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N. 5 del 14 Gennaio 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Legge di stabilità 2014: aumento delle detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che a seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ) sono state introdotte importanti novità sul fronte del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente, con la rimodulazione delle detrazioni IRPEF. Nello specifico, è stato alleggerito il cuneo fiscale per effetto dell aumento delle detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente e alcuni assimilati. In particolare, è previsto che: i) per i redditi non superiori a 8 mila euro la detrazione IRPEF passa da 1.840 a 1.880 euro; ii) per i redditi tra gli 8 mila e i 28 mila euro cambiano le regole per il calcolo della detrazione, dunque bisogna aggiungere a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000; iii) per redditi compresi tra i 28 mila ed i 55 mila euro, spetta una detrazione dall'irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di 978 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro. Viene, inoltre, abrogato il comma 2 dell articolo 13 del Tuir e di conseguenza il correttivo alla detrazione per i redditi compresi tra i 23.000 e i 28.000 euro. Le detrazioni IRPEF previste dalla Legge di Stabilità 2014 riguardano sia i lavoratori dipendenti che alcuni redditi assimilati: i) i compensi dei soci lavoratori delle cooperative; ii) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; iii) le borse di studio e gli assegni di formazione professionale; iv) i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi i contratti di lavoro a progetto ; v) le remunerazioni dei sacerdoti; vi) i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili. Restano esclusi dalle novità in esame i 1

titolari di trattamento pensionistico. Detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed alcuni assimilati Come noto, l Irpef netta dei contribuenti residenti è determinata applicando all imposta lorda, fino a concorrenza del relativo ammontare, le detrazioni eventualmente spettanti, che con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente sono disciplinate dall art. 13, co. 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Gli importi delle detrazioni in commento sono state oggetto di modifiche per effetto della conversione in legge della legge di stabilità per il 2014. Nello specifico, è previsto che, dall'1.1.2014, in relazione alla fascia di lavoratori con un reddito complessivo: fino a 8.000,00 euro, spetti una detrazione dall'irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a 1.880,00 euro, con un aumento di 40,00 euro; superiore a 8.000 euro e fino a 28.000 euro (rispetto ai 15.000 previsti per il 2013), spetti una detrazione dall'irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro; superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro (limite oltre il quale non spettano più le detrazioni ex art. 13 del TUIR), spetti una detrazione dall'irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di 978 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro. OSSERVA Rammentiamo, altresì, che le detrazioni in esame si applicano solo alle mensilità ordinarie e non anche a quelle aggiuntive quale, ad esempio, la tredicesima mensilità. La versione definitiva della legge di stabilità per il 2014 conferma, infine, l'abrogazione del comma 2 dell'art. 13 del TUIR, che disciplinava un "correttivo" consistente nell'incremento di un importo da 10,00 a 40,00 euro della detrazione spettante, qualora il reddito complessivo fosse superiore a 23.000,00, ma non a 28.000,00 euro. Contribuenti interessati ed esclusi dalle novità in esame L intervento in parola riguarda esclusivamente i titolari delle seguenti tipologie di reddito: contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente; 2

contribuenti titolari di alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, meglio individuati dall art. 50, co. 1, del Tuir. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente interessate dalle novità apportate dalla legge di stabilità per il 2014 Compensi dei soci lavoratori delle cooperative Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tele qualità Borse di studio e assegni di formazione professionale Compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Remunerazioni dei sacerdoti Prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare Compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili. Nulla cambia, invece, con riferimento alle altre detrazioni d imposta previste dal TUIR per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali l art. 13, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 riconosce, anche per il periodo in corso ( 2014), specifiche le detrazioni d imposta ( non interessate dalle novità apportate dalla legge di stabilità) Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che NON sono interessati dalla legge di stabilità per il 2014 I compensi per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del sevizio sanitario nazionale Le indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti per l esercizio di funzioni pubbliche Indennità corrisposte per cariche elettive Rendite vitalizie e rendite a tempo indeterminato Assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, esclusi gli assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato Soggetti con un reddito complessivo fino ad 8.000 Ai contribuenti titolari di un reddito complessivo non superiore ad euro 8.000,00, spetta, a decorrere dal 01.01.2014, una detrazione complessiva, rapportata al periodo di lavoro nell anno, pari ad euro 1.880,00 ( in luogo dei previgenti 1.840,00), con un aumento quindi di 40,00. Ad ogni modo, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad: euro 690,00 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato; euro 1.380,00, per quelli a tempo determinato. 3

OSSERVA In altri termini, se la detrazione spettante, ragguagliata al periodo di lavoro effettivamente prestato, conduce ad una detrazione d imposta inferiore ai suddetti importi minimi (euro 690,00 ed euro 1.380,00), la stessa è comunque riconosciuta per detti importi minimi, a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell anno. Ad ogni modo, è bene precisare che, le suddette detrazioni minime: non devono essere rapportate al periodo di lavoro effettivamente prestato; non sono cumulabili tra loro, né con altre detrazioni previste per altre tipologie di redditi, come, ad esempio, quelli da pensione (C.M. n. 15/E2007). Ne consegue che il contribuente che si trovi nella astratta condizione di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime potrà scegliere, quindi, di applicare quella a lui più favorevole. Questo è il caso, ad esempio, di un contribuente che, nel corso del medesimo periodo d imposta, risulta essere titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato ed uno a tempo indeterminato: al ricorrere di tale ipotesi, in presenza di un reddito complessivo inferiore ad euro 8.000,00 il contribuente potrà decidere di applicare la detrazione minima prevista a lui più favorevole Peraltro, a seguito delle novità apportate dalla legge di stabilità, gode di un maggior beneficio colui che, indipendentemente dalla natura a termine del contratto di lavoro, non ha lavorato tutto l anno. Esempio Ad esempio, considerando un dipendente con un rapporto a tempo determinato che cessa il 30 giugno (periodo di lavoro nell anno pari quindi a 181 giorni) e con un reddito complessivo di 7.500,00 euro: prima aveva diritto ad una detrazione complessiva di 912,43 euro, a fronte di un IRPEF lorda di 1.725,00 euro (7.500,00 per 23%); ora la detrazione complessiva sale a 932,27 euro, ferma restando l imposta lorda di 1.725,00 euro; in pratica, si hanno 3,30 euro in più per ciascun mese di lavoro. 4

