6 Definizione nessun emendamento Soppressione articoli del ddl 1/XV 8 Trattazione nessun emendamento Aggiunto l'articolo 13bis: 9 Definizione

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della legge Educazione civica Commissione per la partecipazion e Assistenza legislativa per Assistenza legislativa per iniziativa popolare Petizioni Pritani 6 20 non previsto (oggetto della legge è nel titolo) Titolo l.p. 5 marzo 2003 n.3 Disposizioni in materia di, consultivo, abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali non previsto 2 Commissione per il. Entro dieci giorni dal deposito della richiesta di presso il Consiglio provinciale è istituita la commissione per il. Tale commissione è nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio ed è composta da tre esperti in discipline giuridiche, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente, individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. Un funzionario del Consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione. non prevista Assistenza all'iniziativa popolare. I promotori che intendono presentare una proposta d'iniziativa popolare possono chiedere al Presidente del Consiglio provinciale di essere assistiti nella redazione dei testi dagli uffici del Consiglio. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni in possesso degli uffici del Consiglio provinciale. Consultazioni non previste 4 Dibattito pubblico Iniziativa popolare a voto consiliare non previste (normate dal Regolamento interno del Consiglio provinciale) non previsti Iniziativa popolare delle leggi provinciali. L'iniziativa popolare delle leggi provinciali si esercita mediante la proposta di un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti, sottoscritta da almeno duemilacinquecento elettori aventi titolo ad eleggere il Consiglio provinciale. 2. Ove la proposta riguardi disposizioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre il numero dei non previsto 3 4. Questa legge disciplina l esercizio dei poteri di indirizzo, di consultazione e di deliberazione popolare in provincia di Trento. Tranne per quanto diversamente stabilito da questa legge, nel caso del confermativo, e abrogativo questi poteri sono attribuiti agli elettori iscritti nelle liste per l elezione del Consiglio provinciale; nel caso delle petizioni, dei dibattiti pubblici, dell iniziativa popolare e del consultivo sono attribuiti a tutti i residenti in provincia di Trento di età superiore a sedici anni. 2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: legge provinciale sulla democrazia diretta. Interventi nel campo dell educazione. I piani di studio provinciali del primo e secondo ciclo d istruzione, nonché gli interventi di formazione degli adulti previsti dall articolo 69 della legge provinciale sulla scuola, assicurano l informazione sugli strumenti della democrazia diretta. Ai progetti in materia è dedicata specifica attenzione nell ambito delle assegnazioni di quote del fondo per la qualità del sistema educativo provinciale, previsto dall articolo 2 della legge provinciale sulla scuola. 2. La Giunta provinciale disciplina la concessione di borse di studio in materia di democrazia diretta. 3. Nella definizione dei progetti previsti dall articolo 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale 2 novembre 993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), l atto d indirizzo disciplinato dallo stesso articolo 2 dedica attenzione all argomento della democrazia diretta. Commissione per la partecipazione. E istituita la commissione per la partecipazione. La commissione è composta da tre esperti nella materia individuati tra docenti universitari di ruolo o avvocati iscritti nell albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. 2. Due componenti sono designati dal Consiglio provinciale con voto limitato; uno è designato dal presidente della Provincia. E vietata la loro designazione per un secondo mandato consecutivo. 3. Per la trattazione delle singole proposte di iniziativa popolare o di i promotori possono designare due ulteriori componenti della commissione, anche privi dei requisiti previsti dal comma 2. Essi hanno diritto di voto. 4. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio provinciale all inizio di ogni legislatura e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione. Il Presidente del Consiglio ne convoca la prima riunione. 5. Funge da segretario della commissione un funzionario del Consiglio provinciale. 