E una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l incapacità lavorativa.

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Transcript:

E una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l incapacità lavorativa. A CHI SPETTA - L indennità di malattia a carico dell INPS spetta a: - Operai settore industria; - Operai ed impiegati settore terziario e servizi; - Lavoratori dell agricoltura; - Apprendisti; - Disoccupati; - Lavoratori sospesi dal lavoro; - Lavoratori dello spettacolo; - Lavoratori marittimi; Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all art. 2 comma 26. Legge 335/95. - Non Spetta: - Collaboratori familiari (COLF e Badanti); - Impiegati dell'industria; - Dirigenti; - Portieri. COSA SPETTA - Operai settore industria /operai ed impiegati settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere: - a tempo indeterminato: l indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell anno solare; - a tempo determinato: l indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell anno solare. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall Inps. - Lavoratori dell agricoltura: 1 / 6

- a tempo indeterminato: l indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l attività lavorativa; - a tempo determinato: l indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell'anno precedente (può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato). In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell anno solare. - Apprendisti: l indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell anno solare; - Disoccupati: l indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. - Sospesi: l indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dall inizio della sospensione. - Lavoratori iscritti alla Gestione separata: l indennità per degenza ospedaliera: spetta nei casi in cui il lavoratore non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, per un massimo di 180 giorni di degenza nell anno solare, compresi i giorni di day hospital, a condizione che: - risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui trattasi; - nell anno solare che precede quello in cui è iniziato l evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta Gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. 2 / 6

l indennità di malattia: spetta nei casi in cui il lavoratore non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, per un massimo di giorni nell anno solare pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto e a condizione che: - risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui trattasi; - nell anno solare che precede quello in cui è iniziato l evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. LA DOMANDA Per avere diritto all indennità economica di malattia il lavoratore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all Inps. Il lavoratore deve porre la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, risultino corretti. A seguito della trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall obbligo di invio dell attestato al proprio datore di lavoro che potrà usufruire dei servizi messi a disposizione dall Inps per la visualizzazione o la ricezione dell attestato stesso. Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all Inps e l attestato al proprio datore di lavoro. In attesa dell estensione delle modalità di rilascio e di invio telematico della certificazione di malattia anche da parte delle Strutture ospedaliere, nel caso di degenza ospedaliera, i certificati di ricovero e dimissioni, redatti in modalità cartacea, possono essere consegnati alla Struttura territoriale Inps anche oltre i 2 giorni dalla data del rilascio ma comunque nel termine di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le generalità dell interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa. I lavoratori iscritti alla Gestione separata oltre alla certificazione di malattia, per ottenere il pagamento, dovranno presentare alla Sede Inps di appartenenza il modello SR 06, scaricabile dal sito internet dell Inps. 3 / 6

QUANDO SPETTA Il diritto all indennità di malattia decorre (inizio malattia) dal 4 giorno (i primi 3 giorni sono di carenza e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell Azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati. Si considera rientrante nel periodo di malattia anche l eventuale ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital purché la relativa certificazione rechi specifica diagnosi. Ai fini dell erogazione dell indennità di malattia il lavoratore ha l onere di rendersi reperibile al proprio domicilio per essere sottoposto, nelle fasce di reperibilità previste dalla legge, ai controlli aventi come scopo quello di verificarne l effettiva temporanea incapacità lavorativa. Nei casi in cui si verifichi l effettiva necessità per il lavoratore di dover cambiare il proprio indirizzo di reperibilità, durante il periodo rientrante nella prognosi del certificato, egli dovrà darne tempestivamente, con congruo anticipo, comunicazione alla Struttura territoriale Inps di appartenenza con le seguenti modalità: PEC, fax o lettera raccomandata A.R.. L assenza a visita medica di controllo potrà comportare l applicazione di specifiche sanzioni. Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia: - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - dalle ore 17,00 alle ore 19,00 L assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà l applicazione di sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo: - per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di 1 assenza a visita di controllo non giustificata; - per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2 assenza a visita di controllo non giustificata; 4 / 6

- per il 100% dell'indennità dalla data della 3 assenza a visita di controllo non giustificata. Il medico di controllo domiciliare riscontra l'assenza mediante il rilascio (in busta chiusa) di invito a visita medica di controllo ambulatoriale. QUANTO SPETTA Ai lavoratori dipendenti: dal 4 al 20 giorno il 50% della retribuzione media giornaliera dal 21 al 180 giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera. Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria: l indennità spetta nella misura dell 80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia. Ai disoccupati e sospesi dal lavoro: l'indennità spetta in misura ridotta pari ai 2/3 della percentuale prevista. Ai ricoverati senza familiari a carico: l indennità è ridotta ai 2/5, per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate. Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata: - l indennità per degenza ospedaliera viene corrisposta nella misura dell' 8% - 12% - 16% assumendo a riferimento l importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, Legge 335/1995) previsto nell anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi l 8% - da 5 a 8 mesi il 12% - da 9 a 12 il 16%). - l indennità di malattia viene corrisposta nella misura del 4% - 6% - 8% assumendo a riferimento l importo della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, Legge 335/1995) previsto nell anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4% - da 5 a 8 mesi il 6% - da 9 a 12 mesi l 8%). 5 / 6

LAVORATORI CHE SI AMMALANO ALL ESTERO Nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità Europea, i nuovi Regolamenti comunitari (Reg. n. 883/2004 e n. 987/2009, entrati in vigore a decorrere dal 1.05.2010) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l Istituzione competente, ovvero quella presso la quale è assicurato il lavoratore. Pertanto, il lavoratore dovrà presentare il certificato di malattia all Inps e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio. Diversamente, potrà rivolgersi direttamente all autorità locale competente che procederà immediatamente all accertamento medico dell incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all istituzione competente. Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione". Per "legalizzazione" si intende l attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. 6 / 6