Associazione U.E. - Turchia

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Associazione U.E. - Turchia I negoziati con la Turchia hanno prodotto le prime agevolazioni tariffarie a partire dal 1971 e, allo stato, le merci circolano all'interno dell'unione doganale U.E. - Turchia liberamente, secondo il regime della libera pratica. Sullo scenario di un ulteriore allargamento dell'unione Europea, la Turchia è il Paese che da più lunga data ha presentato domanda di adesione. A tal fine, sta gradualmente adeguando la propria legislazione a quella comunitaria, dando attuazione al cosiddetto acquis communautaire. L'acquis è il complesso delle determinazioni di natura legislativa, politica e giurisprudenziale dell'u.e. adottate nelle fasi dell'integrazione europea dai Paesi aspiranti, che sono tenuti ad accettarle al momento della richiesta di associazione. L'accordo della Turchia con l'allora Comunità europea (Accordo di Ankara), risalente al 1964, era diretto alla creazione di una unione doganale, che doveva preludere all'adesione della Turchia alla Comunità europea. Tale accordo prevedeva tre fasi per l'istituzione progressiva di un'unione doganale: 1 la prima, preparatoria, diretta a migliorare la debole economia turca con l'aiuto della Comunità, della durata di cinque anni 2 la seconda, transitoria, tendente all'attuazione dell'unione doganale, attraverso la realizzazione di un ravvicinamento delle politiche economiche tra le due parti dell'accordo, di durata di dodici anni 3 la terza, imperniata sull'unione doganale, diretta ad adottare da entrambe le parti una tariffa doganale comune nei confronti delle merci dei Paesi terzi, all'applicazione di misure comuni in materia di commercio internazionale e all'elaborazione delle modalità effettive di funzionamento dell'unione doganale, che rappresenta un salto di qualità delle relazioni tra i contraenti in termini politici ed economici. Un'unione doganale, com'è noto, persegue all'interno dei Paesi aderenti i seguenti fini: l'abolizione delle frontiere doganali interne fra gli Stati, per cui le merci circolano liberamente all'interno del territorio dell'unione, sia che si tratti di merci interamente ottenute nei singoli Paesi aderenti, sia che si tratti di merci che risultano ivi immesse in libera pratica * l'istituzione di una tariffa doganale comune * l'utilizzo di una legislazione doganale comune * il divieto negli scambi tra i Paesi aderenti dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente.

Per queste peculiarità si differenzia sia dall'area di libero scambio, che ha come obiettivo principale l'abolizione dei dazi negli scambi tra i Paesi contraenti, sia dall'unione economica, che prevede, in aggiunta ad altre misure, la libera circolazione, oltre che delle merci, anche delle persone, dei servizi e dei capitali. I negoziati con la Turchia hanno prodotto le prime agevolazioni tariffarie a partire dal 1971 e, allo stato, le merci circolano all'interno dell'unione doganale U.E. - Turchia liberamente, secondo il regime della libera pratica. Sono considerati in libera pratica nell'u.e. o in Turchia le merci provenienti da Paesi terzi, a fronte delle quali vengono espletate le formalità doganali d'importazione ed assolti i dazi esigibili nell'u.e. o in Turchia sempre che non abbiano beneficiato di una restituzione, totale o parziale, degli oneri doganali. Le relazioni economiche, politiche e commerciali tra l'u.e e la Turchia hanno ricevuto un ulteriore impulso con la dichiarazione sul partenariato euromediterraneo, adottato a Barcellona nel 1995. Nel 1999 è stata applicata alla Turchia una strategia di preadesione, riconoscendo pienamente lo status di Paese candidato all'adesione. Prova della libera pratica La prova che risultano soddisfatti i criteri per l'applicazione della libera pratica è rappresentata da un titolo giustificativo, il certificato ATR, vistato all'esportazione dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro, su richiesta dell'operatore. Ha quattro mesi di validità dalla data di rilascio. In deroga alla procedura normale, è prevista una procedura semplificata per il rilascio del certificato ATR, nel caso in cui un esportatore rivesta lo status di esportatore autorizzato. Infatti, quando un esportatore effettua frequentemente spedizioni di merci per le quali può essere rilasciato detto certificato ed offre alle autorità competenti le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci, può essere autorizzato dalla dogana a non presentare le merci e a non chiedere il certificato ATR secondo la procedura normale. Nel provvedimento autorizzativo, sono specificate le modalità di utilizzo, tra cui l'uso del timbro speciale da apporre sul certificato da parte dello stesso esportatore con l'obbligo di annotare che è stato rilasciato in procedura semplificata. L'utilizzo del certificato ATR è subordinato all'altra condizione relativa al rispetto della nozione del trasporto diretto delle merci tra due parti dell'unione doganale. La prova del trasporto diretto è fornita: * da un titolo di trasporto unico * da un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di sosta o di trasbordo delle merci, attestante che sono rimaste sotto continua vigilanza doganale * in mancanza di questi, da qualsiasi altro documento idoneo allo scopo.

