nat a il residente a in via n. Cap Codice fiscale tel fax COMUNICA ai sensi dell art. 6, co. 2 D.P.R. 380/2001

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COMUNE DI NARBOLIA (Provincia di Oristano) Area Tecnica Sportello Unico per l Edilizia tecnico@comune.narbolia.or.it tecnico.narbolia@pec.comunas.it Via Umberto n. 22 CAP 09070 Narbolia Tel 0783.57513 - Fax 0783-57171 P.IVA 000 6423 0956 Prot. Gen. i AL COMUNE DI NARBOLIA SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Via Umberto, 22 09070 NARBOLIA Il sottoscritt COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI Attività edilizia libera art. 6 co. 2 lett. a-b-c-d-e-e-bis) del D.P.R. 380/2001 (sostituito dall art. 5 della legge n. 73 del 2010) nat a il residente a in via n. Cap Codice fiscale tel fax e-mail COMUNICA ai sensi dell art. 6, co. 2 D.P.R. 380/2001 che dal giorno al giorno eseguirà l intervento sotto descritto per intervento in via /piazza n Int. Tipologia di intervento Lett. a) Lett. b) Lett. c) Lett. d) Lett. e) Lett. E-bis) interventi di manutenzione straordinaria di cui all art.3, co.1, lett.b) ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardano le parti strutturali dell edificio, non comportano aumento del numero delle unità immobiliari e non implicano incremento dei parametri urbanistici; opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d impresa, ovvero le modifiche della destinazione d uso dei locali adibiti ad esercizio d impresa.

bynonnomultimediale Mod. comunic inizio lavori Descrizione sintetica delle opere da realizzare: Comunica che i lavori saranno eseguiti dall impresa (compilare in ogni campo): Impresa: con sede in Prov. Via n., P.iva C.F. Mail/Pec Oppure (in alternativa) Comunica che eseguirà i lavori in economia diretta in quanto trattasi di opere di modesta entità eseguibili direttamente dall interessato () ALLEGA Asseverazione a firma di un tecnico abilitato come previsto al comma 4 dell art. 6 DPR 380/2001; Relazione tecnica (1 copia) provvista di data certa, a firma di tecnico abilitato, così come definita nella Sezione 3 - Definizione dei contenuti di alcuni elaborati della Delib. Assemblea Legislativa n. 279 del 4/2/2010 Elaborati progettuali (1 copia): Elaborato grafico comparativo tra stato di fatto e di progetto (giallo e rosso), a firma di tecnico abilitato; Dich. Sostitutiva del titolo ad intervenire vedi Mod. allegato dichiarazione sicurezza sul lavoro (compreso allegati, DURC, nomina, ecc ) (di cui art. 90 del D. Legis. n 81 del 9/04/2008 coordinato con D. Legis. n 106 del 03/08/2009) In alternativa dichiarazione lavori in economia ALLEGA inoltre ogni altro atto di assenso obbligatorio per le normative di settore: Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell art. 159 D.Lgs. 42/04 Autorizzazione Soprintendenza - Art. 10 e 11 D.Lgs. 42/04 (già L. 1089/39 ) C.P.I. in quanto attività soggetta al parere VVFF / Denuncia inizio Attività Altro IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (quando dovuto) (firma) IL SOTTOSCRITTO Narbolia, lì

ASSEVERAZIONE Mod. comunic inizio lavori Da ALLEGARE alla comunicazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria art. 6 co. 2 lett. a) D.P.R. 380/2001 Il sottoscritt Iscritto all ordine/collegio dei/degli di al n con studio in via/piazza CAP tel. fax e-mail C.F./P.IVA DICHIARA di non avere rapporti di dipendenza con l impresa che eseguirà i lavori né con il committente, per intervento in via /piazza n Int. ASSEVERA ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi esistenti; che le opere corrispondono alla tipologia descritta alla lett. a) comma 2 dell art. 6 del D.P.R. 380 del 2001; che esse non comportano aumento delle unità immobiliari e non implicano incremento dei parametri urbanistici ; che le opere sono conformi alle norme igienico sanitarie; che le opere sono conformi alle altre normative di settore : che l intervento non riguarda la parte strutturale dell edificio; (firma) IL PROGETTISTA Narbolia, lì

