COMITATO CSI DI IMOLA
INDICE TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II: ALBO DEGLI UFFICIALI DI GARA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II RUOLI TECNICI TITOLO III: DOVERI ED ETICA DEGLI UFFICIALI DI GARA TITOLO IV: LA COMMISSIONE TERRITORIALE ARBITRI TITOLO V: SANZIONI DISCIPLINARI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II LA COMMISSIONE TERRITORIALE ARBITRI IN COMPOSIZIONE DISCIPLINARE TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni e finalità c. 1 Il Gruppo Ufficiali di Gara, è costituito dagli Arbitri, dai Giudici di Gara, nonché da tutti gli altri Collaboratori che ad ogni livello, locale, regionale ovvero nazionale, svolgono un servizio di assistenza e direzione delle gare. c. 2 Gli Ufficiali di Gara sono educatori associativi che, condividendo pienamente le finalità di promozione sportiva ed educativa del Centro Sportivo Italiano, svolgono il loro servizio nei confronti degli atleti e delle Società sportive allo scopo di contribuire alla realizzazione della crescita personale e sociale di tutti i Soci. Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza dello Statuto, delle regole del giuoco e delle regole disciplinari vigenti. c. 3 Il Gruppo degli Ufficiali di Gara si propone, d intesa con il Consiglio Nazionale, il Consiglio Regionale e il Consiglio Provinciale, di promuovere e sviluppare programmi per la preparazione tecnica ed associativa dei propri Soci e di perseguire, attraverso lo studio e l aggiornamento delle norme tecniche, un valido scambio d esperienze educative ed organizzative. c. 4 È preciso impegno del Gruppo degli Ufficiali di Gara che i propri Soci, nell espletamento della loro attività di servizio per la sviluppo dell Uomo, collaborino al raggiungimento delle finalità educative. Art. 2 Competenze e funzioni c. 1 Gli Ufficiali di Gara del Centro Sportivo Italiano partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. c. 2 Di Concerto con il Coordinatore della Commissione Territoriale Arbitri [C.T.A.], su mandato della Presidenza Provinciale, talune responsabilità, finalizzate alla gestione organizzativa, possono essere demandate al Responsabile della Sezione di Disciplina. c. 3 Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio. Art. 3 Suddivisione degli Ufficiali di Gara c. 1 I componenti del Gruppo Ufficiali di Gara sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) Arbitri Aspiranti; b) Arbitri Effettivi e Giudici in attività; c) Arbitri e Giudici Tutors; d) Arbitri e Giudici Benemeriti; e) Osservatori Arbitrali; f) Collaboratori. c. 2 Gli Ufficiali di cui al comma precedente sono Soci del Gruppo Ufficiali di Gara del Comitato. II
Art. 4 Aspiranti Arbitri c. 1 La qualifica di Arbitro o di Giudice Aspirante del Centro Sportivo Italiano si consegue con il superamento di un esame, a seguito di apposito corso preparatorio indetto dalla Presidenza Provinciale in concerto con strutture territoriali della SNES, e la Commissione Territoriale Arbitri. c. 2 A detto corso possono essere ammessi giovani di ambo i sessi aventi i seguenti requisiti: a) Abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo particolare deroga concessa dalla Commissione Territoriale Arbitri e rispettino i requisiti di età massima secondo quanto previsto dall art. 5 c. 2; b) Siano in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, secondo le normative vigenti. c. 3 I Componenti della Commissione Esaminatrice sono proposti dalla Commissione Territoriale Arbitri. c. 4 Il Coordinatore della Formazione del Comitato rilascia tale nomina dopo aver verificato il Verbale della Commissione Esaminatrice, aver acquisito il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie per l esercizio dell attività sportiva non agonistica e dopo avere ricevuto la comunicazione dalla Commissione Territoriale Arbitri per la ratifica. Art. 5 Arbitri Effettivi c. 1 La nomina ad Arbitro Effettivo avviene su delibera da parte della Commissione Territoriale Arbitri, dopo un congruo periodo di prova di norma coincidente con l anno solare. c. 2 Per l attività locale, l età massima degli Ufficiali di Gara in attività è stabilita dal Consiglio Provinciale del Comitato, avendo riguardo per le singole Discipline, fermo restando che la qualifica di Ufficiale di Gara può cessare per constatata inidoneità tecnica, fisica o atletica rilevata dal Consiglio Direttivo della Sezione di Disciplina competente [art. 13 lett. e]. Art. 6 Arbitri e Giudici Tutors c. 1 La qualifica di Tutor viene deliberata dalla Commissione Territoriale Arbitri, previa frequenza positiva di un apposito percorso. Tale qualifica può essere concessa anche agli Ufficiali di Gara che smettono di praticare l arbitraggio attivo e che non siano in possesso dei requisiti per svolgere la funzione di Osservatore. 2 L ammissione al percorso, deliberata per competenza dalla Commissione Territoriale Arbitri, avviene su richiesta scritta del Socio; per tale ammissione si dovrà tenere conto principalmente della preparazione tecnica acquisita dal candidato e della sua attitudine e disponibilità a contribuire alla crescita dell'arbitro sotto i profili tecnico, comportamentale ed associativo. III
