le prestazioni sostitutive del servizio mensa consistenti nella fornitura dei cosiddetti "buoni pasto", siano sempre escluse dalla tassazione fino all'importo di euro 5,29 giornaliere le indennità di mensa non sono imponibili fino ad un importo complessivo giornaliero di euro 5.29 soltanto se corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione. L'importo di euro 5.29, determinato sul valore nominale del buono pasto per singolo giorno lavorativo, è al netto del contributo previdenziale e di un eventuale importo a carico del dipendente. Esempio: Il datore di lavoro sostiene un costo per singolo dipendente di euro 11.29 giornaliere: - fino a euro 5.29 l'importo non concorre all'imponibile fiscale - l'eccedenza di euro 6.00 è indicata in busta paga - emolumento imponibile IRPEF. Nella figura 3 vediamo infatti la parte superiore della busta paga di un impiegato di una industria edile, che ha usufruito durante il mese di NOVEMBRE 2004 di 21 Buoni pasto giornalieri del valore di 11.29 cadauno. La voce di paga utilizzata è: 'IMPONIBILE BUONI MENSA' per un valore totale di 126.00 ( 6.00 x 21 pasti) 1. Nell'imponibile FAP (vedi figura 4) rientra l'importo di 126.00 quale valore convenzionale mensa, mentre nel totale competenze (vedi cerchio numero 3) questo non figura. 2. L'imponibile fiscale di 2025,31 comprende anch'esso l'importo del valore convenzionale mensa di 126.00. 3. Il Totale competenze è di 2217.66 e non comprende l'importo di 106.00 4. Il Netto a pagare di 1480.68 è pari a 2217,66 (Totale competenze) meno il Totale trattenute ( 736.98) e quindi non include l'importo di 126.00. Fringe benefit alloggio: I fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato al dipendente, indipendentemente dalla circostanza che il fabbricato sia di proprietà del datore di lavoro ovvero che lui l'abbia acquisito in leasing, comportano la presenza di un fringe benefit a favore del dipendente. Per la determinazione del compenso in natura si deve sottrarre dalla rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, quanto eventualmente corrisposto (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato stesso da parte del dipendente. L' articolo 51, comma 4, lettera c) del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) dice: "per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale

del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;" Esempio: è concesso in uso gratuito l'alloggio al custode di uno stabilimento; le spese relative alla conduzione dell'alloggio e le utenze sono a carico del datore di lavoro. Rendita catastale: euro 1500.00 Costo annuo di manutenzione più utenze: euro 2200.00 Utilizzo gratuito del custode: costo di affitto zero Compenso in natura a carico del custode pari al 30% di euro 3700.00: euro 1110.00 ( 92.50 mensili) Tale fringe benefit è soggetto a tassazione. La voce di paga utilizzata è: VALORE ALLOGGIO NATURA ed è anche in questo caso una voce neutra ai fini del netto in busta. La busta paga mostrata in figura 5 si riferisce proprio al custode di una piccola industria. Come di consueto il Totale competenze (1) (figura 6) di 2456.26 e il Netto a pagare (4) di 1661.00 non comprendono il fringe benefit 'valore alloggio natura' di 92.50, che invece viene considerato sia nel calcolo dell'imponibile previdenziale (2) di 2549.00, sia nel calcolo dell'imponibile fiscale (3) di 2216.47. Fringe benefit assicurazione vita: I premi sulla vita e contro gli infortuni concorrono alla determinazione del reddito imponibile e sono soggetti nel corso di ciascun periodo paga. Solo in occasione del conguaglio di fine anno è riconosciuta la detrazione fiscale. I premi per polizze vita e extrainfortuni a fronte di regolamenti aziendali o contratti collettivi o accordi sono deducibili fiino ad importo pari al 12% del reddito e al limite massimo di euro 5.164,57 (limite comprensivo dei versamenti alla previdenza complementare). L'art. 13 D. Lgs 47/2000 prevede che il diritto alla detrazione d'imposta nella misura del 19% per un importo max di euro 1.291,14, spetta solo in relazione ai "premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza, se l'impresa assicuratrice non ha facoltà di recesso dal contratto..." L'Agenzia delle Entrate ha precisato due punti fondamentali per il reddito da lavoro dipendente:

1. costituiscono reddito per il dipendente solo le remunerazioni che rappresentano un vero e proprio arricchimento per il lavoratore. Sono esclusi tutti quegli "indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale" 2. non costituiscono reddito da lavoro dipendente le erogazioni effettuate nell'interesse esclusivo del datore di lavoro. Prestiti ai dipendenti: Il valore del fringe benefit è pari al 50% della differenza fra gli interessi conteggiati al Tus (Tasso Ufficiale di sconto) vigente a fine di ogni esercizio e gli interessi passivi sostenuti effettivamente dal dipendente. Viene assunto come riferimento il tasso ufficiale vigente al termine di ciascun anno in luogo di quello vigente al momento della stipula del prestito. Le eventuali variazioni al tasso di riferimento intervenute successivamente all'emissione del prestito nel corso della sua durata diverranno rilevanti ai fini della determinazione del fringe benefit. Si ricorda che il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilito dal relativo piano di ammortamento. Questo di fatto comporta che in pratica, nel calcolo della busta paga di un dipendente che sta rimborsando un prestito al suo datore di lavoro, figureranno 2 voci di paga: - una voce di trattenuta al netto che si chiamerà presumibilmente "rata prestito" per l'importo complessivo della rata mensile che viene decurtata dal 'Netto in busta'; - una seconda voce di paga neutra per il benefit, che si chiamerà 'valore differenziale interessi mutuo' o equivalente, per l'importo del 50% della differenza tassi (TUS-tasso effettivo)