6. La commissione elegge nel proprio seno un presidente, che convoca e dirige le sedute, e un suo sostituto. La commissione delibera alla presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti. Può invitare alle singole sedute esperti nelle materie trattate; questi non hanno diritto di voto. 7. Ai componenti della commissione spettano le indennità e i rimborsi previsti dalla normativa provinciale in materia. Richiesta di selezione 2 Riunioni 3 Decisioni Consultazioni. Il Consiglio e la Giunta provinciale, prima dell approvazione di leggi, regolamenti e atti amministrativi generali, promuovono la consultazione degli interessati. Gli interessati sono identificati, fra l altro, pubblicando apposti inviti nelle sezioni dedicate alla partecipazione dei siti internet del Consiglio e della Giunta provinciale, mettendo a disposizione la documentazione che sta a fondamento della proposta. I resoconti delle consultazioni, che possono essere effettuate anche per via elettronica, e la relativa documentazione sono resi pubblici con modalità analoghe. I termini e i risultati delle consultazioni sono riassunti nelle motivazioni o nelle relazioni che accompagnano gli atti. 5 Principi 6 Iniziativa 7 Svolgimento del dibattito 8 Conclusione 9 Consulenza. Chi intende elaborare una proposta di o un iniziativa popolare può chiedere al Presidente del Consiglio provinciale di essere assistito dagli uffici del Consiglio nella redazione dei testi o dei quesiti. Allo stesso fine può chiedere dati e informazioni in possesso degli uffici del Consiglio dell iniziativa Soppressione articolo del Soppressione articolo 2 del Sostituzione art.3 con la modifcazione art.6 della legge 3/2003: commissione nominata da Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale Sostituzione art.4 con la modifcazione art.20 della legge 3/2003: prevista assistenza legislativa per iniziativa popolare e Soppressione articoli da 9 a 3 Soppressione dell'art.4. L iniziativa popolare delle leggi provinciali si esercita mediante la proposta di un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti. 2. Un progetto di legge d iniziativa popolare può essere presentato in Consiglio provinciale quando Soppresso art.9 del ddl raccoglie almeno duemilacinquecento sottoscrizioni entro centottanta giorni dalla consegna ai promotori dei relativi moduli. Se la proposta ha ad oggetto disposizioni che riguardano la tutela /XV delle minoranze linguistiche ladina, mochena o cimbra il numero dei sottoscrizioni è ridotto a cinquecento persone residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale. Se non viene raggiunto il numero di sottoscrizioni richiesto i promotori possono trasformare l iniziativa popolare in una petizione. 6 Definizione 7 Presentazione Soppressione articoli 6-7-8 8 Trattazione Aggiunto l'articolo 3bis: 9 Definizione Valutazione dell'azione di governo 0 Elenco per la nomina dei pritani I pritani vengono nominati automaticamente dopo due anni e mezzo dall'inizio della legislatura per esprimere un parere sull'azione di governo della Giunta e sulla conformità con il programma elettorale della coalizione di maggioranza Soppressione degli articoli 5-6-7-8 Art.3 ter Valutazione degli strumenti di partecipazione I pritani vengono nominati automaticamente dopo due anni e Inseriti i commi 3 e 4 all'articolo 6: 3. Il dibattito pubblico è obbligatorio per opere il cui costo complessivo è superiore ai 0 milioni di Euro e per opere che insistono su territori rientranti nelle aree naturali protette, nei parchi naturali e nei parchi nazionali. 4. Gli atti riguardanti opere pubbliche per le quali la presente legge prescriva il dibattito pubblico e relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e alla realizzazione dell'opera sono nulli se il dibattito Aggiunto pubblico articolo non si 2bis: è svolto. Ruolo dei promotori dell'iniziativa in commissione e in Aula. I promotori dell'iniziativa popolare sono invitati a illustrarla presso la commissione competente e il Consiglio provinciale e a partecipare alla trattazione della stessa in entrambe le sedi. Il

20 2 Presentazione inserimento del vaglio di ammissibilità. Il progetto di legge d iniziativa popolare è depositato da almeno tre promotori presso la all iniziativa popolare a voto consiliare con presidenza del Consiglio provinciale. l aggiunta di un termine di 60 giorni per la 2. Entro quindici giorni dal deposito la commissione per la partecipazione dichiara inammissibile il valutazione della commissione prima di poter progetto di legge esclusivamente se esso: avviare la raccolta delle firme; a) è in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell uomo; inserimento dei limiti di materia all iniziativa b) è in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea; popolare ed in particolare alle proposte di c) è in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana; legge contrarie alla Dichiarazione universale d) esula manifestamente dalle competenze della Provincia; diritti dell uomo, alla Costituzione Italiana e e) non è conforme a questa legge. allo Statuto di autonomia; 3. Il provvedimento che dichiara l inammissibilità è motivato, è tempestivamente comunicato