IVA in breve e info IVA concernente la transizione

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Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA concernente la transizione 01 IVA in breve e info IVA concernente la transizione (senza aumento delle aliquote dal 1 gennaio 2011) Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Abbreviazioni AF Aliquota/e forfetaria/e AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFD Amministrazione federale delle dogane art. articolo AS Aliquota/e saldo CC Codice civile svizzero (RS 210) CHF Franchi svizzeri CO Codice delle obbligazioni (RS 220) cpv. capoverso DFF Dipartimento federale delle finanze EUR Euro IVA Imposta sul valore aggiunto LDerr Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso (RS 817.0) LEF Legge federale dell 11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1) lett. lettera LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (RS 221.301) LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull imposta federale diretta (RS 642.11) LSu Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1) Mod. Modulo N.IVA Numero di registro dei contribuenti IVA N.Rif. Numero di riferimento del contribuente nliva Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) nm. numero marginale delle Istruzioni 2008 sull IVA, valevole dal 1 gennaio 2008 noiva Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS 641.201) OPF Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (RS 916.161) ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (RS 221.411) RS Raccolta sistematica del diritto federale UFAG Ufficio federale dell agricoltura vliva Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) voliva Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto (RS 641.201) Edito dall Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Dicembre 2009

IVA in breve e info IVA concernente la transizione Introduzione Gentili lettrici, egregi lettori, il nuovo anno 2010 segna l introduzione di una nuova base giuridica per l imposta sul valore aggiunto. Probabilmente si renderanno necessari cambiamenti per la vostra azienda, anche se in sostanza il principio resta il medesimo. Per darvi un idea delle modifiche che vi possono interessare direttamente, abbiamo redatto la presente info che risponde alle domande più importanti, come per esempio: IVA in breve Perché una nuova legge? Rimango o divento contribuente? Quali aliquote d imposta valgono dal 1 gennaio 2010? Cambiano i periodi di rendiconto? Dal 1 gennaio 2010 ho bisogno di nuove autorizzazioni? Che provvedimenti devo adottare ed entro quando? Dal 1 gennaio 2010 posso cambiare metodo di rendiconto (metodi delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie, metodo effettivo)? Come effettuare la transizione 2009/2010 (abolizione del consumo proprio per lavori su costruzioni; deduzione dell imposta precedente fittizia invece dell imposizione dei margini ecc.)? Esiste un nuovo modulo di rendiconto? Gli altri temi trattati nella presente info si evincono dall indice delle materie. Inoltre, la parte I (IVA in breve) contiene informazioni fondamentali in merito alla nuova legge. Se, oltre alla presente pubblicazione, avete bisogno di ulteriori informazioni, vi raccomando di leggere le info IVA e le info IVA settoriali che a partire dall anno prossimo saranno pubblicate a scadenze regolari su internet. Per conoscere le ultime novità nell ambito dell IVA, è consigliabile abbonarsi alle nostre newsletter (www.estv.admin.ch). Ovviamente potete anche contattarci direttamente (componendo il numero di telefono della persona competente, indicato sul modulo di rendiconto IVA; inoltre, sul sito www.estv.admin.ch potete trovare i numeri di telefono dei collaboratori della divisione riscossione o della divisione diritto competenti per il vostro caso). Le domande scritte vanno indirizzate all Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Divisione principale IVA, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna. 3

Info IVA concernente la transizione 01 Ci potete raggiungere anche tramite posta elettronica (contatto specializzato). La vostra domanda sarà trasmessa direttamente all ufficio interno competente per la risposta diretta. Per ogni domanda scritta vi invito a indicare il vostro numero IVA (se disponibile), nonché il vostro indirizzo e recapito telefonico presso cui siete raggiungibili durante il giorno. Si raccomanda di spedire per posta o telefax le domande di una certa importanza. Vi auguro un buon periodo di transizione e a voi e alla vostra azienda un buon anno nuovo. Cordiali saluti Berna, dicembre 2009 Dr. G. Rumo, capo della divisione principale 4

IVA in breve e info IVA concernente la transizione Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell una o nell altra forma e sono considerate equivalenti. Le informazioni scritte o verbali comunicate sotto il regime della vliva del 2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblicazione, non sono più valide per le operazioni commerciali effettuate a partire dall entrata in vigore della nliva del 12 giugno 2009. Per contro, mantengono la loro validità le informazioni impartite e le pubblicazioni edite sulla base della vliva e riferite a fattispecie verificatesi fra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009. Aliquote d imposta valevoli fino al 31.12.2010: Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 % Aliquote d imposta valevoli dal 01.01.2011: Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 % 5

Info IVA concernente la transizione 01 Spiegazione introduttiva sull info IVA concernente la transizione Il 12 giugno 2009 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato la nliva, contro la quale non è stato lanciato il referendum. La nliva entra pertanto in vigore il 1 gennaio 2010, fatti salvi l articolo 34 capoverso 3 (esercizio commerciale quale periodo fiscale) e l articolo 78 capoverso 4 nliva (richiesta dell esecuzione di un controllo) che il Consiglio federale metterà in vigore successivamente. Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha adottato la noiva che entrerà in vigore parimenti il 1 gennaio 2010. N Il 27 settembre 2009 Popolo e Cantoni hanno approvato in votazione il progetto di finanziamento aggiuntivo temporaneo dell assicurazione invalidità (AI). In base alla decisione parlamentare del 12 giugno 2009, l aumento temporaneo delle aliquote d imposta entrerà in vigore soltanto il 1 gennaio 2011. Le numerose modifiche e novità originate dall introduzione della nliva sono già state pubblicate nell opuscolo informativo n. 01.01 Panoramica delle principali modifiche della nuova legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto. Nelle spiegazioni che seguono, le novità sono spiegate in dettaglio e, nella misura del possibile, confrontate con il diritto anteriore. In seguito, in un capitolo separato sono illustrati i provvedimenti da adottare in vista della transizione. Le modifiche e le informazioni concernenti l imposta sull importazione e la regola concernente la dichiarazione d adesione Semplificazioni all importazione sono pubblicate nella circolare dell AFD La nuova legge del 12 giugno 2009 sull IVA (LIVA), disponibile sul sito internet (www.ezv.admin.ch). Breve panoramica del contenuto della presente pubblicazione Parte I IVA in breve (dalla pagina 13) Parte II Principali modifiche della nliva rispetto alla vliva (dalla pagina 22) Parte III Questioni specifiche alla transizione (dalla pagina 59) Parte IV Allegato (dalla pagina 69) 6

