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Transcript:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Bologna, Sezione Seconda, Sentenza del 2 settembre 2014 n. 834 sull inammissibilità del ricorso nell ipotesi in cui l atto di riassunzione venga notificato alle parti resistenti, non già presso il procuratore domiciliatario, ma presso la sede legale delle stesse La massima La valida notifica dell'atto di riassunzione deve essere necessariamente effettuata dal ricorrente presso il procuratore domiciliatario indicato nell'atto della costituzione in giudizio ex art. 14 co. 5 c.p.a. e art. 141 c.p.c., laddove la norma processuale civile prevede in via generale, in caso di elezione di domicilio, la necessaria notificazione presso il domiciliatario già eletto, trattandosi di mera prosecuzione dell originario giudizio ad altro plesso giurisdizionale e non di giudizio instaurato ex novo (1) (a cura della redazione della Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania). La nota 1. V. Cons. Stato, Sez. IV, 19.06.2006 n. 3649; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 09.05.2012 n. 511; T.A.R. Umbria, 22.10.2010 n. 540. La sentenza R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Idromig S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Massimo Cannella, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Giacomo Matteoni, in Bologna, via San Vitale n. 55; contro Autostrade per l'italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grieco, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Wenner Gatta, in Bologna, via L. Degli Andalò n. 9;

nei confronti di Cicas S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Eurostrade S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio. per l'annullamento degli atti della gara indetta da Autostrade per l'italia SpA per l'affidamento dei lavori di verniciatura dei piedritti della Galleria Allocco carr. Nord e Sud e della Galleria Vado carr.nord e Sud e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione della predetta gara in via provvisoria a CICAS s.r.l., del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla stessa concorrente e del contratto eventualmente sottoscritto con Autostrade per l Italia s.p.a.; nonché per l'esclusione dalla gara dell aggiudicataria e di Eurostrade s.r.l., seconda in graduatoria; di ogni altro atto connesso e presupposto e/o consequenziale del relativo procedimento, ivi inclusi i verbali della Commissione di Gara; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autostrade per L'Italia s.p.a.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il presente ricorso Idromig s.r.l. società che ha partecipato alla gara pubblica bandita da Autostrade per l Italia per l affidamento dei lavori di verniciatura dei piedritti di n. 2 gallerie site sull A1 chiede l annullamento dell aggiudicazione provvisoria e dell aggiudicazione definitiva della gara a

Cicas s.r.l. e, ulteriormente, l esclusione dalla competizione delle offerte presentate sia dalla predetta aggiudicataria sia da Eurostrade s.r.l. concorrente classificatasi seconda nella relativa graduatoria. Il presente ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti originariamente presentati dalla ricorrente al T.A.R. Lazio sede di Roma sono stati presentati in riassunzione dinanzi a questo T.A.R. a seguito di ordinanza collegiale con il quale il T.A.R. laziale declinava la propria competenza territoriale a decidere la presente causa, ritenendo competente questo Tribunale in ragione dell efficacia degli atti impugnati al territorio della Regione Emilia Romagna. Ciò premesso, ritenendo il Collegio di condividere le argomentazioni del giudice a quo sulla competenza, si osserva che nel ricorso principale Idromig s.r.l. deduce censure rilevanti: violazione degli artt. 68, 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163 del 2006; violazione della lex specialis di gara e, in particolare, della lettera d invito alla procedura negoziata e dei suoi allegati; nonché violazione dell art. 3 L. n. 241 del 1990, eccesso di potere sotto i profili della carenza di motivazione e sviamento dell interesse pubblico, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell operato della stazione appaltante in riferimento alle richieste di chiarimenti e alle verifiche sull offerta delle imprese odierne controinteressate effettuate dalla stessa stazione appaltante. Autostrade per l Italia s.p.a. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l inammissibilità del ricorso, in quanto proposto anche a seguito della riassunzione disposta dal T.A.R. Lazio mediante notificazione dello stesso, non presso il domicilio eletto di Autostrade s.p.a e delle controinteressate CICAS s.r.l. ed Eurostrade s.r.l., bensì presso le rispettive sedi legali delle controparti. Nel merito, la società appaltante chiede la reiezione del ricorso siccome infondato Nel giudizio così riassunto dinanzi a questo T.A.R.non si è costituita in giudizio la controinteressata CICAS s.r.l. (costituitasi, invece, nell originario ricorso presentato dinanzi al T.A.R. Lazio sede di Roma. Alla pubblica udienza del 17 luglio 2014, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva, in via preliminare ed esaustiva del decidere, che va accolta l eccezione sollevata da Autostrade per l Italia s.p.a. - di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti riassunti dinanzi a questo Tribunale, in ragione della mancata valida notificazione di entrambi alla controinteressata CICAS s.r.l.. Nella specie, infatti, sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti sono stati notificati alle parti resistenti non già presso il domicilio dalle stesse rispettivamente eletto, all atto della costituzione in giudizio, dinanzi al T.A.R. Lazio, come prescrive l art. 15, comma 4, del Cod. Proc. Amm., ma presso la sede legale delle controparti resistenti. Ora, mentre l invalida notificazione di entrambi i ricorsi ad Autostrade per l Italia s.p.a. può dirsi sanata mediante la costituzione in giudizio, nella quale essa oltre a formulare tale eccezione risulta difendersi diffusamente anche nel merito, alla stessa conclusione non è dato pervenire riguardo all impresa aggiudicataria definitiva della gara: CICAS s.r.l. (in concreto l unica effettiva controinteressata nel giudizio originariamente instaurato presso il T.A.R. capitolino) alla quale il ricorso in riassunzione è stato notificato presso la sede legale anziché presso il domicilio eletto indicato nell atto di costituzione in giudizio). La controinteressata non si è costituita nel giudizio in tal modo riassunto dalla ricorrente, cosicché entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per mancata notificazione a tale parte necessaria del processo amministrativo. Sulla questione, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, è nel senso che la valida notifica dell'atto di riassunzione debba essere necessariamente effettuata dal ricorrente presso il procuratore domiciliatario indicato nell'atto della costituzione in giudizio ex art. 14 c. 5 Cod Proc.Amm, e art. 141 c.p.c., laddove la norma processuale civile prevede in via generale, in caso di elezione di domicilio, la necessaria notificazione presso il domiciliata rio già eletto, trattandosi di mera prosecuzione dell originario giudizio ad altro plesso giurisdizionale e non di giudizio instaurato ex novo (v. Cons. Stato, sez. IV, 19/6/2006 n. 3649; T.A.R. Piemonte sez. II, 9/5/2012 n. 511; T.A.R. Umbria 22/10/2010 n. 540).

Né al riguardo può essere condivisa l argomentazione della ricorrente che invero non contestando in alcun modo l eccepita invalidità della notifica dei ricorsi effettuata presso la sede legale delle controparti ritiene di potere superare la questione affermando che i ricorsi in tal modo riassunti abbiano quale unica controparte la società appaltante (che ha sanato l invalida notificazione costituendosi in giudizio), e non anche l aggiudicataria della gara oggetto di causa. Tale rilievo risulta infatti palesemente infondato, posto che le censure rassegnate nei ricorsi sono dirette all annullamento dell aggiudicazione definitiva della gara a CICAS s.r.l., con la conseguenza che quest ultima in quanto espressamente citata nel provvedimento di aggiudicazione ed in quanto direttamente lesa dall eventuale accoglimento del ricorso assume la qualità di parte contro interessata sia in senso formale che sostanziale. Per le suesposte ragioni, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per invalida notificazione degli stessi alla controinteressata CICAS s.r.l. e conseguentemente, per omessa notificazione dei ricorsi così riassunti alla parte controinteressata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna, Bologna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara entrambi inammissibili. Condanna la ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore di Autostrade per l Italia s.p.a. delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l importo onnicomprensivo di. 6.000,00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014, con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Sergio Fina, Consigliere Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 2 SETTEMBRE 2014