ai riduzione da 6 a 3 mesi per la raccolta delle primi tre promotori e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. firme dell iniziativa popolare a voto consiliare; 4. La raccolta delle sottoscrizioni inizia dopo che la commissione per la partecipazione ha inserimento del limite in materia tributaria e di comunicato ai promotori che il progetto è ammissibile. bilancio per le iniziative popolari; 5 Dopo la verifica sulla regolarità della firme da parte della commissione per la partecipazione il estensione dei termini per la discussione presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto, entro dieci giorni, alla competente dell iniziativa popolare. Oltre ai 60 giorni commissione del Consiglio provinciale. I primi tre promotori hanno diritto di partecipare ai lavori preventivi alla raccolta delle firme per la della commissione, anche facendosi assistere da esperti, con le modalità previste dal regolamento valutazione di ammissibilità il computo del interno del Consiglio provinciale. termine di 24 mesi entro il quale il disegno di 6. Se il Consiglio provinciale non ha approvato o respinto il progetto di legge entro quattordici mesi legge di iniziativa di popolare deve essere dalla sua presentazione esso è sottoposto a con le modalità previste da questa legge discusso viene azzerato con l inizio della per il, senza che sia necessario raccogliere le relative sottoscrizioni. nuova legislatura; 7. Se l esame dell iniziativa è interrotto per la fine della legislatura provinciale i termini previsti da sparisce il vincolo di obbligatorietà della quest articolo sono computati nuovamente a partire dall assegnazione alla commissione consiliare discussione dell iniziativa popolare. Si va a competente nella legislatura successiva. solo se 8. Per quanto non previsto da questo capo si applica quanto disposto da questa legge per i precedentemente si raccolgono 3 mila firme;. Audizione pubblica. I promotori del progetto di legge d iniziativa popolare possono presentare l iniziativa in un audizione pubblica, organizzata dalla presidenza del Consiglio provinciale. All audizione pubblica sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale, se lo chiedono i promotori. La convocazione e il resoconto dell audizione sono pubblicati nella sezione del sito del Consiglio provinciale dedicata alla partecipazione e sono pubblicizzati per mezzo degli organi d informazione locali; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti consiliari. Articolo 2 recepito: inserito come art.9bis alla legge 3/2003 Referendum semplificato 22. Se un progetto di legge d iniziativa popolare è stato approvato con modificazioni sostanziali dal Consiglio provinciale i promotori possono promuovere un, ai sensi e con le modalità stabilite dal capo IV, sezione IV. La commissione per la partecipazione decide sul carattere sostanziale delle modificazioni. In caso di approvazione della proposta di iniziativa popolare il Presidente della Provincia promulga quest ultima e dichiara l abrogazione dell atto approvato dal Consiglio provinciale. Soppresso art.22 del ddl /XV Ambito di applicazione del. È ammesso su specifiche questioni di particolare interesse provinciale. Materie sulle quali non è ammesso il Ambito di applicazione dei. Non possono essere sottoposti a : a) questioni riguardanti tributi e bilancio; 2 b) questioni già sottoposte a negli ultimi cinque anni; c) questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5. 7 comma 4. Al consultivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I per il. Referendum abrogativo 8. Il per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge provinciale può essere indetto quando lo richiedono ottomila elettori aventi titolo a eleggere il Consiglio provinciale o venti consigli comunali. 2. Non è ammesso il abrogativo per le leggi provinciali riguardanti il bilancio, i tributi, la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nonché per le leggi di cui al secondo comma dell'articolo 47 dello Statuto speciale... etc. 23 Ambito di applicazione. Possono essere oggetto di tutti gli atti della Provincia, nei limiti e nelle forme stabilite da questa legge. 2. Possono essere sottoposti a, in particolare, tutti gli atti amministrativi generali. Possono essere sottoposti a, inoltre, gli altri atti amministrativi, se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni,: a) comportano uscite per oltre cinque milioni di euro; b) comportano uscite periodiche e una singola uscita supera un milione di euro; c) riguardano progetti sottoposti a valutazione d impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica; d) riguardano programmi disciplinati dalla legge sulla programmazione provinciale. Soppressione articolo 23 Valutazione ammissibilità Raccolta delle firme Trasformazion e della modalità di presentazione Trasparenza su finanziamenti alla campagna referendaria NB. non previsto per atti amministrativi come le delibere di Giunta 8 dal comma 5 al comma 9 25 Valutazione sull ammissibilità della proposta 8 Raccolta delle firme (comunicazioni solo su supporto cartaceo) - con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 2 marzo 990, n. 53 non prevista 27 non prevista 29 26 Modalità di sottoscrizione (anche elettronica) Trasformazione della modalità di presentazione 25 parzialmente soppresso (accettato l'invio dei moduli in formato elettronico ai Comuni). Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessario per un i promotori possono chiedere che la proposta sia convertita in 25 iniziativa popolare o in petizione, in base al numero di sottoscrizioni raccolte. Trasparenza. I promotori comunicano alla presidenza del Consiglio provinciale le fonti e l ammontare dei loro finanziamenti, inclusi quelli spesi per la raccolta delle firme e per la propaganda referendaria, se i singoli importi superano i 5.000 euro. 2. La violazione degli obblighi previsti dal comma comporta l applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra 500 a 5.000 euro. Per l applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 98, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia. 29

Opuscolo informativo Giornata elettorale Voto elettronico e postale Quorum ed effetti del e abrogativo Referendum c 2 4 3 8 non previsto 30 Termini per lo svolgimento. Il ha luogo entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 0, comma 4. Indizione del. Il è indetto con decreto del Presidente della Provincia, da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione. Il decreto indica quanto segue: a) giorno e orario di inizio e conclusione della votazione, tenendo conto che i seggi elettorali devono rimanere aperti almeno dieci ore al giorno; b) i quesiti che costituiscono oggetto del ; c) i requisiti per la validità della votazione. 2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. non previsto 32 Validità del. La proposta soggetta a è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. Operazioni successive (al ). Qualora il abbia esito positivo la Giunta provinciale o il Consiglio provinciale, secondo la rispettiva competenza, adottano, entro tre mesi, le iniziative e i provvedimenti per l'attuazione dei risultati del. Effetti del abrogativo... comma 2. Il Presidente della Provincia provvede per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del. Qualora il risultato della votazione sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Provincia dichiara, con proprio decreto, l'abrogazione della legge provinciale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione... NB. per il quorum di partecipazione si rimanda al Ambito di applicazione del (e consultivo). È ammesso su specifiche questioni di particolare interesse provinciale 3 33 34 Informazione. In coincidenza con l inizio della raccolta delle firme i comuni informano i residenti sui termini per la raccolta e sulle possibilità di sottoscrizione, usando a tal fine tutte le modalità di pubblicizzazione delle loro attività altrimenti in uso. 2. Fra il trentesimo e il quarantesimo giorno precedente la data stabilita per il voto la presidenza del Consiglio provinciale invia agli aventi diritto al voto un opuscolo contenente: a) l indicazione del giorno in cui si svolge la votazione e gli orari di apertura dei seggi; b) una descrizione riassuntiva e facilmente comprensibile sul contenuto essenziale di ciascun quesito, e la sua completa formulazione; c) la posizione dei promotori e dei loro sostenitori, le posizioni contrarie, la posizione eventualmente assunta dai gruppi consiliari e dalla Giunta provinciale; d) l indicazione di tutti i finanziamenti superiori a 5.000 euro, dei loro importi e della loro provenienza, sulla base delle comunicazioni previste dall articolo 29. Se dopo la stampa dell opuscolo emergono ulteriori finanziamenti essi sono divulgati dalla presidenza del Consiglio provinciale; e) un facsimile della scheda di voto; f) la descrizione delle modalità di votazione e di scrutinio. 3. La presidenza del Consiglio provinciale garantisce a tutti eguali spazi per illustrare la loro posizione ai sensi del comma 2, lettera c). 4. Le consultazioni sono annunciate dalla presidenza del Consiglio provinciale prima del giorno in Giornata elettorale cui si svolgono, facendo pubblicare avvisi nel Bollettino ufficiale della regione, nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione, negli organi d informazione locali.. Le votazioni possono avere luogo ogni anno in tre domeniche, Voto elettronico e postale. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità per il voto elettronico, per posta elettronica con firma digitale e per il voto postale, approvando il modello delle schede per la votazione. 