IL REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE E DELL AEROMOBILE Capitolo secondo 1
Definizione normativa di nave Due sono i requisiti richiesti dalla norma per definire una costruzione come nave: La galleggiabilità L attitudine al trasporto Quest ultimo elemento serve a distinguere le navi dai galleggianti 2
Definizione normativa di nave Art. 136, III comma, c. nav.: Le disposizioni riguardanti le navi si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi altro servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne 3
Definizione normativa di nave Non sono navi ai sensi dell art. 136, I comma, c. nav.: Le navi in costruzione, poiché una nave diviene tale solo dopo il varo e l iscrizione in pubblici registri. I relitti poiché hanno perso l attitudine a navigare. Quelle costruzioni che pur avendo l attitudine a navigare sono adibite ad altri servizi (navi-ristoranti, navi-albergo). 4
Definizione normativa di nave L aeroscafo è da considerarsi nave per espressa disposizione dell art. 11 del regolamento per la sicurezza della navigazione (DPR 8 novembre 1991 n. 435). Categoria autonoma sono le piattaforme di estrazione del petrolio (non sono né navi, né galleggianti) 5
Definizione normativa di nave Art. 136, II comma, c. nav., Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna Le navi maggiori o alturiere sono destinate alla navigazione in alto mare che avviene oltre le venti miglia dalla costa. Le navi minori o costiere sono utilizzate per la navigazione di tipo costiero, entro le venti miglia dalle coste e sono soggette ad un regime di iscrizione meno rigoroso. 6
Elementi di individuazione della nave Gli elementi di individuazione della nave sono contenuti nell art. 137, III comma, c. nav. Il nome o il numero, rispettivamente per le navi maggiori e minori La stazza (capacità interna della nave e si distingue in stazza lorda e netta) Il luogo in cui ha sede l ufficio di iscrizione (luogo in cui è domiciliato il proprietario o un suo rappresentante) 7
Elementi di individuazione della nave (segue) A quelli indicati dal codice della navigazione si devono aggiungere: Il tipo e le caratteristiche principali La nazionalità 8
Iscrizione ed abilitazione Le navi e i galleggianti per poter essere ammessi a navigare devono essere iscritti in pubblici registri. A tal fine due sono i momenti rilevanti: L iscrizione L abilitazione alla navigazione 9
Iscrizione Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima (art. 146, I comma, c. nav.) Le navi minori e i galleggianti sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento (art. 146, II comma, c. nav.) 10
Abilitazione alla navigazione All atto di iscrizione alle navi maggiori viene rilasciato l atto di nazionalità, alle navi minori la licenza. L atto di nazionalità (art. 150 c. nav.) contiene: Il nome Il tipo e le caratteristiche principali La stazza lorda e netta Il nome del proprietario L ufficio presso cui è iscritta la nave La licenza contiene gli stessi elementi (il numero anziché il nome) ma è sottoposta a visto da parte dell ufficio di iscrizione nel primo trimestre di ogni anno. L atto di nazionalità e la licenza possono essere sostituiti rispettivamente dal passavanti provvisorio e dalla licenza provvisoria che hanno validità max di 1 anno 11
Navigabilità e documentazione Successivamente all iscrizione e all abilitazione alla navigazione la nave per poter navigare deve ottenere il certificato di navigabilità o di classe (artt. 164 c. nav. e ss.). Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale (RINA). Prima di intraprendere la navigazione le navi devono essere munite dei documenti prescritti I documenti di bordo si dividono in: carte di bordo libri di bordo 12
I documenti di bordo Le carte di bordo si distinguono in: carte di bordo vere e proprie (atto di nazionalità, ruolo di equipaggio, licenza) certificati inerenti la sicurezza (certificato di stazza, di navigabilità e di classe) documenti doganali e sanitari I libri di bordo sono: il giornale nautico (art. 173 c. nav.) giornale di macchina (art. 175 c. nav.) giornale radiotelegrafico (art. 175 c. nav.) 13
Nazionalità della nave L art. 143 c. nav. stabilisce i requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane. Possono essere iscritte nelle matricole e nei registri nazionali: Le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell Unione europea. Le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore 14
Bareboat charter registration e registro bis Non possono essere iscritte nei registri nazionali le navi già iscritte in un registro straniero a meno che non sia adottato il sistema della bareboat charter registration (bareboating in e out) (art. 145 c. nav.). Questo sistema ha contribuito ad arginare la fuga di numerosi armatori dai registri nazionali verso i registri di convenienza (es. Panama, Liberia che attribuiscono la nazionalità anche a navi di proprietà interamente straniera). Ancora più successo ha ottenuto l istituzione del registro internazionale (Legge n. 30/98) che ha previsto sgravi fiscali e contributivi, nonché facilitazioni alla possibilità di imbarco di marittimi non comunitari in deroga all art. 318 c. nav. Vi si possono iscrivere le navi adibite a traffici marittimi internazionali e, con alcune limitazioni, anche le navi che effettuano traffici di cabotaggio (Legge n. 522/1999). 15
Registro internazionale Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 326/2003 le navi iscritte nel registro internazionale, di stazza superiore alle 650 tsl, possono effettuare traffici di cabotaggio, nel limite di 6 viaggi mensili o, senza limite, viaggi con percorrenza ciascuno superiore alle 100 miglia. Per effetto della legge n. 172/2003 anche le navi da diporto adibite al noleggio per finalità turistiche in navigazione internazionale possono essere iscritte nel registro internazionale e godere dei benefici da esso previsti 16