Non cambia nulla, invece, per chi ha lavorato tutto l anno, in quanto la precedente detrazione di 1.840,00 euro era esattamente pari all IRPEF lorda massima (8.000,00 per 23%) e, pertanto, l incremento di 40,00 euro della nuova detrazione non può essere usufruito per incapienza dell imposta lorda. Soggetti con un reddito complessivo superiore ad euro 8.000,00 e fino ad euro 28.000 Se il reddito complessivo del contribuente è superiore ad 8.000 e fino ad 28.000 (rispetto ai 15.000 previsti per il 2013) spetta, a decorrere dal 01.01.2014, una detrazione dall Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell anno, pari ad 978,00, aumentata dal prodotto tra 902,00 e l importo corrispondente al rapporto tra 28.000,00 diminuito del reddito complessivo ed 20.000,00. In altre parole, per determinare la detrazione in commento occorre applicare la seguente formula: euro 978,00 + [ euro 902,00 * (euro 28.000,00 reddito complessivo)/ euro 20.000,00] Soggetti con un reddito complessivo superiore ad euro 28.000,00 e fino ad euro 55.000 Se il Reddito complessivo del contribuente risulta essere superiore ad euro 28.000,00 e fino ad euro 55.000,00, spetta a quest ultimo una detrazione dall Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell anno, pari ad euro 978 per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro 55.000,00 diminuito del reddito complessivo e l importo di euro 27.000,00. In altre parole, per determinare la detrazione in commento occorre applicare la seguente formula: euro 978,00* [ (euro 55.000,00 reddito complessivo)/euro 27.000,00] Abrogazione correttivo per redditi superiori ad 23.000 e fino ad 28.000 La legge di stabilità dispone, inoltre, l abrogazione del comma 2 dell art. 13 del TUIR che disciplinava un correttivo consistente nell incremento di un importo da 10,00 ad 40,00 della detrazione spettante, qualora il reddito complessivo fosse superiore ad 23.000,00 ma non superiore ad 28.000. In particolare, fino al 31.12.2013, ai titolari di un reddito compreso tra 23.000 ed 28.000 spettava una detrazione di Euro 1.338,00, per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 5

euro 55.000,00 diminuito del reddito complessivo ed euro 40.000,00. La suddetta detrazione doveva, poi, a norma dell art. 13 comma 2 del TUIR, essere incrementata di un importo variabile in base al reddito complessivo: euro 10,00 se l imponibile era compreso tra euro 23.000,01 ed euro 24.000,00; euro 20,00 per un imponibile incluso tra euro 24.000,01 ed euro 25.000,00; euro 30,00 qualora l imponibile eccedeva euro 25.000,00 ma non euro 26.000,00; euro 40,00 se l imponibile è compreso tra euro 26.000,01 ed euro 27.700,00; euro 25,00 per un imponibile superiore ad euro 27.700,00 però non ad euro 28.000,00. Reddito complessivo superiore ad euro 55.000,00 Al ricorrere di tale ipotesi (Reddito complessivo superiore ad euro 55.000,00), non è previsto il riconoscimento di una detrazione per i redditi da lavoro dipendente, anche se alla propria formazione concorrono uno o più redditi di tale natura. Tabella di sintesi REDDITO COMPLESSIVO AMMONTARE DETERAZIONI MENSILI AMMONTARE DETRAZIONI MENSILI DAL 01.01.2014 FINO AL 31.12.2013 20.000 154,05 168,05 25.000 82,32 89,80 30.000 63,53 69,30 35.000 50,78 55,40 40.000 38,12 41,58 50.000 12,71 13,86 54.000 2,54 2,77 55.000 0,00 0,00 Decorrenza Le predette misure sono in vigore dal 01.01.2014 e dovranno essere applicate dai sostituti d imposta che erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, in sede di effettuazione delle ritenute a norma dell art. 23 e 24 del DPR 600/1973. Rammentiamo, al riguardo, che, le detrazioni d imposta sono riconosciute dal sostituto d imposta a condizione che il contribuente dichiari annualmente la spettanza delle stesse e le eventuali successive variazioni. Ai fini dell applicazione, in sede di ritenuta, delle detrazioni per redditi di lavoro e assimilati, l Agenzia delle Entrate ha precisato che (C.M. n. 15/E/2007): 6

il datore di lavoro, in qualità di sostituto d imposta, deve considerare come reddito complessivo del lavoratore dipendente, quello da esso corrisposto (al netto del reddito derivante dall unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze); in presenza di altri redditi, che concorrono alla formazione del reddito complessivo, il lavoratore subordinato deve comunicare al sostituto d imposta l ammontare degli stessi, ad eccezione del reddito derivante dall unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; il lavoratore dipendente può richiedere, al proprio sostituto d imposta ( datore di lavoro), che gli venga applicata un aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato. Cordiali saluti 7