30 comprese nei periodi fra il 5 gennaio e il 5 giugno e fra il 5 settembre e il 5 dicembre, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività civili o religiose. Le date sono stabilite con decreto del Presidente della Provincia e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 5 dicembre dell anno precedente quello di riferimento. I seggi restano aperti dalla ore 6 alle ore 22. 2. Il Presidente della Provincia stabilisce la data delle votazioni relative a ogni individuando fra quelle stabilite in base al comma Soppressione articolo 3 quella immediatamente successiva distante almeno cinquanta giorni dalla comunicazione inviatagli ai sensi dell articolo 28, comma 2. Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione Risultato del (confermativo, e abrogrativo). Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici elettorali la commissione per la partecipazione accerta pubblicamente il numero complessivo di coloro che hanno partecipato alla votazione, somma i voti favorevoli e i voti contrari e proclama i risultati del. Di queste operazioni è redatto un verbale in due esemplari, uno dei quali è trasmesso al Presidente della Provincia. 2. La proposta sottoposta a è approvata se la maggioranza dei votanti si esprime in suo favore. 3. Il Presidente della Provincia proclama immediatamente i risultati del ; entro tre giorni il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione. Soppressione articolo 32 Art.33 sostituito da: modifica art.4 legge 3/2003: quorum al 20% gli effetti del rimangono incerti con un emendamento all'art.43 viene modificato l'art.8 ( abrogativo) della legge 3/2003: firme da 8000 a 3.000 quorum di partecipazione 40%. Il consultivo riguarda questioni disciplinate o che possono essere disci a) leggi provinciali; b) regolamenti di esecuzione; Art.34 soppresso c) deliberazioni della Giunta provinciale; d) altri atti amministrativi della Provincia....

Promotori del consultivo. Sulle questioni indicate all'articolo è indetto consultivo quando è richiesto: a) dal Consiglio provinciale, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti; b) da almeno dieci consigli comunali, che rappresentino almeno il cinque per cento dei residenti nella provincia di Trento; c) dalla Giunta provinciale; d) dal Consiglio delle autonomie, se costituito. 2. Sulle questioni che coinvolgono interessi della minoranza linguistica ladina il consultivo è indetto ove lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni ladini indicati dall'articolo 48 dello Statuto speciale; sulle questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche mochene o cimbre ove lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni germanofoni indicati dall'articolo 02 dello Statuto speciale. 3. Tutte le comunicazioni relative al consultivo richiesto sono dirette: al Presidente del Consiglio provinciale nell'ipotesi prevista dal comma, lettera a); ad un sindaco designato dai comuni nell'ipotesi prevista dal comma, lettera b); al Presidente della Provincia nell'ipotesi prevista dal comma, lettera c) o al presidente del Consiglio delle autonomie nell'ipotesi prevista dal comma, lettera d). 4. Al consultivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I per il. 35 Requisiti. Può essere indetto un consultivo quando: a) entro novanta giorni la relativa richiesta raccoglie almen b) lo chiede un terzo dei componenti del Consiglio provinci c) lo chiede la Giunta provinciale o uno dei suoi component d) lo chiedono almeno cinque comuni nei quali risiedono, c Art.35 sostituito dal seguente: modifica all'art.5 della legge 3/2003: da 8.000 a 3.000 firme per richiesta del non previste 36 Consultazioni riguardanti una pluralità di proposte Art.36 soppresso non previsto (rimanda a - art.3 legge 3/2003) 37 Seguito del Art.37 soppresso non previsto 38. Il confermativo riguarda, in alternativa: a) il testo di una legge provinciale o di singole sue disposizioni, i suoi estremi, la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione in cui è stata pubblicata, la domanda se l elettore è favorevole a esse; b) il testo di un regolamento provinciale o di singole sue disposizioni, i suoi estremi, la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione in cui è stato pubblicato, la domanda se l elettore è favorevole a esse; c) il testo di un atto amministrativo della Provincia o di singole sue disposizioni, i suoi estremi e la domanda se l elettore è favorevole a esse. 2. La commissione per la partecipazione appone al quesito una denominazione riassuntiva precisa, sentiti i promotori. Soppressione articolo 38 comma 2 - abbassamento da 8.000 a 4.000 firme in 90 giorni per le legge e 45 giorni per gli atti amministrativi Referendum confermativo non previsto 39 Art. Ambito di applicazione Requisiti e seguito del. La richiesta di è presentata entro sette giorni dalla pubblicazione della legge o del regolamento sottoposto a nel Bollettino ufficiale della Regione o per gli atti amministrativi nel sito internet della Provincia. Nel caso dei regolamenti e degli atti amministrativi la richiesta sospende l efficacia dell atto, e viene pubblicata con le stesse modalità di quest ultimo. Nel caso delle leggi la richiesta sospende l efficacia dell atto se le leggi stesse lo prevedono. 