IVA in breve e info IVA concernente la transizione Indice delle materie Parte I IVA in breve.................................................... 13 1 Introduzione................................................... 13 2 Come funziona l imposta sul valore aggiunto?.......................... 13 2.1 La caratteristica fondamentale dell imposta sul valore aggiunto............. 13 2.2 Importazioni ed esportazioni...................................... 14 2.3 Esclusioni dall imposta, aliquota ridotta e aliquota speciale................. 14 2.4 Aliquote saldo e aliquote forfetarie (AS e AF)........................... 15 2.5 Assoggettamento............................................... 15 2.6 Importanza dell IVA.............................................. 16 3 Perché una (nuova) revisione della legge?............................. 16 4 Che cosa cambia dal 1 gennaio 2010?............................... 17 4.1 L essenziale della revisione........................................ 17 4.2 Nuovo punto forte: controlli materiali................................ 17 4.3 Sicurezza giuridica e parità di trattamento nella procedura giudiziaria......... 18 4.4 Altre novità.................................................... 18 4.4.1 Novità nell ambito delle importazioni ed esportazioni..................... 18 4.4.2 Novità nell ambito delle prestazioni escluse dall IVA...................... 19 4.4.3 Novità nell ambito dei metodi delle aliquote saldo e forfetarie (AS e AF)....... 19 4.4.4 Novità nell ambito dell assoggettamento.............................. 20 4.4.5 Soppressione di alcune fattispecie d imposizione e riduzioni della deduzione dell imposta precedente.............................. 20 4.4.6 Deduzione dell imposta precedente fittizia............................. 21 4.4.7 Altre modifiche in breve.......................................... 21 Parte II Principali modifiche della nliva rispetto alla vliva....................... 22 1 Luogo della prestazione di servizi.................................... 22 2 Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero................... 22 2.1 Soggetto fiscale (chi diventa contribuente?)............................ 22 2.1.1 Principio (art. 10 cpv. 1 nliva)...................................... 22 2.1.2 Esenzione dall assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. a e c nliva)............. 23 2.1.3 Assoggettamento di imprese con sede all estero (art. 10 cpv. 2 lett. b nliva)........................................ 23 2.1.4 Rinuncia all esenzione dall assoggettamento (art. 11 nliva)................ 24 2.1.5 Collettività pubbliche e corporazioni di diritto pubblico (art. 12 nliva).................................................. 24 7

Info IVA concernente la transizione 01 2.1.6 Imposizione di gruppo (art. 13 nliva)................................ 25 2.1.7 Inizio dell assoggettamento (art. 14 cpv. 1 nliva)........................ 25 2.1.8 Fine dell assoggettamento (art. 14 cpv. 2 nliva)........................ 26 2.2 Oggetto dell imposta............................................ 26 2.2.1 Quali prestazioni vanno imposte?................................... 26 2.2.1.1 Principio (art. 18 nliva)........................................... 26 2.2.1.2 Rapporto di prestazione (art. 18 cpv. 1 nliva).......................... 27 2.2.1.3 Distinzione tra controprestazioni e non controprestazioni.................. 27 2.2.1.3.1 Principio...................................................... 27 2.2.1.3.2 Distinzione e delimitazione fra sussidi e doni........................... 28 2.2.2 Quali prestazioni non devono essere imposte?.......................... 29 2.2.2.1 Prestazioni escluse dall imposta (art. 21 nliva).......................... 29 2.2.2.2 Opzione per l imposizione delle prestazioni escluse dall imposta (art. 22 nliva). 30 2.2.2.2.1 Principio...................................................... 30 2.2.2.2.2 L opzione non è ammessa per le seguenti prestazioni escluse dall imposta (art. 22 cpv. 2 nliva)................................... 31 2.2.2.2.3 Principi e condizioni per l opzione................................... 32 2.2.2.3 Prestazioni esenti dall imposta...................................... 32 2.2.2.3.1 Esenzione dall imposta per la messa a disposizione di beni per l uso o il godimento (art. 23 cpv. 2 n. 2 nliva)....................... 32 2.2.2.3.2 Esenzione dall imposta per i trasporti internazionali in autobus (art. 43 noiva).. 33 2.2.2.3.3 Prestazioni di mediazione (art. 23 cpv. 2 n. 9 e art. 20 nliva)............... 33 2.2.3 Combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 nliva)....................... 33 2.2.4 Attribuzione delle prestazioni (art. 20 nliva)........................... 34 2.2.4.1 Principio (art. 20 cpv. 1 nliva)...................................... 34 2.2.4.2 Rappresentanza diretta (art. 20 cpv. 2 nliva)........................... 34 2.2.4.3 Rappresentanza indiretta (art. 20 cpv. 3 nliva)......................... 35 2.3 Base di calcolo................................................. 35 2.3.1 Prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 24 cpv. 2 nliva)........... 35 2.3.2 Prestazioni al personale (art. 24 cpv. 1 e 3 nliva)........................ 36 2.3.3 Quota privata alle spese d automobile................................ 36 2.3.3.1 Determinazione forfettaria........................................ 36 2.3.3.2 Veicoli aziendali della categoria di lusso a contare da 100 000 franchi......... 37 2.3.3.3 Veicoli aziendali ripresi da un leasing................................. 37 2.3.4 Imposte sui diritti d entrata e sui diritti di mutazione (art. 24 cpv. 6 lett. a nliva). 37 2.3.5 Valore del terreno............................................... 37 2.4 Aliquote d imposta.............................................. 38 2.4.1 Alimenti e additivi (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 2 nliva)....................... 38 2.4.2 Prodotti fitosanitari (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 7 nliva)...................... 38 8