c. 3 Gli Arbitri e Giudici Tutors collaborano allo sviluppo e al miglioramento degli Ufficiali di Gara del Centro Sportivo Italiano, partecipano alla vita e alle strutture arbitrali dell Associazione, svolgono con regolarità, il compito di Osservatori e Commissari. c. 4 Gli Ufficiali di Gara Tutors, inoltre, possono anche svolgere attività di Arbitro o di Giudice. c. 5 Per poter conseguire la qualifica di Tutor è necessario essere in possesso di una comprovata preparazione tecnico- regolamentare ed associativa; è inoltre necessario avere una anzianità di tessera stabilita dalla Commissione Territoriale Arbitri. Eventuali deroghe motivate potranno essere concesse dalla Commissione Territoriale Arbitri. c. 6 La Commissione Territoriale Arbitri ha facoltà di fissare ulteriori limitazioni per l'accesso al corso preparatorio. c. 7 Non esiste alcun limite di età per lo svolgimento dell'attività di Tutor, fermo restando che la qualifica di Arbitro può cessare per constatata inidoneità tecnica o fisica rilevata dalla Commissione Territoriale Arbitri [art. 13 lett. e]. Art. 7 Osservatori Arbitrali c. 1 La qualifica di Osservatore viene deliberata dalla Commissione Territoriale Arbitri, previa frequenza positiva di un apposito percorso. Il ruolo di Osservatore è svolto da Arbitri e Giudici di Gara che abbiano cessato di praticare l arbitraggio attivo. Tale compito può essere svolto anche da Arbitri Effettivi in attività che siano in possesso di particolari requisiti, stabiliti dalla Commissione Territoriale Arbitri, e abbiano frequentato con profitto l apposito corso preparatorio. c. 2 L ammissione al percorso, deliberata per competenza dalla Commissione Territoriale Arbitri, avviene su richiesta scritta del Socio; per tale ammissione si dovrà tenere conto principalmente della preparazione tecnica acquisita dal candidato e della sua attitudine e disponibilità a contribuire alla crescita sotto i profili tecnico, comportamentale ed associativo dell'arbitro. c. 3 Per poter svolgere la funzione di Osservatori Arbitrali è necessario avere una anzianità di tessera stabilita dalla Commissione Territoriale Arbitri, salvo eventuali deroghe motivate che potranno essere concesse dalla Commissione Territoriale Arbitri. c. 4 La Commissione Territoriale Arbitri ha facoltà di fissare ulteriori limitazioni per l'accesso al percorso preparatorio. c. 5 Non esiste alcun limite di età per lo svolgimento dell'attività di Osservatore Arbitrale, fermo restando che la qualifica di Arbitro può cessare per constatata inidoneità tecnica o fisica rilevata dalla Commissione Territoriale Arbitri [art. 13 lett. e]. Art. 8 Benemeriti c. 1 Possono essere nominati Benemeriti gli Ufficiali di Gara di cui all art. 3 c. 1 lett. b), c), d), e), che si siano distinti per la dedizione e l impegno associativo all interno del Gruppo. IV
c. 2 La Benemerenza è proposta dalla Commissione Territoriale Arbitri, alla Presidenza Provinciale per la ratifica. c. 3 I Benemeriti sono tenuti a partecipare all attività associativa del Gruppo e della Sezione di Disciplina di appartenenza, e sono esentati dal versare le quote associative. Art. 9 Collaboratori c. 1 Sono considerati tali gli Ufficiali di Gara che provengono da altre Federazioni o Associazioni, in possesso del regolare certificazione di abilitazione a svolgere l attività per cui collaborano. c. 2 I Collaboratori di altre Organizzazioni, Enti, Federazioni o Associazioni possono essere accolti nel Gruppo degli Ufficiali di Gara senza avere necessariamente seguito i corsi suddetti in base ad eventuali convenzioni vigenti o per decisione dalla Commissione Territoriale Arbitri, a condizione che non siano stati allontanati dalle proprie Organizzazioni per motivi disciplinari ed abbiano svolto attività sino ad almeno l'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di ammissione al Gruppo degli Ufficiali di Gara. Art. 10 Tesseramento c. 1 Tutti gli Ufficiali di Gara del Centro Sportivo Italiano devono essere tesserati in favore della Polisportiva di Comitato, con la specifica qualifica arbitrale prevista. c. 2 È consentito rivestire la qualifica di Ufficiale di Gara nel Centro Sportivo Italiano per le diverse discipline sportive e tesserarsi, contemporaneamente, come Atleta o Socio in favore di altra Società Sportiva. c. 3 Il tesseramento degli Ufficiali di Gara deve essere rinnovato tassativamente entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Art. 11 Incompatibilità c. 1 Lo status di Ufficiale di Gara del Centro Sportivo Italiano, fatto salvo quanto previsto dall art. 9 del presente Regolamento, è incompatibile con analoga qualifica per la stessa disciplina sportiva presso un altro Ente di promozione sportiva, fatto salvo per quanto previsto da eventuali convenzioni o accordi locali. c. 2 Gli Ufficiali di Gara, pur appartenenti ad altra Federazione Sportiva Nazionale o ad altro Ente di promozione sportiva, sono tenuti a partecipare attivamente alla vita e alle attività delle strutture arbitrali dell'associazione. V