2. La richiesta è sottoposta a se raccoglie almeno ottomila sottoscrizioni entro novanta Soppressione articolo 39 linguistiche ladina, mochena o cimbra, esclusivamente se la sottoscrivono entro novanta giorni almeno millecinquecento elettori residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale. Per gli atti amministrativi il termine è ridotto a quarantacinque giorni. 3. Il è indetto anche quando lo chiedono almeno dieci comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone. 4. In caso di sottoposizione dell atto a la sua efficacia è ulteriormente sospesa fino al decreto del Presidente della Provincia che proclama i risultati del ; in caso contrario l atto acquista efficacia in base alle sue previsioni. Se le disposizioni sottoposte a non sono approvate il Presidente della Provincia ne dichiara l abrogazione, nel decreto previsto dall articolo 33, comma 3. comma 3-0 comuni nei quali risiedono 25 mila abitanti (anzichè 50mila) Si aggiunge l art. 39bis intitolato Referendum confermativo obbligatorio. Tutte le leggi di cui all'art 47 dello Statuto di Autonomia sono sottoposte obbligatoriamente a confermativo. 2. Tutte le leggi e gli atti amministrativi che comportano spese annuali superiori ai 50 Milioni, o quelle pluriennali che comportano spese annuali superiori ai 0 Milioni, sono sottoposte obbligatoriamente a confermativo. 2. L indizione, lo svolgimento, le operazioni di scrutinio e l esito del sono effettuate ai sensi della legge provinciale n.3 del 2 ottobre 2002 approvata in attuazione di quanto previsto dall articolo 47 dello Statuto speciale.. È ammesso su specifiche questioni di particolare interesse provinciale. Ref. vincolante (iniziativa popolare a voto popolare) Referendum abrogrativo 5 8 Art. 2 Materie sulle quali non è ammesso il. Non possono essere sottoposti a : a) questioni riguardanti tributi e bilancio; b) questioni già sottoposte a negli ultimi cinque anni; c) questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5. Promotori del. Il è indetto quando lo richiedono almeno ottomila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale o, nel caso in cui la proposta di... abbia ad oggetto questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, millecinquecento elettori del 2. Consiglio Non è ammesso provinciale il residenti nei comuni abrogativo ladini, mocheni per le leggi o cimbro di cui provinciali agli articoli riguardanti 48 e 02 dello il bilancio, Statuto i speciale. tributi, la tutela delle minoranze 40 4 42. Il riguarda: a) progetti di legge provinciale; b) progetti di regolamento provinciale; c) progetti di atti amministrativi della Provincia. Requisiti e seguito del. Il è indetto se raccoglie almeno ottomila sottoscrizioni entro centottanta linguistiche ladina, mochena o cimbra, inoltre, se entro centottanta giorni la sottoscrivono almeno millecinquecento elettori residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale. 2. Il è indetto anche quando lo chiedono almeno dieci comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone. 3. Entro centottanta giorni dal deposito delle sottoscrizioni il Consiglio o la Giunta provinciale possono approvare la proposta oppure una controproposta; quest ultima è sottoposta a in concorrenza con la proposta. 4. Nel voto sono usate schede che consentano di approvare o la proposta, o la controproposta, o di respingerle entrambe. Se la somma dei voti favorevoli all accoglimento di ambo le proposte supera la somma dei voti favorevoli al respingimento delle proposte è approvata la proposta che ottiene il maggior numero di preferenze. 5. Il Presidente della Provincia promulga o emana l atto sottoposto a, se esso è approvato.. Il abrogativo è un quesito sull abrogazione di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi della Provincia o di singole loro disposizioni. L oggetto del quesito è formulato in termini chiari e sintetici. Soppressione art.40 /XV Art. 4 sostituito dal seguente: dopo comma 3, art.7 ( consultivo) legge 3/2003 si introduce il quorum di partecipazione del 20% Soppressione art.42 ddl /XV comma : abbassamento da 8.000 a 6.000 sottoscrizioni per richiedere il comma 2: abbassamento da 50mila e 25mila