IVA in breve e info IVA concernente la transizione 2.4.3 Aliquote d imposta in caso d opzione (art. 25 cpv. 2 lett. c nliva)............ 38 2.4.4 Alimenti in distributori automatici (art. 25 cpv. 3 nliva)................... 39 2.5 Deduzione dell imposta precedente.................................. 40 2.5.1 Principio (art. 28 nliva)........................................... 40 2.5.2 Modifiche essenziali in dettaglio.................................... 41 2.5.2.1 Deduzione dell imposta precedente su spese di vitto e bevande............. 41 2.5.2.2 Deduzione dell imposta precedente sui veicoli della categoria di lusso........ 41 2.5.2.3 Forma della fattura.............................................. 41 2.5.2.4 Deduzione dell imposta precedente per prestazioni escluse dall imposta ed eseguite all estero (art. 60 noiva)....................... 42 2.5.2.5 Deduzione dell imposta precedente fittizia (art. 28 cpv. 3 nliva)............ 43 2.5.2.5.1 Metodo di rendiconto effettivo..................................... 43 2.5.2.5.2 Metodo delle aliquote saldo (AS).................................... 44 2.5.2.5.3 Esclusione della deduzione dell imposta precedente fittizia (art. 63 cpv. 3 noiva) 44 2.5.2.6 Deduzione dell imposta precedente nell ambito dell acquisto, della detenzione e dell alienazione di partecipazioni (art. 29 cpv. 2 nliva).................... 45 2.5.3 Consumo proprio............................................... 45 2.5.3.1 Soppressione dei presupposti per la deduzione dell imposta precedente (art. 31 cpv. 1 nliva)............................................. 46 2.5.3.2 Lavori su costruzioni per proprio conto (locazione/vendita)................. 46 2.5.3.3 Correzione della deduzione dell imposta precedente per i beni fabbricati in proprio (art. 69 cpv. 3 noiva)..................... 47 2.5.3.4 Regali in generale (art. 31 cpv. 2 lett. c nliva).......................... 48 2.5.3.5 Regali pubblicitari e campioni di merci utilizzati per l attività imprenditoriale (art. 31 cpv. 2 lett. c nliva)................... 48 2.5.4 Riduzione della deduzione dell imposta precedente (art. 33 nliva)........... 48 2.6 Periodo fiscale (art. 34 nliva), periodo di rendiconto (art. 35 nliva).......... 49 2.7 Credito fiscale in caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo effettivo (art. 36 cpv. 2 nliva)............................................. 49 2.8 Aliquote saldo (AS, art. 37 cpv. 1 4 nliva)............................. 50 2.8.1 Limiti di cifra d affari e durata d applicazione........................... 50 2.8.2 Chi non può applicare il metodo delle AS (art. 77 cpv. 2 noiva)?............ 50 2.8.3 Metodo delle AS e opzione per l imposizione delle prestazioni escluse dall imposta (art. 77 cpv. 3 noiva)................................... 50 2.8.4 Aliquote saldo (AS) attribuibili...................................... 51 2.8.5 Correzioni in caso di cambiamento del metodo di rendiconto (art. 79 segg. noiva)............................................. 51 2.8.6 Imposta sull acquisto (art. 91 noiva)................................. 51 2.8.7 Prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 94 cpv. 1 noiva)........... 52 9

Info IVA concernente la transizione 01 2.8.8 Prestazioni al personale (persone non strettamente vincolate, art. 94 cpv. 2 noiva)............................................. 52 2.8.9 Computo dell imposta precedente fittizia in caso di rivendita di beni usati (art. 90 cpv. 2 noiva)............................................ 52 2.9 Aliquote forfetarie (AF, art. 37 cpv. 5 nliva)............................ 53 2.10 Procedura di notifica (art. 38 nliva).................................. 54 3 Imposta sull acquisto (art. 45 49 nliva).............................. 55 3.1 Osservazioni introduttive.......................................... 55 3.2 Campo d applicazione dell imposta sull acquisto (art. 45 nliva)............. 55 3.3 Nascita del debito fiscale (art. 48 nliva)............................... 56 3.4 Aliquota d imposta e base di calcolo (art. 46 nliva)...................... 56 3.5 Dichiarazione dell imposta sull acquisto (art. 47 nliva)................... 57 4 Diritto procedurale.............................................. 57 4.1 Correzione di lacune nel rendiconto (finalizzazione, art. 72 nliva)........... 57 4.2 Controlli da parte dell AFC (art. 78 nliva)............................. 58 Parte III Questioni specifiche alla transizione.................................. 59 1 Applicazione del diritto anteriore (art. 112 cpv. 1 nliva)................... 59 2 Periodo in cui la prestazione è eseguita e momento della fatturazione (art. 112 cpv. 2 e 3 nliva)......................................... 59 3 Assoggettamento............................................... 60 3.1 Radiazione dal registro dei contribuenti IVA............................ 60 3.2 Iscrizione nel registro dei contribuenti IVA............................. 61 4 Sgravio fiscale successivo (art. 113 cpv. 2 nliva)......................... 61 5 Possibilità di scelta............................................... 62 5.1 Principi (art. 114 nliva)........................................... 62 5.2 Correzione successiva a seguito delle possibilità di scelta (AS/AF)............ 63 6 Opzione per l imposizione di prestazioni escluse dall imposta (art. 22 nliva)... 63 6.1 Conseguenze eventuali dell opzione per chi è già iscritto nel registro dei contribuenti IVA............................................. 63 6.2 Conseguenze eventuali dell opzione per chi non è ancora iscritto nel registro dei contribuenti IVA e desidera imporre volontariamente le prestazioni........ 63 6.3 Inizio e fine dell opzione; sgravio fiscale successivo e imposizione del consumo proprio (modifica d utilizzazione).................................... 64 10

