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Transcript:

Città di Somma Lombardo INFORMATIVA IMU 2015 Si informa che per il pagamento dell Imu 2015 da effettuarsi in due rate con scadenza 16.06.2015 e 16.12.2015 devono essere utilizzate le aliquote e detrazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale n 33 del 13.04.2015. E esente dal pagamento l imposta relativa all abitazione principale e relative pertinenze- codice 3912 - per gli immobili classati in A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Per pertinenze si intendono quelle classificate in C6, C2, C7 nella misura massima di 1 UNITA pertinenziale per ciascuna categoria catastale. E esente dal pagamento l imposta relativa ai fabbricati rurali strumentali ALIQUOTE ANNO 2015 Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze DETRAZIONE (abitazione principale e pertinenze) 0,35% - 200,00 (rapportate al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione e rapportata al numero dei proprietari occupanti l immobile indipendentemente dalla percentuale di proprietà). Terreni agricoli (compresi i boschi) 0,87% Altri tipi di immobili seconde abitazioni, immobili 1,02% locati, negozi, uffici Aree edificabili Immobili concessi in uso gratuito a parenti entro 0,5 % 1 grado (genitori/figli) (art. 12, comma 2 Regolamento Iuc) Immobili locati a canone convenzionato (art. 2, 0,5 % comma 4 Legge 431/98) Immobili categoria D 1,06 % ESENZIONI ANNO 2015 E esente dal pagamento - l imposta relativa all abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili classati in A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Per pertinenze si intendono quelle classificate in C6, C2, C7 nella misura massima di 1 UNITA pertinenziale per ciascuna categoria catastale. - l imposta relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenze dei soci assegnatari; - l imposta relativa all unità immobiliare classata in A/2, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. - l imposta relativa all unità immobiliare classata in A/2, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d uso. - l imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al

comma 8 dell art. 13 del decreto legge 201/2011 - l imposta relativa ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 146 del 24 giugno 2008; - l imposta relativa alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio - l imposta relativa ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall art. 28, comma 1 del D. Lgs. 139/2000, del personale appartenente alle carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - l imposta relativa ai fabbricati costruiti dalle imprese e destinati alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati - l imposta relativa agli immobili di cui all art. 12 del regolamento Iuc Quali soggetti interessa Quali immobili riguarda Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze Qual è la base imponibile Termini di versamento Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili. Fabbricati, a qualsiasi uso destinati, aree fabbricabili, terreni agricoli adibiti all esercizio dell attività agricola, terreni incolti e boschi. Per abitazione principale si intende l immobile (iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare) nel quale il possessore ed il relativo nucleo famigliare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Fabbricati: la rendita catastale dell immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5. - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5). - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. Area edificabile: La base imponibile è data dal valore venale dell area in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. Con delibera di Giunta Comunale (che pubblicheremo non appena approvata) verranno determinati i valori minimi ai fini dell attività di accertamento terreni incolti Sono assoggettati al pagamento i terreni incolti. Base imponibile: Reddito domenicale rivalutato del 25 per cento da moltiplicare per 75 (per coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti previdenza agricola) oppure per 135 negli altri casi. Sono considerati terreni incolti sia i terreni agricoli non coltivati che i boschi Entro il 16.06.2015 va versato il 50% dell imposta calcolata sulla base delle aliquote definitive del 2015.

Entro il 16.12.2015, va versata a saldo l imposta calcolata per l intero anno detraendo l importo corrisposto in acconto Modalità di pagamento Dichiarazione Con modello F24 Codici tributo da inserire nel modello F24: CODICE ENTE COMUNE I819 CODICI TRIBUTO 3912 IMU abitazione principale e pertinenze- COMUNE 3914 IMU terreni agricoli COMUNE (per terreni incolti) 3916 IMU aree edificabili COMUNE 3918 IMU altri fabbricati COMUNE 3925 IMU categoria D STATO 3930 IMU categoria D INCREMENTO COMUNE Importo minimo per il versamento annuo 5,00. La quota di spettanza dello stato riguarda solo gli immobili di categoria D relativamente all aliquota standard del 7,6 per mille. Per tutte le altre tipologie di fabbricati l imposta dovuta è interamente versata al comune ed il codice da utilizzare è 3918. Per le aree edificabili e per i terreni agricoli/incolti l imposta dovuta è interamente versata al comune ed i codici di riferimento sono 3916 (aree edificabili), 3914 (terreni agricoli). La dichiarazione relativamente all anno d imposta 2015 va presentata entro il 30 giugno 2016, per tutti i casi in cui gli elementi rilevanti dell imposta dipendono da atti per i quali non sono applicate le procedure telematiche del Mui. La dichiarazione non dovrà essere presentata nel caso di acquisti, vendite immobili registrati in atti notarili, immobili divenuti abitazione principale (dato ricavato da anagrafe comunale), variazione di rendite per ampliamenti ristrutturazioni, se presentato docfa in catasto. La dichiarazione dovrà essere presentata nel caso in cui gli immobili godano di riduzioni o agevolazioni d imposta, o i dati non siano rilevabili dal Mui: - fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati (nella dichiarazione deve essere indicato di essere in possesso di una perizia di un tecnico abilitato che attesti tale inagibilità) - fabbricati di interesse artistico e storico ai sensi art. 10 Dlgs 42/04 - immobili dati in locazione alle condizioni definite da Accordo Locale (contratti affitto convenzionati art. 2, comma 4, Legge 431/98) nb alla dichiarazione deve essere allegata copia contratto sottoscritto - immobili per i quali sono state riconosciute le esenzioni per l anno 2014 (beni merce, alloggi regolarmente assegnati IACP, immobili appartenenti cooperative edilizie, immobile posseduto da forze armate ) - immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado (art. 12 comma 2 regolamento Iuc) - acquisti, vendite di aree edificabili - terreni agricoli diventati aree edificabili - area divenuta edificabile per demolizione fabbricato - immobili oggetto di locazione finanziaria - immobili che godono di diritto d abitazione, d uso - coniuge assegnatario del ex abitazione coniugale