TITOLO II ALBO DEGLI UFFICIALI DI GARA DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 12 Iscrizione c. 1 È istituito presso la Presidenza Nazionale l'albo Nazionale degli Ufficiali di Gara del Centro Sportivo Italiano al quale sono tenuti ad iscriversi tutti gli Arbitri e i Giudici che conseguono la qualifica di Effettivo. Si tratta di un unico Albo con l indicazione dei relativi codici per: a) gli Arbitri e Giudici in attività inquadrati nei ruoli territoriali, regionali, nazionali; b) gli Arbitri e Giudici Tutors. c. 2 L albo, inoltre, dovrà prevedere dei codici aggiuntivi per le differenti specifiche arbitrali. c. 3 Gli Ufficiali di Gara sono suddivisi per disciplina sportiva ed elencati con l'indicazione del Comitato territoriale di appartenenza e della data di iscrizione all'albo. Art. 13 Perdita della qualifica c. 1 La qualifica di Ufficiale di Gara del Centro Sportivo Italiano si perde per: a) Dimissioni; b) Mancato rinnovo annuale della tessera associativa; c) Cancellazione dall'albo in seguito a provvedimento disciplinare assunto dai competenti Organi dell'associazione; d) Cessazione dell'appartenenza all'albo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione; e) Inidoneità fisica accertata da certificato medico; f) Ingiustificata attività o carente idoneità tecnico associativa; g) Ingiustificato rifiuto ad adempiere alle designazioni per almeno cinque volte, anche non consecutive, nel medesimo anno sportivo; h) Sopravvenuta impossibilità a continuare l attività. c. 2 Ad eccezione delle lettere a), c), d) ed e) del comma precedente, la perdita della qualifica è disposta dalla Commissione Territoriale Arbitri. Avverso tale decisione gli interessati possono ricorrere, entro dieci giorni dalla sua ricezione, al Consiglio Provinciale. c. 3 La lett. d) del comma 1 è disposta alla fine di ogni anno sportivo dalla Commissione Territoriale Arbitri. Avverso tale decisione gli interessati possono ricorrere, entro dieci giorni dalla sua ricezione, alla Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di gara la quale deve decidere prima dell'inizio del nuovo anno sportivo e comunque non oltre il 30 settembre. c. 3 La lett. c) del c. 1 è disposta dal Consiglio Provinciale del Comitato su proposta della Commissione Territoriale Arbitri in composizione Disciplinare con le modalità previste dall art. 45 del presente Regolamento. VI
CAPO II RUOLI TECNICI Art. 14 Inquadramento c.1 Ai fini della gestione tecnica delle risorse arbitrali, tutti gli Ufficiali di Gara in attività sono inquadrati nei seguenti ruoli tecnici: a) Ruoli Territoriali; b) Ruoli Regionali; c) Ruoli Nazionali. Art. 15 Ruoli territoriali c. 1 Fanno parte dei Ruoli territoriali del Comitato del Centro Sportivo Italiano di appartenenza tutti gli Ufficiali di Gara di cui all art. 3 c. 1 lett. a), b), c) d), e). c. 2 Gli Ufficiali di Gara dei Ruoli territoriali assicurano il servizio arbitrale per tutta l'attività del Comitato di appartenenza secondo le modalità organizzative predisposte e gestite dalla Commissione Territoriale Arbitri. Art. 16 Ruoli regionali c. 1 I Ruoli regionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di Gara Effettivi abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di Giudici in manifestazioni del livello regionale. c. 2 I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli regionali sono così stabiliti: a) L appartenenza ai Ruoli territoriali del proprio Comitato da almeno due anni, considerando anche l anno di tirocinio dell arbitro o del giudice di gara; b) L avere l età anagrafica prevista dalle normative nazionali per ogni specifica Disciplina. c) Giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione Territoriale Arbitri; d) L Avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno venti gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 2 per gli sport individuali; e) Frequentare i momenti formativi proposti dalla Commissione Regionale Arbitri e comunque aver partecipato allo Stage Regionale od Interregionale Arbitri previsto annualmente. Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai Ruoli regionali. c. 3 È possibile fare parte contemporaneamente di due ruoli a livello regionale. c. 4 L'iscrizione nei Ruoli regionali è deliberata dal Consiglio regionale Centro Sportivo Italiano su proposta della Commissione Regionale Arbitri e Giudici di Gara. c. 5 Le candidature per i nuovi inserimenti degli Arbitri e dei Giudici di Gara Effettivi sono annualmente presentate dai Consigli dei Comitati della Regione su proposta della rispettiva Commissione Territoriale Arbitri. c. 6 Annualmente, entro il 31 dicembre, la Commissione Regionale Arbitri e Giudici di Gara aggiorna i Ruoli regionali inserendovi coloro ai quali il Consiglio Regionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di Ufficiale di Gara Regionale e cancellando coloro per i quali vengano meno i requisiti tecnici o di età stabiliti dalla Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di Gara. VII