IVA in breve e info IVA concernente la transizione 7 Deduzione dell imposta precedente fittizia (art. 28 cpv. 3 nliva; art. 62 64 noiva)............................... 64 8 Edificazioni per proprio conto e per conto di terzi........................ 65 8.1 Modo di procedere in presenza di edificazioni per proprio conto che si trovano ancora in fase di costruzione al 31 dicembre 2009............ 65 8.2 Edificazioni per conto di terzi....................................... 66 9 Sgravio fiscale successivo al 1 gennaio 2010 sulla parte di lusso di veicoli aziendali.............................................. 66 10 Rendiconto concernente l IVA...................................... 67 Allegati I Luogo della prestazione di servizi.................................... 69 II Assoggettamento............................................... 70 III Assoggettamento delle collettività pubbliche........................... 71 IV Rendiconto IVA secondo il metodo effettivo............................ 72 V Rendiconto IVA secondo il metodo delle aliquote saldo................... 73 VI Diagramma decisionale per la delimitazione fra prestazione a titolo oneroso e consumo proprio.............................................. 74 VII Presupposti per il trasferimento mediante procedura di notifica............. 76 11

Info IVA concernente la transizione 01 12

IVA in breve e info IVA concernente la transizione Parte I IVA in breve 1 Introduzione La nuova legge concernente l imposta sul valore aggiunto (nliva) che entra in vigore il 1 gennaio 2010 è stata totalmente riveduta e contiene oltre 50 modifiche che la rendono più vicina e consona agli ambienti economici e apporta ai contribuenti una moltitudine di semplificazioni. La nliva rinuncia, ad esempio, a formalismi eccessivi, spesso criticati, rinforza la sicurezza giuridica, abolisce la riduzione della deduzione dell imposta precedente originata da doni e finanziamenti (cosiddetti flussi di mezzi finanziari) e, nell ambito del commercio con beni usati, concede persino la possibilità di dedurre un imposta precedente fittizia. Per rendere agevolmente comprensibili le novità previste dalla nuova legge, la presente introduzione illustra in maniera semplice il funzionamento dell IVA, le ragioni che hanno originato la recente riforma e le modifiche essenziali. I dettagli, le deroghe e i casi speciali possono essere tratti dalla LIVA, dall OIVA, dalle info IVA e dalle info IVA settoriali. 2 Come funziona l imposta sul valore aggiunto? 2.1 La caratteristica fondamentale dell imposta sul valore aggiunto L IVA è fondata sul principio che chi consuma contribuisce al finanziamento dello Stato. Poiché sarebbe troppo complicato se ogni consumatore dovesse conteggiare con lo Stato ogni suo consumo, lo Stato la riscuote direttamente presso gli imprenditori (produttori, fabbricanti, commercianti, artigiani, prestatori di servizi ecc.), i quali a loro volta si rivalgono sui consumatori, includendo l IVA nel prezzo o indicandola separatamente sulla fattura. I contribuenti ( cifra 2.5) che acquistano una prestazione presso un altro imprenditore per utilizzarla nell ambito della loro attività imprenditoriale imponibile non dovrebbero sopportare aggravi d imposta. Per tal motivo, i contribuenti possono dedurre l IVA che pagano all acquisto (cosiddetta imposta precedente), deducendola nei loro rendiconti per l AFC. Questo sistema è chiamato onnifase al netto con deduzione dell imposta precedente. Formano oggetto dell imposizione (oggetto dell imposta) tutte le prestazioni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, nella misura in cui la legge non prevede un eccezione. 13

Info IVA concernente la transizione 01 2.2 Importazioni ed esportazioni Soggiacciono all IVA anche le prestazioni provenienti dall estero. Quando si tratta di beni, gli stessi sono imposti all importazione; per contro, le prestazioni di servizi e determinate prestazioni in esecuzione di un contratto d appalto devono essere dichiarate e imposte dall acquirente/destinatario. Per contro, le esportazioni e le prestazioni eseguite all estero sono esenti dall imposta perché sottostanno all IVA estera. Il fatto che una prestazione di servizi sia considerata come eseguita sul territorio svizzero (e sia quindi imposta in conformità del diritto svizzero dell IVA) dipende dal cosiddetto luogo della prestazione. La determinazione di questo luogo dipende da svariati principi, come ad esempio il principio del luogo del destinatario, il principio del luogo del prestatore o il luogo dell esecuzione dell attività. 2.3 Esclusioni dall imposta, aliquota ridotta e aliquota speciale Per ragioni sociali, congiunturali o per altri motivi, determinate prestazioni non devono soggiacere all IVA o lo devono essere solo limitatamente. Sono in particolare interamente escluse dall imposta le prestazioni nei settori della sanità, dell istruzione, della cultura e della locazione di immobili. Chi esegue simili prestazioni e acquista a tal fine prestazioni a monte non ha per contro il diritto di dedurre l imposta precedente su tali acquisti nei confronti dell AFC, a meno che si dichiari disposto a imporre a titolo volontario le prestazioni escluse dall imposta (si tratta dell opzione per l imposizione di prestazioni escluse dall imposta). Determinate prestazioni di prima necessità sono imponibili all aliquota ridotta, quelle nel settore alberghiero (pernottamento) sono imponibili all aliquota speciale; in ambedue i casi può essere dedotta l IVA precedente gravante le prestazioni a monte. In Svizzera, alle prestazioni non escluse dall imposta o non esenti dall imposta (p. es. esportazioni) si applicano le seguenti aliquote: Aliquota normale Aliquota ridotta Aliquota speciale fino al 31.12.2010 7,6 % 2,4 % 3,6 % dal 01.01.2011* 8,0 % 2,5 % 3,8 % * Nella votazione del 27 settembre 2009, il Popolo svizzero ha deciso l aumento delle aliquote IVA negli anni 2011 2017 in favore dell assicurazione invalidità. 14

