ALLE SOCIETÀ IN INDIRIZZO LORO SEDI
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1 STUDIO COMMERCIALISTA BUSCEMI Viale Monte Nero, MILANO Tel. 02/ (R.A.) Fax 02/ Prot. Circolare n. 14/2013 Milano, 04 giugno 2013 Oggetto: ALLE SOCIETÀ IN INDIRIZZO LORO SEDI Proroga della detrazione sugli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (che passa dal 55% al 65%) e per le ristrutturazioni edilizie che si conferma nella misura del 50% sulla soglia massima di spesa fino a euro. Venerdì 31 maggio il governo ha approvato il Decreto Legge che, con gli articoli da 14 a 16, proroga la detrazione fiscale delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio. Il Decreto Legge non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Risparmio energetico L agevolazione fiscale consiste nella detrazione dall IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall IRES (Imposta sul reddito delle società), nella misura del 55 per cento delle spese documentate e sostenute per gli interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di spesa che varia in funzione del tipo di intervento, come precisato nella tabella della pagina successiva. La detrazione fiscale era stata prorogata fino al 30 giugno 2013 dal Decreto Legge n. 83/2012 (convertito dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012). Se tale agevolazione non fosse stata prorogata, dal 1 luglio 2013 l agevolazione sarebbe stata sostituita con la detrazione IRPEF (e non più anche IRES) del 36 per cento prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non ha più scadenza (art. 16-bis DPR 917/1986). Con l articolo 14 del D.L. approvato il 31 maggio scorso, la detrazione fiscale è stata prorogata anche per le spese sostenute, sulle singole unità immobiliari, dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 ed è stata elevata la percentuale che passa dal 55 al 65 per cento. Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica, sempre nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 1 luglio 2013 al 30 giugno Considerato quindi che la detrazione del 55% scade il 30/06/2013 e che dal 1 luglio 2013 aumenterà al 65%, ciascun contribuente valuterà, ove vi fosse capienza, di effettuare il pagamento entro il 30 giugno oppure aspettare il primo luglio. Interventi esclusi dalla proroga Il predetto articolo 14, esclude dalla proroga e dall aumento della detrazione le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Per tali interventi, quindi, la detrazione scade il 30/06/2013. COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P P.IVA:
2 Interventi agevolati Danno diritto all agevolazione gli interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per: il miglioramento termico dell edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne); sostituzione dei portoni d ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l involucro riscaldato dell edificio, verso l esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010); l installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con altri apparecchi a maggiore efficienza energetica; Plafond di spesa e importo massimo della detrazione per ciascuna unità immobiliare Nella seguente tabella sono indicati i limiti d importo sui quali calcolare la detrazione che variano in funzione del tipo di intervento, TIPO DI INTERVENTO Riqualificazione energetica di edifici esistenti Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) Installazione di pannelli solari Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale DETRAZIONE MASSIMA euro (65%di ,15 euro) euro (65% di ,69 euro) euro (65% di ,69 euro) euro (65% di ,85 euro) Pare opportuno evidenziare che si tratta di una detrazione dalle imposte sul reddito, e non di un credito d imposta. La quota di detrazione annuale è ammessa entro il limite che trova capienza nell imposta annua che risulta dalla dichiarazione dei redditi e l eventuale detrazione eccedente non può essere chiesta a rimborso. Requisiti e procedure per usufruire dell agevolazione Requisiti La norma non prevede alcuna eccezione o requisiti né di tipo oggettivo, né di tipo soggettivo. È stabilito che deve trattarsi di immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale sia residenziali che strumentali, compresi anche gli immobili rurali (circolare 31/05/2007, n. 36/E). Con il decreto del 19 febbraio 2007 (e successive modificazioni) adottato dal Ministro dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico era stato ampiamente confermato che l agevolazione in parola riguardava tutti gli immobili e tutti i soggetti passivi d imposta, sia persone fisiche che persone giuridiche. L Agenzia delle Entrate, con le dubbie ed inaspettate risoluzioni n. 303/E e 340/E del 2008, ha negato l agevolazione alle imprese che effettuano interventi di riqualificazione energetica su immobili a destinazione residenziale sostenendo che: Occorre rilevare che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l attribuzione di un beneficio che, per STUDIO BUSCEMI 2
3 un interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi. Quindi, per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell esercizio della propria attività imprenditoriale. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, che avevano programmato significativi investimenti sui propri immobili, sono state prese in contropiede ad hanno rallentato o, in taluni casi, sospeso l esecuzione degli interventi finalizzati al risparmio energetico degli immobili ove insistono gli alloggi assegnati in godimento d usa ai soci. Va segnalato che per tali cooperative, titolari dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal decreto ministeriale del 19/02/2007, si verifica anche quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate. Infatti, nel caso delle cooperative a proprietà indivisa, che assegnano gli alloggi in godimento ai propri soci, a prescindere dalla scadenza dell assegnazione, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti è riferibile esclusivamente ai soci assegnatari e utilizzatori degli alloggi. La posizione dell Agenzia, fortemente criticata dalla dottrina (vedi anche la norma di comportamento n. 184 dell 11 luglio 2012 dell Associazione Italiana Dottori Commercialisti), ove non dovesse intervenire una correzione, a questo punto meglio se legislativa e di interpretazione autentica, potrà dare origine ad un vasto contenzioso tributario. Procedure Per fruire dell agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario operare ed acquisire i seguenti documenti: - l asseverazione di un professionista abilitato, che consente di dimostrare che l intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; - l attestato di certificazione (o qualificazione) energetica 1, che comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio; - la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato negli allegati del decreto attuativo; Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all Enea: - copia dell attestato di certificazione o di qualificazione energetica; - la scheda informativa con la documentazione relativa al collaudo che coincide con la data di fine lavori. L indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese Santa Maria di Galeria (Roma) va indicato il riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. La comunicazione all Agenzia delle Entrate Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, deve essere inviata, per via telematica, all Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione, il cui modello è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009 ed è scaricabile dal sito: 1 Il Decreto Legge in esame, modifica il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per migliorare l attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, interviene sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e, in presenza di più vettori energetici occorre ora definire i diversi fattori di conversione e la procedura di calcolo. Con le modifiche arrecate al citato D.Lgs 192/2005, l attestato di certificazione energetica diventa attestato di prestazione energetica STUDIO BUSCEMI 3
4 Il modello deve essere presentato: in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d imposta, per comunicare le per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d imposta, inviando un modello per ciascun periodo d imposta. Non deve essere presentato: se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d imposta; se nel periodo d imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. Modalità di pagamento Il Bonifico Le persone fisiche, al fine di poter beneficiare della detrazione in esame, devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale nel quale devono essere indicati: - I dati del beneficiario della detrazione compreso il codice fiscale; - I dati (compreso il codice fiscale o la partita IVA) dell impresa appaltatrice dei lavori o del professionista; - La causale del versamento; - L importo. Per le persone fisiche rileva la data del bonifico (criterio di cassa). I titolari di reddito di impresa (anche se SpA, SRL, Cooperative) sono invece esonerati dall obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. Per tali soggetti la prova delle spese può essere costituita da qualsiasi altra idonea documentazione (criterio della competenza) Ristrutturazioni edilizie (36% - 50%) La detrazione IRPEF (solo per le persone fisiche) delle spese per gli interventi di recupero degli immobili residenziali, nella misura del 36 per cento, era già stata resa permanente (senza scadenza) con l introduzione dell articolo 16-bis del TUIR approvato con DPR 917/86. Con il D.L. 83/2012, tale la detrazione era stata elevata, dal 26 giugno 2012 alla data del 30/06/2013, dal 36 al 50 per cento ed il limite di spesa era stato aumentato da a euro. Con il D.L. in esame la detrazione, sempre nella misura del 50% con il limite di spesa fino a euro è prorogata fino al 31 dicembre Rientrano nella agevolazione sia gli interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia, elencati alle lettere b), c) e d) dell articolo 3 DPR 380/2001, effettuate sulle singole unità immobiliari residenziali, anche rurali e sulle loro pertinenze ivi compreso l acquisto di box pertinenziali all abitazione. STUDIO BUSCEMI 4
5 Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali sono comprese anche le manutenzioni ordinarie di cui alla lettera a) dell articolo 3 del DPR 380/2001. Anche per tale detrazione si rende obbligatorio effettuare i pagamenti mediante bonifici bancari o postali ove indicare tutti i dati segnalati nel capitolo precedente. Qui di seguito segnaliamo le modifiche, anche di carattere semplificativo, introdotte negli ultimi anni: l abolizione dell obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l obbligo di operare; l eliminazione dell obbligo di indicare il costo della manodopera nella fattura dell impresa che esegue i lavori; l obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali; l estensione dell agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Detrazione del 50% anche per l acquisto dei mobili L articolo 16, comma 2 del Decreto Legge in esame riconosce una detrazione IRPEF nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Anche la tale nuova detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro di spesa per i mobili. Attenzione: ove nel periodo d imposta non fossero state sostenute spese per le ristrutturazioni edilizie, oppure, pur essendo state sostenute non sono stati effettuati i pagamenti con bonifici bancari o postali, la detrazione per l acquisto dei mobili, non spetta. Per usufruire della nuova detrazione anche il pagamento relativo agli arredi deve essere effettuato con bonifico bancario o postale con l indicazione di tutti i dati previsti. A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l occasione per salutarvi con viva cordialità. Studio Buscemi STUDIO BUSCEMI 5
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