Cancellazione della nave (art. 163 c. nav.) La cancellazione della nave dal registro di iscrizione avviene in caso di: Perdita effettiva della nave (se affondata o gravemente danneggiata per cui è necessaria una ricostruzione). Perdita presunta della nave (la nave si considera perita quando sono trascorsi quattro mesi dall ultima notizia, se la nave non è a propulsione meccanica dopo otto mesi). Demolizione effettuata dal proprietario in modo volontario o coattivo per imposizione della pubblica autorità. Perdita dei requisiti di nazionalità cui segue procedimento di dismissione della bandiera regolato dall art. 156 c. nav. Iscrizione della nave in un registro straniero, a meno che non sia adottato il sistema della bareboat charter registration. 17
Definizione di aeromobile L art. 743 c. nav. (art. così come modificato dal d.lgs. n. 151/2006) definisce l aeromobile come ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Così come per la definizione di nave anche per gli aeromobili il legislatore non ha dato alcun rilievo né alle dimensioni della macchina, né all esistenza di un mezzo di propulsione proprio. Sono inclusi nella nozione di aeromobile i mezzi aerei a pilotaggio remoto, detti UAV, cioè i velivoli senza pilota, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell Enac, e per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. 18
Definizione di aeromobile Quanto alla distinzione degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, il codice della navigazione (art. 743, co. 3, c. nav.) rinvia ai regolamenti Enac e alla normativa speciale in materia. Di fondamentale importanza è la distinzione tra aeromobili di Stato e privati, distinzione operata dall art. 744 c. nav. Nella prima categoria rientrano gli aeromobili di proprietà dello Stato impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile e gli aeromobili militari. 19
Definizione di aeromobile Ai sensi dell art. 746 c. nav., tra gli aeromobili di Stato rientrano anche gli aeromobili privati che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, equipara ai primi qualora vengano adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale. Per definire tali aeromobili come di Stato si ha riguardo solo alla natura del servizio cui sono adibiti essendo irrilevante la natura giuridica del soggetto proprietario dell aeromobile La distinzione tra aeromobili di Stato e aeromobili privati determina l applicazione di un diverso regime giuridico secondo quanto dispone l art. 748 c. nav. 20
Regime di iscrizione e elementi di individuazione Gli aeromobili per poter essere ammessi alla navigazione devono ottenere l iscrizione nel registro aeronautico nazionale tenuto dall Enac. A tal fine devono possedere la marca di nazionalità (lettera I, iniziale di Italia) e la marca di immatricolazione (composta da un gruppo di 4 lettere, diversa per ogni aeromobile, che viene assegnata dall Enac). La marca di nazionalità e di immatricolazione rappresentano gli elementi di individuazione dell aeromobile A seguito di richiesta da parte del costruttore, l Enac può assegnare delle marche temporanee nei casi previsti dall art. 754 c. nav. 21
Ammissione alla navigazione L idoneità degli aeromobili alla navigazione è attestata dal certificato di navigabilità (art. 764 c. nav.) che è rilasciato dall Enac conformemente alla legislazione comunitaria (art. 766 c. nav.) L agenzia europea per la sicurezza aerea (istituita nel 2002 e attualmente disciplinata dal reg. CE n. 216/2008) ha il compito di garantire l uniforme applicazione della normativa europea in materia di sicurezza aerea ed è competente in materia di regolamentazione e certificazione nel campo della aeronavigabilità. 22
Ammissione alla navigazione Spetta all Enac verificare la permanenza dei requisiti di navigabilità dell aeromobile mediante ispezioni e visite che vengono effettuate a spese dell esercente (art. 768 e 769 c. nav.) Il certificato di immatricolazione (art. 755 c. nav.), rilasciato dall Enac, indica i contrassegni di individuazione dell aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti Enac. Il certificato di omologazione (art. 767 c. nav.), rilasciato dall Enac attesta in relazione al tipo di aeromobile la sua rispondenza alla normativa europea ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Chicago del 1944. 23
Nazionalità dell aeromobile L art. 756 c. nav., specifica i requisiti che sono necessari per assumere la nazionalità italiana e ottenere l iscrizione nel registro aeronautico nazionale tenuto dall Enac. L art. 757 c. nav., stabilisce che la perdita dei requisiti di nazionalità comporta la cancellazione dell aeromobile dal registro aeronautico nazionale. In tal caso l Enac esegue la cancellazione dal registro di iscrizione ai sensi dell art. 760, lett.c. c. nav. Tale ultimo articolo contempla tutte le ipotesi al ricorrere delle quali l aeromobile è cancellato dal registro di iscrizione. 24
Documenti di bordo L art. 771 c. nav., prevede che gli aeromobili devono essere dotati a bordo dei seguenti documenti: A.Certificato di immatricolazione B.Certificato di navigabilità C.Giornale di bordo D.Certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie E.Documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e da regolamenti Il certificato di immatricolazione e di navigabilità costituiscono le carte di bordo Il giornale di bordo, il libretto dell aeromobile, del motore e dell elica, nonché il quaderno tecnico di bordo costituiscono i libri di bordo (art. 773 c. nav.) 25