IVA in breve e info IVA concernente la transizione 2.4 Aliquote saldo e aliquote forfetarie (AS e AF) Le imprese e collettività pubbliche che non superano un determinato limite di cifra d affari possono ricorrere a una semplificazione amministrativa che permetta loro di evitare di calcolare e dichiarare l imposta precedente sulle prestazioni acquistate. Per consentire loro, ciononostante, uno sgravio dell imposta, esse possono trattenere una parte dell imposta fatturata e versare all AFC solo la parte calcolata moltiplicando le controprestazioni conseguite (incl. IVA) con una cosiddetta aliquota saldo (per le imprese private) o forfetaria (per le collettività pubbliche e le istituzioni affini). L ammontare delle aliquote saldo o forfetarie è stabilito dall AFC in funzione del settore di attività (0,1 6,4 %). Eventuali correzioni della deduzione dell imposta precedente che risultano dal fatto che le prestazioni acquistate vengono impiegate per un attività più o meno imprenditoriale (differenti fattispecie di consumo proprio e di sgravio fiscale successivo) sono già comprese nelle aliquote saldo o forfetarie. In caso di contabilizzazione separata dei ricavi, l AFC autorizza al contribuente due aliquote saldo. Per le collettività pubbliche il numero di aliquote forfetarie applicabili non è limitato. Chi applica il metodo delle aliquote saldo allestisce i rendiconti solamente ogni semestre (invece che trimestralmente). 2.5 Assoggettamento Assoggettamento significa semplicemente che qualcuno è obbligato a riscuotere l IVA sulle proprie prestazioni; a dichiarare la propria cifra d affari e l imposta nei periodici rendiconti per l AFC e a pagare i debiti fiscali dichiarati. L assoggettamento è dato a dipendenza del volume delle prestazioni non escluse dall imposta realizzate annualmente sul territorio svizzero. L impresa deve annunciarsi all AFC come contribuente IVA, se supera effettivamente il limite di cifra d affari (100 000 franchi) previsto dalla legge o se già all inizio dell attività imprenditoriale è evidente che supererà il limite determinante; in tal caso, l AFC attribuisce all impresa un N.IVA. Più soggetti giuridici che sono legati tra loro dalla direzione unica (p. es. gruppo di società) possono, a richiesta, essere trattati come un unico contribuente 15

Info IVA concernente la transizione 01 (imposizione di gruppo). Ciò significa che le prestazioni effettuate reciprocamente da tali imprese non sono imponibili. L assoggettamento entra in considerazione non solo per le imprese individuali o società, ma anche per i servizi dei Comuni, per le forme di collaborazione temporanea (p. es. consorzi dell edilizia), o per le comunità d acquisto o comunità di spese. 2.6 Importanza dell IVA L IVA è oggi la principale fonte d introito della Confederazione: con entrate pari a 20,5 miliardi di franchi, l IVA ha finanziato nel 2008 un buon terzo delle spese della Confederazione di 56,6 miliardi di franchi. 3 Perché una (nuova) revisione della legge? L IVA era stata introdotta nel 1995 non con una legge federale, come ci si aspetterebbe secondo la concezione dello stato di diritto svizzero, bensì con un ordinanza governativa, ossia l ordinanza del Consiglio federale del 22 giugno 1994 concernente l imposta sul valore aggiunto, fondata direttamente sulla Costituzione federale. Questo procedimento è stato adottato nell intento di introdurre al più presto possibile l IVA, in seguito all esito positivo della votazione popolare del 28 novembre 1993. Il Parlamento aveva tuttavia ritenuto che il sistema dell IVA non corrispondesse a quello da esso deciso, ragion per cui decise, appoggiandosi a un iniziativa parlamentare, di elaborare la legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto che entrò in vigore il 1 gennaio 2001. Anche se grazie alle consultazioni erano stati introdotti molti miglioramenti in favore dell economia rispetto alle norme adottate dal Consiglio federale nell ordinanza, dopo l entrata in vigore della legge furono comunque riscontrate lacune; in particolare furono rimproverati all AFC eccessi di formalismo nella sua prassi e controlli fiscali sotto vari aspetti insoddisfacenti. Il Consiglio federale ha pertanto proceduto a un analisi di fondo, pubblicando, nel 2005, i risultati nel suo rapporto 10 anni di IVA e redigendo, il 25 giugno 2008, il messaggio in favore della semplificazione dell IVA, la cui parte A è stata trattata dalle Camere federali nelle sessioni primaverile ed estiva 2009 e adottata in votazione finale il 12 giugno 2009. In tale occasione, il Parlamento ha deciso che la nuova legge sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 2010. 16

IVA in breve e info IVA concernente la transizione 4 Che cosa cambia dal 1 gennaio 2010? 4.1 L essenziale della revisione La nuova legge ha lo scopo di instaurare di pari passo una collaborazione leale ed efficace fra i contribuenti e l AFC, che collaborano e si assumono d intesa la responsabilità della corretta applicazione della legge. Mentre sinora all AFC spettava il diritto di emanare le direttive, d ora in poi all AFC incombe l obbligo di pubblicare immediatamente le comunicazioni della prassi amministrativa che non sono di esclusivo carattere amministrativo interno. Una novità è costituita anche dal fatto che i contribuenti possono decidere se applicare questa prassi o una loro propria prassi. Tuttavia, i contribuenti devono, per ragioni di correttezza, informare subito l AFC se decidono di applicare in modo differente, in tutto o in parte, le chiare disposizioni di legge, gli ordinamenti o le definizioni della prassi. Nello spirito di questa collaborazione, anche il principio dell autotassazione spettante per legge ai contribuenti è ora completato con la decisione d imposizione, che subentra non appena l AFC emette un avviso di tassazione o una decisione. Questo aspetto evidenzia fra l altro che la tassazione d ufficio deve contenere non solamente l imposta dovuta sulla cifra d affari, ma anche la deduzione dell imposta precedente spettante per diritto ai contribuenti; ciò è una conseguenza del cosiddetto principio del saldo secondo cui un credito fiscale comprende il saldo tra imposta sulla cifra d affari dovuta e imposta precedente deducibile. Infine, il contribuente potrà d ora in poi pretendere un controllo sul posto da parte dell AFC con cui essere tassato d ufficio (il Consiglio federale fisserà ancora quando potrà essere esercitato tale diritto). 4.2 Nuovo punto forte: controlli materiali Esaudendo l auspicio espresso da tempo dagli ambienti economici, l AFC si concentrerà ancor di più sull esame materiale, distanziandosi dal controllo di meri formalismi. Segnatamente per l esame della deduzione dell imposta precedente è d ora in poi essenziale determinare se le prestazioni a monte confluiscono nell attività imprenditoriale. Dal canto loro, i contribuenti devono comprovare le imposte precedenti da loro dedotte. Il giustificativo più adatto e convincente rimane come sinora la tipica fattura descritta dalla legge. Se la fattura non soddisfa i requisiti o se eccezionalmente non è disponibile, è possibile comprovare il versamento dell imposta precedente anche con altri giustificativi (libero apprezzamento delle prove). 17