c. 7 Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli Regionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli territoriali del Comitato di appartenenza. Art. 17 Ruoli nazionali c. 1 I Ruoli nazionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di Gara Effettivi abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni del livello nazionale. c. 2 I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli nazionali sono così stabiliti: a) L appartenenza ai Ruoli regionali da almeno due anni; b) L avere l età anagrafica prevista dalle normative nazionali per ogni specifica Disciplina. c) Giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione Regionale Arbitri; d) L avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno venti gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 4 per gli sport individuali; e) Frequentare i momenti formativi stabiliti dalla Commissione Nazionale Arbitri e comunque aver partecipato allo Stage Nazionale Arbitri previsto annualmente; f) Non aver riportato, durante lo svolgimento degli eventi sportivi nazionali, una valutazione complessiva negativa nell operato arbitrale: attitudine, efficienza fisica, tecnica nella direzione delle gare, conoscenza tecnico- regolamentare. Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai ruoli nazionali. c. 3 Nel caso di valutazione complessiva negativa da parte della Commissione Arbitri e Giudici Nazionali sull operato arbitrale durante lo svolgimento degli eventi sportivi nazionali, l Arbitro non potrà essere convocato a dirigere gare di livello nazionale per un massimo di due anni sportivi, successivi e consecutivi a quello cui viene notificata la valutazione negativa. c. 4 È possibile fare parte di un solo ruolo a livello nazionale. c. 5 L'iscrizione nei Ruoli nazionali degli Arbitri e dei Giudici Regionali è deliberata dalla Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano su proposta della Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di Gara. c. 6 Annualmente, entro il 30 marzo, la Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di Gara aggiorna i Ruoli Nazionali inserendovi coloro ai quali la Presidenza Nazionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di Ufficiale di Gara Nazionale, e cancellando coloro per i quali vengano meno i requisiti tecnici o di età prescritti. c. 7 Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli Nazionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli Regionali e Territoriali della Regione e del Comitato di appartenenza. VIII
TITOLO III DOVERI ED ETICA DEGLI UFFICIALI DI GARA Art. 18 Osservanza delle normative c. 1 I soci del Gruppo degli Ufficiali di Gara sono tenuti ad osservare il presente Regolamento, lo Statuto, il Patto Associativo, il Regolamento Organico del Centro Sportivo Italiano e le normative secondarie poste in essere dal Consiglio Provinciale, e dalla Commissione Territoriale Arbitri. Art. 19 Garanzia di servizio c. 1 Gli Ufficiali di Gara del Centro Sportivo Italiano sono tenuti a prestare il loro servizio per garantire lo svolgimento delle attività sportive programmate e organizzate dal Centro Sportivo Italiano a vari livelli. c. 2 L'utilizzazione degli Ufficiali di Gara è disposta, per i vari livelli di attività, dalle competenti Commissioni Arbitri e Giudici attraverso le proprie strutture tecniche. c. 3 Gli Ufficiali di Gara non possono rifiutare, senza giustificato motivo, la designazione per una gara o una manifestazione del Centro Sportivo Italiano. c. 4 Gli Ufficiali di Gara hanno l obbligo di chiedere per iscritto alla Commissione Territoriale Arbitri eventuali periodi di sospensione dall'attività superiori a trenta giorni, fornendo le relative motivazioni. Periodi di sospensioni inferiori a trenta giorni dovranno essere comunicati soltanto all Area Tecnica della Sezione di Disciplina di appartenenza. c. 5 Gli Ufficiali di Gara devono inoltre conciliare correttamente la qualifica di Socio del Gruppo con quella di tesserato di altro Ente, fatto salvo quanto previsto dall art. 9, o Società Sportiva. Art. 20 Principio di correttezza, lealtà e riservatezza c. 1 Nell'espletamento delle funzioni arbitrali, nei rapporti con i Colleghi e gli altri Tesserati del Centro Sportivo Italiano, nonché in ogni rapporto di natura tecnica o sociale, gli Ufficiali di Gara devono mantenere un comportamento improntato alla correttezza, alla lealtà e alla riservatezza, astenendosi dal dare giudizi sia in merito ai problemi arbitrali sia ai comportamenti tenuti in campo dai Tesserati del Centro Sportivo Italiano. c. 2 Gli Ufficiali di Gara devono astenersi dall esprimere giudizi sull Associazione e commenti nei confronti di Colleghi, di Dirigenti, Collaboratori e di Tesserati dell Associazione ad ogni livello e delle Società Sportive. c. 3 Gli Ufficiali di Gara devono astenersi dal comunicare o commentare con chiunque sia le designazioni, sia il contenuto dei rapporti e delle relazioni trasmessi agli Organi competenti. c. 4 Gli Ufficiali di Gara devono astenersi dal rilasciare in pubblico, alla stampa od a qualsiasi altro organo di informazione, dichiarazioni in ordine alle gare dirette od a quelle cui abbiano assistito in qualsiasi veste. c. 5 Gli Ufficiali di Gara devono astenersi dall utilizzare Social Network per comunicare, divulgare ovvero commentare le designazioni, il contenuto dei rapporti di Gara, notizie, informazioni o dati appresi nello svolgimento delle proprie funzioni o in ordine alle gare dirette od alle quali abbiano assistito in qualsiasi veste. IX