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA (art.47 del D.P.R. 28/12/2002 n.445) ATTESTAZIONE CONCERNENTE IL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE (art..20, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) Mod. comunic inizio lavori Il/la sottoscritto/a nato a prov. residente in prov. via n. civ., C.F ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, di essere: D I C H I A R A proprietario comproprietario nella quota del % (indicare ulteriore comproprietario) dell immobile oggetto dell intervento, come da rogito del Notaio.. n. repertorio. del Registrato a. In data.. Reg. nr... Vol... Oppure di avere titolo in qualità di. come da atto derivante da Data, Il Dichiarante/Committente (firma leggibile per esteso)... N.B. Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 6. titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati.

QUANTO SEGUE STAMPARE SONO SE OCCORRE

AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PARERE IGIENICO-SANITARIO circa la conformita' del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali IL SOTTOSCRITTO Nome e cognome Codice fiscale/partita Iva Residente/con studio in Via (Art. 20, comma 1, del D.P.R. 380/01, modificato dalla L. 106/2011) Tel Fax E.mail In qualità di PROGETTISTA Iscritto all de_ Provincia di al N. In relazione al progetto trasmesso allo Sportello Unico per l Edilizia del comune di Narbolia per la realizzazione di interventi di da effettuare in località: Via n. Int. Identificata/o al C.Terreni Foglio Mappale/i c.a.p. C.Urbano Foglio Mappale/i Sub Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in contrasto con le vigenti norme igienico-sanitarie: AUTOCERTIFICA Ai sensi e per gli effetti dell art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445: che gli interventi da realizzare nell immobile indicato in premessa, per il quale è stata presentata allo Sportello Unico per l Edilizia del Comune di Narbolia il progetto dal proprietario (o altro avente titolo) : Nome e cognome Codice fiscale/partita Iva Residente/con studio in Via Tel Fax E.mail risultano con destinazione d uso di tipo esclusivamente residenziale, non comportano valutazioni tecnico - discrezionali e sono conformi alle vigenti norme urbanistiche ed igienico sanitarie aventi attinenza con le opere da realizzare in riferimento alle caratteristiche tipologico costruttive dell immobile. 1. che pertanto, secondo quanto previsto dall art.20 comma 1 del D.P.R.n.380/01, è ammesso presentare allo Sportello Unico per l Edilizia del Comune in indirizzo la presente dichiarazione sostituiva (autocertificazione di progetto) in luogo del parere igienicosanitario della competente Azienda Sanitaria Locale. 2. che ad ogni effetto di legge, _l_ sottoscritt_ dichiarante si assume qualsiasi responsabilità in ordine al rispetto delle norme igienicosanitarie, sia nella fase di approvazione del progetto in parola, sia nella fase dell esecuzione dei lavori, consapevole del fatto che lo Sportello Unico per l Edilizia potrà, prima dell eventuale rilascio del certificato di agibilità richiedere il formale parere alla competente A.S.L. in merito ai lavori realizzati. Letto, confermato e sottoscritto Data IL DICHIARANTE (Timbro e firma) c.a.p. NOTE 1. per qualunque intervento in contrasto con il R.E.C. soggetto a deroga non è ammessa l autocertificazione. 2. alla presente va allegata fotocopia della carta di identità.

