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Allegato A) alla deliberazione di Giunta n. 20 del 29/03/2012 Il segretario Dott. Angelo Rossi REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE Art. 1 NORME DI PRINCIPIO Il presente Regolamento viene adottato al fine di dare attuazione all art. 17 e segg. del C.C.N.L. del 06 luglio 1995 Comparto Regione Enti Locali e s.m.i. contrattuali Art. 2 DEFINIZIONI Alle definizioni sotto indicate viene attribuito il seguente significato: ORARIO DI SERVIZIO: periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della struttura dell Ente e l erogazione dei servizi ai cittadini; ORARIO DI LAVORO: periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa; ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dei cittadini. Art. 3 ORARIO DI SERVIZIO, ORARIO DI LAVORO, ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO L orario di lavoro ordinario per i dipendenti del Comparto delle Autonomie Locali è di 36 ore settimanali. La durata media dell orario settimanale non può comunque superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni comprendendo in tale computo anche le ore di lavoro straordinario. L orario di servizio settimanale si articola in termini di flessibilità, dal lunedì al venerdì come di seguito specificato: lunedì 8,00-14,00; martedì 8,00-14,00/15,00-18,00; mercoledì 8,00-14,00; giovedì 8,00-14,00/15,00-18,00; venerdì 8,00-14,00; L orario di apertura al pubblico, salvo diverse esigenze di servizio dei singoli uffici, è il seguente: lunedì 9,00-13,00; martedì 9,00-13,00/15,00-17,00; mercoledì 9,00-13,00; giovedì 9,00-13,00/15,00-17,00; venerdì 9,00-13,00; Art. 4 FLESSIBILITA La flessibilità dell orario di lavoro è pari ad 1 ora giornaliera e può essere usufruita, senza bisogno di richiesta, per anticipare o posticipare le entrate e le uscite mattutine e/o pomeridiane.

Oltre la fascia di flessibilità autorizzata non è consentito effettuare ritardi rispetto all orario di ingresso, fatto salvo che il dipendente non sia stato opportunamente autorizzato dal Dirigente. Art. 5 PAUSE E BUONO PASTO In attuazione dell art. 8 comma 1 del D.Lgs. 66/2003 qualora l orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il dipendente deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche. In difetto di disciplina contrattuale al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro di durata non inferiore ai 10 minuti. Tali pause non sono computate nell orario di lavoro e risultano sul cartellino presenza del dipendente. L Ente in base agli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. 14/09/2000, attribuisce un buono pasto ai dipendenti che, dopo aver prestato servizio nelle ore mattutine, proseguono l attività lavorativa in orario pomeridiano per un periodo complessivo non inferiore alle 7,12 ore. Nel caso di rientro pomeridiano, sia nel caso di rientro istituzionalmente stabilito, sia nel caso di prestazione di lavoro straordinario, la pausa non potrà essere inferiore a 30 minuti e superiore a 2 ore. La pausa pranzo dovrà essere effettuata nella fascia oraria 13,00/15,00, fatte salve specifiche esigenze da autorizzare. Il valore del buono pasto è determinato dalla Giunta con propria deliberazione. Qualora il dipendente abbia, eccezionalmente, omesso l obbligo delle timbrature per la pausa pranzo, sarà decurtata automaticamente mezz ora una volta superato l arco temporale delle 7,12 ore giornaliere. Art. 6 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E CONTROLLO Ai sensi della vigente disciplina contrattuale, l orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertato mediante controlli di tipo automatico. Il personale è dotato di un tesserino magnetico di riconoscimento (badge) che deve essere utilizzato dal dipendente personalmente per registrare l inizio ed il termine dell orario, nonché tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate per motivi personali (permessi comunque denominati e preventivamente autorizzati). L omissione della timbratura è considerata un fatto eccezionale: qualora il dipendente ometta, per qualsiasi motivo, la registrazione dell ingresso o dell uscita, deve necessariamente essere giustificato mediante l apposito modulo con l attestazione dell orario di uscita ed entrata controfirmata dal Dirigente entro il giorno successivo. In casi eccezionali che richiedono tempestività di intervento o per oggettiva impossibilità di rilevare la presenza attraverso l utilizzo dei rilevatori, il dipendente può comunicare per iscritto all ufficio personale, entro il giorno successivo, l orario da registrare sul proprio cartellino. Il controllo dell orario di lavoro compete all Ufficio Segreteria il quale comunica mensilmente, all Ufficio Ragioneria, le presenze/assenze e il numero dei buoni pasto. Art. 7 FERIE Per le ferie si applica la normativa di cui all art. 18 del C.C.N.L. 06/07/1995. Nel caso di distribuzione dell orario settimanale di lavoro su cinque giorni, i giorni di ferie spettanti nell arco di un anno sono 28 (26 per i neoassunti per i primi 3 anni di servizio). A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell anno solare ai sensi della L. 937/77 (festività soppresse). E inoltre considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Al dipendente, ai sensi dell art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, nel corso dell anno deve essere comunque assicurato il godimento consecutivo di due settimane di ferie, relative allo stesso anno di maturazione da godere nel periodo giugno-settembre. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. Al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dell Ente, ciascun servizio definisce il piano ferie dei dipendenti in accordo con il Dirigente. I giorni di ferie maturati vanno consumati, di norma, entro il 31 dicembre dell anno cui si riferiscono. Ai sensi dell art. 18 del C.C.N.L. del 1995 comma 12 solo in casi di indifferibili esigenze di servizio, che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell anno successivo. Art. 8 PERMESSI Il dipendente, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali, può usufruire: di un massimo di 36 ore annue di permessi brevi (art. 20 C.C.N.L. 6/07/1995) da utilizzare per non più della metà delle ore di lavoro giornaliero. Il recupero dei permessi deve essere effettuato entro il mese successivo; permessi retribuiti da documentare debitamente (art. 19 C.C.N.L. 06/07/1995); i permessi di cui al comma 2 dell art. 19 possono essere concessi, nel limite di 3 giorni all anno, per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati; questi permessi possono essere richiesti nei seguenti casi: nascita di figli, ricovero ospedaliero di un componente del nucleo familiare o parente di primo grado, visite specialistiche, esami di laboratorio del dipendente, citazioni in tribunale quale teste a titolo personale non in qualità di dipendente; 8 giorni all anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; 3 giorni consecutivi per evento per lutti del coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado; il lavoratore può differire la fruizione del permesso rispetto alla data dell evento luttuoso, purché l assenza si realizzi entro i sette giorni successivi al decesso; Permessi esplicitamente previsti da norme di legge valevoli per la generalità dei lavoratori (maternità, congedo parentale, assistenza ai disabili, incarichi o mandati elettorali, ecc.) Qualora il dipendente dovesse interrompere il servizio, per motivi di salute, prima del termine dell orario di lavoro, qualora presenti certificazione medica, decorrente dal giorno stesso, si vedrà riconosciuta come malattia l intera giornata di lavoro e le ore di servizio prestate non saranno in alcun modo computabili né ai fini retributivi né ai fini di eventuali recuperi. Brevi uscite, di durata non superiore ai 30 minuti, possono essere usufruite dal personale dipendente, previa registrazione con badge magnetico e previa informazione al Dirigente. Le brevi uscite possono essere recuperate sia con l ingresso anticipato, sia con l uscita posticipata. Art. 9 MALATTIA E VISITA FISCALE Per quanto concerne l assenza per malattia si fa riferimento al C.C.N.L. 06/07/1995 e successivi e in particolare ai recenti controlli sulle assenze stabiliti con il D.Lgs. n. 150/2009 art. 55-septies in parte modificato dalla L. 111/2011. Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 206/2009 sono determinate le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia: dalla 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Art. 10 LAVORO STRAORDINARIO

Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di fuori dell ordinario orario di lavoro autorizzate dal Dirigente. L istituto del lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro assegnato ai dipendenti. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza del Dirigente che potrà autorizzare le ore straordinarie unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali. Il Dirigente non può autorizzare l effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario liquidabili eccedenti il monte ore assegnato sotto forma di budget finanziario entro il mese di febbraio di ogni anno. L ufficio finanziario, durante l anno, provvede, con cadenza trimestrale, alla liquidazione delle prestazioni sulla scorta dei prospetti trasmessi dai dipendenti opportunamente autorizzati e previa corrispondenza con la presenza in servizio risultante dal sistema automatizzato e nel limite del fondo assegnato ad ogni singolo Servizio. La prestazione lavorativa giornaliera eccedente l orario di lavoro individuale, richiesta al dipendente in via eccezionale dal Dirigente, può dare luogo a recuperi su richiesta del dipendente. Detti recuperi potranno cumulare le ore, fino a trasformarle in giorni di assenza. Resta tuttavia stabilito che, tali prestazioni lavorative aggiuntive giornaliere, concorrono alla costituzione del monte delle 180 ore di straordinario massimo effettuabili annualmente dal dipendente, unitamente alle ore di straordinario per le quali il dipendente richiede la liquidazione. Per il conteggio del lavoro straordinario prestato sono conteggiate le frazioni di ora superiori ai 30 minuti. Per i titolari di posizione organizzativa, come espressamente previsto dall art. 10 comma 1 del C.C.N.L. 31/09/1999, lo stipendio si intende omnicomprensivo ed eventuali prestazioni in eccedenza, oltre il normale orario di lavoro, non danno luogo a remunerazione aggiuntiva, né, tantomeno, a recupero.

COMUNITA MONTANA - UNIONE DEI COMUNI DELL APPENNINO CESENATE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE PARERE DI REGOLARITA TECNICA Visto con parere favorevole... San Piero in Bagno, lì 28/03/2012 Il Segretario (Dott. Angelo Rossi)