c. 6 Gli Ufficiali di Gara devono astenersi dall utilizzare notizie, informazioni e dati appresi nello svolgimento delle proprie funzioni e attività per fini personali e non consentiti dal presente Regolamento, ovvero non autorizzati dal Consiglio Provinciale o dalla Commissione Territoriale Arbitri. L inosservanza del presente comma costituisce grave infrazione disciplinare. c. 7 Gli Ufficiali di Gara sono tenuti a fornire agli Organi del Centro Sportivo Italiano risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti che venissero loro richiesti. Art. 21 Idoneità fisica c. 1 Gli Ufficiali di Gara del Centro Sportivo Italiano devono curare la propria preparazione fisica affinché sia adeguata al servizio da svolgere. Ogni anno dovranno acquisire un certificato medico di idoneità all'arbitraggio. Art. 22 Consegna del referto c. 1 Gli Ufficiali di Gara del Centro Sportivo Italiano sono tenuti, a conclusione della gara o della manifestazione per la quale sono stati designati, a compilare il referto, il rapporto o i documenti previsti, e a consegnare questi atti al competente Organo del Centro Sportivo Italiano nei termini e con le modalità previste dalle normative secondarie. La mancata o ritardata consegna di tali documenti costituisce grave infrazione disciplinare. Art. 23 Partecipazione alle Riunioni Tecniche c. 1 Gli Ufficiali di Gara hanno l obbligo di frequentare assiduamente le Riunioni Tecniche Periodiche di Disciplina, salvo casi di giustificato impedimento o di forza maggiore. La costante assenza a tali momenti costituisce grave infrazione disciplinare. Art. 24 Versamento delle Quote Associative c. 1 Gli Ufficiali di Gara hanno l obbligo di versare le quote associative, fatto salvo quanto previsto dall art. 8 per gli Arbitri Benemeriti; c. 2 Importi, tempistiche e modalità sono deliberate dalla Commissione Territoriale Arbitri. Art. 25 Obbligo di comparizione c. 1 Gli Ufficiali di Gara hanno l obbligo di aderire alle convocazioni della Commissione Territoriale Arbitri, o degli Organi di Giustizia Sportiva. La mancata comparizione alle convocazioni costituisce grave infrazione disciplinare. X
Art. 26 Divisa ufficiale c. 1 Gli Ufficiali di Gara, che svolgono il loro compito nelle gare e nelle manifestazioni sportive, hanno l obbligo di indossare la divisa ufficiale del Centro Sportivo Italiano col relativo distintivo. In casi particolari e in mancanza della divisa ufficiale è comunque obbligatorio indossare il distintivo. c. 2 Spetta al Consiglio Provinciale del Comitato, previo parere della Commissione Territoriale Arbitri, deliberare in merito alla foggia, alla fattura, alla livrea, al colore, e ad ogni altra caratteristica della Divisa Ufficiale, fermi restando i vincoli posti dalle normative Nazionali. Art. 27 Tutela Giurisdizionale c. 1 Gli Ufficiali di Gara hanno il dovere di dare notizia in forma scritta alla Commissione Territoriale Arbitri e al Consiglio Provinciale, qualora intendano adire vie legali contro terzi per motivi inerenti all attività svolta nell ambito del Centro Sportivo Italiano. Art. 28 Partecipazione a manifestazioni non autorizzate dal Centro Sportivo Italiano c. 1 Fermo restando quanto previsto dall art. 9 del presente Regolamento, gli Ufficiali di Gara del Centro Sportivo Italiano non possono svolgere il compito di Arbitri e di Giudici al di fuori del Centro Sportivo Italiano o in gare e manifestazioni senza autorizzazione del Coordinatore della Commissione Territoriale Arbitri, su proposta del Responsabile della Sezione di Disciplina di appartenenza. c. 2 In caso di concessione dell autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, è vietato comunque l utilizzo della divisa ufficiale del Centro Sportivo Italiano. c. 3 Nel caso in cui il Direttore di Gara incorra nell infrazione di cui ai commi precedenti, la Commissione Territoriale Arbitri provvederà a sospendere in via cautelare l Arbitro, fino alla susseguente deliberazione dell Organo Associativo preposto. c. 4 È fatta salva l attività svolta all interno della propria Società Sportiva per la quale si è tesserati. c. 5 Il comma precedente non si applica a condotte manifestamente elusive del divieto di cui al comma 1. Art. 29 Obbligo di Terzietà c. 1 Agli Ufficiali di Gara è vietato svolgere l attività di Arbitro o Giudice in campionati o tornei in cui sia impegnata la Società Sportiva per la quale è tesserato. c. 2 Agli stessi è inoltre vietato svolgere attività arbitrale nei campionati o tornei per i quali esercitino la funzione di Giudice sportivo. Art. 30 Attività Politica c. 1 Agli Ufficiali di Gara è vietato volgere propaganda politica di qualsiasi genere nell'ambito della propria attività arbitrale ed associativa. XI
TITOLO IV LA COMMISSIONE TERRITORIALE ARBITRI Art. 31 L Organizzazione c. 1 Il Gruppo degli Ufficiali di Gara delle diverse Disciplina è retto dalla Commissione Territoriale Arbitri. c. 2 La Commissione Territoriale Arbitri è formata da: a) Un Coordinatore, nominato dal Consiglio di Comitato per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso, che ha la responsabilità del Gruppo; b) un Vice Coordinatore ; c) Un Segretario, nominato dal Coordinatore della Commissione Territoriale Arbitri; d) un Designatore Arbitrale delle singole discipline e) I Responsabili delle singole Discipline ; f) Un Responsabile degli Osservatori Arbitrali ; c. 3 Il Coordinatore della Commissione Territoriale Arbitri partecipa alle riunioni del Consiglio di Comitato, qualora non ne faccia già parte ad altro titolo. È invitato, inoltre alle riunioni di Presidenza