Alla fase finale dell'accordo U.E. - Turchia è stata data attuazione con la decisione 1/1995 del 22.12.1995, pubblicata sulla G.U. L n. 35 del 13.2.1996, mentre le modalità di applicazione sono contenute nella decisione 1/2006 del 26.7.2006. Campo di applicazione L'accordo si applica specificamente alle merci: * prodotte nell'u.e. o in Turchia, ottenute integralmente oppure in parte, utilizzando materiali provenienti da Paesi terzi e immesse in libera pratica in una delle due parti contraenti * provenienti da Paesi terzi e immesse in libera pratica nell'u.e. o in Turchia Sono esclusi dall'accordo * i prodotti agricoli (non trasformati), disciplinati dalla decisione, applicabile dal 1 gennaio 2007 * i prodotti carbosiderurgici, di cui al Trattato CECA, scaduto sin dal 2002 e non rinnovato. Lo scambio di questi prodotti tra i diversi Paesi è regolato da un apposito protocollo, basato sulla comune nozione d'origine Adozione dei regimi preferenziali siglati dall'u.e. Condizione per aderire all'u.e. da parte dei Paesi aspiranti, tra cui la Turchia, è l'adozione dei regimi preferenziali sottoscritti dall'u.e. La Turchia si è impegnata ad applicarli e sta procedendo alla loro ratifica, iniziando, come è già avvenuto con alcuni Paesi: Egitto, Israele, Marocco e Tunisia, aderenti all'accordo paneuromediterraneo, con l'eccezione dei prodotti agricoli e carbosiderurgici (ex CECA). Nei rapporti con l'u.e. l'applicazione dell'accordo è in vigore dal 27 luglio 2006 relativamente ai prodotti rientranti nell'unione doganale e per i prodotti agricoli dal 1 gennaio 2007, mentre per i prodotti carbosiderurgici, non essendo fissata alcuna data, non è possibile applicare ad essi il cumulo diagonale previsto dall'accordo paneuromediterraneo. Per chiarezza, formuliamo due esempi ipotizzando rapporti commerciali tra imprese dell'italia, della Turchia e del Marocco.

Esempio n. 1 Un'azienda turca vende ad un'azienda italiana componenti elettronici, per i quali è in possesso della dichiarazione del fornitore circa l'origine turca degli stessi. L'azienda italiana utilizza tali componenti per la produzione di videoregistratori, che a sua volta esporta in Marocco. Per fruire dei benefici dell'origine preferenziale, chiede il rilascio del certificato EUR-MED, da produrre in Marocco, e fonda la sua richiesta sulla dichiarazione del fornitore circa l'origine turca dei componenti. Esempio n. 2 Un'azienda turca spedisce tessuti di cotone che dichiara di propria produzione, avendoli ottenuti a partire da fibre naturali, ad un'azienda in Marocco. Questa, dopo aver confezionato camicette, le esporta in Italia. L'azienda del Marocco emette l'eur - MED a scorta delle camicette dirette in Italia, in quanto può fornire la prova dell'origine preferenziale in applicazione della regola del cumulo diagonale disciplinato dal richiamato accordo paneuromediterraneo. Procedure semplificate per il rilascio del certificato Per facilitare lo scambio delle informazioni relative all'origine preferenziale dei prodotti comunitari o turchi fu emanata la decisione 1/1999, successivamente abrogata dalla decisione 1/2006, la quale adottava le medesime procedure di quelle disposte con il Reg. 1207/2001, che, pur essendo stato abrogato a sua volta dal Reg. (CE) n. 450/2008 (nuovo Codice Doganale Comunitario), rimane operante fino all'emanazione delle disposizioni di applicazione del nuovo codice doganale comunitario, che entreranno in vigore non prima del 24 giugno 2013. Per facilitare il rilascio del certificato EUR.1 a fronte di prodotti ottenuti con materiale non originari e sottoposti a lavorazioni, da esportare nell'u.e. o in Turchia, l'esportatore comunitario o turco chiede al proprio fornitore la dichiarazione attestante il carattere originario dei materiali oggetto della transazione, denominata dichiarazione dello speditore, che costituisce l'elemento di prova, sulla cui base può essere presentata l'istanza di rilascio del certificato EUR.1 o EUR - MED. La procedura vale anche per la compilazione delle rispettive dichiarazioni su fattura. Nell'ambito dei controlli le autorità doganali del Paese di esportazione possono chiedere alla dogana di spedizione delle merci il certificato INF.4 per accertare la regolarità e l'autenticità della dichiarazione dello speditore. E' da precisare che la dichiarazione dello speditore è valida per una sola operazione; può essere resa a lungo termine, nel caso in cui il fornitore invii regolarmente a un determinato acquirente merci per le quali prevede il carattere originario

costante per un lungo periodo di tempo. La dichiarazione a lungo termine può essere comunque resa per un periodo non superiore a un anno. Gli scambi tra l'u.e. e la Turchia sono disciplinati dalla decisione 1/2006 del 24/6/2006. Conclusioni Per i prodotti industriali e per i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al Trattato è istituita l'unione doganale CE - Turchia, dalla quale sono esclusi i prodotti agricoli e i prodotti carbosiderurgici (ex CECA), oggetto di accordi preferenziali. Le regole d'origine per questi ultimi due settori di prodotti sono identiche a quelle previste nel quadro del sistema del cumulo paneuromediterraneo, ma possono essere applicate, a determinate condizioni, anche ad altri prodotti, come ai prodotti industriali e agricoli trasformati. Infatti, anche se tali prodotti nella circolazione tra due parti dell'unione doganale debbono essere scortate dal certificato ATR, gli esportatori possono chiedere il rilascio del certificato EUR.1 o EUR - MED, sempre nell'ambito dell'accordo paneuromediterraneo, a condizione che risultino immessi in libera pratica e siano accompagnati dalla dichiarazione dello speditore circa la loro origine nello scambio con Paesi che prevedano il sistema del cumulo, basato sull'identica nozione d'origine. La dichiarazione, come accennato, è necessaria all'esportatore per chiedere il rilascio del certificato EUR.1 o EUR - MED. Alessandro Lomaglio Esperto di Unioncamere Lombardia Newsletter n. 89-18 febbraio 2010