Info IVA concernente la transizione 01 4.3 Sicurezza giuridica e parità di trattamento nella procedura giudiziaria 4.4 Altre novità Un altro obiettivo della riforma dell imposta sul valore aggiunto è di garantire la maggior sicurezza giuridica possibile ai contribuenti e quindi una conseguente ripartizione proporzionata del rischio. Così, un avviso di tassazione riconosciuto per scritto o pagato senza riserva oppure una decisione passata in giudicato è vincolante in ugual misura per i contribuenti e per l AFC; in questo modo, viene a cadere la riserva di un controllo contenuta in parte nelle decisioni attuali. Anche l accorciamento di determinati termini contribuisce alla sicurezza giuridica. Per esempio, la prescrizione assoluta è stata accorciata a 10 anni, mentre la prescrizione relativa è ancora di 5 anni. Se il termine della prescrizione relativa è interrotto dall AFC o da un istanza di ricorso, il termine è persino accorciato a 2 anni, ciò che contribuirà al celere trattamento dei rimedi giuridici. L AFC è inoltre tenuta a concludere il controllo al più tardi entro 360 giorni dal suo annuncio risp. dal suo inizio. Inoltre, per i contribuenti non esiste più come sinora la limitazione dei mezzi di prova previsti dalla legge. Il testo seguente descrive in breve una selezione delle modifiche che entrano in vigore il 1 gennaio 2010. Una lista dettagliata delle modifiche, che comporta inevitabilmente ripetizioni, si trova nella parte II della presente info IVA. 4.4.1 Novità nell ambito delle importazioni ed esportazioni L acquisto di prestazioni di servizi da imprese con sede all estero è ormai regolato nel titolo concernente l imposta sull acquisto. Detta imposta comprende d ora in poi anche le forniture eseguite da imprese con sede all estero senza che del materiale passi il confine. Ciò può essere il caso se una persona (ad esempio una persona privata domiciliata in Svizzera) fa eseguire da un giardiniere estero lavori di sistemazione esterna e di giardinaggio senza apporto di materiale. Se non vi è nessuna disposizione particolare concernente il luogo delle prestazioni di servizi, è applicabile il principio del luogo del destinatario, ossia del luogo in cui il destinatario della prestazione ha la sede della sua attività. Finora, in casi simili, era applicabile il principio del luogo del prestatore. 18

IVA in breve e info IVA concernente la transizione 4.4.2 Novità nell ambito delle prestazioni escluse dall IVA Determinate prestazioni (arbitrato, prestazioni all interno delle collettività pubbliche, prestazioni nell ambito della produzione naturale) non erano già imponibili o lo erano solo in parte perché considerate prestazioni sovrane, prestazioni non comportanti l assoggettamento oppure operazioni non considerate prestazioni dal punto di vista dell IVA. La novità consiste solamente nel fatto che queste prestazioni sono elencate, conformemente alla sistematica dell IVA, nelle esclusioni dall imposta (oggetto dell imposta). Il principio secondo il quale i beni o le prestazioni di servizi acquistati al fine di svolgere un attività esclusa dall imposta non danno diritto alla deduzione dell imposta precedente rimane valido anche sotto la nuova legge. D ora in poi, il contribuente può decidere, per ogni singola prestazione esclusa dall imposta, se imporla volontariamente. Non è più necessario fare una richiesta di opzione; il contribuente deve solamente indicare chiaramente l imposta sulle prestazioni per le quali desidera optare. Tuttavia, l imposizione volontaria di determinate operazioni (p. es. operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali, operazioni di assicurazione) non era e non è tuttora possibile. 4.4.3 Novità nell ambito dei metodi delle aliquote saldo e forfetarie (AS e AF) I metodi delle aliquote saldo e forfetarie hanno dato buoni risultati, ragion per cui sono stati estesi: il metodo delle AS può d ora in poi essere applicato da tutte le imprese che realizzano una cifra d affari massima di 5 milioni di franchi (finora: CHF 3 mio.) e che presentano un debito fiscale massimo di 100 000 franchi (finora CHF 60 000). Al metodo delle AF sono applicabili altre disposizioni. Il termine di cinque anni durante il quale un metodo di rendiconto deve essere mantenuto è stato ridotto. È di 1 anno per il metodo delle AS e di 3 anni per il metodo effettivo. Per quanto concerne le collettività pubbliche e le istituzioni simili, esse devono mantenere il metodo di rendiconto scelto (metodo delle AF risp. metodo effettivo) per 3, rispettivamente 10 anni. D ora in poi sono applicabili le 10 aliquote seguenti: 0,1 %; 0,6 %; 1,2 %; 2,0 %; 2,8 %; 3,5 %; 4,2 %; 5,0 %; 5,8 % e 6,4 % (aliquote applicabili in precedenza: 0,6 %; 1,2 %; 2,3 %; 3,5 %; 4,6 %; 5,2 %; 6,0 %). Si è quindi resa necessaria una parziale nuova attribuzione delle AS e AF ai diversi settori e attività. 19