del Comitato, qualora non ne faccia già parte, quando sono poste all ordine del giorno questioni relative agli Ufficiali di Gara. c. 4 La Commissione Territoriale Arbitri, di concerto con la Presidenza del Comitato, può avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di Gara, che non ne facciano parte, ai quali affidare specifiche funzioni tecniche e/o organizzative. Art. 32 Compiti c. 1 La Commissione Territoriale Arbitri ha i seguenti compiti: a) Promuovere all'interno del Comitato e nel territorio di competenza dello stesso, la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo; b) Collaborare con le articolazioni locali della SNES nell'organizzazione e nella gestione dei corsi per nuovi Arbitri o Giudici; c) Promuovere e organizzare, in collaborazione con le strutture del Comitato l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici del Comitato; d) Disporre, su proposta del Consiglio Direttivo della Sezione di Disciplina competente, il passaggio ad Effettivo degli Ufficiali di Gara Aspiranti ; e) Concedere il titolo onorifico di Arbitro Benemerito del Comitato a coloro che hanno acquisito particolari meriti o encomi associativi durante il percorso arbitrale all interno dell Associazione. La benemerenza sarà conferita dal Consiglio Provinciale del Comitato; f) Disporre la perdita della qualifica di Ufficiale di Gara del Comitato ex art. 13; g) Decidere in merito ai ricorsi presentati dai Soci avverso le sanzioni disciplinari di sospensione adottate ai sensi dell art. 33 comma 1 del presente Regolamento; h) Favorire la partecipazione e l'integrazione degli Ufficiali di Gara alla vita di tutta l'associazione a livello territoriale, regionale e nazionale; i) Garantire il rispetto delle decisioni del Consiglio di Comitato ; k) Provvedere alla formazione della Commissione Territoriale Arbitri in composizione Disciplinare; l) Autorizzare la richiesta di trasferimento di un Socio ad altro Comitato ed accettare il trasferimento di un Ufficiale di Gara al proprio Comitato, motivando la sua decisione in caso di rifiuto. In caso di accoglimento è fatto obbligo alla Commissione Territoriale Arbitri del Comitato di appartenenza di trasmettere al Comitato del Centro Sportivo Italiano ove l Ufficiale di Gara intende trasferirsi il fascicolo personale dell interessato. Avverso la decisione di non accoglimento della richiesta da parte della Commissione Territoriale Arbitri del Comitato di appartenenza, l interessato può ricorrere, entro dieci giorni dalla notifica dell atto, al Consiglio Provinciale del proprio Comitato che deciderà in ultima e definitiva istanza. m) Stabilire Importi, tempistiche e modalità della quota associativa annuale previste dall articolo 24 XII
TITOLO V LE SANZIONI DISCIPLINARI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 33 Sanzioni Tecniche c. 1 I Responsabili delle Sezioni di Disciplina possono assumere nei confronti degli Ufficiali di Gara a disposizione le seguenti sanzioni di carattere tecnico: rimprovero, censura scritta, sospensione dall'attività sino ad un massimo di trenta giorni. c. 2 - In casi particolari, di carattere tecnico, nei quale non si ritenga necessario un deferimento alla Commissione Territoriale Arbitri in composizione disciplinare, il Responsabile della Sezione di Disciplina può proporre al Coordinatore della Commissione Territoriali Arbitri, al quale spetta valutare l opportunità e la legittimità del provvedimento, la sospensione disciplinare di un Socio sino a un massimo di sessanta giorni. c. 3 Avverso le decisioni di sospensione cui al comma 1 gli interessati possono ricorrere, entro dieci giorni dalla sua ricezione, alla Commissione Territoriale Arbitri. c. 4 Le sanzioni tecniche di durata superiore sono adottate dalla Commissione Territoriale Arbitri in composizione Disciplinare. c. 5 Alla Commissione Territoriale Arbitri spetta pure deliberare sulla perdita della qualifica ai sensi dell art. 13 del presente Regolamento, salvo le lettere esplicitamente escluse dal presente Regolamento. c. 6 Di ogni provvedimento disciplinare deve esserne data comunicazione al Coordinatore della Commissione Territoriale Arbitri e al Presidente Provinciale. Art. 34 Procuratore Associativo c. 1 Per le infrazioni associative commesse dagli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro attività o nello svolgimento della vita associativa, la competenza e i relativi atti vanno rimessi al competente Procuratore Associativo Regionale secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del Centro Sportivo Italiano. c. 2 Qualora sia posto in essere un provvedimento di natura associativa, l Ufficiale di Gara dovrà in ogni caso essere sospeso in via cautelativa dalla Commissione Territoriale Arbitri fino alla pronuncia definitiva dell Organo Associativo competente. c. 3 Si applicano gli articoli 95, 96, 97 dello Statuto del Centro Sportivo Italiano. Art. 35 Comunicazione delle sanzioni disciplinari c. 1 Gli Ufficiali di Gara hanno il diritto di conoscere eventuali sanzioni a loro carico. Tale obbligo di informativa grava in capo al Consiglio Direttivo di appartenenza ovvero alla Commissione Territoriale Arbitri o al Consiglio Provinciale. Art. 36 Riammissione c. 1 Per i Soci che risultano aver perso la qualifica a qualsiasi titolo ed in via definitiva è previsto l'istituto della Riammissione: XIII
