CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO: Ordinanza - ingiunzione ai sensi dell art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del sig. GRILLO Antimo, in solido con il sig. GRILLO Gennaro. Reg. Sanz. 83/11 IL DIRIGENTE Visto il verbale di contestazione n. 700008331272 elevato il 3.3.2011 dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli a carico del sig. Grillo Antimo, in solido con il sig. Grillo Gennaro; Preso atto dell avvenuta contestazione della violazione al trasgressore il 3.3.2011; Preso atto dell avvenuta notificazione degli estremi della violazione all obbligato in solido in data 21.4.2011; Constatato che la contestazione ha ad oggetto l effettuazione di un trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario di identificazione, in violazione dell art. 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Esaminati gli scritti difensivi presentati dal sig. Grillo Antimo in data 28.3.2011, acquisiti al protocollo generale della Provincia di Napoli con n. 0037413; Sentito in data 12.10.2012 il sig. Grillo Antimo; Valutata tutta la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Considerato che per l addebito, ritualmente contestato, non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 l. 689/81; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della stessa l. 689/81; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; -------------------------------------------------------------------------------- Piazza Matteotti, 1 80133 Napoli telefono 0817946790; indirizzo pec: cittametropolitana.na@pec.it
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; Visti i decreti del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, nn. 145 e 148; Vista la circolare del Ministero dell ambiente e del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; ORDINA al sig. GRILLO Antimo, nato a Pozzuoli (NA) il 5.6.1969, in solido con il sig. GRILLO Gennaro, nato a Pozzuoli (NA) il 29.10.1960, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 4 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nella misura complessiva di euro 3.111,00 (tremilacentoundici/00), comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti MOTIVI In occasione di un controllo effettuato in data 3.3.2011, sulla SS 7, all altezza del Km 48,100, nel territorio del Comune di Giugliano in Campania (NA), la Sezione Polizia Stradale di Napoli accertava che il sig. Grillo Antimo, nato a Pozzuoli (NA) il 5.6.1969, alla guida dell autocarro targato MN 521590, di proprietà del sig. Grillo Gennaro, nato a Pozzuoli il 29.10.1960, trasportava, dal Comune di Melito al Comune di Bacoli, trentuno quintali di materiale di risulta non pericoloso, costituito da tegole, cemento, plastica e pietre, privo del prescritto formulario di identificazione. Ritenuta integrata la violazione dell art. 193 d. lgs. 152/06, la Polizia Stradale procedeva alla relativa contestazione nei confronti del conducente del mezzo, il quale veniva invitato a conferire il carico trasportato presso un centro autorizzato della Regione Campania, fornendone successivamente prova al Comando di Polizia. Al momento della contestazione il trasgressore non rilasciava dichiarazioni. Negli scritti difensivi presentati in data 28.3.2011, il sig. Grillo Antimo formulava una serie di rilievi al verbale di contestazione eccependo, in particolare: - la nullità dell atto di contestazione, non avendo la Polizia Stradale accertato la pericolosità dei rifiuti e la natura giuridica del soggetto trasportatore (se impresa o privato); Pagina 2 di 5
- l insussistenza della violazione in ragione del fatto che i rifiuti derivavano da attività di lavoro svolta in proprio dal verbalizzato ed erano stati trasportati con un mezzo privato di proprietà del fratello sig. Grillo Gennaro; - l insussistenza dell obbligo di iscrizione all Albo nazionale dei gestori ambientali, trattandosi di minimo lavoro in proprio senza alcuna partecipazione e/o compartecipazione di impresa ; - l eccesso di potere dovuto ad assoluta carenza di motivazione del verbale. In sede di audizione, il sig. Grillo Antimo precisava che il trasporto contestato era stato effettuato a titolo di cortesia ed in via del tutto occasionale, in relazione a rifiuti prodotti dalla dismissione di una tettoia in tegole. Conseguentemente dichiarava che trattandosi di fatto episodico non era a conoscenza delle disposizioni normative che prescrivevano l obbligo di accompagnamento con formulario di identificazione. Infine evidenziava che successivamente al controllo, il materiale veniva riportato nel luogo di produzione, sottoposto ad analisi e conferito a ditta specializzata per l avvio a recupero presso un impianto autorizzato. Preliminarmente si evidenzia che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata...fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti... (ex multis Cass. Civ. Sez. II, 28.4.2006, n. 9919). Tanto premesso va osservato che, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. 