Info IVA concernente la transizione 01 4.4.4 Novità nell ambito dell assoggettamento Dal punto di vista della tecnica fiscale, vi è un nuovo approccio. L assoggettamento subentra al momento in cui una persona esercita un impresa. Chi non raggiunge ancora un determinato limite di cifra d affari è, senza un suo intervento, esentato dall assoggettamento. L opzione per l assoggettamento volontario è d ora in poi definita come rinuncia all esenzione dall assoggettamento. La prassi rimane però la stessa nel senso che un impresa deve annunciarsi presso l AFC solo quando supera un determinato limite di cifra d affari; esso è stato aumentato da 75 000 a 100 000 franchi, mentre è rimasto immutato a 150 000 franchi per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico, nonché per le istituzioni di utilità pubblica. Con la nliva, le imprese che realizzano una cifra d affari massima di 250 000 franchi non devono più determinare l imposta dovuta annualmente (cosiddetto debito fiscale netto; finora CHF 4000). Un impresa non ancora assoggettata che non supera i limiti precitati può annunciarsi quale contribuente volontario (rinuncia all esenzione dall assoggettamento); il limite minimo di cifra d affari di 40 000 franchi valido finora non è più rilevante. Un impresa assoggettata che non raggiunge invece il limite di 100 000, rispettivamente 150 000 franchi, ma che continua ad esercitare un attività imprenditoriale deve annunciarsi presso l AFC per poter far valere l esenzione dall assoggettamento (finora fine dell assoggettamento). L esame dell assoggettamento per le collettività pubbliche è stato semplificato; infatti, esse non devono più tener conto delle prestazioni ad altri servizi o gruppi della stessa collettività per il calcolo della cifra d affari determinante. Chi riprende, nell ambito di una cessione, il credito da un contribuente riprende sussidiariamente l obbligo di versare l IVA compresa nel credito. 4.4.5 Soppressione di alcune fattispecie d imposizione e riduzioni della deduzione dell imposta precedente Il consumo proprio per lavori su costruzioni è soppresso nella nuova legge. Di conseguenza, non vi è più alcun diritto alla deduzione dell imposta precedente sulle costruzioni per proprio conto (per la realizzazione di prestazioni escluse dall imposta o per un attività non imprenditoriale). Doni e altri flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni non causano più nessuna riduzione dell imposta precedente. Questa regola non si applica invece ai sussidi e agli altri contributi di diritto pubblico nonché 20

IVA in breve e info IVA concernente la transizione a determinati fondi versati agli uffici turistici e società di sviluppo turistico, alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d acqua. 4.4.6 Deduzione dell imposta precedente fittizia L imposizione dei margini, detta anche imposizione della differenza, è sostituita dall imposizione normale. In futuro, un garagista può ad esempio trattare fiscalmente in modo ordinario tutte le sue vendite di veicoli; esso indica l IVA su ogni vendita e versa detta imposta all AFC. In cambio, il contribuente può dedurre un imposta precedente fittizia sul prezzo d acquisto. Un contribuente che acquista da un privato un veicolo usato al prezzo di 30 000 franchi per rivenderlo oppure per darlo in locazione o in leasing sul territorio svizzero può, in caso di applicazione dell aliquota del 7,6 %, dedurre un imposta precedente fittizia di CHF 2 118.95 (= 30 000 : 107,6 x 7,6). In merito allo sgravio dello stock al 1 gennaio 2010 si rimanda alla parte III cifra 7. 4.4.7 Altre modifiche in breve Prestazioni al personale: va imposto ciò che il personale paga o riceve quale salario in natura. Le prestazioni a persone strettamente vincolate possono comportare una rivalutazione della controprestazione, le prestazioni eseguite a titolo gratuito al personale qualsiasi possono comportare una correzione della deduzione dell imposta precedente. Procedura di notifica: la parte di patrimonio è definita quale ramo di attività ai sensi delle imposte dirette; ciò facilita notevolmente l esame dell obbligo d applicazione della procedura di notifica. Vitto e bevande: l esclusione dal diritto alla deduzione dell imposta precedente del 50 % degli ammontari d imposta concernenti spese di vitto e bevande è soppressa. Errori nei rendiconti: alla fine dell anno civile o dell esercizio commerciale*, il contribuente deve procedere a una riconciliazione della cifra d affari e correggere gli eventuali errori al più tardi il 180 giorno dalla fine del periodo fiscale in questione; si tratta della cosiddetta finalizzazione. A tale data il debito fiscale diventa definitivo. * Il contribuente può presentare una domanda per poter dichiarare e pagare l imposta secondo il suo esercizio commerciale invece dell anno civile. Il Consiglio federale deve ancora determinare a partire da quando si potrà fare uso di questa possibilità. 21

Info IVA concernente la transizione 01 Parte II Principali modifiche della nliva rispetto alla vliva 1 Luogo della prestazione di servizi Solo le prestazioni di servizi che sono considerate eseguite sul territorio svizzero possono essere imponibili all IVA. Prima di determinare se una prestazione di servizi è esclusa o esente dall IVA oppure se è imponibile, occorre esaminare se è eseguita sul territorio svizzero. Oltre alla nuova regola generale (sede del destinatario della prestazione), in alcuni settori, il luogo della prestazione di servizi è definito in modo diverso nella nliva rispetto alla vliva, ad esempio nei seguenti ambiti: il trasporto di beni e le prestazioni accessorie al trasporto; le prestazioni di riciclaggio, di smaltimento e d eliminazione; le prestazioni d organizzazione; le prestazioni della ristorazione; e le prestazioni d alloggio. Per determinare in modo corretto il luogo della prestazione è consigliato procedere all esame corrispondente (F grafico, allegato I). 2 Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero 2.1 Soggetto fiscale (chi diventa contribuente?) 2.1.1 Principio (art. 10 cpv. 1 nliva) Sotto il regime della nliva, il volume della cifra d affari realizzata non è dapprima più rilevante per determinare se vi è assoggettamento all IVA (vedi però in merito anche cifre 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.5). È assoggettata all imposta qualsiasi persona, istituzione, comunità di persone senza capacità giuridica (p. es. consorzio attivo nel settore edile), istituto ecc. che esercita un impresa. Esercita un impresa chiunque: svolge un attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità; agisce in nome proprio nei confronti dei terzi. Valgono altresì attività imprenditoriale (art. 10 nliva) l acquisto, la detenzione e l alienazione di partecipazioni ai sensi dell articolo 29 capoversi 2 e 3 nliva (partecipazioni di almeno 10 %, art. 9 noiva). 22

