Repertorio n. CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA REPUBBLICA ITALIANA L'anno, il giorno del mese di, in San Pietro a Maida e nella casa Comunale, avanti a me Dott.ssa Rosetta Cefalà, Segretario di questo Comune autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa, i contratti dell Ente, ai sensi dell art. 97, 4 comma lett. c), del D.Lgs n 267/2000, sono comparsi e si sono costituiti: 1) L ing. Marco Roselli, nato a Vibo Valentia il 16.03.1973 Responsabile dell Area Tecnica, il quale interviene nel presente atto, in nome e per conto del Comune di San Pietro a Maida (in appresso denominato Promittente Venditore ), C.F./P.lva 00296600794, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n.40 del 23/12/2011, del Decreto Sindacale n.2 del 02/01/2012 e della Determinazione dell Area Tecnica n. 15 del 06/02/2012, Reg. Gen. N. 18; 2) L Azienda Agricola Rubino Enza, con sede in Vibo Valentia (VV), Traversa Via XXV Aprile, codice fiscale RBNNZE71C67F537X, Partita IVA 02773800798, in persona della Signora RUBINO ENZA, nata a Vibo Valentia, il 27 marzo 1971, codice fiscale RBNNZE71C67F537X, residente in Vibo Valentia (VV), Traversa Via XXV Aprile (in appresso denominata "Promittente Acquirente ); Promittente Venditore e Promittente Acquirente saranno in appresso congiuntamente denominati come le Parti Le parti in proprio e come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue: 1
PREMESSO CHE A) con Atto Consiliare di C.C. n. 40 del 23.12.2011 l Amministrazione Comunale di San Pietro a Maida deliberava l alienazione di un terreno distinto al N.C.T. del Comune di Cortale (CZ), località Cellia-Parisi, al foglio di mappa n 34, particelle n 27-32-36, per una estensione totale di ha 51.08.20, ascrivendolo nel piano delle alienazioni immobiliari per l anno 2012; B) il valore di stima dell immobile di che trattasi è stato quantificato in 308.506,00 come da perizia estimativa resa a firma del Dott. Antonio Maria Maletta, con Studio Professionale in Via Dei Mille del Comune di Lamezia Terme e approvata con Deliberazione di C.C. n. 40 del 23.12.2011; C) con la Deliberazione di C.C. n. 40 del 23.12.2011 sono stati demandati al Responsabile dell Area Tecnica gli adempimenti conseguenti per la vendita a terzi dell area detta, mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sul valore posto a base d asta di euro 308.506,00, con esclusione di offerte in diminuzione od alla pari; D) con Determinazione del Responsabile dell Area Tecnica n. 15 del 06/02/2012 è stata indetta la gara ad evidenza pubblica, ed in data 07/02/2012, è stato pubblicato all Albo Pretorio Comunale per un periodo di almeno 30 giorni, l Avviso d Asta Pubblica, redatto dall Ufficio Tecnico Comunale, concernente la vendita del terreno di proprietà del Comune di San Pietro a Maida sito nel Comune di Cortale (CZ), località Cellia-Parisi, catastalmente individuato al foglio di mappa n 34, particelle n 27 32 36, la gara è stata espletata il 09/03/2012, giusto verbale di aggiudicazione provvisoria; E) successivamente, previa acquisizione della documentazione di rito, si è proceduto all aggiudicazione definitiva della vendita immobiliare di cui sopra in favore della Ditta Rubino Enza, da Vibo Valentia, per il prezzo di euro 308.600,00; 2
F) che le Parti, sulla scorta di quanto sopra, intendono sottoscrivere il presente contratto preliminare (in appresso il Contratto ), ai sensi dell art. 1351 e segg. del Codice Civile. TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Le premesse, al pari degli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 1. La parte Promittente Venditrice, come sopra generalizzato, con la presente scrittura promette e si obbliga di vendere alla parte Promittente Acquirente, come sopra generalizzato, che promette e a sua volta si obbliga di acquistare, l unità immobiliare di proprietà del Comune di San Pietro a Maida sito nel Comune di Cortale (CZ), località Cellia-Parisi, censita al N.C.T. al foglio di mappa n 34, particelle n 27 32 36; 2. Il Promittente Venditore fa presente, ed il Promittente Acquirente ne prende atto senza riserva, che il fondo promesso in vendita è di esclusiva proprietà sua; 3. La vendita sarà fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui l unità immobiliare di cui al punto 1 attualmente si trova, con diritti, ragioni, azioni, eccezioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, e posseduto dal Comune di San Pietro a Maida, per la sua estensione di fatto, e con i confini esistenti, ben noti al Promittente Acquirente; 4. Il corrispettivo per la futura vendita viene stabilito e concordato in Euro 308.600,00 (trecentoottomilaseicento), somma che verrà versata al Promittente Venditore, sul conto corrente intestato a Comune di San Pietro a Maida, codice IBAN IT42T0103042720000001153096, con le seguenti modalità: 3