152/06, il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese deve essere accompagnato da un formulario redatto in quattro esemplari, recante le informazioni dalla stessa disposizione previste in via generale e quelle specificamente prescritte dal d.m. n. 145 del 1 aprile 1998, cui il citato articolo rinvia per la definizione di contenuto e modello uniforme del formulario di identificazione rifiuti. Dall accertamento compiuto dalla Polizia stradale e dagli elementi acquisiti nel corso dell istruttoria è emerso che in data 3.3.2011 il sig. Grillo Antimo, alla guida in autocarro di proprietà del fratello, sig. Grillo Gennaro, effettuava un trasporto di trentuno quintali di rifiuti da demolizione non pericolosi senza il prescritto formulario di identificazione. Quanto eccepito al riguardo dal trasgressore non esclude la sussistenza dell illecito. Va intanto rilevato che quanto dichiarato negli scritti difensivi ed in sede di audizione circa la provenienza dei materiali trasportati (da attività lavorativa svolta in proprio) non comporta l inapplicabilità delle disposizioni normative che si assumono violate. Deve infatti ritenersi che Pagina 3 di 5
l obbligo di accompagnamento dei rifiuti con formulario di identificazione sussista non solo nel caso in cui il trasporto sia eseguito da imprese regolarmente costituite, ma anche quando lo stesso sia effettuato da imprese che operino in via di fatto, dovendosi altrimenti ammettere che lo svolgimento illegittimo di un attività d impresa esenti chi lo intraprende dall adempimento degli obblighi di trasparenza e di tracciabilità del ciclo di vita dei rifiuti. L espressione enti o imprese va dunque intesa in senso sostanziale dando rilievo all effettiva natura dell attività svolta, indipendentemente dai suoi presupposti formali. In tal senso occorre tenere nella dovuta considerazione quegli indici che inequivocabilmente rivelano la provenienza non domestica dei rifiuti, quali il dato quantitativo, il mezzo di trasporto utilizzato, la composizione dei rifiuti. Nella fattispecie in oggetto, il notevole quantitativo trasportato (31 quintali), la circostanza che il trasporto sia stato effettuato con un autocarro (avente massa a pieno carico di 35 quintali) e la natura eterogenea dei rifiuti (costituiti da pietre, cemento, tegole e plastica), inducono a ritenere che la massa di rifiuti trasportata provenisse non già da piccoli lavori domestici di manutenzione, bensì da una vera e propria attività edilizia di tipo imprenditoriale. Quanto all ignoranza della norma, invocata dalla parte a propria discolpa, va osservato che ai fini della configurabilità della stessa come ignoranza inevitabile e quindi scusabile, occorre che l agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi all ordinamento giuridico (informandosi presso gli uffici competenti, consultando esperti in materia ecc.) sicché non possa essergli mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Nella fattispecie in oggetto non risulta che il verbalizzato si sia attivato in tal senso. Pertanto l addebito contestato dalla Polizia Stradale con verbale n. 700008331272 del 3.3.2011, deve ritenersi fondato. La sanzione prevista dall art. 258 comma 4 d. lgs. 152/06 per il caso di trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario di identificazione, va applicata in misura pari ad un terzo del massimo edittale (cfr. Cass. sez. I 24 marzo 2004, n. 5877). INGIUNGE ai medesimi di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Pagina 4 di 5
Il pagamento, che effettuato dall obbligato in solido ha efficacia liberatoria nei confronti degli obbligati in via principale ai sensi dell art. 1292 codice civile, potrà essere eseguito mediante versamento su conto corrente postale n. 58537531, oppure tramite bonifico con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli ( già Provincia di Napoli ) - Direzione Sanzioni IBAN: IT 13 A 07601 03400 000058537531 Causale: "Sanzioni amministrative in materia ambientale. Reg. sanz. 83/11" Copia dell attestato del versamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via e-mail, al seguente indirizzo: cittametropolitana.na@pec.it, indicando come destinataria del pagamento la Direzione Sanzioni. Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, l. 689/81. Si rammenta, inoltre, che l interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con apposito modello, all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa ai sensi dell art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della l. 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi e con le modalità previste dall art. 22 della medesima legge e dagli artt. 6 e segg. del d. lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. IL FUNZIONARIO Dott. Francesco Tanda IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Gambardella Pagina 5 di 5