c. 2 L'istanza deve essere inoltrata alla Commissione Territoriale Arbitri tramite il Consiglio Direttivo della Sezione di Disciplina competente che esprimerà il proprio parere. c. 3 L istanza di riammissione di Soci cancellati per motivi disciplinari non può essere presentata prima che siano trascorsi due anni dalla data di decorrenza del provvedimento definitivo. Art. 37 Ricorso verso i provvedimenti disciplinari c. 1 Avverso i provvedimenti disciplinari di sospensione previsti dall art. 30 comma 1, il Socio può presentare ricorso in prima istanza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale al Coordinatore della Commissione Territoriale Arbitri. c. 2 Avverso i provvedimenti disciplinari assunti dalla Commissione Territoriale Arbitri, fatto salvo quanto previsto dall art. 13, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale al Consiglio Provinciale. c. 3 Avverso i provvedimenti disciplinari regolati dagli articoli 13 lett. d) e 45 è ammesso il ricorso alla Commissione Nazionale Arbitri e Giudici entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale. c. 4 Avverso gli altri provvedimenti non è ammesso ricorso. CAPO II - LA COMMISSIONE TERRITORIALE ARBITRI IN COMPOSIZIONE DISCIPLINARE Art. 38 Formazione ed organizzazione c. 1 La Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare [C.T.A.D.] è composta dal Coordinatore della Commissione Territoriale Arbitri, che la presiede, da un Segretario senza diritto di voto, dai Responsabili di tutte le Sezioni di Disciplina tra quelle effettivamente praticate nel Comitato e per le quali risultano tesserati Ufficiali di Gara, dal responsabile degli Ossservatori arbitrali e dal responsabile della formazione La composizione della Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare viene definita ad inizio mandato. c. 2 I Responsabili della Sezione di Disciplina di appartenenza del Socio deferito alla disciplinare, possono partecipare alle riunioni della Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare senza diritto di voto; c. 3 La Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare si riunisce a seguito di deferimento di un Socio da parte del Responsabile della Sezione di Disciplina, entro sessanta giorni dalla data del deferimento del Socio, a pena di decadenza. c. 4 Il deferimento può avvenire anche ad opera della Presidenza Provinciale. La Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare può agire anche d ufficio su iniziativa del Coordinatore della Commissione Territoriale Arbitri. c. 5 A seguito del deferimento la Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare o la Presidenza Provinciale possono sospendere cautelarmente il Socio sino a quando la Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare non avrà valutato la posizione del Socio ed emesso il relativo provvedimento. XIV
c. 6 La Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare si ritiene validamente riunita ed atta a deliberare quando siano presenti almeno 1/3 dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. c. 7 A seguito di ogni seduta Disciplinare verrà stilato un apposito verbale. c. 9 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, l organizzazione e il funzionamento della Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare possono essere regolati da norme secondarie adottate dalla Commissione Territoriale Arbitri. Art. 39 Giurisdizione della Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare c. 1 Sono soggetti alla giurisdizione della Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare gli Ufficiali di Gara di cui all art. 3 del presente Regolamento. Art. 40 Principio di terzietà c. 1 La Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare è Organo terzo ed indipendente rispetto alle Sezioni di Disciplina. Art. 41 Provvedimenti Disciplinari c. 1 I Provvedimenti Disciplinari applicabili, secondo l ordine di gravità, sono: a) Il rimprovero; b) La censura scritta; c) La sospensione dell attività; d) La proposta di Cessazione di Appartenenza all Albo. c. 2 La Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare può comminare come sanzione accessoria l interdizione dall esercizio della carica associativa eventualmente ricoperta all interno del Gruppo Ufficiali di Gara o della Sezione di Disciplina sino ad un massimo di due anni. c. 3 Le infrazioni disciplinari al presente Regolamento e alle normative secondarie sono soggette al termine di prescrizione quinquennale, interrotta dall atto del deferimento. c. 4 Nella determinazione della sanzione disciplinare la Commissione valuta altresì la presenza di circostanze aggravanti od attenuanti. Art. 42 Circostanze Aggravanti c. 1 Costituisco circostanze aggravanti: 1 l avere commesso l infrazione nell esercizio di una carica associativa; 2 l avere determinato danno all immagine interna ed esterna dell Associazione, ledendo l autorità di Organi ed Istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti; 3 l esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica; 4 l avere commesso l infrazione durante l esecuzione di una precedente sanzione disciplinare; 5 l avere danneggiato Soci o cose loro; XV