Mozione di sfiducia di iniziativa popolare Limite dei mandati Pubblicità della situazione patrimoniale Norme transitorie Portale/sezion e online della partecipazione non prevista 44 non previsto 45 non prevista 46 non previste non previsto (sommarie disposizioni nel Regolamento del Consiglio provinciale) 43 8 3 7 2 25 28 30 3 33 Requisiti e seguito del. Il abrogativo è indetto se raccoglie almeno ottomila sottoscrizioni entro centottanta linguistiche ladine, mochene o cimbre, esclusivamente se entro centottanta giorni la sottoscrivono almeno millecinquecento elettori residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale. 2. Il abrogativo è indetto anche quando lo chiedono almeno dieci comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone. 3. Se prima della data di svolgimento della consultazione le disposizioni oggetto di sono abrogate il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, dispone con decreto l annullamento del. Le operazioni già svolte perdono efficacia. 4. Se il risultato del è favorevole all abrogazione il Presidente della Provincia, nel decreto previsto dall articolo 33, comma 3, dichiara l abrogazione delle disposizioni sottoposte a. L abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. 5. Il Presidente della Provincia può sospendere gli effetti del per un massimo di centoventi giorni dalla data della pubblicazione dei suoi risultati.. Dopo il comma dell articolo 7 della legge elettorale provinciale è inserito il seguente: bis. Una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più assessori può essere proposta da cinquemila elettori iscritti nelle liste per l elezione del Consiglio provinciale. Le sottoscrizioni sono raccolte con le modalità stabilite per le iniziative popolari dalla legge provinciale sulla democrazia diretta... Il comma 2 dell articolo 4 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente: 2. Non è eleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi ha esercitato queste funzioni per più di nove anni. Non è rinominabile alla carica di assessore chi ha svolto queste funzioni per più di nove anni. Non è eleggibile alla carica di consigliere provinciale chi è ha esercitato queste sole funzioni per più di quattordici anni, o ha esercitato funzioni di consigliere, assessore o Presidente della Provincia per più di nove anni complessivi. Art.43 sostituito dal seguente: modifcato art.8 ( abrogativo) della legge 3/2003: - sottoscrizioni passano da 8.000 a 3.000 - quorum di partecipazione al 40% Soppressione dell'art.44 Soppressione dell'art.45 Pubblicità della situazione patrimoniale. Se un consigliere provinciale non rende nota la sua situazione patrimoniale ai sensi della legge 5 luglio 982, n. 44 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche Soppressione dell'art.46 elettive e di cariche direttive di alcuni enti), e delle sue disposizioni attuative, la presidenza del Consiglio provinciale cessa la corresponsione di qualsiasi trattamento economico o rimborso a carico del Consiglio e a favore del consigliere. La corresponsione riprende a decorrere dalla pubblicazione delle relative informazioni, senza recupero delle somme non corrisposte.. (Trattazione delle Petizioni) art.8 comma 4 4. Gli atti relativi alla trattazione delle petizioni sono pubblicati anche nella sezione del sito del Consiglio provinciale dedicata alla partecipazione, che informa sul loro esito; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli altri atti consiliari. (Decisioni dei pritani) art.3 comma 2 2. Le decisioni dei pritani sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione, nelle sezioni dei siti internet del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione e sono pubblicizzate per mezzo degli organi d informazione locali. (Svolgimento dibattito pubblico) art.7 comma 2 2. Le deliberazioni della commissione sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle (Audizione pubblica per iniziativa popolare) art.2. La convocazione e il resoconto dell audizione sono pubblicati nella sezione del sito del Consiglio (Valutazione ammissibilità ) art.25 comma 6 6. I nomi dei promotori e le informazioni sulla proposta sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della (Esame della regolarità della proposta di )... pubblicità su portale partecipazione (Informazione)... opuscoli informativi per (Giornata elettorale) (Risultato ) Soppressione degli articoli 47-48-49-50 Soppressione della previsione di una sezione dedicata alla partecipazione sul sito del Consiglio provinciale comma : abbassamento da 8.000 a 6.000 sottoscrizioni per richiedere il comma 2: abbassamento da 50mila e 25mila abbassamento delle sottoscrizioni da 5.000 a 2.500 2 mandati al massimo per Presidente, Assessori e Consiglieri Dopo l articolo 50 si inserisce l articolo 5 intitolato Valutazione della presente legge con il seguente contenuto:. I pritani vengono nomintati automaticamente dopo due anni e mezzo dall entrata in vigore della presente legge per esprimere un parere sull efficacia della stessa.