IVA in breve e info IVA concernente la transizione 2.1.2 Esenzione dall assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. a e c nliva) Fino al 31 dicembre 2009: Nessun assoggettamento obbligatorio in caso di cifra d affari < CHF 75 000 risp. cifra d affari < CHF 250 000 e debito fiscale netto < CHF 4000 annui Dal 1 gennaio 2010: Prestazioni imponibili inferiori a CHF 100 000 (Fgrafico, allegato II) Se le prestazioni imponibili sul territorio svizzero sono inferiori a 100 000 franchi annui, l assoggettamento non è richiesto, poiché in questi casi è prevista l esenzione. Se invece il limite precitato è superato, l assoggettamento è obbligatorio e la cifra d affari complessiva imponibile va conteggiata. Chi realizza una cifra d affari imponibile inferiore a 100 000 franchi annui, ma desidera essere assoggettato, ha la possibilità di rinunciare all esenzione dall assoggettamento e di annunciarsi presso l AFC quale contribuente IVA (cifra 2.1.4). Un esenzione dall assoggettamento è prevista anche per le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico e per le istituzioni di utilità pubblica che realizzano sul territorio svizzero una cifra d affari imponibile inferiore a 150 000 franchi. Anch esse possono rinunciare all esenzione dall assoggettamento e annunciarsi presso l AFC, se realizzano una cifra d affari annua inferiore a 150 000 franchi. 2.1.3 Assoggettamento di imprese con sede all estero (art. 10 cpv. 2 lett. b nliva) Le imprese con sede all estero, che eseguono esclusivamente prestazioni che soggiacciono all imposta sull acquisto (art. 45 49 nliva), sono di principio esentate dall assoggettamento. Come finora, detta esenzione non è valida per le imprese con sede all estero che eseguono sul territorio svizzero prestazioni di servizi in materia di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti. D ora in poi, l esenzione dall assoggettamento non è valida nemmeno per le imprese con sede all estero, che eseguono sul territorio svizzero prestazioni di servizi in materia d informatica (definizione di prestazioni di servizi in materia d informatica, art. 10 noiva) nonché forniture di energia elettrica e gas naturale in condotte a destinatari non contribuenti. Spesso l esenzione non trova applicazione presso le imprese estere che eseguono forniture sul territorio svizzero (p. es. prestazioni di pulizia o di mon- 23

Info IVA concernente la transizione 01 taggio, vendite di beni); si consiglia a queste imprese di prendere contatto con l AFC per esaminare se vi è assoggettamento all IVA. Le modifiche e le informazioni in merito alla regolamentazione per la richiesta d autorizzazione Semplificazioni all importazione sono pubblicate nella circolare dell AFD La nuova legge del 12 giugno 2009 sull IVA (LIVA), disponibile sul sito internet dell AFD (www.ezv.admin.ch). 2.1.4 Rinuncia all esenzione dall assoggettamento (art. 11 nliva) Fino al 31 dicembre 2009: - Opzione per l assoggettamento a partire da una cifra d affari annua di CHF 40 000 proveniente da prestazioni a destinatari contribuenti in territorio svizzero risp. prestazioni eseguite verso l estero o all estero; durata minima di 5 anni Dal 1 gennaio 2010: - Attività imprenditoriale; - Rinuncia all esenzione dall assoggettamento possibile, senza limite di cifra d affari. La rinuncia vale per almeno un periodo fiscale (anno civile). oppure - Assoggettamento volontario all avvio dell attività in caso di realizzazione di una cifra d affari annua minima di CHF 250 000 nei successivi 5 anni. Chi esercita un impresa ed è esentato dall assoggettamento (cifra 2.1.2) ha d ora in poi il diritto di assoggettarsi volontariamente all IVA, anche se non realizza ancora nessuna cifra d affari. La rinuncia all esenzione dall assoggettamento è effettiva al più presto all inizio del periodo fiscale in corso e deve essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale. 2.1.5 Collettività pubbliche e corporazioni di diritto pubblico (art. 12 nliva) Sono soggetti fiscali delle collettività pubbliche come finora i servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico. Un servizio diventa contribuente a seguito della sua attività imprenditoriale (art. 3 lett. g nliva e contrario). 24

IVA in breve e info IVA concernente la transizione Fino al 31 dicembre 2009: Assoggettamento obbligatorio da: - prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche: cifra d affari CHF 25 000; e (cumulativamente) - cifra d affari > CHF 75 000 e cifra d affari < CHF 250 000 e debito fiscale > CHF 4000 o - cifra d affari > CHF 250 000. Dal 1 gennaio 2010: Assoggettamento a partire da: - prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche: cifra d affari > CHF 25 000; e (cumulativamente) - cifra d affari CHF 100 000. (F grafico, allegato III) D ora in poi, nelle collettività pubbliche, le prestazioni eseguite ad altri servizi della medesima collettività pubblica sono sempre escluse dall imposta (definizione medesima collettività pubblica, art. 38 noiva) e non sono più rilevanti per la determinazione dell assoggettamento (è ammessa l opzione di cui all art. 22 in relazione con l art. 21 nliva). Come finora, una collettività pubblica è esentata dall assoggettamento finché non realizza una cifra d affari annua superiore a 25 000 franchi proveniente da prestazioni imponibili a terzi che non sono collettività pubbliche. Se questo primo limite è superato, la collettività pubblica rimane esentata dall assoggettamento se non realizza una cifra d affari superiore a 100 000 franchi proveniente da prestazioni imponibili a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche. I servizi possono, come finora, riunirsi in un unico soggetto fiscale. I servizi di una collettività possono d ora in poi scegliere liberamente come riunirsi. 2.1.6 Imposizione di gruppo (art. 13 nliva) Nel gruppo possono d ora in poi essere inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un impresa. Inoltre, può essere scelta più liberamente la composizione del gruppo (art. 15 segg. noiva). Le istituzioni di previdenza sono di principio indipendenti. Per questa ragione, non possono appartenere a un gruppo d imposizione. 2.1.7 Inizio dell assoggettamento (art. 14 cpv. 1 nliva) L assoggettamento inizia con l avvio dell attività imprenditoriale (compresa la creazione dell impresa). 25