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Istituzioni di diritto pubblico C.d.L. in Scienze dell educazione educazione prof. R. Di Maria Parte speciale: legislazione scolastica e diritto all istruzione profili costituzionalistici

l. 59/1997 delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa (c.d. Bassanini) D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 21, l. 59/1997) l. 30/2000 legge quadro in materia di riordino dei cicli dell istruzione (abrogata dall art. 7, l. 53/2003) l. 62/2000 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all istruzione Il sistema di istruzione: artt. 33 e 34 Cost. e legislazione repubblicana

art. 117 Cost., co. 2, lett. m) ed n) art. 117 Cost., co. 3 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie [ ] determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale [ ] norme generali sull istruzione Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a [ ] istruzione, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. l. cost. 3/2001 riforma Titolo V V - riparto potestà legislativa

Corte cost., sent. 13/2004 La materia della istruzione è attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. In tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato è fissare principi; la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche non rientra tra le norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato; in relazione ad essa, la competenza statale non può esercitarsi altro che con la determinazione dei principi organizzativi; spetta poi alle Regioni svolgere con una propria disciplina. Note di giurisprudenza costituzionale

Corte cost., sent. 200/2009 La normativa generale sull'istruzione è di competenza esclusiva dello Stato; le Regioni possono essere delegate dallo Stato, sul piano meramente amministrativo, a provvedere in materia di programmazione scolastica (in particolare, dell'offerta formativa), e in materia di organizzazione scolastica territoriale. Lo Stato ha un autonomo titolo di legittimazione a dettare una disciplina legislativa generale concernente tanto la programmazione nazionale in tema di istruzione, quanto le linee generali sulla organizzazione scolastica a livello nazionale, in considerazione delle esigenze di unitarietà ed uniformità della disciplina afferente al servizio scolastico. Note di giurisprudenza costituzionale (segue)

riforma degli ordinamenti: valorizzazione dell autonomia delle istituzioni scolastiche; istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico; sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche; sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive; valorizzazione professionale del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; iniziative di formazione iniziale e continua del personale; concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; orientamento contro la dispersione scolastica: realizzazione del dirittodovere di istruzione e formazione; sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore; adeguamento delle strutture di edilizia scolastica. l. d. 53/2003 delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale OBIETTIVI (art. 1)

diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, secondo l.e.p. definiti su base nazionale a norma dell'art. 117 Cost., co. 2, lett. m), e mediante regolamenti ai sensi dell'art. 17, co. 2, 400/1988; scuola dell'infanzia (3 anni) primo ciclo (scuola primaria e secondaria: 5+3 anni) e secondo ciclo (licei ed istruzione/formazione professionale: 5 anni); i piani di studio personalizzati contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali. l. d. 53/2003 delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale PRINCIPI (art. 2)

valutazione degli apprendimenti, del sistema educativo di istruzione e di formazione, certificazione delle competenze affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative da parte dell Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione; esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione basato su prove predisposte e gestite dall Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione. l. d. 53/2003 delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale VALUTAZIONE e FORMAZIONE (artt. 3 e 5)

C.C.N.L. 24/07/2003 n. 11670 D.M. 30/10/2003 D.P.R. 19/11/2003 D.M. 28/04/2004 D.M. 13/09/2004 D.P.R. 212/2005 D.lgs. 155/2006 D.M. 24/04/2008 D.P.R. 89/2009 D.lgs. 276/2003 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro (artt. 48-50 su apprendistato ) D.lgs. 286/2004 Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione Attuazione della legge delega

Art. 14, lett. r), St. L Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato [ ] ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie [ ] istruzione elementare Art. 17, lett. d), St. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi [ ] sopra le seguenti materie concernenti la Regione [ ] istruzione media e universitaria le previsioni contenute nello Statuto assegnano alla competenza esclusiva regionale la materia dell istruzione elementare ed a quella concorrente l istruzione media e universitaria. le norme di attuazione statutaria in materia di istruzione (d.p.r. 246/1985) attribuiscono alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi statali in materia di istruzione, pur riservando allo Stato la determinazione dell ordinamento degli studi e degli esami, i programmi didattici, lo stato giuridico ed economico del personale della scuola. Regioni a statuto speciale (Sicilia)