6 l avere anche solo tentato di inquinare le prove, anche attraverso omissioni; 7 l avere commesso l infrazione per eseguirne od occultarne un altra; 8 l aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell infrazione; 9 non essersi presentato alla convocazione per la contestazione dell addebito. Art. 43 Circostanze Attenuanti c. 1 Costituiscono circostanze attenuanti: 1. l inesperienza connessa alla giovane età od alla ridotta anzianità associativa del deferito; 2. la precedente buona condotta in riferimento all attività associativa del deferito; 3. le obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa l infrazione; 4. l aver agito in seguito a provocazione; 5. l avere spontaneamente desistito; 6. l avere volontariamente collaborato con gli Organi preposti. c. 2 La Commissione, indipendentemente dalle circostanze previste dal comma precedente, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione. Art. 44 La sospensione disciplinare c. 1 La sospensione dall attività può durare fino ad un massimo di due anni. c. 2 Ai fini del computo della durata di sospensione possono calcolarsi eventuali periodi di sospensione dell attività. c. 3 La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica, associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta. c. 4 Durante il periodo di sospensione l Ufficiale di Gara è tenuto: a) A versare le quote associative; b) Frequentare il Comitato per partecipare alle Riunioni Tecniche obbligatorie o le convocazioni degli Organi dell Associazione. Art. 45 La proposta di Cessazione di appartenenza all Albo c. 1 La proposta di cessazione di appartenenza all Albo è il provvedimento che viene assunto per gravi o reiterate violazioni dei regolamenti da parte di un Socio; c. 2 La competenza a deliberare in merito alla cessazione di appartenenza all Albo è esclusiva del Consiglio Provinciale del Comitato. c. 3 Avverso tale decisione gli interessati possono ricorrere, entro dieci giorni dalla sua ricezione, alla Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di Gara. c. 4 Durante il periodo che intercorre tra la proposta di cessazione di appartenenza all Albo e la delibera da parte del Consiglio Provinciale, il Socio è sospeso d ufficio dallo svolgimento di qualsiasi attività, con applicazione della sanzione accessoria dell interdizione dall esercizio della carica associativa eventualmente ricoperta. XVI
Art. 46 Assunzione dei provvedimenti c. 1 La Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare non può assumere provvedimenti che comportino la sospensione temporanea o la proposta di cessazione di appartenenza all Albo senza aver prima contestato al Socio i fatti addebitatigli ed aver esaminato le eventuali controdeduzioni o memorie difensive. Qualora il Socio convocato non si presenti senza alcuna giustificazione, la Commissione Territoriale Arbitri in Composizione Disciplinare potrà adottare gli opportuni provvedimenti in contumacia. c. 2 La convocazione e ogni provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato per iscritto, all'interessato a mezzo di lettera raccomandata A.R., o consegnata a mano con firma per ricevuta a pena di nullità, ovvero con mezzi di posta elettronica certificata che assicurino l identità del mittente e la conferma della ricezione. c. 3 Tutti i provvedimenti devono essere comunicati per conoscenza alla Presidenza Provinciale. XVII
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 47 Devoluzione e Risoluzione dei Contenziosi c. 1 Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 97 dello Statuto, le Società sportive e i loro tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 e 12 bis dello Statuto del CONI, si impegnano a devolvere all Alta Corte di Giustizia e al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport del CONI l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa, a condizione che per ciascun procedimento siano stati preventivamente esauriti i ricorsi all'interno del Centro Sportivo Italiano davanti agli Organi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Associativi. Art. 48 Anno Sociale c. 1 L'anno sociale decorre dal 1 settembre al 31 agosto dell anno seguente. Art. 49 Validità c. 1 Il presente Regolamento ha validità dal 11 settembre 2012 ed entra in vigore con decorrenza dallo stesso giorno. c. 2 Da tale data sostituisce a tutti gli effetti i regolamenti riguardanti la medesima materia, vigenti sino a tale data. c. 3 Il presente Regolamento non ha efficacia retroattiva. Art. 50 Modifica o introduzione di normative superiori c. 1 La variazione o l introduzione di fonti normative di rango superiore al presente Regolamento hanno effetto diretto sul presente testo, modificandone automaticamente gli articoli contrastanti. c. 2 La Commissione Territoriale Arbitri può emettere atti di trasposizione riportanti la nuova disciplina. Art. 51 Modifica del Regolamento c. 1 La modifica del vigente Regolamento può essere disposta dalla Presidenza Provinciale del Centro Sportivo Italiano Comitato di Imola ogni qualvolta ne ravveda la necessità per il conseguimento dei migliori risultati tecnici ed associativi del Comitato e della Commissione territoriale Arbitri. c. 2 Spetta alla Presidenza Provinciale fissare le modalità e la tempistica per procedere alla modifica. XVIII