ASPETTI PARTICOLARI DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l immobile iscritto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e la sua famiglia dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nb. Se marito e moglie hanno residenza in 2 immobili diversi potrà essere considerato abitazione principale solo un immobile. Per pertinenza si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (ciò significa che il numero massimo di pertinenze può essere tre se di categorie diverse. L imposta è dovuta per gli immobili classati in A1, A8, A9 NB Se si posseggono 2 C6, solo uno può essere considerato pertinenza, pertanto per il secondo box deve essere effettuato il relativo pagamento. CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL'ABITAZIONE A GENITORI O FIGLI PAGAMENTO IMU CON ALIQUOTA 5 PER MILLE L art. 12, comma 2 del Regolamento Imu ha introdotto l agevolazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori/figli) con residenza anagrafica in tale abitazione. L aliquota applica è del 5 per mille. L aliquota si applica solo all abitazione e non alle relative pertinenze. Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare la dichiarazione di variazione Imu. TERRENI Per terreni agricoli si intendono esclusivamente i terreni adibiti all esercizio dell attività agricola. Il valore è determinato dal reddito dominicale rivalutato del 25% per 135 (75 per i coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola). Viene inoltre introdotto un sistema a fasce che prevede la tassazione limitatamente alla parte eccedente i 6.000,00 con le seguenti riduzioni: 70% dell imposta gravante sulla parte del valore eccedente i 6.000,00 e fino a 15.500,00; 50% dell imposta gravante sulla parte del valore eccedente i 15.500,00 e fino a 25.500,00; 25% dell imposta gravante sulla parte del valore eccedente i 25.500,00 e fino a 32.000,00; Sono soggetti al pagamento Imu 2015 i terreni incolti, compresi i boschi, di proprietà sia di privati, che di imprenditori agricoli, che di società. Il valore è determinato dal reddito dominicale rivalutato del 25% per 135 (75 per i coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola). IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO (ai sensi dell art. 10 D.Lgs 42/04) E prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMMOBILI INAGIBILI OD INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI E prevista una riduzione del 50% della base imponibile L inagibilità o l inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l inagibilità o l inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. L inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria come meglio precisato nell art. 7, comma 9, del Regolamento Iuc Per avere tale agevolazione è necessario presentare la dichiarazione Imu. Rispetto all Ici nella dichiarazione sostitutiva si deve dichiarare di essere in possesso di una perizia accertante l inagibilità o l inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

QUOTA STATALE SOLO PER LA CATEGORIA D E destinata interamente allo Stato la quota corrispondente allo 0,76% per tutti gli immobili classati in categoria D. Pertanto, viste le aliquote relativamente all anno 2014 nel caso di immobili di categoria D il versamento deve essere effettuato nel modo seguente: categoria catastale Quota stato (codice 3925) Quota comune (codice 3930) Categoria D 0,76% 0,30% Nel sito www.comune.sommalombardo.va.it, nella sezione Struttura Organizzativa Settore Servizi Finanziari, Servizio Tributi IUC 2015 troverete la seguente informativa, il servizio telematico LINKMATE LA TUA IUC DA CASA (IMU E TASI) che vi permetterà di stampare il modello F24 collegandosi agli archivi in possesso del comune ed il CALCOLO IMU/TASI ON LINE che vi permetterà, inserendo rendita catastale, percentuale di possesso, mesi di possesso di calcolare l importo IMU/TASI 2015 nonché stampare direttamente il modello F24 anche per immobili posseduti in comuni diversi dal comune di Somma Lombardo. Per informazione rivolgersi all Ufficio Tributi Tel 0331/989056 989029 989028. e-mail: tributi@comune.sommalombardo.va.it Orari sportello Lunedì 10.00-13.00 16.30-18.00 Martedì, giovedì, venerdì 10.00-13.00 Mercoledì chiuso 16.30-18.00 Sabato 9.30-12.00