1 acconto di euro 110.000,00, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, che viene consensualmente imputata a caparra: la parte Promittente Venditrice dichiara di aver ricevuto tale somma, per euro 100.000,00 con assegno bancario n. 5.030.891.313-06 della UBI Banca Carime di Vibo Valentia e per euro 10.000,00 con assegno bancario n. della di ; 2 acconto di euro 100.000,00 entro i successivi 5 (cinque) mesi dalla stipula del presente accordo; Saldo di euro 98.600,00, non oltre 12 (dodici) mesi dall aggiudicazione definitiva, avvenuta in data / /, e comunque all atto della stipula del rogito di compravendita contestualmente al quale sarà trasferito il possesso definitivo. 5. Le parti convengono e precisano espressamente che il presente accordo non ha effetti traslativi, ma meramente obbligatori; 6. La detenzione e la custodia del fondo, in attesa della conclusione dell atto di vendita, vengono provvisoriamente affidate al Promittente Acquirente, al solo scopo di provvedere alle opere strettamente necessarie per la sua conservazione ed eventuali migliorie necessarie; 7. La futura vendita avverrà con tutte le garanzie previste dalla legge, avrà ad oggetto il fondo nello stato di fatto e di diritto nel quale oggi si trova, e saranno pertanto irrilevanti gli eventuali miglioramenti o deterioramenti che dalla data odierna e fino al trasferimento di proprietà il fondo stesso dovesse subire; 8. Le parti precisano che la destinazione urbanistica del fondo sopra descritto è agricola, e che non sussistono provvedimenti sanzionatori inerenti costruzioni abusive, 4
come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cortale in data / /, esibitomi; 9. Le Parti, previo richiamo alle sanzioni penali previste per chi rende dichiarazioni false o reticenti, dichiarano, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, di non aver utilizzato mediatori; 10. Il rogito notarile o per atto pubblico amministrativo dovrà essere stipulato entro e non oltre il / /, la scelta del rogito in forma pubblica o pubblica amministrativa avverrà a cura del Promittente Acquirente; 11. Tutti gli oneri, anche fiscali, e tutte le spese comunque connesse con il trasferimento di proprietà, sono posti concordemente a carico dell Acquirente; 12. Le Parti eleggono quale Foro competente, per tutte le controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione e/o esecuzione del presente atto, il Foro di Lamezia Terme (CZ); 12. Le spese inerenti e conseguenti l atto definitivo di compravendita e quelle della presente scrittura sono a carico della parte Promittente Acquirente, mentre l INVIM, se dovuta, sarà a carico della parte Promittente Venditrice. Imposte e tasse sono a carico delle parti come per legge; 13. Le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che la presente promessa di compravendita, avendo esclusivamente valore obbligatorio tra le parti stesse, non determina ancora il trasferimento della proprietà dell immobile in oggetto, il quale verificherà unicamente, così come ogni altro effetto reale, con la stipulazione dell atto pubblico notarile: da tale data gli utili e gli oneri della proprietà andranno rispettivamente a favore ed a carico della parte Promittente Acquirente; 14. Il presente Contratto Preliminare sostituisce ogni precedente intesa, anche verbale, intercorsa fra le Parti e costituisce l unico contratto esistente tra le Parti in 5
relazione alle materie in esso trattate. L eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non si estenderà alla restanti clausole. Ogni eventuale modifica del presente Contratto dovrà essere stipulata per iscritto; 15. Il Contratto continuerà a produrre effetti in capo alle Parti per tutte quelle clausole da cui sorgono obbligazioni destinate a sopravvivere alla stipula del presente accordo e di eventuali ulteriori accordi di esecuzione dello stesso. L eventuale tolleranza di una parte all inadempimento dell altra parte ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto. 16. Per quanto non regolato dal presente Contratto, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Promittente Venditore da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dall utilizzo del terreno oggetto di contratto; 17. Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti i quali dichiarandolo interamente conforme alla loro volontà lo approvano. 18. Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte completato di mio pugno, il presente atto consta di fogli per pagine sin qui e viene sottoscritto alle ore e minuti. IL COMUNE SAN PIETRO A MAIDA (Responsabile dell Area Tecnica) Ing. Marco Roselli L AZIENDA AGRICOLA RUBINO ENZA (Titolare) Sig.ra Rubino Enza IL SEGRETARIO UFFICIALE ROGANTE Dott.ssa Rosetta Cefalà 6