MARCA DA BOLLO Alla Regione Autonoma della Sardegna ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano Vico Arquer 12/14 09170 ORISTANO PER IL TRAMITE DEL COMUNE SUBDELEGATO Il/La sottoscritto/a nato/a il residente in Prov. Via n. Tel. / in qualità di (1) chiede che gli/le venga rilasciata l autorizzazione ai sensi dell ex art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 per i seguenti lavori: Da eseguirsi Già eseguiti (2) nel Comune di in Via n. o Località Eventuali comproprietari Riferimento allo strumento urbanistico: Zona A B C D E F G H S (cerchiare ciò che interessa) Dati catastali: Sez. Foglio Mappale Si comunica che presso codesto Ufficio esistono precedenti relativi ai lavori citati o all immobile in oggetto con riferimento al numero di posizione Precedente proprietario (event.) Si comunica che presso codesto Ufficio non esistono precedenti relativi ai lavori citati o all immobile in oggetto. Progettista: Tel. / ALLEGATI OBBLIGATORI: N 3 COPIE ELABORATI TECNICI - N 3 COPIE FOTOGRAFIE A COLORI di cui una originale - N 3 COPIE SIMULAZIONE GRAFICA O FOTOGRAFICA DI INSERIMENTO DELL INTERVENTO A COLORI Data (3) FIRMA Indirizzo per eventuali comunicazioni: ====================================================== (1)Proprietario, possessore, detentore, concessionario o altro titolo. (2) Indicare la voce che interessa. (3) Indicare la data del giorno di consegna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. TITOLO II - Titoli abilitativi Capo I - Disposizioni generali Art. 6 (L) - Attività edilizia libera (articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 73 del 2010) 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola. (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.p.r. n. 380 del 2001») 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell inizio dei lavori da parte dell interessato all amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; (lettera così modificata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011) e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d impresa, ovvero le modifiche della destinazione d uso dei locali adibiti ad esercizio d impresa. (lettera aggiunte dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2012) 3. (comma abrogato dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), legge n. 134 del 2012) 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all amministrazione comunale i dati identificativi dell impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell Agenzia per le imprese di cui all articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. (comma così sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera c), legge n. 134 del 2012, poi così modificato dall'art. 30, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013) 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. 7. La mancata comunicazione dell inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l intervento è in corso di esecuzione. 8. (comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera f), del d.p.r. n. 151 del 2011)

Legge Regionale 23 ottobre 2009, n.4 Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo. LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 4 Cosi come le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 21 del 21.11.2011 Art. 10 Norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia 1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici; c) interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; e) movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola-zootecnica e le pratiche agrosilvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni; g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola; h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale; i) interventi e impianti funzionali all incremento dell efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 11, comma 3; j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti. 1 bis. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non è richiesta alcuna comunicazione all amministrazione comunale 2. Prima dell inizio degli interventi di cui al comma 1, l interessato, anche per via telematica, informa l amministrazione comunale dell avvio dei lavori, comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore. Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), la comunicazione è accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato.

3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attività (DIA), ad eccezione di quelli ricadenti nella zona omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori e di quelli previsti all articolo 5, per i quali deve essere ottenuta la concessione edilizia. 4. La denuncia di inizio attività o la relativa comunicazione di inizio lavori è inoltrata improrogabilmente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi dalla medesima data. La denuncia di inizio attività o l istanza volta all ottenimento della concessione edilizia sono presentate improrogabilmente entro il termine di dodici ventiquattro(modifica inserita con la L.R. 23 del 23.11.2012 ) trentasei (modifica inserita con la L.R. 28 del 07.10.2013) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei quarantotto(modifica inserita con la L.R. 23 del 23.11.2012 ) mesi decorrenti dalla data di ottenimento del relativo titolo abilitativo. (inserito con l errata corrige del 01.12.2011) L.R.28/2013 art.1-comma.2. Il termine più favorevole di quarantotto mesi per la comunicazione di fine lavori, di cui all articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), e successive modifiche, si estende anche a tutte le richieste di titoli abilitativi già presentate, sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, ed assentite. (inserito con il comma 2 dell articolo 1 della L.R. 28 del 07/10/2013) 5. Per gli interventi previsti nel presente capo devono altresì essere rispettate le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), articolo 1, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche, ovvero per le ipotesi di riqualificazione energetica, le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 344-349, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni. Gli estremi di pagamento devono essere, altresì, allegati alla comunicazione di fine lavori. 6. Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e di quelli disciplinati dall articolo 5, l autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall organo comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, i comuni trasmettono all Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio i relativi dati tecnici e amministrativi, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale. 8. All articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 5 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale..