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STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Oggetto: Proroga delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica Con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, della detrazione IRPEF/IRES per le spese volte alla riqualificazione energetica e l introduzione della detrazione IRPEF pari al 50% per le spese documentate per l acquisto di mobili. 1. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Per quanto riguarda la prima categoria di interventi, ossia quelli di recupero del patrimonio edilizio, si segnala che il D.L. n. 83/2012 aveva già disposto l innalzamento temporaneo dell aliquota di detrazione dall ordinario 36% al 50%, per tutte le spese sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013; per lo stesso periodo erano stati inoltre aumentati i limiti massimi di spesa agevolabile per singola unità immobiliare, che raddoppiava da Euro 48.000 ad Euro 96.000. Ora l art. 16 comma 1 del D.L. n. 63/2013 estende il periodo di applicazione dell agevolazione potenziata (50% entro il limite di 96.000 ) per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013. Tra le spese che godono della proroga si citano: - i lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale);

- i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; - gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale); - la realizzazione di opere finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (impianti antifurto e sistemi di videosorveglianza); - la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego di fonti rinnovabili di energia; - la realizzazione di opere finalizzate all adozione di misure antisismiche, con riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; - gli interventi di bonifica dall amianto; - l esecuzione di opere sugli immobili volte ad evitare gli infortuni domestici. 2. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA L art. 14 comma 1 del D.L. 63/2013 dispone che le spese per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. in oggetto) al 31 dicembre 2013 possono godere di una detrazione ai fini IRPEF/IRES maggiorata di 10 punti percentuali rispetto all aliquota normalmente in vigore, vale a dire il 65% in luogo del 55%. Come già precisato nell ambito della Circolare di Studio n. 14/2013 1, cui si rimanda per maggiori dettagli, le categorie di interventi di riqualificazione energetica ai quali si applica la detrazione nella misura del 65% sono: 1. spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite massimo detraibile Euro 100.000); 1 Detrazioni e deduzioni UPF_730_2013

2. spese per interventi sull involucro degli edifici esistenti (limite massimo detraibile Euro 60.000); 3. spese per l installazione di pannelli solari (limite massimo detraibile Euro 60.000); 4. spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (limite massimo detraibile Euro 30.000). La detrazione di tali spese deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e non si applica alle spese sostenute per: 1. gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia; 2. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Per quest ultime tipologie di spesa non è prevista né la proroga né l innalzamento della percentuale di detrazione e pertanto resta ferma la detrazione del 55% delle spese sostenute soltanto fino al 30 giugno 2013. 3. DETRAZIONE DEL 50% DELLE SPESE PER L ACQUISTO DI MOBILI L art. 16 comma 2 del D.L. n. 63/2013 ha inoltre introdotto una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per l acquisto di mobili di immobili oggetti di interventi di recupero edilizio. Questa nuova disposizione ricalca a grandi linee quella che era stata prevista dal decreto anti-crisi del febbraio 2009 anche se, in questo caso, non riguarda elettrodomestici, computer e televisori per i quali vi era una detrazione d imposta pari al 20% ma solo ed esclusivamente le spese relative a mobili finalizzate all arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione. Tale detrazione deve essere ripartita, tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo e l ammontare complessivo della spesa agevolabile non può essere superiore ad Euro 10.000.

4. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI Le disposizioni riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e l acquisto dei mobili interessano solo la sfera privata delle persone fisiche. Sono quindi esclusi da questa tipologia di agevolazione i soggetti titolari di reddito d impresa, sia soggetti IRES (società di capitali), sia soggetti IRPEF (imprese individuali, lavoratori autonomi o società di persone). Le agevolazioni relative alle spese sostenute per la riqualificazione energetica interessano invece non solo le persone fisiche, ma anche le altre tipologie di soggetti (con la rilevante eccezione delle immobiliari di gestione che effettuano interventi sugli immobili locati 2 ). 5. COME BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI 5.1. Il BONIFICO Il bonifico è l unica formalità inderogabile per fruire delle detrazioni. Bisogna prestare molta attenzione alle modalità e ai termini di effettuazione del bonifico in quanto una non corretta compilazione potrebbe pregiudicare il beneficio di detrazione e una non attenta valutazione dei termini potrebbe cambiare la misura del beneficio. Gli elementi fondamentali che devono essere indicati nel bonifico (pena decadenza della detrazione in caso contrario) sono: - la causale (opere di cui all art. 16 bis del D.P.R. 917/86 oppure art. 1 della Legge 449/97 per gli interventi di recupero edilizio; ovvero art. 1 Legge 296/2006, commi da 344 a 348, per il risparmio energetico; indicando anche il numero di fattura); - il codice fiscale del committente (soggetto che beneficerà della detrazione); - il codice fiscale o partita IVA del beneficiario (impresa o altro soggetto); 2 Almeno secondo l Agenzia delle Entrate; mentre la dottrina critica aspramente questa interpretazione restrittiva.

5.2. TERMINI TEMPORALI Fatte salve le modalità di compilazione del bonifico per fruire delle agevolazioni bisogna prestare ulteriore attenzione alla data di effettuazione di quest ultimo. Per quanto riguarda le persone fisiche vale il principio di cassa e pertanto la data di effettuazione del bonifico determina il periodo nel quale si può beneficiare della detrazione. Stesso discorso vale per i lavoratori autonomi per i quali vige il principio di cassa mentre devono fare attenzione i soggetti titolari di reddito di impresa per i quali vige il principio di competenza (società di persone o società di capitali); per quest ultimi vale la data di ultimazione dei lavori. Maggiore attenzione deve essere rivolta alle spese di riqualificazione energetica per le quali scatta, a decorrere dal 6 giugno 2013 l innalzamento dell aliquota dal 55% al 65% e pertanto l effettuazione del bonifico piuttosto che la conclusione di un intervento di riqualificazione energetica (che determina la competenza del periodo) entro od oltre il 6 giugno 2013 potrebbe modificare di 10 punti percentuali il diritto di detrazione. 5.3 ADEMPIMENTI RISPARMIO ENERGETICO Il beneficiario deve inviare all Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile) un attestato di certificazione energetica entro 90 giorni dal completamento dei lavori. 5.4 ADEMPIMENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO La qualificazione dell intervento può non richiedere alcun titolo abilitativo edilizio 3, così come può comportare l assoggettamento a procedure di autorizzativa amministrativa (comunicazione preventiva di inizio lavori, SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività, DIA - Denuncia di Inizio Attività). 3 Si opera cioè in regime di attività edilizia libera ai sensi dell articolo 6 del D.P.R. 380/2001, senza alcuna comunicazione di inizio lavori, come ad esempio nei casi di manutenzione ordinaria.

Si raccomanda pertanto di farsi assistere da un professionista specializzato per perfezionare le eventuali autorizzazioni richieste. 6. CONDOMINI Il D.L. 63/2013 ha inoltre disposto l estensione della detrazione al 65% per le spese di riqualificazione energetica sostenute dai condomìni a tutto il 30 giugno 2014. I condòmini potranno beneficiare della detrazione potenziata solo ed esclusivamente se le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico interesseranno tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 7. TERMINI DEL DECRETO LEGGE Fatte salve ulteriori proroghe: dal 1 gennaio 2014 la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie tornerà al 36% con tetto di spesa a 48.000 Euro; dal 1 gennaio 2014 la detrazione fiscale per gli interventi che migliorano le prestazioni energetiche potrebbe essere ricondotta nell alveo della detrazione del 36% (con le limitazioni ivi previste); dal 1 luglio 2014 la detrazione fiscale per gli interventi che migliorano le prestazioni energetiche potrebbe essere ricondotta nell alveo della detrazione del 36% (con le limitazioni ivi previste). Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. Milano, 19 giugno 2013 STUDIO DPM